Articolo 6 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102
Articolo 5
Versione
1 aprile 2006
Art. 6. (Obblighi del condannato) 1. Dopo l' articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell' articolo 99, secondo comma, del codice penale , il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ".

Entrata in vigore il 1 aprile 2006
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