Articolo 11 della Legge 27 ottobre 1997, n. 379
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 novembre 1997
Art. 11. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1996 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 11.350.510.571 interamente versate.
2. Al 31 dicembre 1996 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 19 novembre 1997