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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17718/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da on il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in VERCELLI Parte_1 CP_1 il 16/07/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Giudice Delegato, all'udienza del 07.05.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva né si costituiva.
pagina 1 di 2 Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle spese di lite.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17718/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da on il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in VERCELLI Parte_1 CP_1 il 16/07/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Giudice Delegato, all'udienza del 07.05.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva né si costituiva.
pagina 1 di 2 Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle spese di lite.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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