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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 822/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.10.2021 da
e elettivamente domiciliate Parte_1 Parte_2
presso gli avv.ti Luca Graldi e Aldo Campesan che le rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
Controparte_1
domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato di Venezia che la rappresenta e difende ex lege
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 267/21 del Tribunale di Venezia
In punto: risarcimento danni iure hereditatis
Causa trattata all'udienza del 27.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito in via principale:
1- accertarsi e dichiararsi che il decesso del signor è CP_2
stato causato dall'insorgenza in suo danno della malattia professionale Carcinoma polmonare a piccole cellule, patologia provocata dall'esposizione all'amianto subita nello svolgimento delle mansioni assegnategli presso lo stabilimento Porto di Venezia;
2- accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Autorità di Sistema
Portuale per il Mare CO SE (già Provveditorato al
Porto di Venezia, già Autorità Portuale di Venezia) in ordine all'insorgenza della patologia carcinoma polmonare a piccole cellule
e al decesso del signor;
CP_2
3- condannarsi l' Autorità di Sistema Portuale per il Mare CO
SE (succeduta all'Autorità Portuale di Venezia, succeduta al Provveditorato al Porto di Venezia), al risarcimento integrale, in favore dei prossimi congiunti ed eredi qui ricorrenti, del danno non patrimoniale (nelle componenti biologica, morale ed esistenziale anche in considerazione dell'angoscia provocata dalla consapevolezza di dovere morire) sofferto dal signor , CP_2
quindi, al pagamento della somma di € 825.099,05 (€ 47.760,30 + €
777.338,75) o della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma
4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n.
162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
4- spese e compensi di lite (maggiorati del 30% ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018) rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
spese di CTU del primo grado (liquidate in € 1.514,28 +
IVA) interamente a carico di Autorità di Sistema Portuale;
5- in via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in subordine: detrarsi dall'importo dovuto la rendita riconosciuta da in ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'origine CP_3
professionale della malattia;
ovvero, comunque, detrarsi, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, un importo pari alle somme a cui il ricorrente o i suoi superstiti avrebbero avuto diritto qualora avessero presentato tempestiva richiesta di concessione della rendita ovvero del suo adeguamento nel caso di successivo aggravamento;
d) in via istruttoria, emanare i provvedimenti ex art. 210 e/o ex 213 c.p.c., nei confronti delle Amministrazioni competenti al fine di accertare
l'effettiva erogazione delle provvidenze percepite dai ricorrenti in ragione e in occasione del decesso del sig. , nonché di quelle CP_2
eventualmente percepite o percepibili in vita da parte di quest'ultimo.
- in ogni caso: con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.10.2021 e Parte_1
– rispettivamente moglie e figlia di – hanno Parte_2 CP_2
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda volta ad ottenere
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'accertamento della responsabilità dell'Autorità convenuta (già
Provveditorato al Porto di Venezia e Autorità Portuale di Venezia) in relazione alla patologia tumorale che aveva condotto al decesso il sig.
, impiegato per circa trent'anni presso la Compagnia CP_2
Lavoratori Portuali di Venezia ed esposto all'inalazione di fibre di amianto nello svolgimento di mansioni di addetto al carico e allo scarico delle merci, nonché la connessa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Il Giudice di prime cure, all'esito della disposta CTU medico legale, ha ritenuto che non vi fosse prova di livelli di esposizione tali da poter affermare che gli stessi dovessero essere correlati con criterio probabilistico o di certezza all'insorgenza della patologia. Gli accertamenti autoptici condotti avevano evidenziato una esposizione
(determinata attraverso la valutazione dei corpuscoli dell'asbesto per grammo di tessuto secco) pari a circa la metà del livello minimo considerato significativo per ritenere l'esposizione causa della patologia e per ritenere quest'ultima correlata eziologicamente all'attività professionale. Il Tribunale ha, quindi, richiamato le conclusioni del CTU secondo cui il nesso di causalità materiale tra esposizione professionale ad asbesto e insorgenza del microcitoma polmonare fosse meramente possibile ma non probabile, né certo. Di qui il rigetto del ricorso.
Le originarie ricorrenti hanno proposto appello sulla base di due motivi:
a) Con il primo censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso che la patologia del de cuius (carcinoma polmonare a piccole cellule) fosse correlata eziologicamente all'attività professionale svolta presso il Porto di Venezia. Nell'ambito di questo primo motivo d'appello si sollevano numerose critiche
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
alla CTU medico legale, di cui era stata eccepita la nullità, in quanto l'ausiliario: non avrebbe considerato circostanze di fatto essenziali, in primis la trentennale esperienza lavorativa del de cuius, dal 1959 al 1988, in ambiente fortemente contaminato come documentato in causa anche mediante la produzione degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e la documentazione di riconoscimento della malattia professionale;
avrebbe CP_3
affermato come vere circostanze inesistenti come l'abitudine tabagica e introdotto circostanze neppure allegate quale l'avvenuta esposizione al fumo passivo;
avrebbe omesso di prendere posizione sulle osservazioni del CTP dott. Per_1
avrebbe formulato giudizi di possibilità/probabilità sul nesso causale richiamando genericamente criteri espressi da organismi internazionali ma omettendo di descrivere compiutamente tali criteri e non avrebbe valorizzato la presenza di placche pleuriche, riscontrate in sede di autopsia;
avrebbe reso delle affermazioni di contenuto giuridico in merito ai fatti di causa invadendo l'ambito proprio di cognizione del giudice;
avrebbe omesso di svolgere un'indagine tecnico ambientale come invece era stato richiesto nel quesito;
b) Con il secondo motivo, connesso al primo, censura la sentenza nella parte in cui afferma il difetto del nesso di causa tra esposizione ad amianto e insorgenza della patologia per mancanza di adeguata probabilità sul piano scientifico. Le appellanti, richiamando gli elementi già esposti in primo grado a sostegno della prolungata esposizione professionale all'amianto del de cuius e valorizzando il riconoscimento della natura professionale dell'esposizione da parte della dott.ssa
, in sede di esame autoptico, nonché la mancanza di Per_2
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
ulteriori fattori estranei all'attività lavorativa sufficienti a determinare l'insorgere della malattia, argomentano a sostegno della sussistenza del nesso di causalità secondo il criterio civilistico del più probabile che non.
Le appellanti ripropongono, infine, le considerazioni già svolte in primo grado in merito alla legittimazione passiva e alla responsabilità dell'Autorità convenuta, insistendo nelle richieste risarcitorie sotto il profilo del danno iure hereditatis oggetto di causa.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
, respingendo le doglianze delle appellanti in
[...]
merito agli esiti della CTU e ribadendo come già in sede penale fosse stata esclusa la sussistenza del nesso di causa tra esposizione e patologia;
conclusione ulteriormente avvalorata dalla consulenza tecnica svolta in primo grado, nell'ambito della quale erano stati revisionati i reperti istologici. Ha richiamato le eccezioni già svolte in primo grado, con specifico riferimento alla quantificazione del danno, ha chiesto il rigetto delle istanze istruttorie svolte dalle controparti anche con riferimento alla richiesta di rinnovo della CTU e ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
La causa, dopo quattro rinvii d'ufficio, alcuni dei quali conseguenti al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva come l'Autorità di Sistema Portuale non abbia contestato la propria legittimazione passiva né la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (c.d. legittimazione passiva sostanziale). Ad ogni buon conto, si richiama in questa sede Cass. sez. lav., 11.10.2012, n. 17334 laddove si è affermato, in contenzioso
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
omologo avente ad oggetto richieste risarcitorie conseguenti ai danni da esposizione ad amianto subiti da un lavoratore della Compagnia
Lavoratori Portuali presso il Porto di Venezia, che “con riferimento alla disciplina dell'epoca, "il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori" (v. Cass. 15-3-1995 n. 2992). Del resto come pure è stato precisato, "in tema di lavoro portuale, nel regime giuridico precedente la L. n. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla L. n.1369 del 1960, in quanto gli artt. 110 e
111 cod. nav. prevedevano l'obbligo delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie e nei gruppi portuali" (v. Cass. 14-7-2008 n. 19291).
Legittimamente, quindi, la Corte di merito ha escluso il litisconsorzio Contr necessario con la , avendo rilevato che la stessa si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto, poi
APV, unico soggetto che esercitava l'attività imprenditoriale all'origine dei fatti per cui è causa nonché unico destinatario delle richieste attoree”. L'esistenza di un fenomeno di tipo successorio tra il Provveditorato al Porto e l'Autorità Portuale di Venezia (oggi
) è stata già Controparte_1
chiarita da Cass. sez. lav., 3.01.2017, n. 49 e la successiva Cass. n.
19749 del 23/07/2019 ha confermato che “Sulle Autorità portuali
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istituite dalla l. n. 84 del 1994 gravano i debiti risarcitori scaturenti da rapporti di lavoro intercorsi con le preesistenti organizzazioni portuali, per avere la citata legge disposto un meccanismo successorio nella totalità dei rapporti giuridici in corso”.
2 – I due motivi di appello principale, volti a censurare sotto diversi profili la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia polmonare che ha condotto al decesso il sig. , possono essere CP_2
trattati congiuntamente in quanto connessi.
2.1 – All'esito degli accertamenti peritali svolti in primo grado, il
CTU dott. ha affermato che “Nel caso di specie, infatti, non Per_3
vi è dubbio che il Signor sviluppò patologia neoplastica CP_2
del polmone (microcitoma polmonare) che lo ha condotto, in breve tempo, a morte. Gli accertamenti autoptici condotti dalla Dott.ssa
[...]
in ambito penale, tuttavia, hanno consentito di evidenziare Per_4
una esposizione (determinata attraverso la valutazione dei corpuscoli dell'asbesto per grammo di tessuto secco) pari a circa la metà del livello minimo considerato per ritenere che il medesimo sia stato esposto, per causa professionale, ad amianto in misura significativa per poter ritenere tale patologia correlata eziologicamente con criterio o probabilistico o di certezza. Vogliamo, in effetti, richiamare le osservazioni del perito esattamente in dettaglio “…da quanto sopra esposto, emerge che dosi cumulative di 25 fibre/ml/anno, equivalenti a
5-15000 corpi per grammo secco polmonare sono state riconosciute da molti autori importanti come la minima dose necessaria per osservare un raddoppiamento del rischio di tumore polmonare.
Esposizioni ambientali e/o a bassi dosaggi non sono associate significativamente ad aumento di rischio di neoplasia polmonare. Il
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caso di specie pare dunque ricadere in questa fattispecie, dato che
l'esposizione misurata è risultata di fatto supera appena i 2500 corpi per grammo secco. Del resto, come noto, gli autori hanno concluso che l'induzione del cancro polmonare è una funzione dell'accumulo viscerale di asbesto. Per l'attribuzione di un cancro polmonare all'asbesto, dunque, è necessario che vi sia evidenza clinica o istologica di asbestosi (che qui non c'era); oppure che vi sia un riscontro d'accumulo polmonare di amianto compreso entro il range che nel laboratorio di riferimento è fissato per la definizione dei casi di asbestosi. In conseguenza di questo requisito definitorio, in conformità con l'ipotesi patogenetica 2 (discussa poco indietro), è possibile attribuire un cancro polmonare ad asbesto anche in assenza di asbestosi, purché però vi ricorra un oggettivo riscontro di elevato accumulo tessutale di amianto. In base a quanto sopra, dunque, vi sono elementi per affermare che l'esposizione professionale ad amianto non ha prodotto nel signor un rilevante (in termini di CP_2
interesse penalistico) aumento del rischio di carcinoma polmonare rispetto alla popolazione generale. […]”. Secondo il CTU, in assenza di criteri che possano consentire, con ragionevole certezza, di individuare una esposizione al rischio tale da poter ritenere significativamente modificata (per causa dell'esposizione professionale) la probabilità di sviluppare una neoplasia (da considerarsi, come è già stato precedentemente ribadito, “comune”), non sarebbe possibile né attribuire tale patologia ad origine professionale né, invero, escluderla. E tale condizione di incertezza sarebbe ulteriormente avvalorata dalla revisione del materiale istologico a cura del Dott. che ha riscontrato “…carcinoma Per_5
polmonare a piccole cellule. Non evidenza di fibrosi polmonare di qualsivoglia natura...”. Di qui la conclusione, fatta propria dal giudice
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di prime cure, in base alla quale il rapporto causale dovrebbe essere confinato all'ambito della “mera possibilità”.
Secondo il CTU, in altri termini, mancherebbero elementi in grado di provare una rilevante e continuativa esposizione personale all'amianto
(visti gli esiti dell'esame autoptico e il rinvenimento di un numero di corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco inferiore a 5.000 che, in base ai c.d. criteri di Helsinki sarebbe la soglia per poter affermare il raddoppio del rischio di contrarre un tumore ai polmoni). Il medesimo CTU basa, quindi, il proprio convincimento sull'esame istologico e sulla riscontrata assenza di asbestosi e, infatti, - nel rispondere alle osservazioni del CTP attoreo – proprio partendo dal presupposto della mancata acquisizione di elementi certi di rilevante esposizione personale e continuativa sulla base dell'accertamento settorio, afferma che “il Giudice della causa, se lo riterrà opportuno, proprio sulla base del quesito, deciderà se disporre CTU tecnico-ambientale al fine di stabilire se vi sia stata esposizione personale”.
2.2 – Nel caso di specie, tuttavia, la valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità non può prescindere da una completa e doverosa analisi della vicenda professionale del sig. . CP_2
È dato pacifico e documentato che il de cuius abbia lavorato per circa trent'anni (dal 1959 al 1988) quale operatore polivalente alle dipendenze della Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia sotto la direzione del Provveditorato al Porto (con mansioni di addetto al carico e allo scarico delle merci) e, nel ricorso di primo grado, le parti ricorrenti hanno puntualmente descritto le mansioni svolte. Si legge a pag. 3 del ricorso (e nei relativi capitoli di prova formulati in calce all'atto): che l'amianto grezzo contenuto in sacchi arrivava al Porto
Venezia con navi provenienti dai porti del Sudafrica, del Canada o
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dell'ex Unione Sovietica;
che a causa della fragilità dei sacchi (sino agli anni 80 l'amianto era trasportato in sacchi di juta), il minerale veniva stivato sopra altro carico proveniente dagli stessi porti;
operativamente lo sbarco manuale del materiale veniva curato a bordo delle navi da squadre di lavoratori (normalmente sette persone) denominate “Tiraggi”; che gli scaricatori manipolavano i singoli sacchi appoggiandoli sulla “braga” (una corda di manila o nailon con le due estremità piombate), formando così una pila di 25-30 sacchi (la cosiddetta imbragata); che il carico così predisposto veniva agganciato alla gru, sollevato e portato sulla banchina;
che una volta a terra l'imbragata veniva smistata da una squadra di lavoratori denominata
“facchinaggio” che provvedeva a manipolare il carico sacco per sacco e, secondo le disposizioni di consegna, stivare i sacchi nei camion, nei vagoni ferroviari, o nei magazzini di calata;
che negli anni 1959-1988 le operazioni di carico nelle stive della nave e scarico a terra provocavano la fuoriuscita di polvere di amianto, attraverso la trama larga della tela dei sacchi e fenomeni di diffusione delle polveri visibili anche ad occhio nudo;
che, talvolta, anche la rottura dei sacchi causava fuoriuscita del minerale;
che il materiale sottostivato ai sacchi di amianto risultava ricoperto da polvere di prodotto fuoriuscito durante le operazioni;
che gli operai addetti al carico/scarico, come il sig. inoltre, procedevano a recuperare la polvere di CP_2
prodotto, fuoriuscita dai sacchi, che veniva insaccata e riconsegnata dopo aver liberato dal carico le stive;
che con le stesse modalità operative avveniva la movimentazione dei sacchi di amianto depositati a magazzino, destinati a camion o vagoni ferroviari.
Tali circostanze di fatto non sono state in alcun modo contestate dall'Autorità di Sistema e, pertanto, devono ritenersi pacifiche tra le parti. Tanto premesso, è ben vero che il consulente tecnico che ha
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svolto l'esame autoptico, pur riconoscendo l'origine professionale dell'esposizione, ha parlato di “entità relativamente modesta”
(dell'esposizione), ma ciò ha fatto basandosi sul numero di corpuscoli di amianto rinvenuti nel tessuto polmonare. Di contro, l'incontestata storia lavorativa del sig. depone nel senso di un'esposizione CP_2
prolungata e non occasionale.
Conforta tale ricostruzione in fatto anche la documentazione prodotta circa il rilevantissimo numero di navi attraccate al Porto di Venezia che trasportavano amianto negli anni in cui il ha prestato CP_2
servizio quale addetto al carico e scarico con le modalità operative descritte in ricorso (doc. 3 ric. primo grado).
2.3 - Ulteriormente, risulta certamente rilevante ai fini di causa il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' CP_3
attestato dal provvedimento di liquidazione della rendita in favore del sig. (doc. 11 ric.) da cui si evince anche il riconoscimento della CP_2
quota aggiuntiva a carico del dell'Amianto; una Parte_3
prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007), destinata ai titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - CP_3
nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel
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contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” (Cass. sez. lav., n. 678 del 12/01/2023).
2.4 - Inoltre, va dato rilievo anche all'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro (doc. 5 ric.), riferito al Porto di Venezia con riferimento, per quanto qui rileva, anche al reparto “lavoro portuale (settori operativi)” con riferimento a “mansioni operativamente connesse con il processo di ricevimento merci, con conseguente svuotamento/riempimento contenitori, sbarco, imbarco merci, manovra di mezzi di sollevamento e di traslazione delle merci”.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione “gli atti di indirizzo, emanati dal Ministero del Lavoro in forza dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per dettare all' le linee guida CP_3
generali in materia di maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto, hanno efficacia presuntiva ai fini della prova dell'esposizione qualificata anche ai fini della concessione della rendita per asbestosi, trattandosi anch'essa di patologia determinata da esposizione ad amianto” (Cass. sez. lav., n. 18008 del 14/08/2014).
L'atto di indirizzo, che pure ha rilievo limitato ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all'esposizione ad amianto, si ritiene possa essere valorizzato quale elemento indiziario di un'esposizione qualificata che riscontra e conforta la descrizione dell'attività lavorativa svolta dal sig. , caratterizzata da CP_2
un'esposizione non occasionale al rischio di inalazione di fibre di amianto.
2.5 – Sotto altro profilo, si rileva che nel compiere l'accertamento peritale, il CTU nominato dal Tribunale, ha esplicitato di fare riferimento ai c.d. criteri di Helsinki, elaborati nel 1997, ed aggiornati nel 2014, quale espressione dei suggerimenti specialistici che un consesso internazionale di medici specialisti in Medicina del Lavoro
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ha realizzato onde inquadrare nella maniera più adeguata e condivisa possibile le problematiche di salute correlate all'amianto. In base a detti criteri, come si evince dal documento di consenso del 2014
(prodotto in allegato alla CTP del dott. doc. 10 ric.), per Per_6
accertare il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia
“tumore del polmone” occorre necessariamente verificare il rispetto del criterio di una latenza minima di 10 anni tra inizio dell'attività lavorativa esponente a rischio e diagnosi (criterio cronologico soddisfatto nel caso di specie). Inoltre, si legge nel documento: “tutti e quattro i principali tipi istologici (squamoso, adeno, a grandi cellule e
a piccole cellule) possono essere correlati all'amianto” (il sig. CP_2
era affetto da carcinoma polmonare a piccole cellule); “L'attribuzione di causalità richiede una ragionevole certezza medica su base probabilistica che un agente (amianto) abbia causato o contribuito materialmente alla malattia […] Utilizzando la stima di un incremento del 4% del rischio dovuto dalle diverse fibre per ogni centimetro cubico per anno (fibra-anno) di esposizione cumulativa:
"E' stimato che un'esposizione cumulativa a 25 fibre-anno determina un raddoppio del rischio di tumore del polmone (aumento di 2 volte) ; casi clinici di asbestosi possono verificarsi per esposizioni cumulative di questa entità. Un rischio di tumore del polmone di 2 volte è correlato ad un carico polmonare di fibre di anfiboli di 2 milioni di fibre (>5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco. Un simile carico polmonare di fibre corrisponde approssimativamente a 5.000-15.000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco, o a 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido di lavaggio bronco-alveolare. […]
"Quando si considera il crisotilo, la ricostruzione anamnestica del
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lavoro svolto (fibre-anno di esposizione) rappresenta probabilmente
l'indicatore migliore del rischio di tumore del polmone rispetto all'analisi del contenuto polmonare in fibre” in considerazione degli elevati tassi di eliminazione polmonare del crisotilo. "La presenza di asbestosi è un indicatore di elevata esposizione. L'asbestosi può anche comportare un rischio aggiuntivo per il tumore del polmone oltre quello causato dall'amianto”. Inoltre, si afferma che le placche pleuriche da sole non sono sufficienti per l'attribuzione di un tumore del polmone all'amianto ma “Un diffuso ispessimento pleurico bilaterale è spesso associato a un'esposizione moderata o elevata, del tipo di quella discussa nei casi di asbestosi, e dovrebbe essere trattato alla stessa tregua in termini di attribuzione" vale a dire questo tipo di ispessimento pleurico è considerato "vicino" all'asbestosi per quanto riguarda l'esposizione”. Si chiarisce, infine, che “Non tutti i criteri di esposizione devono essere soddisfatti ai fini dell'attribuzione”.
Nel caso di specie: il tumore contratto è tra quelli correlati all'esposizione ad amianto, il tempo di latenza è rispettato, la storia professionale del sig. , per le ragioni già esposte, si caratterizza CP_2
per un'esposizione non occasionale all'amianto per un tempo di servizio particolarmente lungo, circa trent'anni in sito interessato da atto di indirizzo del Ministero del Lavoro svolgendo mansioni implicanti anche l'esposizione diretta all'inalazione della sostanza nociva, in sede di autopsia la dott.ssa ha rilevato “placche Per_2
pleuriche abbondanti, in sedi tipiche ovvero bilaterali anterolaterali e centro tendinee diaframmatiche” (e, come visto, l'ispessimento pleurico bilaterale, in base ai criteri di Helsinki aggiornati al 2014, “è spesso associato a un'esposizione moderata o elevata, del tipo di quella discussa nei casi di asbestosi, e dovrebbe essere trattato alla stessa tregua in termini di attribuzione”; il che consente anche di
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superare l'assenza di fibrosi polmonare nei reperti istologici riesaminati dall'ausiliario del CTU dott. . A tali dati si Per_5
aggiunge la pacifica esposizione professionale ad amianto (attestata anche dalla dott.ssa , come sopra ricordato), l'assenza di Per_2
prova in merito ad eventuali fattori alternativi che possano aver determinato l'insorgere della patologia tumorale (il sig. , CP_2
pacificamente non era un fumatore e non è provata neppure una non occasionale esposizione passiva al fumo di sigaretta), nonché
l'ulteriore emergenza istruttoria rappresentata dal riconoscimento da parte dell' della natura professionale della malattia contratta dal CP_3
sig. . Da ultimo, l'Autorità di Sistema neppure ha dedotto (e, CP_2
quindi, a maggior ragione, non ha provato) che gli operatori portuali come il sig. utilizzassero dei dispositivi di protezione CP_2
individuale volti a ridurre il rischio di inalazione di fibre di amianto.
2.6 – Nel caso di specie – pur tenendo conto che non si è in presenza di un mesotelioma pleurico ma di un tumore polmonare comune – emerge, pertanto, un quadro indiziario preciso e concordante che conduce ad affermare sussistente un rapporto quanto meno concausale tra l'esposizione professionale ad amianto e il tumore polmonare a piccole cellule che ha poi condotto al decesso il sig. . CP_2
Giova sul punto rilevare che “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione
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individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. sez. III, n. 28458 del
05/11/2024 in cui la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito per aver “erroneamente seguito il ragionamento dell'ausiliario nominato dal Tribunale, secondo cui l'unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull'esame istologico, nel caso concreto non eseguito. Orbene tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla certezza causale, laddove il criterio da utilizzare è quello del “più probabile che non”, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. In particolare, questa
Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendo escludersi l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre
l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 6105/2015). In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di
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esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia”).
Deve, quindi, affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra esposizione professionale all'amianto e patologia contratta.
3 – Accertata la sussistenza del nesso di causalità, deve affermarsi anche la responsabilità dell'Autorità convenuta (tenuto conto del ruolo di unico soggetto dotato delle caratteristiche imprenditoriali del
Provveditorato al Porto, rispetto al ruolo di mero fornitore di manodopera della Compagnia Lavoratori Portuali – cfr. anche doc. 18 ric., dichiarazione del liquidatore della Compagnia), da ricondursi nell'alveo della responsabilità contrattuale, come già sostenuto a più riprese, in contenziosi omologhi, da questa corte territoriale e come confermato dalla Suprema Corte. Sul punto si richiama Cass. sez. lav.,
11.10.2012, n. 17334 laddove si legge: “la Corte di merito, alla luce delle risultanze processuali, ha accertato che "nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV" ed ha affermato che
"questo elemento serve a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza". Tale decisione, oltreché congruamente motivata in fatto, risulta, infatti, conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui "l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del
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committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire" (v. Cass. 22- 3-2002 n. 4129, Cass. 28-10-2009 n. 22818)”.
Tanto premesso, l'art. 377 dpr 547/55 prevede(va) che il datore di lavoro “deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387 a sua volta specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. L'art. 21 DPR n.
303/1956 stabiliva che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto
è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri”.
Quanto esposto trova conferma nell'autorevole precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. della Corte di
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cassazione sentenza n. 24217/171, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato che la disciplina esistente già dagli anni '40 consentiva di ritenere nota al datore di lavoro la pericolosità dell'amianto indipendentemente dalle dosi di concentrazione con conseguente necessità di predisporre, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., adeguate misure di protezione individuali e ambientali.
Nel caso di specie la parte appellata non ha provato e, a monte, neppure allegato che i lavoratori portuali come il sig. avessero a CP_2
disposizione e usassero dispositivi di protezione individuale in grado di ridurre il rischio di inalazione di fibre di amianto, così come neppure è stato allegato che fossero formati circa i rischi connessi alla manipolazione e alla movimentazione dell'amianto che veniva caricato e scaricato dalle navi in transito al Porto di Venezia o depositato nei magazzini.
4 – Risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'Autorità di sistema atteso che la conoscenza del danno subito può farsi risalire alla data della diagnosi con l'esame istologico del 23.04.2014 (doc. 6 ric.), la diffida di messa in mora interruttiva della prescrizione è stata ricevuta dall'Autorità appellata in data
24.05.2016, il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato il
22.05.2019.
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5 – Venendo al merito delle pretese risarcitorie, le odierne appellanti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal sig.
(dunque il risarcimento del danno iure hereditatis) nella CP_2
sua componente biologica e morale / esistenziale in particolare sotto il profilo della consapevolezza di dover morire. Con riferimento a quest'ultima componente di danno non patrimoniale, le appellanti chiedono che venga applicato un sistema di calcolo sovrapponibile a quello per determinare, in base alle Tabelle di Milano, il danno da invalidità permanente al 100% per un soggetto di anni 99 (con aspettativa di vita di un solo anno in base alle stesse tabelle) atteso che il de cuius ha vissuto per meno di un anno dalla data della diagnosi.
Tale metodo di calcolo è errato e contrario al principio ormai consolidato secondo cui “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"” (Cass. sez. lav.,
n. 17577 del 28/06/2019; nello stesso senso Cass. sez. III, n. 4658 del
21/02/2024; Cass. sez. III, n. 33009 del 17/12/2024).
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano (nell'edizione 2024 applicabile alla data della presente decisione) si chiarisce che la
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categoria del danno terminale deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico, terminale, da lucida agonia o morale catastrofale;
per sua stessa definizione, non possa protrarsi per un tempo esteso e viene suggerita l'individuazione di un numero massimo di giorni (convenzionalmente individuato in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando – tuttavia – ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Nello specifico, per i giorni dal quarto successivo alla diagnosi sino al centesimo, senza operare alcuna personalizzazione in aumento, le tabelle prevedono un risarcimento del danno, riferito anche alla componente biologica temporanea, pari a complessivi Euro
62.544. Per il periodo successivo l'importo riconoscibile è pari a quanto riconosciuto ordinariamente nella tabella per il danno biologico temporaneo standard, al netto di eventuale personalizzazione, entro il limite massimo del 50%. In relazione ai primi tre giorni dalla diagnosi le tabelle milanesi prevedono che il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in Euro 35.247, non ulteriormente personalizzabile, introducendo così un correttivo per valorizzare quelle situazioni di eccezionale gravità correlato allo sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso.
Nel caso di specie tra la data della prima evidenza della condizione patologica documentata in atti (TAC del 28.03.2014, cui ha fatto seguito il referto istologico che ne ha chiarito la natura, in data
23.04.2014, con successiva coerente diagnosi in data 2.05.2014) e la data della morte intercorrono 215 giorni. Per i primi tre giorni si ritiene equo riconoscere un importo pari alla metà del massimo riconoscibile atteso che, pur a fronte della gravità della situazione
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documentata dalla TAC, non era ancora chiaro che si trattasse di microcitoma polmonare a piccole cellule (patologia a prognosi infausta) e, dunque, pari ad Euro 17.623,50.
Per i giorni dal quarto al centesimo si ritiene equo riconoscere una maggiorazione del 20% all'importo di Euro 62.544 previsto come valore medio dalla tabella milanese (per un totale di Euro 75.052,80) tenuto conto che il referto istologico di carcinoma a piccole cellule
(del 23.04.2014) lasciava ben poco spazio alle speranze di sopravvivenza. La dott.ssa , nella propria relazione peritale, Per_2
afferma che la neoplasia polmonare che aveva colpito il sig. è CP_2
“tra le neoplasie primitive del polmone, quella in assoluto a peggior prognosi” e la descrive come una “neoplasia altamente maligna, che conduce inevitabilmente a morte il paziente anche con le migliori cure oncologiche”. Per tale ragione si ritiene corretto riconoscere la maggiorazione indicata tenuto conto della penosità e dell'inutilità delle terapie che il ha dovuto affrontare (chemioterapia e CP_2
radioterapia) e dell'inevitabile sconvolgimento emotivo dato dalla diagnosi di una patologia dall'esito infausto. Un conto, infatti, è la preoccupazione per un evento dannoso che potrebbe risolversi anche in senso positivo e che poi, invece, conduce alla morte (magari all'esito di complicanze), altro è invece ricevere la notizia di aver contratto una patologia che, dopo un periodo di sofferenze, porta necessariamente alla morte.
Per gli ulteriori 115 giorni, tenuto conto del valore standard del punto delle tabelle milanesi, pari ad Euro 115, da aumentarsi anche in questo caso del 20% per le ragioni già esposte (giungendo ad Euro 138), vanno, infine, riconosciuti Euro 15.870. Il totale complessivo del danno non patrimoniale iure hereditatis è quindi pari ad Euro
108.546,30; somma da intendersi in moneta attuale (atteso l'utilizzo
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delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano) che, nell'ambito della valutazione necessariamente equitativa del danno complessivamente subito, viene arrotondata ad Euro 110.000, quale importo idoneo a ristorare integralmente il danno iure hereditatis alla data della presente decisione. Spettano, poi, gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Non si riconoscono, invece, gli ulteriori interessi compensativi.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi (in termini: Cass. n. 15823 del 2005). Anzi, gli interessi compensativi esigono la prova, gravante sul soggetto danneggiato, del mancato guadagno, comportatogli dal ritardato pagamento anche in via presuntiva (Cass. n. 22607 del 2016)” (Cfr. Cass. 19/06/2020, n.
12041). Nel caso di specie alcuna specifica allegazione in tal senso risulta adeguatamente prospettata dalle ricorrenti.
La somma in questione andrà integralmente riconosciuta alle ricorrenti appellanti, quali eredi di , in ragione delle rispettive quote CP_2
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ereditarie ex lege (le stesse constano essere le uniche due eredi legittime del de cuius;
cfr. doc. 1 ric.).
Da ultimo, si ritiene opportuno chiarire che è doveroso l'utilizzo delle tabelle vigenti al momento della decisone atteso che “se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione” (Cass. sez.
III, n. 7272 del 11/05/2012).
6 – Risulta infondata l'eccezione della parte appellata volta a richiedere lo scomputo di quanto percepito dall' a titolo di CP_3
rendita. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall' e si colloca, pertanto, tra i danni cd. CP_3
complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato (v. Cass. n. 9112 del 2019; n. 30293 del 2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste
(v. Cass. n. 8580 del 2019, § 62 in motivazione)” (Cass. sez. lav., n.
13594 del 16/05/2024). È stato, altresì, affermato che “esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale». In relazione a detti
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pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale
o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso;
in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall' ” (Cass. n. 6503 del 2022). CP_3
7 – Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell'Autorità di Sistema Portuale appellata e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del decisum sulla base di valori medi. Le spese di CTU liquidate in primo grado sono definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità dell'appellata Autorità di Sistema Portuale nella causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di , CP_2
condanna la medesima parte appellata a pagare alle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure hereditatis, in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma complessiva di Euro 110.000 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in Euro 13.395 per il primo grado ed Euro 9.991 per il grado d'appello, oltre rimborso spese
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forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori delle appellanti dichiaratisi antistatari;
- Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di
CTU liquidate in primo grado.
Venezia, 27.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 27 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n.4721/1998; Cass. n.18626/2013; Cass.n.18041/2014; Cass.17258/2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968- 2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”.