Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3052/2025
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Ordinanza nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria
LEONE, nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa da:
Parte_1 rappr e dif dall'Avv. Liuzzi - Ricorrente contro
” rappr e dif dall'Avv. Basile - Convenuto Controparte_1
sciogliendo la riserva espressa in data 14.4.25; letti gli atti ed i documenti di causa;
viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;
O S S E R V A
Con istanza, ex art. 700 cpc. formulata, il ricorrente ha chiesto al Giudice del lavoro di Taranto di accertare e dichiarare la asserita illegittimità del diniego della pensione anticipata di vecchiaia per mancanza del versamento integrale della contribuzione.
resisteva. CP_2
Questo giudice ha quindi riservato la decisione.
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Opina questo Giudice che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento, attesa la non dimostrata sussistenza dello specifico elemento costitutivo, necessario ai fini dell'emissione di un provvedimento d'urgenza, consistente nel periculum in mora, non risultando infatti configurabile alcun effettivo pregiudizio irreparabile minacciante il diritto reclamato durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria (con conseguente assorbimento di ogni valutazione in ordine all'ulteriore requisito consistente nel fumus boni juris). Invero per “pregiudizio irreparabile”, unico a legittimare un intervento cautelare ex art. 700 cpc., deve intendersi quel danno a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti risarcitori esistenti in quanto questi ultimi – per la particolarità degli effetti dannosi manifestatisi nei confronti del diritto cautelando ovvero di altri diritti a questo funzionalmente collegati – non sarebbero in grado di ripristinare integralmente lo status quo ante: è dunque irreparabile quel danno che appare non completamente reintegrabile. Con particolare riferimento alle controversie di lavoro o previdenza, peraltro, non può affermarsi che, allorquando vengano colpiti diritti del lavoratore/assicurato/assistito, il pregiudizio sia comunque in re ipsa, sebbene siano certamente da apprezzare una peculiare sensibilità ed un tangibile rispetto per le primarie esigenze dell'individuo che risultano coinvolte, sovente dolorosamente, nelle vicende poste all'attenzione dei giudici del lavoro;
sentimento vieppiù animato dall'apprezzabile intento di garantire quell'effettività di tutela spesso frustrata dalla durata dei procedimenti, pur se celebrati secondo il rito speciale. È chiaro, infatti, che non ogni negazione di diritti connessi a rapporti di lavoro o a prestazioni previdenziali/assistenziali può legittimare il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 cpc. come forma alternativa di tutela giurisdizionale, e nella migliore delle ipotesi come una sorta di corsia privilegiata. Appare invece più conforme al dettato normativo una valutazione caso per
ulteriore elemento è stato addotto al fine di dimostrare lo stato assoluto di bisogno presupposto indefettibile della chiesta tutela d'urgenza. In particolare vi è in atti autocertificazione per il pagamento del contributo unificato da cui risulta un reddito annuo pari ad € 18.313.00, il che da solo esclude la sussistenza del periculum in mora.
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Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, dunque, l'istanza cautelare risulta inaccoglibile. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli artt. 669bis ss. e 700 cpc., così provvede:
1. rigetta l'istanza cautelare;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00, oltre iva e cpa;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, 14.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE