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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 811/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA LE presidente
AR AT consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 811 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Odette Carignola), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
DA EN, MB ER e CO US Tomaioli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. Provvedendo sull'opposizione interposta da nei confronti d'un avviso Pt_1 di addebito (portante il recupero di un'indennità di disoccupazione agricola, già corrisposta dall'Istituto all'opponente, per il 2013), il Tribunale di Castrovillari ha a) dichiarato la cessazione della materia del contendere (su sollecitazione dell'Ente, fatta propria dalla stessa ricorrente), una volta constatata l'ammissione di CP_1 circa la spettanza della prestazione controversa (essendo sufficienti all'attribuzione di essa le 112 giornate bracciantili, riconosciute da come CP_1 effettivamente espletate – nel periodo d'interesse – dall'operaia), e b) compensato le spese processuali, in considerazione del contegno collaborativo dell'Amministrazione.
4. censura quest'ultima statuizione, evidenziando come a) la ragione Pt_1 della compensazione disposta non rientri fra i casi normativamente giustificativi della mancata condanna del soccombente (alla rifusione delle spese), e b) CP_1 non sia stato conciliante (a dispetto di quanto ritenuto dal giudice), avendo – piuttosto – atteso la proposizione d'una causa, prima di confessare l'inopponibilità
a di proprie pretese recuperatorie legittime. Pt_1
5. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. Nella resistenza dell'Ente (il quale perora l'ineccepibilità della decisione impugnata, data la prontezza con cui l'Amministrazione avrebbe assecondato – a giudizio instaurato – la domanda attorea), l'appello è accoglibile.
7. La circostanza per la quale dallo stesso Ente, invero, sia provenuta – ma solo dopo l'instaurazione del giudizio d'opposizione ad avviso d'addebito –
l'affermazione della spettanza della prestazione (pure fatta oggetto d'una previa iniziativa recuperatoria) non autorizza a ignorare due circostanze: a) l'avvio – a carico di – della ripetizione delle somme (pure corrisposte correttamente Pt_1
2 a suo tempo), e b) la conseguente necessità – per il percipiente – di contrastare l'illegittima richiesta restitutoria, intraprendendo un giudizio.
8. Il contegno collaborante di non ha – quindi – impedito al ricorrente di CP_1 doversi attivare in una causa giudiziaria, per contestare una procedura (di ripetizione) la quale non avrebbe mai dovuto essere intrapresa dall'Amministrazione.
9. S'impone – dunque – la condanna di alle spese d'ambo i gradi (essendo CP_1 inevitabilmente fondata anche l'adizione attorea di questa Corte, al fine di provocare la riforma della prima sentenza: pronuncia – quest'ultima – evitabile, se avesse tralasciato il recupero di somme insuscettibili di restituzione CP_1 all'Ente).
10. Le competenze processuali vengono, dunque, liquidate ai sensi del d. m.
55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante (poiché dichiaratasi antistataria), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
1.101,00 a 5.200,00 euro, in conformità al valore della causa):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare € 1.458,00
p.q.m.
3 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- condanna conseguentemente l , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e liquidate complessivamente in 2.736,00 euro Parte_1 per ambi i gradi giudiziali, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice antistataria dell'appellante.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA LE
4
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA LE presidente
AR AT consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 811 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Odette Carignola), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
DA EN, MB ER e CO US Tomaioli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. Provvedendo sull'opposizione interposta da nei confronti d'un avviso Pt_1 di addebito (portante il recupero di un'indennità di disoccupazione agricola, già corrisposta dall'Istituto all'opponente, per il 2013), il Tribunale di Castrovillari ha a) dichiarato la cessazione della materia del contendere (su sollecitazione dell'Ente, fatta propria dalla stessa ricorrente), una volta constatata l'ammissione di CP_1 circa la spettanza della prestazione controversa (essendo sufficienti all'attribuzione di essa le 112 giornate bracciantili, riconosciute da come CP_1 effettivamente espletate – nel periodo d'interesse – dall'operaia), e b) compensato le spese processuali, in considerazione del contegno collaborativo dell'Amministrazione.
4. censura quest'ultima statuizione, evidenziando come a) la ragione Pt_1 della compensazione disposta non rientri fra i casi normativamente giustificativi della mancata condanna del soccombente (alla rifusione delle spese), e b) CP_1 non sia stato conciliante (a dispetto di quanto ritenuto dal giudice), avendo – piuttosto – atteso la proposizione d'una causa, prima di confessare l'inopponibilità
a di proprie pretese recuperatorie legittime. Pt_1
5. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. Nella resistenza dell'Ente (il quale perora l'ineccepibilità della decisione impugnata, data la prontezza con cui l'Amministrazione avrebbe assecondato – a giudizio instaurato – la domanda attorea), l'appello è accoglibile.
7. La circostanza per la quale dallo stesso Ente, invero, sia provenuta – ma solo dopo l'instaurazione del giudizio d'opposizione ad avviso d'addebito –
l'affermazione della spettanza della prestazione (pure fatta oggetto d'una previa iniziativa recuperatoria) non autorizza a ignorare due circostanze: a) l'avvio – a carico di – della ripetizione delle somme (pure corrisposte correttamente Pt_1
2 a suo tempo), e b) la conseguente necessità – per il percipiente – di contrastare l'illegittima richiesta restitutoria, intraprendendo un giudizio.
8. Il contegno collaborante di non ha – quindi – impedito al ricorrente di CP_1 doversi attivare in una causa giudiziaria, per contestare una procedura (di ripetizione) la quale non avrebbe mai dovuto essere intrapresa dall'Amministrazione.
9. S'impone – dunque – la condanna di alle spese d'ambo i gradi (essendo CP_1 inevitabilmente fondata anche l'adizione attorea di questa Corte, al fine di provocare la riforma della prima sentenza: pronuncia – quest'ultima – evitabile, se avesse tralasciato il recupero di somme insuscettibili di restituzione CP_1 all'Ente).
10. Le competenze processuali vengono, dunque, liquidate ai sensi del d. m.
55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante (poiché dichiaratasi antistataria), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
1.101,00 a 5.200,00 euro, in conformità al valore della causa):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare € 1.458,00
p.q.m.
3 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- condanna conseguentemente l , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e liquidate complessivamente in 2.736,00 euro Parte_1 per ambi i gradi giudiziali, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice antistataria dell'appellante.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA LE
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