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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9276/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice, CP_1
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/25 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. E. Colombo e N. Spino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. E. Colombo e N. Spino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZZ NA (MI) (anno 2013 atto n. 10 reg. parte I serie ) In comunione legale/separazione dei beni. con il seguente figlio nato il [...] a [...] italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/7/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo dei rispetto reciproco
2) la casa coniugale, sita in ZZ NA, Via Buonarroti 48, viene assegnata alla moglie con quanto la arreda;
il marito si trasferirà altrove entro la data del 31 gennaio 2026, portando con sé beni e cose per i quali è stato concordato l'asporto;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la Per_1
madre in ZZ NA, Via Buonarroti 48;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio, settimana dopo settimana, secondo il seguente schema da reiterarsi:
una settimana, il mercoledì, dalle ore 10,00 del mattino (in assenza di impegni scolastici, diversamente dal termine dell'orario scolastico) sino alle ore 20,30 del giovedì, nonché la domenica dalle ore 10,00 alle 20,30;
l'altra settimana, il mercoledì dalle ore 10,00 ( salvo impegni scolastici, diversamente dal termine dell'orario scolastico) fino alle ore 8,30 del giovedì, accompagnandolo a scuola, o diversamente dalla madre, nonché nelle giornate di venerdì e sabato, riaccompagnandolo dalla madre entro le ore 10,00 della domenica;
5) il padre inoltre trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di giorni quindici, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, nonché tenere con sé lo stesso nelle giornate di Natale e Pasqua, in alternanza con la madre con la specifica che, a prescindere dal calendario, il figlio trascorrerà comunque il Natale con un genitore e la vigilia di Natale con l'altro;
6) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro
450,00 (diconsi quattrocentocinquanta/00 Euro) entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte del medesimo, con rivalutazione annuale ex indici ISTAT a partire dal gennaio 2027;
7) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano e quindi-
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) il padre dà atto che l'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito ed incassato interamente dalla madre;
9) l'autovettura RENAULT CAPTUR, Tg. GG 132 YM, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa, mentre l'autovettura ALFA MITO Tg. EF 165 NC, pure di proprietà della moglie, viene assegnata al marito, con l'impegno della stessa, dietro richiesta di quest'ultimo, a sottoscrivere la relativa voltura al P.R.A.
10) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale facente capo agli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in ZZ NA il 12/09/2013
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese legali;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ NA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice, CP_1
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/25 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. E. Colombo e N. Spino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. E. Colombo e N. Spino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZZ NA (MI) (anno 2013 atto n. 10 reg. parte I serie ) In comunione legale/separazione dei beni. con il seguente figlio nato il [...] a [...] italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/7/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo dei rispetto reciproco
2) la casa coniugale, sita in ZZ NA, Via Buonarroti 48, viene assegnata alla moglie con quanto la arreda;
il marito si trasferirà altrove entro la data del 31 gennaio 2026, portando con sé beni e cose per i quali è stato concordato l'asporto;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la Per_1
madre in ZZ NA, Via Buonarroti 48;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio, settimana dopo settimana, secondo il seguente schema da reiterarsi:
una settimana, il mercoledì, dalle ore 10,00 del mattino (in assenza di impegni scolastici, diversamente dal termine dell'orario scolastico) sino alle ore 20,30 del giovedì, nonché la domenica dalle ore 10,00 alle 20,30;
l'altra settimana, il mercoledì dalle ore 10,00 ( salvo impegni scolastici, diversamente dal termine dell'orario scolastico) fino alle ore 8,30 del giovedì, accompagnandolo a scuola, o diversamente dalla madre, nonché nelle giornate di venerdì e sabato, riaccompagnandolo dalla madre entro le ore 10,00 della domenica;
5) il padre inoltre trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di giorni quindici, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, nonché tenere con sé lo stesso nelle giornate di Natale e Pasqua, in alternanza con la madre con la specifica che, a prescindere dal calendario, il figlio trascorrerà comunque il Natale con un genitore e la vigilia di Natale con l'altro;
6) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro
450,00 (diconsi quattrocentocinquanta/00 Euro) entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte del medesimo, con rivalutazione annuale ex indici ISTAT a partire dal gennaio 2027;
7) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano e quindi-
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) il padre dà atto che l'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito ed incassato interamente dalla madre;
9) l'autovettura RENAULT CAPTUR, Tg. GG 132 YM, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa, mentre l'autovettura ALFA MITO Tg. EF 165 NC, pure di proprietà della moglie, viene assegnata al marito, con l'impegno della stessa, dietro richiesta di quest'ultimo, a sottoscrivere la relativa voltura al P.R.A.
10) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale facente capo agli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in ZZ NA il 12/09/2013
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese legali;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ NA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG