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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9027/2022 R.G. a cui è riunita quella iscritta al n. 3574/23 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Is. G/1, presso lo studio dell'avv.
Antonio Paolozzi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/07/2022 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere stato riconosciuto cieco civile assoluto con decorrenza dal 01/01/1991; che il Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro, con sentenza n. 19143/2013 ha stabilito l'irrilevanza dei limiti reddituali per la categoria dei ciechi assoluti, riconoscendo il suo diritto a percepire la prestazione;
che l' in CP_2
data 13/03/2022 ha rideterminato la prestazione sulla base della comunicazione dei redditi, individuando anche un indebito per il periodo dal 01/01/2018 al 30/11/21; che la richiesta dell' CP_2
è illegittima.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha richiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Cons separato giudizio, poi, il ricorrente, ponendo a fondamento gli stessi elementi di fatto ha chiesto il pagamento dei ratei di prestazione maturati a partire dal 01/12/23, essendosi l' CP_2
reso inadempiente.
In tale giudizio l' , ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, i due giudizi sono stati riuniti.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La situazione fattuale posta a fondamento del presente giudizio non è contestata dalle parti: è infatti pacifico che parte ricorrente abbia goduto della pensione per ciechi assoluti in forza di diverse pronunce giudiziali susseguitesi nel corso del tempo.
È altresì pacifico, non essendo in alcun modo contestato dalle parti, che parte ricorrente sia all'attualità ancora in possesso del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione richiesta.
Punto controverso è rappresentato dalla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge: parte resistente, in particolare, ritiene che sulla base dell'interpretazione della normativa in materia
– interpretazione che ritiene che per godere della prestazione richiesta sia necessario che la parte non abbia redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per la pensione di inabilità – il ricorrente non possa godere della prestazione per superamento del requisito reddituale.
Al riguardo, tuttavia, ritiene questo giudice di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo in tema di giudicato, e proprio in relazione alle vicende che hanno riguardato il presente giudizio.
È noto, infatti, che i requisiti per l'ottenimento della prestazione assistenziale debbano essere guardati all'attualità, con la conseguenza che è certamente vero che un mutamento della situazione di fatto possa portare a rimettere in discussione un accertamento giudiziale contenuto in sentenza passata in giudicato.
Non è questa, tuttavia, la situazione relativa al presente giudizio.
È il caso di sottolineare, infatti, che sin dal primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di
Napoli, e conclusosi con sentenza del 20/10/2008 – la cui acquisizione in atti è certamente legittima ai sensi dell'art. 421 c.p.c. essendo tale sentenze richiamata da quella depositata unitamente al ricorso introduttivo – l' abbia fatto rilevare il superamento dei redditi necessari per CP_2
l'ottenimento della prestazione, facendosi quindi sostenitrice della tesi per cui per la prestazione goduta dal ricorrente è necessario il mancato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per la pensione di inabilità.
Tale tesi, tuttavia, è stata sconfessata dal giudice adito, il quale ha statuito espressamente
“da quanto argomentato consegue che illegittimamente la pensione di invalidità per cecità assoluta
è stata revocata alla ricorrente dovendosi considerare irrilevanti eventuali mutamenti della situazione reddituale sopravvenuti alla concessione del beneficio”.
Tale sentenza non è stata impugnata ed è pacificamente passata in giudicato, così come la successiva sentenza del 2013 che proprio su tali considerazioni passate in giudicato si fonda.
Ne consegue che la statuizione ivi contenuta non può essere successivamente messa in discussione in altro giudizio tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell'insussistenza dell'indebito e condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente CP_2
medio tempore ripetuto.
Per le stesse ragioni deve essere accolto il giudizio di ratei, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione a partire dal 01/12/2021 fino al 21/03/2023, oltre interessi, avendo parte ricorrente limitato la domanda a tale arco temporale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente l'indebito di cui alla comunicazione del
16/03/2022, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore CP_2
ripetuto;
- condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati a partire dal 01/12/2021 al CP_2
21/03/2023, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi. Aversa, 23.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9027/2022 R.G. a cui è riunita quella iscritta al n. 3574/23 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Is. G/1, presso lo studio dell'avv.
Antonio Paolozzi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/07/2022 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere stato riconosciuto cieco civile assoluto con decorrenza dal 01/01/1991; che il Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro, con sentenza n. 19143/2013 ha stabilito l'irrilevanza dei limiti reddituali per la categoria dei ciechi assoluti, riconoscendo il suo diritto a percepire la prestazione;
che l' in CP_2
data 13/03/2022 ha rideterminato la prestazione sulla base della comunicazione dei redditi, individuando anche un indebito per il periodo dal 01/01/2018 al 30/11/21; che la richiesta dell' CP_2
è illegittima.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha richiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Cons separato giudizio, poi, il ricorrente, ponendo a fondamento gli stessi elementi di fatto ha chiesto il pagamento dei ratei di prestazione maturati a partire dal 01/12/23, essendosi l' CP_2
reso inadempiente.
In tale giudizio l' , ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, i due giudizi sono stati riuniti.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La situazione fattuale posta a fondamento del presente giudizio non è contestata dalle parti: è infatti pacifico che parte ricorrente abbia goduto della pensione per ciechi assoluti in forza di diverse pronunce giudiziali susseguitesi nel corso del tempo.
È altresì pacifico, non essendo in alcun modo contestato dalle parti, che parte ricorrente sia all'attualità ancora in possesso del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione richiesta.
Punto controverso è rappresentato dalla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge: parte resistente, in particolare, ritiene che sulla base dell'interpretazione della normativa in materia
– interpretazione che ritiene che per godere della prestazione richiesta sia necessario che la parte non abbia redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per la pensione di inabilità – il ricorrente non possa godere della prestazione per superamento del requisito reddituale.
Al riguardo, tuttavia, ritiene questo giudice di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo in tema di giudicato, e proprio in relazione alle vicende che hanno riguardato il presente giudizio.
È noto, infatti, che i requisiti per l'ottenimento della prestazione assistenziale debbano essere guardati all'attualità, con la conseguenza che è certamente vero che un mutamento della situazione di fatto possa portare a rimettere in discussione un accertamento giudiziale contenuto in sentenza passata in giudicato.
Non è questa, tuttavia, la situazione relativa al presente giudizio.
È il caso di sottolineare, infatti, che sin dal primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di
Napoli, e conclusosi con sentenza del 20/10/2008 – la cui acquisizione in atti è certamente legittima ai sensi dell'art. 421 c.p.c. essendo tale sentenze richiamata da quella depositata unitamente al ricorso introduttivo – l' abbia fatto rilevare il superamento dei redditi necessari per CP_2
l'ottenimento della prestazione, facendosi quindi sostenitrice della tesi per cui per la prestazione goduta dal ricorrente è necessario il mancato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per la pensione di inabilità.
Tale tesi, tuttavia, è stata sconfessata dal giudice adito, il quale ha statuito espressamente
“da quanto argomentato consegue che illegittimamente la pensione di invalidità per cecità assoluta
è stata revocata alla ricorrente dovendosi considerare irrilevanti eventuali mutamenti della situazione reddituale sopravvenuti alla concessione del beneficio”.
Tale sentenza non è stata impugnata ed è pacificamente passata in giudicato, così come la successiva sentenza del 2013 che proprio su tali considerazioni passate in giudicato si fonda.
Ne consegue che la statuizione ivi contenuta non può essere successivamente messa in discussione in altro giudizio tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell'insussistenza dell'indebito e condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente CP_2
medio tempore ripetuto.
Per le stesse ragioni deve essere accolto il giudizio di ratei, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione a partire dal 01/12/2021 fino al 21/03/2023, oltre interessi, avendo parte ricorrente limitato la domanda a tale arco temporale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente l'indebito di cui alla comunicazione del
16/03/2022, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore CP_2
ripetuto;
- condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati a partire dal 01/12/2021 al CP_2
21/03/2023, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi. Aversa, 23.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo