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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3377/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3377/2024 introdotto da
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. CP_1
UNTERBERGER JULIANE giusta delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento di figlie minorenni;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro al fine Parte_1 CP_1
di chiedere la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciute da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
modifica
la regolamentazione prevista dal decreto del tribunale di Bolzano di data 04/07/2022 come segue:
È sostituito il punto 3 col seguente:
3) la sig.ra si impegna ad uscire dalla casa familiare e a trasferirsi a vivere con le figlie in CP_1
una diversa sistemazione abitativa entro un anno dalla presente udienza e quindi entro e non oltre il
05.05.2026; fino all'uscita della sig.ra dalla casa familiare rimangono in vigore le condizioni CP_1
di cui al punto 3 delle condizioni fatte proprie dal decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022 nel procedimento n. RG 2092/2022 VG
È sostituito il punto 7 col seguente:
7) Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie attraverso il pagamento Parte_1 dell'importo mensile stabilito nel decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il
06.07.2022. A partire dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa familiare CP_1 il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento per le figlie l'importo stabilito nel decreto Pt_1
del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022 aumentato di 600,00 Euro.
È sostituito il punto 8 col seguente:
pagina 2 di 3 8) A partire dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa familiare vale CP_1
quanto segue in ordine alle spese straordinarie: Le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico del sig. nella misura del 100%. Ai fini dell'individuazione delle spese Pt_1 straordinarie le parti richiamano il protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024. Per le spese straordinarie necessarie mediche specialistiche ed odontoiatriche (operazioni, apparecchi odontoiatrici ecc. escluse le semplici visite) i genitori si impegnano a richiedere preliminarmente due preventivi di spesa. Per le spese straordinarie non necessarie di importo superiore ai
250,00 Euro a figlia occorrerà il previo consenso del padre.
Resta inteso che i genitori concordano fin d'ora che entrambe le figlie frequenteranno in estate
“estate ragazzi” e simili iniziative. La spesa per estate ragazzi eccedente i 250,00 Euro per figlia verrà suddivisa al 50% tra i due genitori. Non saranno invece comprese le spese di babysitter.
Le parti concordano inoltre che le spese concernenti “estate ragazzi” per l'estate 2025 verranno sostenute – in deroga a quanto sopra concordato – come segue: la spese eccedente i 250 euro per figlia verrà suddivisa a 75% a carico del padre ed a 25% a carico della madre.
Le utenze (luce, gas, rifiuti, acqua) e spese condominiali ordinarie sono a carico della Sig.ra
Le spese condominiali straordinarie vanno secondo la proprietà e sono quindi di CP_1
competenza del sig. Pt_1
Fermo il resto del decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio avvocato. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3377/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3377/2024 introdotto da
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. CP_1
UNTERBERGER JULIANE giusta delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento di figlie minorenni;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro al fine Parte_1 CP_1
di chiedere la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciute da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
modifica
la regolamentazione prevista dal decreto del tribunale di Bolzano di data 04/07/2022 come segue:
È sostituito il punto 3 col seguente:
3) la sig.ra si impegna ad uscire dalla casa familiare e a trasferirsi a vivere con le figlie in CP_1
una diversa sistemazione abitativa entro un anno dalla presente udienza e quindi entro e non oltre il
05.05.2026; fino all'uscita della sig.ra dalla casa familiare rimangono in vigore le condizioni CP_1
di cui al punto 3 delle condizioni fatte proprie dal decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022 nel procedimento n. RG 2092/2022 VG
È sostituito il punto 7 col seguente:
7) Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie attraverso il pagamento Parte_1 dell'importo mensile stabilito nel decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il
06.07.2022. A partire dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa familiare CP_1 il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento per le figlie l'importo stabilito nel decreto Pt_1
del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022 aumentato di 600,00 Euro.
È sostituito il punto 8 col seguente:
pagina 2 di 3 8) A partire dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa familiare vale CP_1
quanto segue in ordine alle spese straordinarie: Le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico del sig. nella misura del 100%. Ai fini dell'individuazione delle spese Pt_1 straordinarie le parti richiamano il protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024. Per le spese straordinarie necessarie mediche specialistiche ed odontoiatriche (operazioni, apparecchi odontoiatrici ecc. escluse le semplici visite) i genitori si impegnano a richiedere preliminarmente due preventivi di spesa. Per le spese straordinarie non necessarie di importo superiore ai
250,00 Euro a figlia occorrerà il previo consenso del padre.
Resta inteso che i genitori concordano fin d'ora che entrambe le figlie frequenteranno in estate
“estate ragazzi” e simili iniziative. La spesa per estate ragazzi eccedente i 250,00 Euro per figlia verrà suddivisa al 50% tra i due genitori. Non saranno invece comprese le spese di babysitter.
Le parti concordano inoltre che le spese concernenti “estate ragazzi” per l'estate 2025 verranno sostenute – in deroga a quanto sopra concordato – come segue: la spese eccedente i 250 euro per figlia verrà suddivisa a 75% a carico del padre ed a 25% a carico della madre.
Le utenze (luce, gas, rifiuti, acqua) e spese condominiali ordinarie sono a carico della Sig.ra
Le spese condominiali straordinarie vanno secondo la proprietà e sono quindi di CP_1
competenza del sig. Pt_1
Fermo il resto del decreto del Tribunale di Bolzano 04.07.2022 depositato il 06.07.2022
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio avvocato. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3