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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 159/2025 promossa da:
(C.F. ), e per essa numero di iscrizione al Registro CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , in forza di procura P.IVA_2
conferita, da numero di iscrizione nel Registro Parte_3
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale , domiciliata come in atti;
P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTO GARGANI e dall'avv. GUIDO GARGANI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025 parte attrice ha discusso oralmente e la causa
è stata rimessa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice, avendone interesse (al fine di agire in via esecutiva), ha innanzitutto chiesto accertarsi che i convenuti , nata il [...] a [...] (cod. fisc.: CP_2
); nato il [...] a [...] (C.F. C.F._1 Controparte_3
; nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_4
) e nata il [...] a [...] (C.F. C.F._3 Controparte_5
), sono eredi di nato a [...], il [...] C.F._4 Persona_1
(cod. fisc. , è ivi deceduto il 21 dicembre 2017. C.F._5
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
devono dunque dichiararsi la loro contumacia.
Orbene, tale prima della domanda della parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
pagina 2 di 4 Giova infatti brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, sia pure in altro procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2335/24 R,G. v.g.),
tutti gli odierni convenuti non solo non hanno contestato di essere stati chiamati all'eredità del de cuius
(marito della e padre degli altri convenuti), in assenza di testamento, ma hanno già dichiarato di CP_2
volere accettare l'eredità.
Fondata, in quanto documentate, è inoltre anche la restante domanda.
Il defunto aveva infatti consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria a Persona_1
favore di sul seguente immobile di sua proprietà: nel Comune di Catania (CT), Controparte_6
Via Guardia n.16: − abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U. al foglio 1, particella 1438 (ex particella 498), sub. 1.
Deve dunque presumersi, in assenza di prova di alienazione a terzi, che il suddetto bene sia rientrato nell'asse relitto e che oggi, quindi, sia in comproprietà fra gli eredi, secondo le quote di legge.
Fermo il diritto dell'attrice di provvedere, nulla va invece disposto in ordine alla trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, in assenza di previsione normativa in tal senso.
Quanto alla regolamentazione delle spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, in quanto, fermo l'interesse del creditore all'accertamento con sentenza, non è ravvisabile soccombenza alcuna nel presente giudizio e in precedenza i convenuti, non ostacolando l'eventuale azione esecutiva del creditore, hanno già dichiarato espressamente di voler accettare l'eredità.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 159/2025 R.G.,
1) dichiara che i convenuti , nata il [...] a [...] (cod. fisc.: CP_2
); nato il [...] a [...] (C.F. C.F._1 Controparte_3
; nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_4
) e nata il [...] a [...] (C.F. C.F._3 Controparte_5
), sono eredi di nato a [...], il 2 C.F._4 Persona_1
gennaio 1946 (cod. fisc. , è ivi deceduto il 21 dicembre 2017; C.F._5
2) dichiara, per l'effetto, che , per la quota di 3/9, e CP_2 Controparte_3
e per la quota di 2/9 ciascuno, sono divenuti Controparte_4 Controparte_5
proprietari - a titolo di eredi universali di del seguente cespite: nel Persona_1
Comune di Catania (CT), Via Guardia n.16: − abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U.
al foglio 1, particella 1438 (ex particella 498), sub. 1;
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 159/2025 promossa da:
(C.F. ), e per essa numero di iscrizione al Registro CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , in forza di procura P.IVA_2
conferita, da numero di iscrizione nel Registro Parte_3
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale , domiciliata come in atti;
P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTO GARGANI e dall'avv. GUIDO GARGANI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025 parte attrice ha discusso oralmente e la causa
è stata rimessa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice, avendone interesse (al fine di agire in via esecutiva), ha innanzitutto chiesto accertarsi che i convenuti , nata il [...] a [...] (cod. fisc.: CP_2
); nato il [...] a [...] (C.F. C.F._1 Controparte_3
; nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_4
) e nata il [...] a [...] (C.F. C.F._3 Controparte_5
), sono eredi di nato a [...], il [...] C.F._4 Persona_1
(cod. fisc. , è ivi deceduto il 21 dicembre 2017. C.F._5
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
devono dunque dichiararsi la loro contumacia.
Orbene, tale prima della domanda della parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
pagina 2 di 4 Giova infatti brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, sia pure in altro procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2335/24 R,G. v.g.),
tutti gli odierni convenuti non solo non hanno contestato di essere stati chiamati all'eredità del de cuius
(marito della e padre degli altri convenuti), in assenza di testamento, ma hanno già dichiarato di CP_2
volere accettare l'eredità.
Fondata, in quanto documentate, è inoltre anche la restante domanda.
Il defunto aveva infatti consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria a Persona_1
favore di sul seguente immobile di sua proprietà: nel Comune di Catania (CT), Controparte_6
Via Guardia n.16: − abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U. al foglio 1, particella 1438 (ex particella 498), sub. 1.
Deve dunque presumersi, in assenza di prova di alienazione a terzi, che il suddetto bene sia rientrato nell'asse relitto e che oggi, quindi, sia in comproprietà fra gli eredi, secondo le quote di legge.
Fermo il diritto dell'attrice di provvedere, nulla va invece disposto in ordine alla trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, in assenza di previsione normativa in tal senso.
Quanto alla regolamentazione delle spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, in quanto, fermo l'interesse del creditore all'accertamento con sentenza, non è ravvisabile soccombenza alcuna nel presente giudizio e in precedenza i convenuti, non ostacolando l'eventuale azione esecutiva del creditore, hanno già dichiarato espressamente di voler accettare l'eredità.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 159/2025 R.G.,
1) dichiara che i convenuti , nata il [...] a [...] (cod. fisc.: CP_2
); nato il [...] a [...] (C.F. C.F._1 Controparte_3
; nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_4
) e nata il [...] a [...] (C.F. C.F._3 Controparte_5
), sono eredi di nato a [...], il 2 C.F._4 Persona_1
gennaio 1946 (cod. fisc. , è ivi deceduto il 21 dicembre 2017; C.F._5
2) dichiara, per l'effetto, che , per la quota di 3/9, e CP_2 Controparte_3
e per la quota di 2/9 ciascuno, sono divenuti Controparte_4 Controparte_5
proprietari - a titolo di eredi universali di del seguente cespite: nel Persona_1
Comune di Catania (CT), Via Guardia n.16: − abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U.
al foglio 1, particella 1438 (ex particella 498), sub. 1;
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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