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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20192/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20192/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Tartaglia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, al viale Regina Margherita n. 30, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato resistente
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato resistente
- (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
resistente
Oggetto: Opposizione al provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30-05-2024 il sig. conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale il il , la Controparte_1 Controparte_4
e l' di Milano, chiedendo di accertare e Controparte_5 Controparte_3
dichiarare l'insussistenza di motivi ostativi in capo al ricorrente al rilascio del titolo abilitativo alla guida e accertare il diritto del ricorrente al rilascio di detto titolo, previo superamento delle prove teorico/pratiche.
Parte ricorrente deduceva, in particolare quanto segue:
- in data 30-09-2010 il Prefetto emetteva un provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 218, comma 6, CdS per circolazione abusiva con patente sospesa;
- in data 04-07-2011 il ricorrente veniva condannato, con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 8378/2011 del
Tribunale di Milano - Sezione Direttissime, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, divenuta irrevocabile in data 18-09-2011;
- la suddetta condanna veniva interamente espiata dal sig. ; Parte_1
- il ricorrente veniva ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale c.d. terapeutico dal Tribunale di Sorveglianza di Torino;
- in data 25-01-2017 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 1076/2017, pronunciava declaratoria di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- anche la successiva (e ultima) condanna riportata dal ricorrente (divenuta irrevocabile in data 26-04-
2017) veniva interamente espiata dal ricorrente, tanto che con ordinanza n. 4568/2023 emessa in data 02-03-2023, il Tribunale di Sorveglianza di Milano pronunciava declaratoria di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova e gli effetti penali della stessa;
- in data 12-03-2024 il ricorrente presentava istanza in autotutela inviandola a tutti i resistenti;
- in data 16-04-2024 la Prefettura di Milano comunicava di aver correttamente espresso il diniego al rilascio della patente di guida in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano pronunciata per il reato di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990 8378/2011 e che il motivo ostativo poteva essere rimosso esclusivamente ottenendo un provvedimento di riabilitazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente;
pagina 3 di 6 - preso atto della citata risposta, in data 23-05-2024 il ricorrente presentava nuova istanza in autotutela;
- in data 24-05-2024 la Prefettura di Milano comunicava la cessazione del provvedimento di revoca con rimozione dello stesso dall'applicativo informatico della Motorizzazione per avvenuto decorso del termine stabilito dalla legge, in parziale accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente, e contestualmente riferiva l'esistenza dell'ostativo impeditivo al conseguimento della patente di guida;
- il sig. impugnava detto provvedimento lamentando che la norma applicabile è la Parte_1
disposizione di cui all'art. 120, comma 3, C.d.S. e non quella di cui al comma 1 del medesimo articolo, essendo il ricorrente già titolare di un documento abilitativo alla guida, seppur revocato;
- inoltre, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente;
- anche a voler ritenere la riabilitazione necessaria nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha di recente fornito una precisa interpretazione della dizione “provvedimenti riabilitativi” contenuta nell'art. 120, comma 1, C.d.S., includendo anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Con decreto pronunciato in data 16-07-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29-11-2024.
In data 20-11-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
e il , dichiarando che con nota del 04-10-2024 la Controparte_2 CP_5
di Milano aveva invitato il ricorrente a presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida, assicurando il preventivo nulla osta al rilascio del titolo, chiedendo, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, stante gli arresti giurisprudenziali non univoci.
All'udienza del 29-11-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle domande formulate nel ricorso. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06-02-2025. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte depositate dalle parti, emetteva sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 6 2. Con riferimento alle contrapposte domande formulate dalle parti, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, richiesta dala sola parte resistente, presuppone innanzitutto che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore. In secondo luogo, in assenza di accordo tra le parti sulla sopravvenienza di un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, l'allegazione del fatto sopravvenuto effettuata da una sola parte – come nel caso di specie - “deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (così Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, il disinteresse alla sentenza è stato manifestato solamente dalla parte resistente, pertanto, il Giudice dovrà procedere alla valutazione della sussistenza dei presupposti per eventualmente procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2.1. Esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, unilateralmente chiesta dalla parte resistente, atteso che il rilascio del nulla osta da parte della al rilascio del titolo CP_5
abilitativo alla guida ha di fatto realizzato l'interesse cui mirava il sig. con il presente Parte_1
giudizio e, quindi, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
In particolare, la , con dichiarazione conforme alle domande formulate dal ricorrente nel CP_5
presente giudizio, ha comunicato al resistente quanto segue:
E' vero che, come sostenuto dal ricorrente, il nulla osta è intervenuto solo dopo due istanze di autotutela e la proposizione del presente giudizio, ma tali argomenti non incidono sul merito della controversia, ma saranno valutati dal Giudice in sede di regolamentazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite – che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della parte resistente e la parte resistente di compensare tra le parti, è utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, per la quale il Giudice “che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. n. 24714/2022; n.
24234/2016).
Atteso che (i) il ricorso introduttivo è stato depositato in data 30-05-2024, preceduto da due istanza in autotutela, (ii) che il nulla osta è stato rilasciato dalla in data 04-10-2024, dopo la notifica CP_5
del ricorso introduttivo e del decreto giudiziale, (iii) che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla è del 2021 e la giurisprudenza di merito del 2022, (iv) che il provvedimento avversato CP_5
è stato emesso 24-05-2024, (vi) che la domanda proposta dal ricorrente appare fondata, condividendo questo Giudice quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata giurisprudenza, i cui principi trovano applicazione al caso di specie, il deve essere dichiarato parte soccombente CP_1
virtuale.
Le spese di lite vengono, quindi, liquidate a favore della parte ricorrente e a carico della parte resistente con lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nei valori minimi, senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate nella misura di euro 2.906,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Arianna Tartaglia, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20192/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Tartaglia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, al viale Regina Margherita n. 30, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato resistente
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato resistente
- (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
resistente
Oggetto: Opposizione al provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30-05-2024 il sig. conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale il il , la Controparte_1 Controparte_4
e l' di Milano, chiedendo di accertare e Controparte_5 Controparte_3
dichiarare l'insussistenza di motivi ostativi in capo al ricorrente al rilascio del titolo abilitativo alla guida e accertare il diritto del ricorrente al rilascio di detto titolo, previo superamento delle prove teorico/pratiche.
Parte ricorrente deduceva, in particolare quanto segue:
- in data 30-09-2010 il Prefetto emetteva un provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 218, comma 6, CdS per circolazione abusiva con patente sospesa;
- in data 04-07-2011 il ricorrente veniva condannato, con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 8378/2011 del
Tribunale di Milano - Sezione Direttissime, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, divenuta irrevocabile in data 18-09-2011;
- la suddetta condanna veniva interamente espiata dal sig. ; Parte_1
- il ricorrente veniva ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale c.d. terapeutico dal Tribunale di Sorveglianza di Torino;
- in data 25-01-2017 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 1076/2017, pronunciava declaratoria di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- anche la successiva (e ultima) condanna riportata dal ricorrente (divenuta irrevocabile in data 26-04-
2017) veniva interamente espiata dal ricorrente, tanto che con ordinanza n. 4568/2023 emessa in data 02-03-2023, il Tribunale di Sorveglianza di Milano pronunciava declaratoria di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova e gli effetti penali della stessa;
- in data 12-03-2024 il ricorrente presentava istanza in autotutela inviandola a tutti i resistenti;
- in data 16-04-2024 la Prefettura di Milano comunicava di aver correttamente espresso il diniego al rilascio della patente di guida in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano pronunciata per il reato di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990 8378/2011 e che il motivo ostativo poteva essere rimosso esclusivamente ottenendo un provvedimento di riabilitazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente;
pagina 3 di 6 - preso atto della citata risposta, in data 23-05-2024 il ricorrente presentava nuova istanza in autotutela;
- in data 24-05-2024 la Prefettura di Milano comunicava la cessazione del provvedimento di revoca con rimozione dello stesso dall'applicativo informatico della Motorizzazione per avvenuto decorso del termine stabilito dalla legge, in parziale accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente, e contestualmente riferiva l'esistenza dell'ostativo impeditivo al conseguimento della patente di guida;
- il sig. impugnava detto provvedimento lamentando che la norma applicabile è la Parte_1
disposizione di cui all'art. 120, comma 3, C.d.S. e non quella di cui al comma 1 del medesimo articolo, essendo il ricorrente già titolare di un documento abilitativo alla guida, seppur revocato;
- inoltre, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente;
- anche a voler ritenere la riabilitazione necessaria nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha di recente fornito una precisa interpretazione della dizione “provvedimenti riabilitativi” contenuta nell'art. 120, comma 1, C.d.S., includendo anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Con decreto pronunciato in data 16-07-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29-11-2024.
In data 20-11-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
e il , dichiarando che con nota del 04-10-2024 la Controparte_2 CP_5
di Milano aveva invitato il ricorrente a presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida, assicurando il preventivo nulla osta al rilascio del titolo, chiedendo, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, stante gli arresti giurisprudenziali non univoci.
All'udienza del 29-11-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle domande formulate nel ricorso. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06-02-2025. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte depositate dalle parti, emetteva sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 6 2. Con riferimento alle contrapposte domande formulate dalle parti, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, richiesta dala sola parte resistente, presuppone innanzitutto che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore. In secondo luogo, in assenza di accordo tra le parti sulla sopravvenienza di un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, l'allegazione del fatto sopravvenuto effettuata da una sola parte – come nel caso di specie - “deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (così Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, il disinteresse alla sentenza è stato manifestato solamente dalla parte resistente, pertanto, il Giudice dovrà procedere alla valutazione della sussistenza dei presupposti per eventualmente procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2.1. Esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, unilateralmente chiesta dalla parte resistente, atteso che il rilascio del nulla osta da parte della al rilascio del titolo CP_5
abilitativo alla guida ha di fatto realizzato l'interesse cui mirava il sig. con il presente Parte_1
giudizio e, quindi, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
In particolare, la , con dichiarazione conforme alle domande formulate dal ricorrente nel CP_5
presente giudizio, ha comunicato al resistente quanto segue:
E' vero che, come sostenuto dal ricorrente, il nulla osta è intervenuto solo dopo due istanze di autotutela e la proposizione del presente giudizio, ma tali argomenti non incidono sul merito della controversia, ma saranno valutati dal Giudice in sede di regolamentazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite – che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della parte resistente e la parte resistente di compensare tra le parti, è utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, per la quale il Giudice “che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. n. 24714/2022; n.
24234/2016).
Atteso che (i) il ricorso introduttivo è stato depositato in data 30-05-2024, preceduto da due istanza in autotutela, (ii) che il nulla osta è stato rilasciato dalla in data 04-10-2024, dopo la notifica CP_5
del ricorso introduttivo e del decreto giudiziale, (iii) che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla è del 2021 e la giurisprudenza di merito del 2022, (iv) che il provvedimento avversato CP_5
è stato emesso 24-05-2024, (vi) che la domanda proposta dal ricorrente appare fondata, condividendo questo Giudice quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata giurisprudenza, i cui principi trovano applicazione al caso di specie, il deve essere dichiarato parte soccombente CP_1
virtuale.
Le spese di lite vengono, quindi, liquidate a favore della parte ricorrente e a carico della parte resistente con lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nei valori minimi, senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate nella misura di euro 2.906,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Arianna Tartaglia, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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