Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3340/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2022
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
domiciliato a Trieste in Via Rossetti n.16, quale procuratore generale del Prof. Avv. nato a [...] il [...], residente a [...]
n.16, c.f. , giusta Procura Generale dd. 14.03.22 a Rep. Notaio C.F._2 Per_1 di Trieste, con domicilio eletto in Trieste, Via A. Volta n.4, nello studio dell'Avv. Paolo
Parolin che lo rappresenta e difende - attore -
c o n t r o
C.F. , residente a [...], CP_2 C.F._3
Sistiana n. 59/T - convenuta -CONTUMACE
Oggetto: falsità testamento, successione legittima, restituzione e risarcimento danno
Causa ritenuta in decisione il 10 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni precisate all'udeinza dll'11 settembre 2024:
1
ex art. 463 c.c. con conseguente decadenza da ogni e qualsiasi diritto Persona_2
successorio ella avesse a vantare: per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attore tutti i beni ereditari ancora in suo possesso oltre ai frutti percepiti ex art. 464 c.c..
b) ordinare alla sig.ra di rendere il conto della gestione dei beni della sig.ra CP_2
che ella ha effettuato in veste di mandataria della de cuius o, in Persona_2
alternativa, ex art. 2028 c.c., con sua conseguente condanna a restituire all'odierno attore tutti i beni mobili di cui ella non fosse in grado di giustificare la percezione;
c) condannare la sig.ra a risarcire il danno morale patito dalla de cuius e CP_2
quello patito in proprio dall'erede in ragione della condotta penalmente rilevante da lei tenuta nei loro confronti.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari oltre ad accessori di legge
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , quale procuratore Parte_1
generale del Prof. Avv. ha convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1 CP_2
esponendo e documentando che:
a. in data 1° dicembre 2021 era deceduta a Duino Aurisina (TS) Persona_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Sistiana n. 59/T, lasciando quale unico erede legittimo il fratello, Controparte_1
b. il compendio ereditario – al momento del decesso– risultava composto dall'immobile di residenza della de cuius, che ne era la proprietaria per l'intero, sito in
Duino Aurisina, Sistiana n. 59/T; dal saldo del libretto postale n. 27442326, da gioielli e altri beni personali;
c. la successione legittima era ostacolata dal fatto che il Notaio di Persona_3
Trieste aveva pubblicato, il 31.01.22, su richiesta della sig.ra che ne era stata CP_2 la badante, il testamento olografo dd 03.11.21 con cui l'aveva nominata Persona_2
sua erede universale;
2 d. ritenendo che detto testamento non fosse stato redatto dalla sorella, il prof ne Per_2
aveva richiesto il sequestro giudiziario e aveva avviato il giudizio cautelare (sequestro conservativo) sub RG 1659/22 del Tribunale di Trieste, depositando parallelamente l'atto di denuncia-querela nei confronti di per il reato di redazione di un testamento CP_2
falso (procedimento penale iscritto sub RGNR 2742/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste);
e. autorizzato il sequestro, con ordinanza dd. 28.07.2022, la signora che nel CP_2
frattempo aveva risieduto nell'abitazione della defunta usandola come propria, la consegnava alla custode giudiziaria (Avv. Dagostini) e il procedimento penale si definiva con una sentenza pronunciata ex art 444 cpp con applicazione, su richiesta dell'imputata, della pena di mesi otto di reclusione-pena sospesa per il reato p. e p. dall'art. 491 cp perché aveva formato un testamento falso;
il Giudice penale - sulla base delle indagini condotte e della perizia grafologica disposta dal PM - dichiarava altresì, ai sensi dell' art. 537 c.3,
c.p.p., la falsità del testamento olografo e l'indegnità della signora a succedere a CP_2
La sentenza penale diveniva irrevocabile il 7 febbraio 2023. Persona_2
L'attore, dunque, nel presente giudizio ha chiesto al giudice civile di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo dd 3 novembre 2021 a firma di Persona_2
pubblicato il 31 gennaio 2022; di dichiarare per l'effetto aperta la successione ab
[...]
intestato in favore del fratello della de cuius unico erede legittimo e di Controparte_1
condannare la signora – da dichiararsi indegna a succedere - a restituire all'attore CP_2
tutti i beni ereditari ancora in suo possesso oltre ai frutti percepiti ex art 464 c.c.; ordinarle di rendere il conto della gestione dei beni svolta su mandato della de cuius o, in alternativa ex art 2028 c.c., con conseguente condanna a restituire all'attore tutti i beni mobili di cui non fosse in grado di giustificare la percezione (o, in subordine, ex art 2041 cod civ); condannarla infine a risarcire il danno morale patito dalla de cuius e in proprio dal fratello in ragione della condotta illecita.
2.Nella dichiarata contumacia della convenuta è stato ammesso l'interrogatorio formale della stessa che non è comparsa a renderlo (vds verbale del 12 luglio 2023) e, su richiesta dell'attore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione parziale.
3 3. Con sentenza non definitiva pronunciata il 21 ottobre 2023 questo Tribunale, preso atto della falsità del testamento olografo redatto il 3.11.2021 e pubblicato il 31 gennaio 2022 dal Notaio rep 7004, già dichiarata dal GIP-Tribunale di Trieste con sentenza Per_3
18.1.2023 irrevocabile il 7 febbraio 2023, ha dichiarato aperta la successione ab intestato in morte di deceduta il 1° dicembre 2021 e per l'effetto ha dichiarato Persona_2
fratello della de cuius, suo unico erede legittimo;
ha condannato Controparte_1 CP_2
a restituire all'odierno attore tutti i beni ereditari ancora in suo possesso e autorizzato
[...]
l'Attore a richiedere la cancellazione del sequestro conservativo sull'immobile disposto dal
Tribunale di Trieste con ordinanza resa il 28.07.22 nel procedimento cautelare sub RG
1659/22 e l'intavolazione del bene a suo nome- sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza emessa lo stesso 21 ottobre 2023, la causa è proseguita per la assunzione delle prove testimoniali offerte dall'attore, dirette a provare l'entità del risarcimento ed è stata definitivamente trattenuta in decisione il 10 novembre 2024, alla scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, sulle conclusioni dell'attore riportate in epigrafe.
5. La domanda è fondata.
Dagli atti di causa emerge che la signora approfittando dello stato di CP_2
minorata difesa in cui la sig.ra si trovava, si impossessava di ogni bene, Persona_2
mantenendo persino la residenza nella villa ora intestata – alla luce della sentenza pronunciata da questo tribunale – all'unico erede legittimo, il fratello;
la Controparte_1 signora in forza di una delega ad operare sul libretto postale ricevuta l'8 febbraio CP_2
2019, quando la signora era già inferma, effettuava continui prelievi in contanti, Per_2
incompatibili con le esigenze di vita correnti della sua assistita;
in particolare prelevava ogni mese l'intero importo della pensione ivi accreditata e negli ultimi due mesi di vita della de cuius (in un periodo in cui la signora è stata in gran parte ricoverata) circa 10.000 Per_2
euro, oltre ad altri 10.000 euro il 27.11.21, asserendo che avrebbe dovuto “provvedere al funerale” mentre la signora era in fin di vita (sarebbe deceduta pochi giorni dopo il Per_2
1° dicembre 2021), somma tuttavia mai destinata alle spese funerarie, perché queste vennero sostenute dal fratello;
una volta appreso che il fratello intendeva impugnare il testamento, la signora mise in vendita la casa, costringendo così il fratello a richiedere anche il CP_2
4 sequestro giudiziario del bene;
l'avv. nominata custode del bene e sentita Testimone_1
come teste (ud del 29/2/2024), ha confermato di non aver rinvenuto alcuno dei preziosi della signora mentre il Notaio sentita nel corso delle indagini penali, aveva Per_2 Per_1
ricordato che la signora – a differenza di come l'aveva trovata quando era stata chiamata per redigere un testamento che poi non aveva ricevuto a causa delle condizioni di infermità della signora - si era presentata una volta con un anello (ricordo invece che nella Per_2
precedente occasione di maggio 2021 la sig.ra era molto in ordine e indossava un Per_2
anello, cosa che mi aveva fatto pensare alle abitudini e alla cura di presentarsi di persone, insomma di signori d'altri tempi); la mancata costituzione in questo giudizio della signora e la mancata CP_2
comparizione a rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere come ammesse (cd ficta confessio ex art 232 c.p.c.) le circostanze dedotte dall'Attore vale a dire: che il testamento olografo a firma datato 03.11.21 era stato redatto dalla Persona_2
stessa signora che i prelievi in contanti risultanti nel periodo dal 9.02.19 al 3.12.21 CP_2
dall'estratto conto del libretto postale intestato a erano stati tutti Persona_2
effettuati dalla signora che le somme prelevate dal libretto postale della sig.ra CP_2
erano state utilizzate per la stessa signora e i propri bisogni; che lei stessa Per_2 CP_2
aveva asportato dall'abitazione della sig.ra orecchini, anelli e collane d'oro Per_2 appartenute a alla signora nonché un orologio d'oro ed una fede nuziale Per_2
appartenuta al defunto marito della sig.ra che il 27.11.21 aveva prelevato dal Per_2 libretto postale della sig.ra l'importo di € 10.000= e, tramite suo figlio Per_2 CP_3
, aveva versato detto importo sul suo c/c n.ro 11729.86 della Filiale 2843 del
[...]
Montepaschi a Trieste a lei intestato, che la sig aveva continuato ad abitare nella CP_2 casa della signora anche dopo la sua morte sino all'esecuzione dello sloggio Per_2
effettuato dall'Ufficiale Giudiziario in data 30.08.22 e che, poco dopo aver saputo che il fratello della sig.ra intendeva contestare il testamento da lei fatto Persona_2
pubblicare, aveva affidato ad un'agenzia immobiliare l'incarico di vendere la casa della de cuius.
Quanto all'obbligo di rendiconto, va ricordato che la signora che si Tes_2
presentava come “amica” della signora aveva la delega a prelevare dal libretto di Per_2
5 deposito: la delegata, alla stregua di un mandatario, ai sensi dell'art. 1713 cod civ. deve rendere il conto della gestione al mandante (o, in questo caso, all'erede del mandante) tanto più che non risulta che la sig.ra abbia preventivamente dispensato la da tale Per_2 CP_2
obbligo; inoltre è pacifico che l'autorizzazione ad altri alla firma su conto corrente e la delega alle relative operazioni da farsi nell'esclusivo interesse del titolare, si configura come mandato e non cointestazione fiduciaria del conto stesso;
gli atti che esorbitano dal mandato restano a carico del mandatario se il mandante non li ratifica;
nel caso in esame non vi può essere alcuna ratifica da parte del mandante, né questa può essere presunta, anzi la movimentazione del libretto di deposito e, come si dirà a breve, anche del conto corrente, evidenziano piuttosto un abuso dei poteri di delega e del rapporto di fiducia. va dunque condannata a restituire tutto ciò che ha illecitamente CP_2
prelevato dalla casa e dai conti e dal libretto di deposito a risparmio della signora e a Per_2
risarcire il danno cagionato;
la quantificazione del dovuto a titolo di restituzioni e di risarcimento viene così distinta:
a. non si può ricostruire l'elenco dei preziosi che non sono stati mai rinvenuti, né previamente descritti;
si può tuttavia trarre dalla ficta confessio della signora la CP_2
certezza di detta asportazione e quantificare in via equitativa il valore dei beni (quantomeno le fedi nuziali, gli anelli per il 25° di matrimonio, sicuramente un anello importante ricordato dal notaio l'orologio d'oro del marito), senza poter invece avere un elenco Per_1
di preziosi che una signora del suo rango avrà acquistato o ricevuto in vita;
pertanto l'importo dei preziosi viene quantificato (in difetto) in euro 11.000;
b. va condannata a restituire le somme indebitamente prelevate CP_2 dall'8/2/2019 (data dalla quale ha avuto la delega a prelevare dal libretto postale) alla data del decesso della titolare (1 dicembre 2021) sia dal libretto postale dove risultava accreditata la pensione, sia dal conto corrente, che si possono quantificare in complessivi euro
50.000,00 al netto degli importi che si possono presumere destinati al mantenimento della signora sebbene questa risulti essere stata spesso ricoverata come emerge dalle Per_2
cartelle cliniche prodotte;
6 dall'esame dell'estratto dei movimenti del libretto postale si evince non solo il costante prelevamento dell'importo della pensione (pari a circa 1580 euro al mese) (con totale corrispondenza tra entrate correnti e uscite per ben oltre 50.000 euro nei 32 mesi durante i quali la signora ha usato la delega) ma anche una successione di maggiori CP_2
prelevamenti, avvenuti anche in corrispondenza di periodi di ricovero in ospedale;
il saldo finale del libretto all'11 gennaio 2022 risulta pari a euro 4.085,70 (oltre a questo vi è un secondo libretto privo di movimentazione con un saldo di sette euro circa); ancor più interessante è la movimentazione del conto corrente: la signora aveva Per_2
inoltre delegato il figlio della signora , a operare sul proprio c/c aperto CP_2 CP_3
presso la banca Monte dei Paschi di Siena;
si tratta di un conto in cui veniva accreditata una distinta pensione (pari a circa 1890-1900 euro al mese), all'evidenza utilizzato per le spese correnti (alimenti, spese in vari supermercati e farmacie), cui erano associati un bancomat
(utilizzato per i prelievi di contanti) e una carta ricaricabile a favore di dai CP_2
movimenti si rilevano, oltre a vari prelievi in contante, anche un addebito mensile per un certo tempo di un canone di locazione a favore di tale (pari a euro Persona_4
704,50/mese), un giroconto mensile a favore di (di 200 euro + spese) e la CP_2
ricarica di una carta CONAD intestata a (con ricariche importanti e CP_2
progressivamente maggiori, per una media approssimativa di 500 euro al mese); l'esame dell'estratto conto consente di assimilarlo quasi a un conto a “uso personale” della signora dato che risultano addebiti troppo frequenti per alimenti (persino per il CP_2
telepass!), la ricarica carta Conad e prelievi in contanti per importi variabili da 150 a 1000 euro, prelievi e spese sono all'evidenza sproporzionate rispetto alle esigenze ordinarie di una anziana signora, anche considerando che, parallelamente, vi erano i prelievi dal libretto di deposito a risparmio postale;
balza infine all'occhio che gli addebiti e persino gli accrediti
(della pensione) sul conto corrente bancario si protraggono (almeno per sette mesi) ben oltre alla data della morte della signora su tale conto, infine, risulta tratto un assegno di Per_2
euro 8000,00 il 29 novembre 2021 (due giorni prima della morte) con un assegno emesso dal incassato per girata dalla madre signora CP_3 CP_2
Si ritiene pertanto che la condanna a restituire la somma complessiva di euro
50.000,00 sia equa e possa compensare gli indebiti prelievi effettuati dalla convenuta.
7 c. va inoltre condannata a versare l'importo di euro 9.000, CP_2 corrispondente al valore dell'occupazione della villa dopo la morte della signor ossia Per_2
dal 1° dicembre 2021 al 30 agosto 2022 (data in cui ha avuto esecuzione il sequestro), importo stimato in via equitativa (1000 euro al mese x 9 mesi trattandosi di una villa a due piani con giardino come descritta dal Notaio villa su due piani con giardino, c'era Per_1
anche una specie di terrazza con delle piante;
ho visto l'ingresso, la cucina (ricordo un tavolo in legno con un giro-panca e una bella cucina a parete in legno scuro, con una specie di penisoletta;
… sicuramente era la casa di una persona abbiente, ben arredata e situata in un bellissimo posto);
d. va, infine, condannata al risarcimento del danno morale subito dalla CP_2
de cuius e, in proprio, dal fratello della de cuius e direttamente connesso Controparte_1
alla condotta penalmente rilevante tenuta nei confronti della signora per la Per_2
redazione di un falso testamento, per aver approfittato in modo spregiudicato delle condizioni di totale infermità dell'anziana: le giustificazioni addotte nel corso del procedimento penale confrontate con i documenti sanitari che descrivono le penose condizioni di salute corrispondenti a una oggettiva carenza di assistenza personale, sono segnali univoci della condotta non solo negligente ma financo penalmente rilevante della signora CP_2
Il danno morale subito dal sig. è correlato al grave turbamento riferito dalla Per_2
signora vecchia amica di famiglia che, sentita come teste, ha ricordato lo stato Pt_1
depressivo in cui il sig era caduto dopo aver saputo del testamento della sorella, cui Per_2
era molto legato. Per il danno morale riportato dal sig iure proprio e iure Per_2
hereditatis, la signora viene condannata a risarcire l'importo, equitativamente e CP_2
complessivamente determinato, ai valori attuali, in euro 30.000.
6. Spese del giudizio. va infine condannata a rifondere all'attore le CP_2
spese del presente giudizio, le spese sostenute nel procedimento civile per il sequestro giudiziario dell'immobile, e quelle della procedura tavolare, tenuto conto del valore della causa (per lo scaglione 52.001-260.000 e dei valori medi), nonché del fatto che la parte convenuta è rimasta contumace.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
in persona del suo procuratore speciale Controparte_1 Parte_1
contro
CP_2
Richiamata la sentenza non definitiva pronunciata il 21 ottobre 2023 condanna
a pagare a titolo di restituzioni e risarcimento del danno subito iure CP_2
proprio e iure hereditatis dal signor in relazione sia alla indebita Controparte_1
appropriazione di somme di denaro e gioielli, sia alla illecita occupazione dell'abitazione della de cuius, sia al danno morale correlato alla condotta di falsificazione del testamento, la complessiva somma di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza. condanna
a rifondere all'Attore le spese del presente giudizio e del procedimento CP_2
di sequestro, di mediazione e tavolare che si liquidano in complessivi euro 20.000,00 oltre 15% per spese generali, oltre esborsi, IVA e CPA.
Trieste, 8 gennaio 2025
Il giudice estensore la presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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