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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (cf , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avellino alla via Tagliamento, 237 presso lo studio dell'avv.to Angelo GUERRIERO (c.f. ) che in uno all'avv. Lucia BONAVITA (c.f. ), C.F._2 C.F._3 lo rappresenta e lo difende come da procura in atti.
Per le comunicazioni: pec: Email_1 Email_2
Appellante
E
nata ad [...] il [...] ( cf ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_4
e difesa, giusta procura in atti, dall' avvocato Veronica Barone ( cf ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Solofra (AV) alla Via Umberto I n. 34.
Per le comunicazioni: pec: Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proprio atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste ivi formulate, con conseguente riforma della sentenza gravata.
L'appellata ha concluso riportandosi a quanto richiesto nella propria comparsa di costituzione.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2023 dinanzi al Tribunale di Avellino, dopo Controparte_1 aver premesso che in data 4 8 1987 aveva contratto matrimonio con e che dalla Parte_1 loro unione erano nati i figli , in data 16 5 2008, in data 12 5 2012 e il 2 9 Per_1 Per_2 Per_3
2014, aveva dedotto:
- che la convivenza era divenuta intollerabile e la prosecuzione della stessa impossibile e comunque gravemente pregiudizievole sia per essi coniugi sia per i figli;
- che tali esiti erano da addebitare al marito che la disprezzava e svalutava continuamente, tanto in casa quanto davanti ai figli ed agli estranei;
- che non l'aveva assecondata nell'aspirazione di sfruttare il suo diploma di parrucchiere, anzi l'aveva convinta a dedicarsi solo alla famiglia;
- che di comune accordo il marito si era trasferito nella tavernetta della casa coniugale;
- che il era operaio della Denso ed inoltre aveva intrapreso una seconda attività che svolgeva Pt_1 nel tempo libero.
Tanto rappresentato, la ricorrente aveva concluso chiedendo:
a) la pronunzia della separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
b) l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
c) stabilire la collocazione prevalente degli stessi presso la madre con assegnazione alla predetta della casa familiare;
d) regolare la frequentazione tra i figli e il padre;
e) porre a carico del marito un assegno mensile di euro 750,00 per il mantenimento dei figli, 250 per ciascuno;
f) autorizzare la madre a percepire l'intero assegno unico;
g) porre a carico del marito un assegno separativo pari ad euro 250,00.
Si era costituito il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, aveva Parte_1 contestato quanto affermato dalla controparte in ordine alla addebitabilità della stessa ai suoi comportamenti.
Ancora, il predetto aveva chiesto che dall'assegnazione della casa coniugale alla rimanesse CP_1 esclusa la tavernetta, che era autonoma e separata dal resto della casa e rappresentava il luogo dove egli si era trasferito ed abitava.
Il aveva aderito all'attribuzione dell'assegno unico alla moglie, ma aveva chiesto che Pt_1
l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli non superasse i 300,00 euro mensili e che l'assegno separativo venisse determinato in euro 150,00.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente, nell'adottare i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
aveva stabilito l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
aveva assegnato la casa coniugale alla madre;
aveva stabilito in ordine al diritto di visita paterno;
aveva stabilito che il versasse alla la Pt_1 CP_1 somma mensile complessiva di euro 750,00 mensili oltre rivalutazione istat a titolo di mantenimento per i figli e la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie e che ricadesse sul predetto l'intera rata del mutuo.
Il Tribunale aveva infine definito il suddetto procedimento con la sentenza n. 1662/24 depositata l'1.10.24, con la quale aveva così deciso:
1) pronunzia la separazione tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) affida i figli , e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli Per_1 Per_2 Per_3 stessi presso la madre;
3) assegna la casa coniugale comprensiva della cosiddetta tavernetta alla madre;
4) conferma le disposizioni dell'ordinanza presidenziale quanto alla frequentazione figli - padre;
5) pone a carico del padre l'assegno ordinario mensile per il mantenimento dei figli e lo determina in euro 540,00 (180,00 per ciascuno) da versarsi con le modalità già in essere e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) pone le spese ordinarie extra assegno e quelle straordinarie del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori in eguale misura e le determina e disciplina come da protocollo in uso presso il Tribunale;
6) pone a carico del marito l'assegno separativo mensile in favore della moglie e lo determina in euro 150,00, da versarsi con le modalità già in essere e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) compensa le spese di lite.
Avverso tale sentenza, ha proposto “ricorso ai sensi dell'art. 708 c. 4 c.p.c.” il Parte_1 quale, all'esito delle argomentazioni esposte ha chiesto che, in parziale riforma della decisione appellata:
- venisse escluso il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della moglie;
- venisse esclusa l'assegnazione della tavernetta alla moglie, in quanto la stessa non faceva parte della casa familiare.
Spese vinte del doppio grado.
Si è costituita la quale nella propria comparsa di costituzione ha eccepito in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità del ricorso essendo stato presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto ben oltre i termini stabiliti dalla legge;
quanto sopra, dovendosi altresì considerare che tale articolo era stato abrogato dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n.149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Nel merito, la predetta ha evidenziato che l'appellante si doleva dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla signora senza ricordare che lo stesso nella propria memoria di costituzione CP_1 del 07.07.2023 al punto H del “
PQM
” aveva chiesto quanto segue: “disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad € 150,00 …..”
Lo stesso punto H di cui alla memoria di costituzione era stato confermato nella memoria integrativa del 19.10.2023 e nella memoria conclusionale del 22.07.2024, ove aveva chiesto tra l'altro: “disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 100,00”; richiesta ribadita nella memoria di replica del 06.09.2024. In sostanza quindi, mai era stato chiesto dall'odierno appellante che alcun assegno di mantenimento fosse riconosciuto alla signora CP_1
A quanto sopra l'appellata aveva aggiunto che la era iscritta nelle liste del Centro per l'impiego CP_1 dal lontano 2004 ed aveva sempre voluto lavorare, non trovando alcuna collaborazione da parte dell'appellante, che non dava alcun sostegno nella gestione familiare.
L'appellata aveva quindi concluso perché in via preliminare venisse dichiarato inammissibile il ricorso in esame, in quanto presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto ben oltre i termini stabiliti dalla legge.
Nel merito la predetta aveva chiesto rigettarsi l'appello, sia perché inammissibile per come formulato, sia perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato note ed allo scadere del termine previsto, con ordinanza depositata l'11.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente esaminare la eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellante, specificando anzitutto che non si è ritenuto di disporre la discussione orale ex art.350 bis c.p.c. richiesta dalla stessa in quanto, come meglio specificato nella parte CP_1 motiva che segue, non si è ritenuto che ne ricorressero i presupposti.
Tanto premesso, va ricordato che nella propria comparsa di costituzione ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto oltre i termini stabiliti dalla legge. A ciò la ha aggiunto che tale CP_1 articolo era stato abrogato dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n.149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Orbene, in ordine a tale eccezione va anzitutto rilevato che l'atto con il quale il ha introdotto Pt_1 il presente giudizio è indicato quale “Ricorso in appello” e, nel rigo sottostante, viene riportato
“Ricorso ai sensi dell'art. 708 quarto comma cpc”.
Nello stesso atto si fa anche riferimento al “reclamo” avverso la sentenza resa dal Tribunale di Avellino n. 1662/2024 e nel prosieguo - esposte le argomentazioni e le doglianze a sostegno dei motivi di gravame articolati - vengono formulate le richieste conclusive di modifica della richiamata sentenza di primo grado.
Ciò posto, va a questo punto ricordato che gli appelli aA quanto sopra vverso le sentenze di separazione vanno introdotti con ricorso ( cfr l'art. 473 bis.30 c.p.c. ) ed invero il gravame di cui si tratta riporta in primis -come detto- l'indicazione “Ricorso in appello”. A ciò deve aggiungersi che si evince con chiarezza dalle argomentazioni riportate nello stesso e dalle richieste ivi formulate, che il ha inteso proporre appello avverso la sentenza del giudice di primo grado ai fini di una Pt_1 parziale modifica della stessa.
Dalle considerazioni esposte deriva pertanto che le indicazioni “Ricorso ai sensi dell'art. 708 quarto comma cpc” e “reclamo avverso la sentenza…”, sono il frutto di un mero refuso;
del resto ben può trovare applicazione nel caso di specie il generale principio di conservazione degli atti processuali, avendo del resto l'appello in esame tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
A quanto sopra consegue pertanto che al proposto ricorso in appello non debbano applicarsi i termini di cui al reclamo ex art. 708 c.4 c.p.c. ( come si è detto erroneamente indicato ), ma quelli del ricorso in appello di cui all'art. 325 c.p.c,, nella specie ampiamente rispettati. La sentenza di primo grado è stata difatti depositata l'1.10.2024, comunicata dalla cancelleria ma non notificata ed il ricorso “de quo” è stato depositato il 6.11.2024 e quindi nel pieno rispetto del cd. “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c.
Tanto rilevato, si deve ancora considerare che non si ritengono sussistenti i presupposti della inammissibilità dell'appello in esame ex art. 342 c.p.c..
A tal proposito va difatti ricordato che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio, è opinione di questa Corte che nel caso di specie ben possano evincersi dal gravame in esame gli elementi sopra richiamati, avendo il LENGUITO sufficientemente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi, finalizzata ad ottenerne la riforma.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione sin qui esaminata deve essere pertanto rigettata.
Tanto rilevato, si deve a questo punto sottolineare che le determinazioni del primo giudice in ordine:
- alla pronunzia della separazione ( senza addebito ) tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- all'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 Per_3 prevalente degli stessi presso la madre;
- alla conferma delle disposizioni dell'ordinanza presidenziale, quanto alla frequentazione figli - padre;
- all'assegno ordinario mensile per il mantenimento dei figli posto a carico del padre e determinato in euro 540,00 (180,00 per ciascuno) oltre rivalutazione istat;
- alle spese ordinarie extra assegno ed a quelle straordinarie del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori in eguale misura, determinate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale;
sono divenute definitive in quanto non è stato proposto appello in ordine alle stesse.
Chiarito quanto sopra, si devono ora esaminare i motivi posti dal a fondamento del proposto Pt_1 gravame.
1) il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della CP_1
Ritiene questa Corte che, al fine di esaminare compiutamente la suddetta questione, si debba anzitutto ricordare:
-a) che nel corso del giudizio di primo grado il , con riferimento all'assegno di mantenimento Pt_1 in favore della moglie, aveva chiesto quanto segue:
-nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa: disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 150,00, tenuto conto di tutti i reciproci rapporti economici;
-nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica: disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 100,00;
-b)che con la sentenza di primo grado il Tribunale ha riconosciuto detto assegno alla per CP_1
l'importo di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione istat;
.
-c)che nell'atto di appello il ha chiesto che la sentenza di primo grado venisse revocata per Pt_1 la parte in cui aveva disposto un assegno separativo in favore della moglie (fissato in euro 150,00 mensili ) e che questa Corte dichiarasse che il marito nulla doveva versare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Ciò posto è opinione del Collegio che la suddetta doglianza abbia ad oggetto una domanda nuova, in quanto tale non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.
Va difatti evidenziato che detta domanda altera un presupposto della domanda iniziale in quanto introduce un petitum diverso, che si fonda difatti su presupposti differenti rispetto alle richieste originariamente formulate ed introduce nel processo un nuovo tema d'indagine.
Sul punto assume rilievo significativo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte ( cfr Cass. sent. n. 18827/25 ) ove è stato chiarito che: “possono qualificarsi come domande nuove quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado perché cambia uno degli elementi di identificazione, ovvero anche quella che, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo della domanda proposta in primo grado, è volta ad ottenere un provvedimento di contenuto diverso.
Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la richiesta di riforma della sentenza di primo grado sin qui esaminata ha ad oggetto un diritto disponibile, con riferimento al quale trova applicazione anche il divieto di cui all'art. 473 bis.35 c.p.c. ed ancora che -a fondamento della propria richiesta - il
, non ha posto in evidenza fatti nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli già oggetto del giudizio Pt_1 di primo grado.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto il suddetto motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile.
2) la assegnazione della casa familiare comprensiva della “tavernetta”.
Ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare: -che il Tribunale -a sostegno della propria decisione sul punto- ha argomentato: che la casa coniugale doveva ricomprendere la cosiddetta tavernetta posta al piano seminterrato, benchè nei primi momenti della crisi -in accordo con la moglie- vi si fosse trasferito il e ciò nonostante in precedenza la stessa venisse utilizzata da tutto il nucleo Pt_1 familiare;
-che il Tribunale, nell'urgenza, aveva ritenuto di tenere fermo l'accordo iniziale intervenuto tra le parti, ma ciò era avvenuto allo scopo di contemperare le esigenze dei figli e della madre collocataria, con quelle del padre che aveva necessità immediata di una nuova sistemazione ed ancora che allo stato tale assetto - da un lato - era causa di compromissioni significative per i figli ( le cui esigenze erano aumentate ed aumentavano con l'aumentare dell'età ), in quanto si vedevano impedito l'uso libero e quotidiano della “tavernetta” e - dall'altro lato - era divenuto di utilità relativa per il padre, il quale oramai non vi abitava, avendo trovato una diversa sistemazione, come emerso allo stato degli atti e come da ultimo confermato dal figlio ascoltato dal Tribunale. Per_1
Ciò posto si deve ora ricordare che, a fondamento del motivo di gravame in esame, l'appellante ha rilevato:
-che la tavernetta era costituita da una unità immobiliare posta al piano seminterrato del fabbricato condominiale e vi si accedeva dal portone condominiale;
inoltre, non era collegata con la casa coniugale attraverso una scala interna;
-che la stessa non era stata utilizzata in modo abituale dai componenti del nucleo familiare ed allo stato era in uso esclusivo dell'attuale appellante, il quale la utilizzava in modo personale ed esclusivo sin dall'epoca antecedente la separazione, tant'è che quando era esplosa la crisi coniugale egli aveva abbandonato l'immobile adibito a casa coniugale per recarsi a vivere all'interno della tavernetta di cui deteneva le chiavi di ingresso ed il possesso;
-che nella ordinanza presidenziale si faceva espresso riferimento alla circostanza che la tavernetta non costituiva parte del consueto ambito abitativo dei figli, in quanto gli stessi ne facevano una utilizzazione saltuaria e che la stessa moglie aveva implicitamente ammesso che il locale in questione non costituiva un essenziale interesse per il resto della famiglia, avendo trasferito al momento della separazione gli effetti personali del coniuge all'interno della stessa;
- che proprio la controparte aveva affermato che la tavernetta non costituiva parte della casa familiare.
Tanto rilevato, prima di esaminare nel merito la questione in esame è opportuno sottolineare che l'ordinanza presidenziale che ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e che nella specie aveva disposto l'assegnazione della casa familiare alla moglie con esclusione della , ben poteva essere revocata o modificata nel corso del giudizio, non Parte_2 soltanto a seguito di sopravvenuti mutamenti dello stato di fatto, ma anche per una diversa valutazione di circostanze non considerate nell'ordinanza presidenziale. Premesso quanto sopra si deve rilevare in via di principio che la Suprema Corte ha più volte univocamente affermato sull'argomento che l'assegnazione dell'abitazione coniugale tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. tra le altre: Cass.sent. 14553/2011).
Ciò posto, si deve a questo punto valutare se la tavernetta in questione possa ritenersi facente parte della “casa familiare” dei minori e quindi se anch'essa sia parte integrante del centro degli Pt_1 affetti, degli interessi, delle consuetudini e delle relazioni sociali in cui si esprime e si articola la vita familiare dei predetti.
Orbene, a tal proposito va anzitutto precisato che le circostanze che la tavernetta si trovi nel seminterrato e quindi non al piano rialzato dove è situato il sovrastante appartamento e che da quest'ultimo non vi si acceda direttamente, non precludono la possibilità che l'utilizzo della tavernetta rientri anch'esso nelle consuetudini e negli interessi integranti la vita familiare “de quo”, come sopra individuati.
Ancora va sottolineato che la durante l'udienza presidenziale ha riferito che la tavernetta CP_1 veniva usata dalla famiglia come stanza gioco per i bambini, per mangiare durante l'estate in quanto più fresca e per farvi delle feste di inverno e che tali dichiarazioni non sono state contestate dal
. Pt_1
A ciò si aggiunga che può invero desumersi una certa stabilità e continuità dell'uso suindicato, stanti le esigenze di spazio ed autonomia dei tre figli, che ora hanno 17, 13 ed 11 anni.
Si deve a questo punto precisare che il giudice potrebbe effettivamente limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero bene;
tale soluzione tuttavia dovrebbe essere tale da agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, sempre che sia ravvisabile un lieve grado di conflittualità coniugale.
Orbene, nel caso di specie tali presupposti non ricorrono in quanto l'assegnazione alla ed ai CP_1 figli del solo appartamento non risponderebbe all'interesse dei minori, in quanto questi ultimi si troverebbero a vivere in uno spazio limitato di 90 mq scarsi, non rispondente alle loro esigenze.
Inoltre tale determinazione non consentirebbe comunque una più ampia e proficua frequentazione dei figli con il padre, in quanto la tavernetta per le sue dimensioni limitate non rappresenta una soluzione abitativa utile per i predetti e ciò trova conferma nel fatto che, come riferito dal figlio , il Per_1 padre abita altrove o quantomeno, quando i figli pernottano con lui, utilizzano un'altra abitazione.
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui rilevato anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, dovendosi del resto sottolineare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte ( cfr. ord. n. 25604/2018): “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”
Alla luce di quanto esposto il presente gravame va disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'oggetto del giudizio e della relativa riduzione, nonchè dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, trattandosi di un giudizio con valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di rigetta lo Parte_1 Controparte_1 stesso e per l'effetto conferma la sentenza impugnata avente n. 1662/2024 ed emessa dal Tribunale di Avellino.
Condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della per Pt_1 CP_1
l'importo di euro 2.431,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (cf , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avellino alla via Tagliamento, 237 presso lo studio dell'avv.to Angelo GUERRIERO (c.f. ) che in uno all'avv. Lucia BONAVITA (c.f. ), C.F._2 C.F._3 lo rappresenta e lo difende come da procura in atti.
Per le comunicazioni: pec: Email_1 Email_2
Appellante
E
nata ad [...] il [...] ( cf ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_4
e difesa, giusta procura in atti, dall' avvocato Veronica Barone ( cf ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Solofra (AV) alla Via Umberto I n. 34.
Per le comunicazioni: pec: Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proprio atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste ivi formulate, con conseguente riforma della sentenza gravata.
L'appellata ha concluso riportandosi a quanto richiesto nella propria comparsa di costituzione.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2023 dinanzi al Tribunale di Avellino, dopo Controparte_1 aver premesso che in data 4 8 1987 aveva contratto matrimonio con e che dalla Parte_1 loro unione erano nati i figli , in data 16 5 2008, in data 12 5 2012 e il 2 9 Per_1 Per_2 Per_3
2014, aveva dedotto:
- che la convivenza era divenuta intollerabile e la prosecuzione della stessa impossibile e comunque gravemente pregiudizievole sia per essi coniugi sia per i figli;
- che tali esiti erano da addebitare al marito che la disprezzava e svalutava continuamente, tanto in casa quanto davanti ai figli ed agli estranei;
- che non l'aveva assecondata nell'aspirazione di sfruttare il suo diploma di parrucchiere, anzi l'aveva convinta a dedicarsi solo alla famiglia;
- che di comune accordo il marito si era trasferito nella tavernetta della casa coniugale;
- che il era operaio della Denso ed inoltre aveva intrapreso una seconda attività che svolgeva Pt_1 nel tempo libero.
Tanto rappresentato, la ricorrente aveva concluso chiedendo:
a) la pronunzia della separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
b) l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
c) stabilire la collocazione prevalente degli stessi presso la madre con assegnazione alla predetta della casa familiare;
d) regolare la frequentazione tra i figli e il padre;
e) porre a carico del marito un assegno mensile di euro 750,00 per il mantenimento dei figli, 250 per ciascuno;
f) autorizzare la madre a percepire l'intero assegno unico;
g) porre a carico del marito un assegno separativo pari ad euro 250,00.
Si era costituito il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, aveva Parte_1 contestato quanto affermato dalla controparte in ordine alla addebitabilità della stessa ai suoi comportamenti.
Ancora, il predetto aveva chiesto che dall'assegnazione della casa coniugale alla rimanesse CP_1 esclusa la tavernetta, che era autonoma e separata dal resto della casa e rappresentava il luogo dove egli si era trasferito ed abitava.
Il aveva aderito all'attribuzione dell'assegno unico alla moglie, ma aveva chiesto che Pt_1
l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli non superasse i 300,00 euro mensili e che l'assegno separativo venisse determinato in euro 150,00.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente, nell'adottare i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
aveva stabilito l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
aveva assegnato la casa coniugale alla madre;
aveva stabilito in ordine al diritto di visita paterno;
aveva stabilito che il versasse alla la Pt_1 CP_1 somma mensile complessiva di euro 750,00 mensili oltre rivalutazione istat a titolo di mantenimento per i figli e la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie e che ricadesse sul predetto l'intera rata del mutuo.
Il Tribunale aveva infine definito il suddetto procedimento con la sentenza n. 1662/24 depositata l'1.10.24, con la quale aveva così deciso:
1) pronunzia la separazione tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) affida i figli , e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli Per_1 Per_2 Per_3 stessi presso la madre;
3) assegna la casa coniugale comprensiva della cosiddetta tavernetta alla madre;
4) conferma le disposizioni dell'ordinanza presidenziale quanto alla frequentazione figli - padre;
5) pone a carico del padre l'assegno ordinario mensile per il mantenimento dei figli e lo determina in euro 540,00 (180,00 per ciascuno) da versarsi con le modalità già in essere e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) pone le spese ordinarie extra assegno e quelle straordinarie del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori in eguale misura e le determina e disciplina come da protocollo in uso presso il Tribunale;
6) pone a carico del marito l'assegno separativo mensile in favore della moglie e lo determina in euro 150,00, da versarsi con le modalità già in essere e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) compensa le spese di lite.
Avverso tale sentenza, ha proposto “ricorso ai sensi dell'art. 708 c. 4 c.p.c.” il Parte_1 quale, all'esito delle argomentazioni esposte ha chiesto che, in parziale riforma della decisione appellata:
- venisse escluso il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della moglie;
- venisse esclusa l'assegnazione della tavernetta alla moglie, in quanto la stessa non faceva parte della casa familiare.
Spese vinte del doppio grado.
Si è costituita la quale nella propria comparsa di costituzione ha eccepito in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità del ricorso essendo stato presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto ben oltre i termini stabiliti dalla legge;
quanto sopra, dovendosi altresì considerare che tale articolo era stato abrogato dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n.149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Nel merito, la predetta ha evidenziato che l'appellante si doleva dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla signora senza ricordare che lo stesso nella propria memoria di costituzione CP_1 del 07.07.2023 al punto H del “
PQM
” aveva chiesto quanto segue: “disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad € 150,00 …..”
Lo stesso punto H di cui alla memoria di costituzione era stato confermato nella memoria integrativa del 19.10.2023 e nella memoria conclusionale del 22.07.2024, ove aveva chiesto tra l'altro: “disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 100,00”; richiesta ribadita nella memoria di replica del 06.09.2024. In sostanza quindi, mai era stato chiesto dall'odierno appellante che alcun assegno di mantenimento fosse riconosciuto alla signora CP_1
A quanto sopra l'appellata aveva aggiunto che la era iscritta nelle liste del Centro per l'impiego CP_1 dal lontano 2004 ed aveva sempre voluto lavorare, non trovando alcuna collaborazione da parte dell'appellante, che non dava alcun sostegno nella gestione familiare.
L'appellata aveva quindi concluso perché in via preliminare venisse dichiarato inammissibile il ricorso in esame, in quanto presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto ben oltre i termini stabiliti dalla legge.
Nel merito la predetta aveva chiesto rigettarsi l'appello, sia perché inammissibile per come formulato, sia perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato note ed allo scadere del termine previsto, con ordinanza depositata l'11.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente esaminare la eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellante, specificando anzitutto che non si è ritenuto di disporre la discussione orale ex art.350 bis c.p.c. richiesta dalla stessa in quanto, come meglio specificato nella parte CP_1 motiva che segue, non si è ritenuto che ne ricorressero i presupposti.
Tanto premesso, va ricordato che nella propria comparsa di costituzione ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto presentato ex art. 708 quarto comma cpc e proposto oltre i termini stabiliti dalla legge. A ciò la ha aggiunto che tale CP_1 articolo era stato abrogato dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n.149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Orbene, in ordine a tale eccezione va anzitutto rilevato che l'atto con il quale il ha introdotto Pt_1 il presente giudizio è indicato quale “Ricorso in appello” e, nel rigo sottostante, viene riportato
“Ricorso ai sensi dell'art. 708 quarto comma cpc”.
Nello stesso atto si fa anche riferimento al “reclamo” avverso la sentenza resa dal Tribunale di Avellino n. 1662/2024 e nel prosieguo - esposte le argomentazioni e le doglianze a sostegno dei motivi di gravame articolati - vengono formulate le richieste conclusive di modifica della richiamata sentenza di primo grado.
Ciò posto, va a questo punto ricordato che gli appelli aA quanto sopra vverso le sentenze di separazione vanno introdotti con ricorso ( cfr l'art. 473 bis.30 c.p.c. ) ed invero il gravame di cui si tratta riporta in primis -come detto- l'indicazione “Ricorso in appello”. A ciò deve aggiungersi che si evince con chiarezza dalle argomentazioni riportate nello stesso e dalle richieste ivi formulate, che il ha inteso proporre appello avverso la sentenza del giudice di primo grado ai fini di una Pt_1 parziale modifica della stessa.
Dalle considerazioni esposte deriva pertanto che le indicazioni “Ricorso ai sensi dell'art. 708 quarto comma cpc” e “reclamo avverso la sentenza…”, sono il frutto di un mero refuso;
del resto ben può trovare applicazione nel caso di specie il generale principio di conservazione degli atti processuali, avendo del resto l'appello in esame tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
A quanto sopra consegue pertanto che al proposto ricorso in appello non debbano applicarsi i termini di cui al reclamo ex art. 708 c.4 c.p.c. ( come si è detto erroneamente indicato ), ma quelli del ricorso in appello di cui all'art. 325 c.p.c,, nella specie ampiamente rispettati. La sentenza di primo grado è stata difatti depositata l'1.10.2024, comunicata dalla cancelleria ma non notificata ed il ricorso “de quo” è stato depositato il 6.11.2024 e quindi nel pieno rispetto del cd. “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c.
Tanto rilevato, si deve ancora considerare che non si ritengono sussistenti i presupposti della inammissibilità dell'appello in esame ex art. 342 c.p.c..
A tal proposito va difatti ricordato che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio, è opinione di questa Corte che nel caso di specie ben possano evincersi dal gravame in esame gli elementi sopra richiamati, avendo il LENGUITO sufficientemente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi, finalizzata ad ottenerne la riforma.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione sin qui esaminata deve essere pertanto rigettata.
Tanto rilevato, si deve a questo punto sottolineare che le determinazioni del primo giudice in ordine:
- alla pronunzia della separazione ( senza addebito ) tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- all'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 Per_3 prevalente degli stessi presso la madre;
- alla conferma delle disposizioni dell'ordinanza presidenziale, quanto alla frequentazione figli - padre;
- all'assegno ordinario mensile per il mantenimento dei figli posto a carico del padre e determinato in euro 540,00 (180,00 per ciascuno) oltre rivalutazione istat;
- alle spese ordinarie extra assegno ed a quelle straordinarie del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori in eguale misura, determinate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale;
sono divenute definitive in quanto non è stato proposto appello in ordine alle stesse.
Chiarito quanto sopra, si devono ora esaminare i motivi posti dal a fondamento del proposto Pt_1 gravame.
1) il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della CP_1
Ritiene questa Corte che, al fine di esaminare compiutamente la suddetta questione, si debba anzitutto ricordare:
-a) che nel corso del giudizio di primo grado il , con riferimento all'assegno di mantenimento Pt_1 in favore della moglie, aveva chiesto quanto segue:
-nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa: disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 150,00, tenuto conto di tutti i reciproci rapporti economici;
-nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica: disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie non superiore ad €. 100,00;
-b)che con la sentenza di primo grado il Tribunale ha riconosciuto detto assegno alla per CP_1
l'importo di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione istat;
.
-c)che nell'atto di appello il ha chiesto che la sentenza di primo grado venisse revocata per Pt_1 la parte in cui aveva disposto un assegno separativo in favore della moglie (fissato in euro 150,00 mensili ) e che questa Corte dichiarasse che il marito nulla doveva versare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Ciò posto è opinione del Collegio che la suddetta doglianza abbia ad oggetto una domanda nuova, in quanto tale non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.
Va difatti evidenziato che detta domanda altera un presupposto della domanda iniziale in quanto introduce un petitum diverso, che si fonda difatti su presupposti differenti rispetto alle richieste originariamente formulate ed introduce nel processo un nuovo tema d'indagine.
Sul punto assume rilievo significativo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte ( cfr Cass. sent. n. 18827/25 ) ove è stato chiarito che: “possono qualificarsi come domande nuove quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado perché cambia uno degli elementi di identificazione, ovvero anche quella che, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo della domanda proposta in primo grado, è volta ad ottenere un provvedimento di contenuto diverso.
Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la richiesta di riforma della sentenza di primo grado sin qui esaminata ha ad oggetto un diritto disponibile, con riferimento al quale trova applicazione anche il divieto di cui all'art. 473 bis.35 c.p.c. ed ancora che -a fondamento della propria richiesta - il
, non ha posto in evidenza fatti nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli già oggetto del giudizio Pt_1 di primo grado.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto il suddetto motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile.
2) la assegnazione della casa familiare comprensiva della “tavernetta”.
Ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare: -che il Tribunale -a sostegno della propria decisione sul punto- ha argomentato: che la casa coniugale doveva ricomprendere la cosiddetta tavernetta posta al piano seminterrato, benchè nei primi momenti della crisi -in accordo con la moglie- vi si fosse trasferito il e ciò nonostante in precedenza la stessa venisse utilizzata da tutto il nucleo Pt_1 familiare;
-che il Tribunale, nell'urgenza, aveva ritenuto di tenere fermo l'accordo iniziale intervenuto tra le parti, ma ciò era avvenuto allo scopo di contemperare le esigenze dei figli e della madre collocataria, con quelle del padre che aveva necessità immediata di una nuova sistemazione ed ancora che allo stato tale assetto - da un lato - era causa di compromissioni significative per i figli ( le cui esigenze erano aumentate ed aumentavano con l'aumentare dell'età ), in quanto si vedevano impedito l'uso libero e quotidiano della “tavernetta” e - dall'altro lato - era divenuto di utilità relativa per il padre, il quale oramai non vi abitava, avendo trovato una diversa sistemazione, come emerso allo stato degli atti e come da ultimo confermato dal figlio ascoltato dal Tribunale. Per_1
Ciò posto si deve ora ricordare che, a fondamento del motivo di gravame in esame, l'appellante ha rilevato:
-che la tavernetta era costituita da una unità immobiliare posta al piano seminterrato del fabbricato condominiale e vi si accedeva dal portone condominiale;
inoltre, non era collegata con la casa coniugale attraverso una scala interna;
-che la stessa non era stata utilizzata in modo abituale dai componenti del nucleo familiare ed allo stato era in uso esclusivo dell'attuale appellante, il quale la utilizzava in modo personale ed esclusivo sin dall'epoca antecedente la separazione, tant'è che quando era esplosa la crisi coniugale egli aveva abbandonato l'immobile adibito a casa coniugale per recarsi a vivere all'interno della tavernetta di cui deteneva le chiavi di ingresso ed il possesso;
-che nella ordinanza presidenziale si faceva espresso riferimento alla circostanza che la tavernetta non costituiva parte del consueto ambito abitativo dei figli, in quanto gli stessi ne facevano una utilizzazione saltuaria e che la stessa moglie aveva implicitamente ammesso che il locale in questione non costituiva un essenziale interesse per il resto della famiglia, avendo trasferito al momento della separazione gli effetti personali del coniuge all'interno della stessa;
- che proprio la controparte aveva affermato che la tavernetta non costituiva parte della casa familiare.
Tanto rilevato, prima di esaminare nel merito la questione in esame è opportuno sottolineare che l'ordinanza presidenziale che ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e che nella specie aveva disposto l'assegnazione della casa familiare alla moglie con esclusione della , ben poteva essere revocata o modificata nel corso del giudizio, non Parte_2 soltanto a seguito di sopravvenuti mutamenti dello stato di fatto, ma anche per una diversa valutazione di circostanze non considerate nell'ordinanza presidenziale. Premesso quanto sopra si deve rilevare in via di principio che la Suprema Corte ha più volte univocamente affermato sull'argomento che l'assegnazione dell'abitazione coniugale tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. tra le altre: Cass.sent. 14553/2011).
Ciò posto, si deve a questo punto valutare se la tavernetta in questione possa ritenersi facente parte della “casa familiare” dei minori e quindi se anch'essa sia parte integrante del centro degli Pt_1 affetti, degli interessi, delle consuetudini e delle relazioni sociali in cui si esprime e si articola la vita familiare dei predetti.
Orbene, a tal proposito va anzitutto precisato che le circostanze che la tavernetta si trovi nel seminterrato e quindi non al piano rialzato dove è situato il sovrastante appartamento e che da quest'ultimo non vi si acceda direttamente, non precludono la possibilità che l'utilizzo della tavernetta rientri anch'esso nelle consuetudini e negli interessi integranti la vita familiare “de quo”, come sopra individuati.
Ancora va sottolineato che la durante l'udienza presidenziale ha riferito che la tavernetta CP_1 veniva usata dalla famiglia come stanza gioco per i bambini, per mangiare durante l'estate in quanto più fresca e per farvi delle feste di inverno e che tali dichiarazioni non sono state contestate dal
. Pt_1
A ciò si aggiunga che può invero desumersi una certa stabilità e continuità dell'uso suindicato, stanti le esigenze di spazio ed autonomia dei tre figli, che ora hanno 17, 13 ed 11 anni.
Si deve a questo punto precisare che il giudice potrebbe effettivamente limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero bene;
tale soluzione tuttavia dovrebbe essere tale da agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, sempre che sia ravvisabile un lieve grado di conflittualità coniugale.
Orbene, nel caso di specie tali presupposti non ricorrono in quanto l'assegnazione alla ed ai CP_1 figli del solo appartamento non risponderebbe all'interesse dei minori, in quanto questi ultimi si troverebbero a vivere in uno spazio limitato di 90 mq scarsi, non rispondente alle loro esigenze.
Inoltre tale determinazione non consentirebbe comunque una più ampia e proficua frequentazione dei figli con il padre, in quanto la tavernetta per le sue dimensioni limitate non rappresenta una soluzione abitativa utile per i predetti e ciò trova conferma nel fatto che, come riferito dal figlio , il Per_1 padre abita altrove o quantomeno, quando i figli pernottano con lui, utilizzano un'altra abitazione.
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui rilevato anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, dovendosi del resto sottolineare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte ( cfr. ord. n. 25604/2018): “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”
Alla luce di quanto esposto il presente gravame va disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'oggetto del giudizio e della relativa riduzione, nonchè dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, trattandosi di un giudizio con valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di rigetta lo Parte_1 Controparte_1 stesso e per l'effetto conferma la sentenza impugnata avente n. 1662/2024 ed emessa dal Tribunale di Avellino.
Condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della per Pt_1 CP_1
l'importo di euro 2.431,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)