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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5115/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MARIO NICOLA e dell'avv. PASSERINI ENRICA, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, presso il difensore avv. DI MARIO NICOLA
Ricorrente
contro
(C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Bettona, via San Gregorio n.10 Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero
Con ricorso del 19.12.2023 la sig.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , nonché la revoca del contributo previsto a suo carico dalla sentenza di CP_1
pagina 1 di 2 separazione al mantenimento di , una delle figlie maggiorenni della coppia, Per_1 per essere divenuta economicamente autosufficiente a far data da maggio 2023.
La prima udienza veniva fissata al 7.11.2024 e, a seguito di mutamento del Giudice istruttore, veniva differita al 6.2.2025.
All'udienza del 6.2.2025 nessuna delle parti compariva;
la ricorrente non ha provveduto al deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto al resistente;
il Giudice, visto l'art. 473bis.21 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Considerato che il menzionato articolo prevede che “Salvo che il processo sia introdotto con ricorso dal pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue”, dato atto che nessuno è comparso all'udienza di prima comparizione, andrà dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 473bis.21, primo comma, ultima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: dichiara l'estinzione del processo.
Perugia, 12/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5115/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MARIO NICOLA e dell'avv. PASSERINI ENRICA, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, presso il difensore avv. DI MARIO NICOLA
Ricorrente
contro
(C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Bettona, via San Gregorio n.10 Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero
Con ricorso del 19.12.2023 la sig.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , nonché la revoca del contributo previsto a suo carico dalla sentenza di CP_1
pagina 1 di 2 separazione al mantenimento di , una delle figlie maggiorenni della coppia, Per_1 per essere divenuta economicamente autosufficiente a far data da maggio 2023.
La prima udienza veniva fissata al 7.11.2024 e, a seguito di mutamento del Giudice istruttore, veniva differita al 6.2.2025.
All'udienza del 6.2.2025 nessuna delle parti compariva;
la ricorrente non ha provveduto al deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto al resistente;
il Giudice, visto l'art. 473bis.21 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Considerato che il menzionato articolo prevede che “Salvo che il processo sia introdotto con ricorso dal pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue”, dato atto che nessuno è comparso all'udienza di prima comparizione, andrà dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 473bis.21, primo comma, ultima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: dichiara l'estinzione del processo.
Perugia, 12/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 2 di 2