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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11355 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18645/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18645 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. S. Gozzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del p. t. - Funzionario ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p. t. CP_3
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti per ottenere il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di fine servizio comprensiva del periodo di studi di laurea decorrente dal
01.11.1975 al 31.10.1979 (anni 4), previo pagamento degli oneri di riscatto da calcolarsi in separata sede amministrativa, come richiesto con istanza del
07.03.1997 protocollo n. 566 del 15.03.1997, e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare il prospetto di liquidazione n. 002202300011574 del
29.05.2024 poiché illegittimo, infondato ed erroneo nel conteggio in quanto non tiene conto del suddetto periodo;
a vedersi riconosciuta l'indennità di fine servizio per l'intero periodo di lavoro ovvero per anni 35 comprensivo anche del servizio di pre-ruolo decorrente dal 10.10.1987 sino al 07.06.1989 come già ricalcolata dall' sulla base delle istanze del 07.03.1997 protocollo n. 566 del 15.03.1997; CP_3 all'aggiornamento dei dati retributivi ai fini della liquidazione del TFS con l'incremento previsto dal CCNL del 06.12.2022 e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare il prospetto di liquidazione n. 002202300011574 del
29.05.2024 poiché illegittimo, infondato ed erroneo nel conteggio in quanto non tiene conto del suddetto incremento;
all'aggiornamento dei dati retributivi, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato concesso a decorrere dal
01.09.2021, con l'incremento previsto dal CCNL del 06.12.2022 e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare l'atto n. RMT103202101751 del
27.07.2021 protocollo n. 7010.27/07/2021.0321737 con conseguente CP_3 condanna dell' al pagamento delle differenze dovute a titolo pensionistico. CP_3
All'uopo ha dedotto la negligenza dell'Amministrazione scolastica nella conservazione, gestione e trasmissione del proprio fascicolo personale durante il periodo della propria attività lavorativa, che aveva cagionato l'inesatta ricostruzione della propria carriera ai fini indicati nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, mentre l' è CP_4 CP_3 rimasto contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Parte ricorrente non ha suffragato la tesi attorea allegando o producendo elementi probatori a proprio favore.
In atti non consta infatti la domanda di riscatto della laurea posta a base dell'intera impalcatura attorea.
L'esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti non consente invero di evincere l'esistenza originaria e il successivo smarrimento di tale domanda.
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese processuali devono essere compensate nel caso di specie alla luce della peculiarità della vicenda concreta.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18645 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. S. Gozzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del p. t. - Funzionario ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p. t. CP_3
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti per ottenere il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di fine servizio comprensiva del periodo di studi di laurea decorrente dal
01.11.1975 al 31.10.1979 (anni 4), previo pagamento degli oneri di riscatto da calcolarsi in separata sede amministrativa, come richiesto con istanza del
07.03.1997 protocollo n. 566 del 15.03.1997, e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare il prospetto di liquidazione n. 002202300011574 del
29.05.2024 poiché illegittimo, infondato ed erroneo nel conteggio in quanto non tiene conto del suddetto periodo;
a vedersi riconosciuta l'indennità di fine servizio per l'intero periodo di lavoro ovvero per anni 35 comprensivo anche del servizio di pre-ruolo decorrente dal 10.10.1987 sino al 07.06.1989 come già ricalcolata dall' sulla base delle istanze del 07.03.1997 protocollo n. 566 del 15.03.1997; CP_3 all'aggiornamento dei dati retributivi ai fini della liquidazione del TFS con l'incremento previsto dal CCNL del 06.12.2022 e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare il prospetto di liquidazione n. 002202300011574 del
29.05.2024 poiché illegittimo, infondato ed erroneo nel conteggio in quanto non tiene conto del suddetto incremento;
all'aggiornamento dei dati retributivi, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato concesso a decorrere dal
01.09.2021, con l'incremento previsto dal CCNL del 06.12.2022 e per l'effetto annullare e/o revocare e se del caso rettificare l'atto n. RMT103202101751 del
27.07.2021 protocollo n. 7010.27/07/2021.0321737 con conseguente CP_3 condanna dell' al pagamento delle differenze dovute a titolo pensionistico. CP_3
All'uopo ha dedotto la negligenza dell'Amministrazione scolastica nella conservazione, gestione e trasmissione del proprio fascicolo personale durante il periodo della propria attività lavorativa, che aveva cagionato l'inesatta ricostruzione della propria carriera ai fini indicati nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, mentre l' è CP_4 CP_3 rimasto contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Parte ricorrente non ha suffragato la tesi attorea allegando o producendo elementi probatori a proprio favore.
In atti non consta infatti la domanda di riscatto della laurea posta a base dell'intera impalcatura attorea.
L'esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti non consente invero di evincere l'esistenza originaria e il successivo smarrimento di tale domanda.
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese processuali devono essere compensate nel caso di specie alla luce della peculiarità della vicenda concreta.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE