Sentenza 17 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2004, n. 11381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11381 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - GIÀ FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 175/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 05/04/01 R.G.N. 575/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/04 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato MOSCARINI LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, confermando le statuizioni di primo grado, ha affermato il diritto dell'odierno inumato, ex dipendente della s.p.a Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza anteriormente al 31 dicembre 1995, al computo del premio di esercizio nella base di calcolo della indennità di buonuscita e ha, quindi, condannato la società al pagamento delle differenze di indennità, scaturenti dall'inserimento del premio in questione.
La Corte territoriale ha ritenuto che, con la privatizzazione del rapporto di lavoro e la sua contrattualizzazione, il premio di esercizio è divenuto un emolumento di carattere retributivo assimilabile alla tredicesima mensilità, avendo anch'esso assunto, nella contrattazione collettiva di categoria, le caratteristiche di erogazione continuativa, determinata ed obbligatoria, cosi da dover essere inserito nella voce "ultimo stipendio mensile", usata dal legislatore nell'art. 14 della legge n. 829/73, accanto alle voci "eventuale assegno pensionabile" e "compenso per ex combattenti", per individuare gli elementi utili al calcolo dell'indennità di buonuscita.
Per la cassazione di tale sentenza la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) ricorre con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, degli artt. 96, 27, 33, 36, 37, 38, 41 ccnl 90/92, del ccnl 1987/89, delle norme e principi in materia di interpretazione dei contratti collettivi e di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale ferroviario, in una con vizi di motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la fonte regolatrice dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri è di derivazione legale, restando la stessa disciplinata dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 pur dopo la privatizzazione del rapporto, così come previsto dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985. Ne consegue che gli elementi che compongono la relativa base di calcolo non possono essere individuati dalla contrattazione collettiva, tant'è vero che, anche per includervi la tredicesima mensilità, si rese, suo tempo, necessario un espresso intervento legislativo (legge n. 75 del 1980). Peraltro, sottolinea ancora la ricorrente, anche la regolamentazione contrattuale del premio di esercizio esclude una sua possibile assimilazione a una mensilità aggiuntiva. Esso, infatti, non è soggetto alle ritenute previdenziali per Fondo Pensioni ed Opera di Previdenza (regime cui invece è sottoposta la tredicesima mensilità) e, diversamente da questa, presenta, fin dall'epoca della sua istituzione, caratteristiche - di eccezionalità, di erogabilità condizionata a fattori non direttamente legati al sinallagma contrattuale, di flessibilità degli importi - che lo rendono un unicum nel panorama negoziale proprio del rapporto di lavoro con le ferrovie, così da smentire, anche in fatto, l'assunto posto a fondamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Le questioni in esso proposte sono già state esaminate dalla Corte, che ha, sulle medesime, espresso un orientamento univoco, secondo cui, con riguardo a fattispecie di cessazione del rapporto compiutesi nel vigore dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 - norma a tenore della quale "dipendenti stabili cessati dal servizio" spetta, "a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti" - deve escludersi l'operatività di qualsivoglia previsione di omnicomprensività del trattamento dovuto al lavoratore in causale connessione col detto evento.
La citata disposizione fornisce invero l'indicazione espressa dei soli emolumenti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e la nozione di "ultimo stipendio mensile" non può essere ritenuta essa stessa introduttiva di una siffatta previsione (Cass. 29 gennaio 1992, n. 900; Id., 18 febbraio 1992, n. 1957; Id., 26 marzo 1993, n. 3619; e, particolarmente, Cass. 18 aprile 2000, n. 5042, che, nel ribadire la nozione ristretta di "ultimo stipendio mensile", esclude la rilevanza di qualsivoglia emolumento non assoggettato a contributo destinato ad alimentare la provvista delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dell'indennità di buonuscita;
Id., 24 maggio 2001, n. 7090; Id. 11 febbraio 2002, n. 1936). Conclusioni del tutto identiche sono, poi, state di recente ribadite con specifico riguardo al premio di esercizio, la cui estraneità alla base di computo dell'indennità di buonuscita disciplinata dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 è stata affermata, escludendosi, nel contempo, la rilevanza della natura retributiva eventualmente attribuibile al premio stesso (cfr., fra le ultime, le sentenze 28 marzo 2003, n. 4781 e 15 maggio 2002, n. 6738). Quanto alla questione della determinazione del periodo di vigenza della norma appena menzionata, giova ricordare che la legge 17 maggio 1985, n. 210, di privatizzazione dell'Ente Ferrovie, non modifica il precedente assetto, come espressamente risulta dall'ultimo comma dell'art. 21, secondo cui "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge".
Questa disposizione, nella generica espressione di "trattamento in atto", cristallizza nell'ambito temporale ivi precisato, cioè fino al riordino generale della materia, la precedente disciplina, pensionistica e non, e quindi tutte le competenze a qualsiasi titolo dovute al lavoratore dipendente al momento della sua cessazione dal servizio, fra cui la indennità di buonuscita.
L'art. 1, comma 43^, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 dispone la soppressione dell'OPAFS a decorrere dal 1^ giugno 1994 e stabilisce che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa, compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Il successivo d.l. 1 aprile 1995, n. 98, che detta interventi urgenti in materia di trasporto, stabilisce, all'art. 13, che, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 43, della legge n. 537 del 1993, "il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data 31/5/94 all'OPAFS, è regolato dalla L. n. 829 del 4/12/73...". Ciò conferma l'interpretazione dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985 sopra esposta e quindi la piena validità ed efficacia della disciplina legislativa dell'indennità di buonuscita anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie, mentre la legge n. 204 del 30 maggio 1995, di conversione del d.l. n. 98 dello stesso anno, aggiunge "fino al 31 dicembre 1995".
Fino a tale data, pertanto, ogni questione in merito è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa di ogni emolumento diverso da quelli indicati nell'art. 14 L. n. 829/73 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti). Ne consegue che fino al 31/12/95 la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità della legge, come avrebbe fatto secondo la ricorrente l'art. 96 del CCNL 1990/92, ma non poteva dettare una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole.
In considerazione dei riferiti principi, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed incontroversa essendo la circostanza del collocamento a riposo del lavoratore in data anteriore al 31 dicembre 1995 (come emerge dalla sentenza d'appello), sussistono le condizioni per la decisione di merito della causa, la quale deve necessariamente concludersi col rigetto della domanda del lavoratore.
Pronunciando sulle spese, la Corte reputa sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione relativamente al primo e secondo grado di giudizio, condannando invece l'intimato a corrispondere alla società ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 26,00 per esborsi ed in euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004