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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 14. 1. All' articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale , la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".
2. All' articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale , le parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (148 ss.) all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato (96, 97) e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 (att. 65)".
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza (173), puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (4563). [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso].).
2. Se la richiesta e' ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso], il giudice fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato (60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91).
Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533).
2. All' articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale , le parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (148 ss.) all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato (96, 97) e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 (att. 65)".
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza (173), puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (4563). [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso].).
2. Se la richiesta e' ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso], il giudice fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato (60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91).
Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533).
Commentari • 4
- 1. Giudizio immediato: decreto nullo se non informa sulla possibilità di riti alternativiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2004 · 4.007718
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2004, n. 36745Provvedimento: […] L'erronea indicazione nel decreto di giudizio immediato del termine di "sette giorni" previsto per poter chiedere di accedere ai riti alternativi, evidentemente frutto di un omesso aggiornamento del già predisposto modello di decreto dopo che il termine era stato aumentato a "quindici giorni" dall'art. 14 della legge 1 marzo 2001 n. 63, ha indubitabilmente determinato una situazione di insufficienza dell'avviso di cui all'art. 456, comma 2, c.p.p., avendo compresso il termine dilatorio previsto, a pena di decadenza, dall'art. 458 c.p.p. per far valere la scelta per i riti alternativi ed avendo comunque, al riguardo, fornito al destinatario un'indicazione fuorviante, suscettibile di incidere irrimediabilmente sulle sue determinazioni.Leggi di più...
- decreto·
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- indicazione del termine previsto per chiedere i riti alternativi·
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- richiesta di giudizio abbreviato·
- procedimenti speciali (cod. proc. pen. 1988)