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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Michele Milani PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 257 /2024 R.G.L. promossa da:
(cf , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via
Arsenale n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Vercelli il 25.04.1976, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Carnero del Foro di Pavia ed elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in Robbio (PV), Via
Guglielmo Marconi 5, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 30.5.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 24.1'.2024
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.300/2023, pubblicata il 30.11.2023, il Tribunale di
Biella ha dichiarato illegittimo il provvedimento (del 3.11.2021) di risoluzione anticipata del contratto a termine stipulato da
[...]
con il , per l'insegnamento della CP_1 Parte_1
religione cattolica, e ha condannato il a pagare al Parte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari alle retribuzioni non percepite tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del contratto (8.6.2022).
Il Tribunale ha motivato rilevando che:
- il provvedimento era stato adottato dal dirigente scolastico dell'IC di
Cavaglià, in ragione dell'assenza dei titoli di qualificazione e della presenza nel certificato del casellario giudiziale del docente di reati ostativi all'assunzione nel pubblico impiego;
- in merito all'inesistenza di idonei titoli il non aveva svolto Parte_1
alcuna difesa, mentre il fatto che al momento della stipula del contratto il ricorrente non avesse dichiarato di essere stato destinatario, nel 2008, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ex art. 444, 445 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, co. 5 dpr 309/1990 (con condanna alla pena della reclusione di mesi 9 e della multa di euro 2000 e con applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.), non poteva fondare la risoluzione poiché alla data della dichiarazione effettuata dal docente (il 13.9.2021) il reato risultava già estinto ope legis.
Il ha proposto appello cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1
2 All'udienza di discussione del 7.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza sulla base delle difese già svolte affermando che, diversamente da quanto sostenuto dal primo
Giudice, all'art.75 D.P.R. n.445/2000 va riconosciuta valenza sanzionatoria preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del medesimo D.P.R.; inoltre l'art.28 D.P.R. n.313/2002 al comma 7 esclude dal novero delle iscrizioni riportate nei certificati che la P.A. ha diritto di ottenere, le condanne per reati estinti a norma dell'art.167 comma 1 c.p. ma non anche quelle relative ai casi di estinzione ex art. 445 c.p.c.
L'appello non è condivisibile e le censure non valgono a inficiare la ragione posta a fondamento della sentenza impugnata, in quanto tale rimasta incontestata, ossia l'estinzione open legis del reato in questione già al momento della dichiarazione effettuata dal docente,
a settembre 2021, pacificamente resa senza menzionare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444, 445
c.p.p.), dal medesimo riportata nel 2008 per il reato di cui all'art. 73, co. 5 dpr 309/1990.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità
“L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicchè non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva” (Cass. pen. n.994/2021).
Diversamente dal caso esaminato da Cassazione n.8631/2022, citata dall'appellante, è incontroverso (nonché documentato) che nel caso di specie sussistono tutte le condizioni previste dal cit. art. 445,
3 comma 2 c.p.p. (“Effetti dell'applicazione della pena su richiesta”- “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”), cui consegue l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, sia avuto riguardo all'entità della pena applicata nel 2008 (reclusione di mesi 9 e della multa di euro 2000 e con applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.), sia con riferimento all'assenza di reati della stessa indole successivamente commessi.
Ne consegue che, se alla data della dichiarazione in questione
(13.9.2021), si era già verificata, ope legis, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, ragioni di ordine sistematico impediscono di ritenere sussistente a tale data un reato ostativo alla stipula della supplenza annuale .
Il che esclude in radice che all'omessa menzione di tale sentenza penale, da parte del docente, possa derivare quanto previsto dall'all'art.75 D.P.R. n.445/2000 per il caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del medesimo D.P.R., ossia la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
Il fatto poi che ai sensi dell'art.28 comma 7, D.P.R. n.313/2002, nei certificati penali richiedibili dalla P.A. siano riportate le iscrizioni relative ad alcune cause di estinzione del reato, tra le quali non è
4 menzionato l'art.445 c.p.c., non vuol dire che dell'estinzione del reato, voluta dal legislatore quale “effetto dell'applicazione della pena su richiesta”, non si debba tener conto.
Infine devono essere disattese le pretese avanzate in via subordinata dalla difesa dell'appellante, volte ad ottenere una riduzione del risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale, nonché la compensazione delle spese del primo grado.
In merito alla prima questione per quanto sopra esposto resta escluso che l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto a termine stipulato dal docente, possa considerarsi una scelta
“doverosa” da parte dell'Amministrazione. Parimenti non rileva, ai fini della pronuncia in punto spese, che l'appellato abbia “proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado solo dopo aver ottenuto dal Giudice dell'esecuzione formale dichiarazione di estinzione del reato (in data 10.1.2022), a sua volta richiesta, in data
13.12.2021, solo a seguito della ricezione del provvedimento impugnato” (v. appello pag.9,10).
E' poi sufficiente rilevare che rientra nell'esercizio del potere discrezionale del Giudice compensare, in tutto o in parte, le spese di lite ove ricorrono le condizioni di cui all'art.92 comma 2 c.p.c., nel caso di specie insussistenti.
Discende dalle ragioni esposte il rigetto dell'appello.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Visto l'art.437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00, oltre accessori;
5 Così deciso all'udienza del 7.11.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Michele Milani
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