Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 344/2023 R.G., vertente
TRA
, con sede legale in Parte_1
L'Aquila, in via Saragat snc Località Campo di Pile (CF e P IVA ), in persona del P.IVA_1
Direttore Generale, nonché rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata, dall'Avv. Giovanni Barile ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Castellammare di Stabia, Via Guglielmo
Marconi n. 95;
APPELLANTE
, nata a [...] il [...], C.F. , coniuge Controparte_1 C.F._1 del dipartito;
, nata a [...] il [...], CF. Persona_1 Controparte_2
, figlia di;
, nata a [...], il C.F._2 Persona_1 Parte_2
04.12.1999, CF. ; , nata a [...], il [...], CF. C.F._3 Parte_3
; , nato a [...], il [...], CF. C.F._4 Parte_4
, in proprio ed in qualità di eredi di , nato in [...]F._5 Persona_1
Francia, il 16.12.1966 e deceduto a Balsorano il 13.10.2016, rappresentati e difesi dall'Avv.
pagina 1 di 23
Berardino Terra, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, via Trento n. 4, giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 51/2023 del
22.02.2022, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1180/2018, in materia di risarcimento danni per responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
28.05.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano ha parzialmente accolto la domande avanzate da , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e , nella misura di euro 235.000,00 cada uno per le prime tre Parte_4
(rispettivamente in qualità di coniuge e figlie del defunto ); euro 98.000,00 Persona_1 per (in qualità di sorella del ) ed euro 40.000,00 per Parte_3 Persona_1 Parte_4
(in qualità di padre del suddetto), volta ad ottenere il risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non, proposta nei confronti della a Parte_5 seguito del decesso di , ascritto alla negligente condotta assunta sia dal Persona_1 personale medico del nosocomio avezzanese sia dalla Dr.ssa con Parte_6 conseguente condanna alle spese di lite di questi ultimi.
2. Gli originari attori, a fondamento della propria richiesta risarcitoria, nel ricostruire l'intera vicenda in punto di fatto, deducevano che:
- in data 13.10.2016, il giorno dopo essere stato dimesso dal reparto di otorinolaringoiatria del P.O. di Avezzano, a seguito di un intervento chirurgico di settoplastica avvenuto il giorno 11.10.2016, il subiva una ischemia cardiaca Per_1 che degenerava in arresto cardiaco, comportandone il decesso;
- in particolare, il giorno 11.10.2016, immediatamente dopo l'intervenuto chirurgico, il una volta tornato in stanza, riferiva alla moglie uno stato di malessere Per_1 generale;
successivamente, interveniva il personale medico, il quale provvedeva a visitare il paziente che registrava una elevata pressione arteriosa. Nel corso del pomeriggio, un infermiere invitava la coniuge a reperire la terapia CP_1 farmacologica per trattare i valori pressori, in quanto non vi erano medicinali in ospedale;
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- nelle ore successive il quadro complessivo andava via via peggiorando, tanto che anche la temperatura corporea del aumentava, sino a raggiungere picchi di 37,8; Per_1
- il giorno seguente, nonostante il protrarsi della sintomatologia su descritta, il paziente veniva dimesso dall'ospedale, a nulla valendo le sollecitazioni della la quale CP_1 invitava il personale medico a trattenere il marito presso la struttura, in quanto lo stesso lamentava altresì dolore toracico;
- tale segnalazione veniva tuttavia evasa dal personale medico con l'attribuzione di quel dolore alla pressione operata dai gomiti dei medici che durante l'intervento venivano poggiati sullo sterno del paziente;
- ancora, in data 13.10.2016, il continuava a lamentare acutizzazione dei Per_1 sintomi su descritti, i quali non davano cenno di miglioramento, al punto che alla sera la coniuge dello stesso contattava telefonicamente la guardia medica di turno presso la
Misericordia, dott.ssa ; Parte_6
- quest'ultima si recava, dunque, presso l'abitazione del e durante la visita, i Per_1 familiari contattavano i sanitari del 118;
- nel mentre sopraggiungeva l'autoambulanza, la dott.ssa invitava il a Pt_6 Per_1 percorrere, deambulando autonomamente, il tragitto per arrivare al veicolo, ma con scarsi risultati, considerato che lo stesso, nel percorrere il viale, si accasciava a terra in preda ad un arresto cardiaco;
- veniva praticato, quindi, dapprima un massaggio cardiorespiratorio e successivamente i sanitari del 118 utilizzavano il defibrillatore, ma senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo;
- di lì a poco non poterono che constatarne l'avvenuto decesso;
3. Si costituiva in giudizio la la quale nel contestare ogni Parte_5
ex adverso assunto: preliminarmente eccepiva la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per estrema assoluta e genericità del petitum e della causa petendi, nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta circa la posizione della dott.ssa , poiché Pt_6 legata a quest'ultima da un obbligo meramente organizzativo;
e, nel merito, instavano per il totale rigetto delle domande avanzate in quanto infondate tanto in punto di fatto, quanto di diritto, nonché sproporzionate in termini di richieste risarcitorie formulate.
4. In seguito all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Tribunale conferiva incarico di
CTU medico-legale al collegio composto dai Dottori e Persona_2 Per_3
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; perizia sulla quale il Tribunale fondava il proprio convincimento e si Persona_4 determinava, conseguentemente, nel ritenere accertata la responsabilità professionale della convenuta.
5. Avverso la suddetta decisione, propone appello la Parte_5 formulando due – seppur suddivisi in plurime articolazioni – motivi di censura, di seguito così riassunti.
5.1. Con primo motivo di gravame, l'appellante ritiene errata la parte motiva della sentenza impugnata che considera attendibili le conclusioni rassegnate dai CTU, nonostante fosse stata avanzata esplicita richiesta alla convocazione degli ausiliari in parola per fornire chiarimenti in ordine alle contraddizioni riportate nell'elaborato.
Secondo l'assunto dell'impugnante, infatti, il primo giudice avrebbe posto acriticamente a base della decisione la relazione del collegio peritale, basata unicamente sul riferito della coniuge del e ritenendo così acclarata l'esistenza Per_1 del dolore toracico, nonostante la contraddittorietà dello stesso con gli elementi documentali e con i risultati dell'esame autoptico, senza neppure considerare che i
CCTTPP di parte convenuta avevano accertato che l'evento si sarebbe comunque verificato, anche in presenza dell'intervento sanitario adeguato.
5.2. Con secondo motivo di censura, l'appellante lamenta la parte motiva del provvedimento che ritiene accertato il nesso di casualità tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento morte verificatosi, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio ed in presenza di omissioni ed errori in cui sarebbero incorsi gli ausiliari in parola, senza Parte adeguatamente motivare sul punto. In particolare, a detta della , gli originari attori si sarebbero limitati a sostenere che all'esito dell'intervento chirurgico di settoplastica il manifestava picchi di ipertensione, cefalea e dolore toracico. Per_1
Circostanza, quest'ultima, smentita dalla documentazione medica, ove si registrava un isolato episodio ipertensivo. Nello specifico, anche nella consulenza tecnica d'ufficio veniva confermata la circostanza per cui detta valutazione non poteva essere definita certa, sulla scorta del dato per cui non era acclarata la conoscenza dei sanitari rispetto ai sintomi riferiti dal Per_1
Dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto basarsi sulle risultanze emerse dall'esame autoptico, non già su quanto emerso dall'elaborato peritale dei CCTTUU, i quali hanno attribuito il decesso ad un infarto miocardico senza neppure controllare e pagina 4 di 23 5
menzionare i reperti istologici, che, di converso, avrebbero consentito la datazione della necrosi. A ciò si aggiunga che, i CCTTUU neppure consideravano le risultanze delle indagini disposte in sede di giudizio penale, le quali concludevano in maniera diametralmente opposta rispetto alla responsabilità dei sanitari originariamente convenuti. Sul punto, infatti, il CTU Prof. in sede penale accertava che il Per_5 picco ipertensivo riscontrato sul – nell'unico caso isolato registrato – Per_1 rientrava nella normale tollerabilità; non passibile, dunque, di ulteriori approfondimenti in sede ospedaliera.
Contrariamente, i CCTTUU stabilivano in modo del tutto arbitrario che nel caso di specie, si verificava un infarto del miocardio che poteva essere diagnosticato alla dimissione dell'intervento di settoplastica in data 11.10.2016, mediante l'esecuzione di un elettrocardiogramma ed il dosaggio degli enzimi cardiaci.
A dire dell'appellante, il Tribunale non avrebbe preso in debita considerazione quanto accertato in sede di esame autoptico in data 18.10.2016, le cui risultanze non confermavano la presenza di un infarto al miocardio, quanto più una “insufficienza cardiaca acuta in ischemia miocardica acuta insorta in soggetto iperteso, affetto da lieve ipertrofia del ventricolo sinistro e concomitante stenosi critica del ramo discendente anteriore e della coronaria destra”. Circostanza, quest'ultima, confermata altresì dal patologo forense, il quale escludeva sin dall'esordio della sintomatologia riferita la presenza di un infarto del miocardio.
6. Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali nel contestare ogni avverso assunto, in via preliminare chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sì come riformato dal D.lgs. n. 149/2022 per aspecificità dei motivi di gravame, nonché per avere l'appellante allegato in questa sede, per la prima volta, una nuova consulenza tecnica di parte;
e, nel merito, instavano per il rigetto dell'appello poiché infondato, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
7. Il gravame è ammissibile.
Il gravame è in particolare conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza pagina 5 di 23 6
di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez.
II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
8. L'appello è tuttavia nel merito infondato.
8.1.Premessa metodologica.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I,
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Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I,
Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181
Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144
Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del
14.2.2020).
In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015;
Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009).
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra pagina 7 di 23 8
l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito.
8.2.Fatta tale premessa metodologica, osserva questa Corte quanto segue.
La relazione di CTU è stata espletata da un collegio peritale composto da un medico legale e da uno specialista in cardiochirurgia.
Il consulente del pubblico ministero, il cui elaborato è insistentemente invocato dalla difesa dell'appellante, è specializzato in medicina legale.
Il collegio peritale ha acquisito formalmente alla propria relazione la consulenza redatta Parte dal CT del P.M. ed in particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell' , ha ampiamente tenuto conto dell'esame necroscopico eseguito il 18.10.2016 dallo stesso CT del PM (si vedano i punti 8 – 9 della relazione collegio peritale).
Dopo una brillante esposizione di esplicative NOTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA
E CLINICA DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA, corredata anche da immagini efficacemente fruibili da chiunque, evidentemente frutto della specifica professionalità del componente cardiochirurgo, il collegio ha concluso affermando che. al momento della dimissione, il verosimilmente presentava una sindrome coronarica acuta che non Per_1 fu diagnosticata a causa alle manchevolezze diagnostiche dei Sanitari dell'Ospedale di
Avezzano che lo ebbero in cura.
Dalla scheda di preospedalizzazione del 27.09.2016, redatta nell'occasione dal personale Parte della appellante, in relazione al era allora riportato quanto segue “uomo di Per_1
49 anni, in buone condizioni di salute e con età biologica equivalente a quella anagrafica, ex-fumatore, affetto da ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale parossistica per cui aveva eseguito una cardioversione elettrica esterna nel 2012”; l'anamnesi familiare era inoltre positiva per familiarità per malattie cardiovascolari (padre con storia di infarto miocardico acuto). Veniva riferita inoltre una sindrome delle apnee notturne, a contrasto della quale il paziente aveva eseguito una valutazione otorinolaringoiatrica che aveva posto la diagnosi di deviazione del setto nasale e quindi l'indicazione ad intervento di settoplastica funzionale.
pagina 8 di 23 9
L'anamnesi nella scheda di preospedalizzazione del 27.09.2016, presente nella cartella del ricovero del 11.10.2016, riporta la diagnosi di tachicardia (verosimilmente fibrillazione atriale) ed anche di esofagite da reflusso.
Anche il CT del PM ha accertato che per gli episodi di fibrillazione atriale il aveva Per_6 effettuato negli anni più accessi a diversi P.S..
Il paziente era stato in passato sottoposto anche, tra l'altro ad intervento di safenectomia.
Gli esami ematochimici preoperatori del 27.09.2016 avevano dimostrato la presenza di ipercolesterolemia con valore di 220 mg/dl rispetto ad un intervallo di normalità dello stesso laboratorio di 150-200 mg/dl.
Il risultava al momento del ricovero in terapia con VE (irbesantan, un Per_1 antiipertensivo), EQ (bisoprololo, un betabloccante, usato per il controllo della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e per il trattamento dell'ischemia cardiaca e dell'insufficienza cardiaca) e LA (lansoprazolo, un gastroprotettore).
Non risulta neanche che in sede di preospedalizzazione, anche in vista della sottoposizione a anestesia, il fosse stato misurato in peso ed in altezza e tuttavia all'esito della Per_1 visita anestesiologica era stato evidenziato quanto segue “dagli esami presi in visione e dalla visita clinica a Lei effettuata emerge che sono presenti patologie concomitanti di tipo cardiovascolare…. E pertanto il rischio anestesiologico è leggermente aumentato”.
Di fronte a tale quadro, ineccepibilmente il Collegio peritale ha qualificato il Per_1 come paziente con presenza di multipli fattori di rischio per lo sviluppo di coronaropatia quali: ipertensione arteriosa, dislipidemia, ex-abitudine tabagica, sindrome delle apnee notturne e – non esclusa – obesità, affetto da tachicardia (verosimilmente da fibrillazione atriale), anamnesi familiare positiva per infarto miocardico acuto;
presenza quindi di patologie cardiovascolari che aumentavano anche il rischio anestesiologico
Tenuto conto allora che non si verteva affatto in ipotesi di intervento caratterizzato dall'urgenza (settoplastica funzionale), quel quadro consigliava già l'acquisizione da parte dei sanitari del P.O. OLR di una previa valutazione cardiologica. Parte Il primo assunto esposto dalla difesa della appellante è pertanto smentito: vi erano consistenti elementi circostanziali volti a far ritenere il come un soggetto a rischio Per_1 di coronaropatia e a supporto di tale affermazione il collegio peritale richiama nelle note
1-4 ampia letteratura scientifica, mai efficacemente contrastata con la allegazione di Parte produzioni scientifiche di uguale e contraria valenza, da parte della .
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Tale quadro avrebbe dovuto suggerire un approfondimento cardiologico, prima di sottoporre il soggetto all'intervento, se non altro all'esito del riscontrato – da parte dell'anestesista – aumento del rischio anestesiologico.
Alle opre 8.00 del giorno 11.10.2016 veniva eseguito il ricovero presso l'U.O. in oggetto.
Alle ore 11,30, al ritorno dalla sala operatoria, probabilmente anche su segnalazione del paziente e dei propri familiari, veniva disposta la misurazione e registrazione in cartella dei valori pressori. Il risultato era il seguente: valori di pressione arteriosa registrati nell'immediato postoperatorio sono riportati quali 170/106 mmHg alle 11:30, 168/101 mmHg alle 11:40, 166/102 mmHg alle 11:50 e 172/104 mmHg alle 12:00.
Nonostante quindi alle ore 12.00 il valore pressorio non risultasse affatto in diminuzione ma anzi in aumento, successivamente a tale orario non risulta alcuna altra registrazione dalla cartella clinica del suddetto valore.
Non risulta -dalla cartella- somministrata alcuna terapia di contrasto a tale situazione pressoria né il ripristino di quella in atto (se sospesa, non è dato di capire dagli atti sanitari).
Nella scheda di terapia risulta invece prescritto solo il BA (cioè il cefotaxime), un antibiotico, mentre dal diario infermieristico risulta: “ore 21,15 TC 37,5 °C, eseguito
Perfalgan 1 fl”.
Alla sera del giorno 11.10.2016, ad intervento eseguito quindi, il paziente presentava: un valore pressorio prossimo al valore di emergenza (180) alle ore 12,00, una situazione pressoria mai più aggiornata, temperatura di 37,5 (il collegio peritale riferisce di due misurazioni).
La terapia medica prericovero non risultava (forse) ancora ripristinata;
veniva trattato con antibiotico e paracetamolo.
A prescindere allora dalla verifica della circostanza afferente l'avvenuta esplicitazione della presenza di dolore toracico (su cui comunque si veda infra), evidenzia correttamente il collegio peritale come, in una situazione di persistenza di un valore pressorio quale quello da cui risultava affetto il subito dopo l'intervento (ore 12), è condotta Per_6 professionalmente adeguata quella di interrogare il paziente stesso sulla effettiva presenza o meno di altri sintomi, quali in particolare cefalea o dolore toracico.
Ciò accertato, appare allora evidente come i sanitari avrebbero dovuto innanzitutto tentare di contrastare quella criticità in prima battuta con il ripristino della terapia pre pagina 10 di 23 11
operatoria (che - si ripetete - dalla documentazione del ricovero non è dato di sapere neanche se fu interrotta e ripristinata) e poi eventualmente anche procedendo essi stessi ad un aggiustamento.
Soprattutto, in vista appunto della adozione di prescrizione sul punto, quei sanitari avrebbero dovuto essi stessi investigare e quindi interrogare il paziente al fine di eventualmente accertare la presenza o meno di sintomi quali il dolore toracico o la cefalea.
Quello che appare non comprensibile – afferma condivisibilmente il collegio peritale - è come sia stato possibile che al rientro del paziente, quando nella scheda postoperatoria veniva riportata una pressione arteriosa sistolica tra 168 e 172 mmHg, nulla sia stato poi fatto nelle successive 24 ore.
Sconcerta, e preoccupa davvero non poco, l'osservazione proveniente dai sanitari della parte appellante, per come almeno riprodotta nelle note conclusione di CTU, secondo cui
“Non è ancora accettabile la critica alla presunta povertà di annotazioni sulla Cartella
Clinica per un ricovero di un solo giorno e per un banale intervento di settoplastica, di pochi minuti, ove non sono necessari rilevamenti dei parametri vitali e dello stato generale, dato il minimo impatto organico ed in assenza di sintomi o segni clinici di rilievo”.
Sconcerta e preoccupa perché proviene appunto da personale medico.
Alla mattina del 12.10.2016 veniva eseguita la visita ed il paziente veniva dimesso.
Alla mattina del 12 e sino al momento della dimissione in particolare non risultano rieseguiti almeno il controllo pressorio e quello sulla temperatura.
Tenuto conto allora del quadro particolarmente complesso del paziente, sconcerta che nella mattina del 12.10.2016 siano state disposte le sue dimissioni dal reparto OLR senza eseguire almeno quei controlli pressorio e della temperatura e si sia dato atto di un
“decorso regolare” senza invece riscontrare positivamente il superamento di quelle criticità sicuramente presenti almeno sino alle 12 ed alle 21 del giorno prima.
Si trattava infatti, a differenza di quanto assumono i ctp di parte, di una situazione di picchi ipertensivi e rialzi febbrili in un soggetto, come visto, a rischio di coronopatia.
Nulla d'altra parte risulta riportato nella lettera di dimissione;
neanche la prescrizione di ripristino della terapia preoperatoria mentre sarebbe stato necessario assicurare l'immediato ripristino di questa e almeno fornire al Paziente indicazioni sulla necessità di un controllo medico a breve termine, organizzandolo direttamente o assicurandosi che il pagina 11 di 23 12
Medico di Medicina Generale fosse informato del problema pressorio e rivalutasse il
Paziente per aggiustarne, se necessario, la terapia. Indicazioni – si noti – che evidentemente avrebbero dovuto essere formalizzate nel documento di dimissioni indirizzato direttamente al medico di M.G. e non meramente comunicate “a voce” a medico e paziente.
E' lo stesso CT del PM, che ha riscontrato una ipertrofia ventricolare sinistra quale
(con)causa dell'insufficienza cardiaca acuta in ischemia miocardica acuta, individuata quale causa dell'evento, a precisare che l'ipertensione arteriosa rappresenta la causa più frequente della IVS ed è lo stesso CT del PM, che poi ha allora contraddittoriamente escluso responsabilità in capo a quei sanitari, che alla luce di quella persistenza di valori pressori elevati (oltretutto mai aggiornati da circa 24 ore e - non è dato proprio di capire - se nonostante o meno il ripristino del trattamento farmacologico specifico preoperatorio) ad avere indicato come necessario un aggiustamento “cronico” del trattamento farmacologico antiipertensivo.
Sul punto quindi nell'ambito di questa prima sezione di esame del caso - anche il CT del
PM conviene in definitiva con le conclusioni raggiunte dal collegio peritale secondo cui all'atto delle dimissioni sarebbe stato necessario almeno fornire al Paziente indicazioni sulla necessità di un controllo medico a breve termine, organizzandolo direttamente o assicurandosi che il Medico di Medicina Generale fosse informato del problema pressorio e rivalutasse il Paziente per aggiustarne, se necessario, la terapia.
Sia il collegio peritale che il CT del PM concordano che all'atto delle dimissioni almeno andasse prescritto un necessario aggiornamento della terapia in atto.
Tale parte della consulenza tecnica del CT del PM., assai significativamente, risulta completamente ignorata sia nella esposizione del relativo motivo di appello da parte della Parte sia nella relazione del prof. asseritamente allegata sempre all'atto di appello. Per_7
Ignora poi completamente il CT del PM che dal diario infermieristico risultava: “ore
21,15 TC 37,5 °C, eseguito 1 fl” e cioè che il anche qualche ora prima le Per_8 Per_6 dimissioni aveva pure la febbre.
8.3.L'esposizione delle cause da parte del collegio peritale.
Chiarisce il collegio peritale che il termine cardiopatia ischemica identifica una serie di quadri clinici il cui comune denominatore è rappresentato dall'ischemia miocardica, definita come una condizione di sofferenza miocardica che avviene quando il flusso pagina 12 di 23 13
ematico coronarico diventa inadeguato a soddisfare le richieste di ossigeno e di nutrienti necessarie alle cellule miocardiche per svolgere la propria funzione contrattile.
Un'ischemia sufficientemente prolungata è in grado di determinare la necrosi delle cellule stesse configurando il quadro clinico dell'infarto miocardico acuto.
Il substrato fisiopatologico più frequente è rappresentato dall'aterosclerosi che si configura come patologia infiammatoria cronica in grado di determinare stenosi a livello di una o più arterie coronariche epicardiche.
La placca coronarica determina una riduzione del lume arterioso di entità variabile per un tratto più o meno lungo della coronaria stessa: più la stenosi è critica (cioè più riduce il lume dell'arteria) e più è lunga (cioè interessa un segmento più esteso dell'arteria) e maggiore è la resistenza che l'arteria esercita contro il flusso.
Quando una stenosi è inferiore al 60%, si nota un piccolo cambiamento nel flusso. Ciò è dovuto alla compensazione da parte della riserva di flusso coronarico dei vasi di resistenza distali al vaso di conduttanza stenotica. Poiché la resistenza al flusso è additiva, una diminuzione della resistenza distale bilancerà un aumento della resistenza prossimale e il flusso rimarrà invariato. Quando la riserva di flusso diminuisce, qualsiasi stimolo che aumenta la richiesta di ossigeno del miocardio (come tachicardia, ipertensione o esercizio) non può essere soddisfatta dalla dilatazione del sistema vascolare distale e determina quindi ischemia miocardica.
L'ischemia miocardica può essere il risultato di due meccanismi: aumento della domanda miocardica di ossigeno che non può essere soddisfatta da un aumento proporzionale del flusso ematico per la presenza di stenosi coronariche in grado di limitare l'aumento del flusso oppure una riduzione primitiva del flusso coronarico dovuta a vasocostrizione e/o trombosi coronarica. Questi meccanismi possono combinarsi tra loro in uno stesso paziente dando quadri clinici di differente gravità.
Evidenzia ancora il collegio come in un paziente con malattia coronarica, una crisi ipertensiva può contribuire allo sviluppo di infarto acuto del miocardio.
Le conclusioni pertanto cui giungono il consulente del PM ed il Collegio peritale coincidono in parte qua.
A conclusione allora di questa prima sezione di approfondimenti si può già pervenire ad una adeguatamente comprovata affermazione di responsabilità in capo ai sanitari del P.O.
Avezzano e sulla scorta sia della CTU qui acquisita sia della CT del PM: secondo il CT del pagina 13 di 23 14
PM infatti l'insufficienza cardiaca acuta in ischemia miocardica acuta è stata generata
(anche) dalla riscontrata ipertrofia ventricolare sinistra, a sua volta generata, come di norma, dalla ipertensione arteriosa (CT D'Ovidio); secondo il collegio peritale, l'infarto acuto del miocardio può essere stato causato da una crisi ipertensiva.
Non può pertanto escludersi che il paziente sia stato “colposamente” dimesso con una situazione pressoria ancora critica, e con febbre non scomparsa da almeno 24 ore;
paziente ritenuto, come visto, correttamente dal collegio peritale caratterizzato da multipli fattori di rischio per lo sviluppo di coronaropatia quali: ipertensione arteriosa, dislipidemia, ex-abitudine tabagica, sindrome delle apnee notturne e – non esclusa – obesità, affetto da tachicardia (verosimilmente da fibrillazione atriale) con riscontrati plurimi accessi al P.S. e anamnesi familiare positiva per infarto miocardico acuto.
Rileva allora questa Corte come trattandosi di soggetto a rischio di coronopatia, quella crisi ipertensiva accertata alle ore 12,00 e poi completamente trascurata dai sanitari avrebbe dovuto essere monitorata con attenzione, innanzitutto verificando se la crisi permanesse nonostante il ripristino del trattamento farmacologico, mentre ad oggi non è dato neanche di sapere dalla documentazione medica relativa al ricovero se, successivamente all'intervento quella terapia fosse stata ripristinata (stando al coniuge sì, in autonomia e su parere di un infermiere -!-, stando alle cartelle ed ai diari no).
Anche il rialzo febbrile, presente ancora alle ore 21 del giorno precedente, non risulta minimamente monitorato sino al momento della dimissione.
Non può allora neanche tranquillamente condividersi quanto riportato in perizia che
“anche a voler ammettere l'assenza di un'emergenza ipertensiva che avrebbe comportato un prolungamento del ricovero”, come riportato nella relazione del collegio peritale, in quanto – si ribadisce – oltre il dato delle ore 12 e quello delle ore 21, non vi sono certezze né sulla situazione pressoria né sulla temperatura al momento delle dimissioni.
Certo è che sia nella giornata stessa sia in quelle successive, il paziente continuava a manifestare evidenti e progressivi segni di malessere sino purtroppo all'evento critico finale.
Ritiene allora questa Corte che la necessità di monitorare costantemente quei valori, tenuto conto delle particolarità di quel soggetto, avrebbe dovuto indurre i sanitari a non dimettere frettolosamente il paziente già alle ore 10,00 della mattina, quando ancora non erano trascorsi 12 ore dal rilevamento febbrile ed al buio più totale sulla effettiva pagina 14 di 23 15
situazione pressoria (si vedano oltre le dichiarazioni rese anche sul punto dalla coniuge, qui parte attrice).
Se non avessero dimesso il paziente, quella sintomatologia poi sicuramente in progressione verificatasi nelle ore seguenti, avrebbe messo in condizione i sanitari, anche mediante spostamento del paziente in altri reparti, di porre in essere tutti gli accertamenti (un'ECG
e il dosaggio degli enzimi cardiaci ) che, secondo il collegio peritale, avrebbero consentito l'adozione di intervento tempestivo, che avrebbe consentito al Paziente di avere oltre il
90% di probabilità di sopravvivere all'evento acuto con una probabilità di sopravvivenza a lungo termine inferiore quella della popolazione generale ma con una probabilità ragionevolmente stimabile come >80% di sopravvivere ulteriori 10 anni.
8.4. La differenza tra le conclusioni raggiunte dal collegio peritale e quelle raggiunte dal
CT del PM e dai consulenti della parte appellante, si fonda in definitiva comunque sulla seguente circostanza: il collegio peritale ha in sostanza tenuto conto di quanto riferito dalla moglie del paziente, qui parte attrice, nella dichiarazione di denuncia-querela e secondo cui il nelle ore post operatorie aveva riferito ai medici di avere (anche) Per_6 cefalea e dolore al petto.
Sul punto chiarisce il collegio che la diagnosi di ischemia cardiaca non è escludibile sulla base di un'ECG eseguito prima della comparsa dei sintomi in particolar modo se la distanza tra l'esecuzione dell'ECG e la comparsa dei sintomi sia di diversi giorni (nella specie ECG fu effettivamente eseguito prima dell'intervento). È fuori di ogni dubbio che un'ECG eseguito prima dell'insorgenza di dolore toracico è di nessuna utilità nella diagnosi del dolore. Per essere chiari, non esiste alcun dato nella letteratura scientifica, che giustifichi la mancata esecuzione di un ECG e il dosaggio degli enzimi cardiaci in un
Paziente che riferisce sintomi compatibili con ischemia cardiaca di nuova insorgenza.
Non è dato allora di capire la ragione per cui il CT del PM, quindi dell'accusa, non abbia, pur avendole riportate materialmente nell'incipit del proprio elaborato, minimamente tenuto conto di tali dichiarazioni, che oltretutto, come si vedrà, si mostrano assolutamente coerenti, intrinsecamente logiche e confermate dai (pochi) dati documentali formati dallo Parte stesso personale sanitario .
8.4.1. Sulla piena utilizzabilità in questa sede civile di quelle dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla odierna parte attrice. In ordine alla valenza delle dichiarazioni rese in sede penale dalla odierna parte attrice, rileva la Corte come non possa evitarsi pagina 15 di 23 16
l'approfondimento della relativa questione alla luce del vaglio delle affermazioni, del tutto condivisibili e da cui non si ritiene di doversi distaccare, rese da Cassazione civile sez. III,
14/09/2022, (ud. 15/06/2022, dep. 14/09/2022), n.27016, nell'ambito di un giudizio di rinvio ex art. 622 cpp, ma la cui portata appare comunque chiaramente estensibile ad ogni ipotesi di valutazione, in ambito civile, delle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte.
Nello specifico caso definito dalla Corte di legittimità di cui sopra in particolare i ricorrenti lamentavano come la sentenza di condanna al risarcimento del danno adottata dal giudice d'appello nell'occasione impugnata, si fosse basata esclusivamente (anche in ragione del fatto che le dichiarazioni di altro teste asseritamente confermative di quelle erano del relato actoris) sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pure costituita parte civile, nonostante peraltro le stesse fossero risultate smentite da altre acquisizioni orali di pari efficacia.
Il motivo del ricorso sul punto in particolare così esponeva: “La prova dell'avvenuta commissione dei reati contestati agli imputati sarebbe stata ricondotta alle conclusioni cui era giunto il GIP del Tribunale di Bologna, il quale, a sua volta, avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da persona offesa e parte civile n.d.e.), cui CP_3 non avrebbe dovuto essere attribuita piena rilevanza probatoria all'interno del processo civile. Ciò era stato già eccepito nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, ma la
Corte d'Appello, ritenendo le dichiarazioni rese in sede penale da ogiche, coerenti CP_3
e pienamente attendibili, anche in virtù della testimonianza di nonostante esse Pt_7 contrastassero con quanto asserito dagli imputati e con il contenuto della testimonianza di si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, a mente della CP_4 quale, nel giudizio civile - a differenza che in quello penale, ove la parte civile può, in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c., legittimamente rendere una testimonianza che può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa - l'efficacia probatoria di tale atto processuale avrebbe dovuto essere vagliata secondo le regole processuali del codice di rito civile, alla stregua delle quali la ricostruzione del fatto dannoso e qualsiasi eventuale riconoscimento di efficacia probatoria che faccia riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile, si porrebbero in aperto contrasto col principio che vincola il giudice del rinvio, ex art. 622
c.p., al rispetto dei canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, tra cui quello pagina 16 di 23 17
di cui all'art. 246 c.p.c.. Viceversa, il giudice del rinvio avrebbe accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni sulla base delle affermazioni di parte attrice, non Tes supportate da alcuna prova, poiché anche la deposizione sarebbe stata una testimonianza de relato actoris, avente ad oggetto la dichiarazione di e non già il CP_3 fatto oggetto di accertamento, e come tale avrebbe dovuto considerarsi non utilizzabile
(Cass. 12477/2017).”
A fronte di tale doglianza, la Corte di legittimità, espone i seguenti, condivisibili principi, confermando la tenuta della valutazione operata dalla Corte civile felsinea.
“Sul versante probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza - in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c. - e che tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l'efficacia probatoria di tale atto processuale nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve essere vagliata alla stregua delle regole del codice di rito civile. In coerenza con quanto predicato circa la necessità che il giudizio di rinvio si svolga secondo le regole proprie del processo civile deve, pertanto, escludersi che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore di prova testimoniale anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio - fondandosi l'opposto convincimento sul presupposto, evidentemente superato, secondo il quale, in tal caso, continuerebbero ad applicarsi le regole proprie del processo penale (Cass. 14/07/2004, n. 13068). In coerenza con le premesse del ragionamento fin qui sviluppato, sembra correttamente sostenibile (e salvo quanto si dirà infra, sub 18.6 e ss.) che la ricostruzione del fatto dannoso fondata sulle sole dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile non sia, di regola,
e ad un primo approccio ermeneutico, astrattamente predicabile, perché l'art. 246 c.p.c., vieta di assumere "come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". 8.2) Tanto premesso, va peraltro considerato che, se la testimonianza della parte viene comunemente qualificata nulla se assunta in seno al processo civile, diverso è il caso in cui tale testimonianza sia stata resa - del tutto validamente - in seno al processo penale, e valutata come prova piena in quella sede. Di conseguenza, non è lecito discorrere di nullità della prova testimoniale in seno al pagina 17 di 23 18
giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p. - prova, di converso, morfologicamente valida, attesane la genesi, ancorché riversata agli atti di quel giudizio bensì di inefficacia funzionale della stessa, in sede civile, volta che quella testimonianza, dopo essere stata validamente assunta nel processo penale, ha fatto (altrettanto validamente) ingresso nel processo civile, ove ne difetta una espressa previsione di nullità, alla luce del disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 1. Non si pone, pertanto, una questione di utilizzabilità della prova - l'utilizzabilità della prova presupponendone comunque la validità e l'efficacia - poiché il principio di utilizzabilità/inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto, disciplinato dal codice di procedura penale, non pare predicabile in sede di giudizio civile (Cass. 15859/2019), ove manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - onde la facoltà del giudice di porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, difatti, si afferma costantemente che il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni circostanza di fatto acquisita agli atti - e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (quali, ad esempio, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni). 18.2.1) Questa Corte ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti. In tale contesto, si ritiene che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L'utilizzabilità, in definitiva, è categoria normativa del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la loro produzione e nella successiva decisione, in virtù di un'attività interpretativa che segue i canoni del metodo atomistico-analitico rispetto a ciascun factum probans, per poi sfociare pagina 18 di 23 19
in una complessiva e definitiva valutazione di tipo olistico di tutti quei fatti onde addivenire all'affermazione o alla negazione dell'esistenza del factum probandum (in tal senso, di recente, Cass. 5884/2022). 18.2.2) Tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n. 12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.; Cass. 12/02/2021, n. 3689, quanto alle dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari). 18.5) Non errano, in definitiva, i ricorrenti nel contestare la rilevanza probatoria della testimonianza della parte, una volta "trasmigrata" nel processo civile. Errano, per converso, nell'invocarne la nullità, per i motivi poc'anzi esposti. La testimonianza della parte resa nel processo penale conserva, difatti, la sua validità genetica anche in sede di rinvio civile ex art. 622 c.p.p., pur non potendo legittimamente rivestire l'efficacia né di prova stricto sensu, né di prova atipica, a tanto ostandovi il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.. 18.6) A differente soluzione deve invece pervenirsi, sotto il medesimo profilo della efficacia (e della valutazione) della predetta testimonianza, con riferimento al disposto dell'art. 116 c.p.c., comma 2 e dell'art. 117 c.p.c. - collocati ne titolo
V del primo libro del codice di rito civile, dedicato "ai poteri del giudice" - che disciplina l'interrogatorio non formale della parte, disposto d'ufficio "in ogni stato e grado del processo" - onde consentire al giudice di trarne argomenti di prova. 18.6.1) Non è questa la sede per ricostruire i caratteri di struttura e di funzione dell'istituto previsto dall'art. 117 c.p.c. (la cui disciplina" non essendo oggetto di alcuna specifica previsione normativa, resta affidata - come si osserva in dottrina - alla ricostruzione degli interpreti). Basti qui considerare che le diverse tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza oscillano tra quelle più rigorose - che lo riconducono ad una funzione di mero chiarimento delle allegazioni delle parti e dei fatti di causa, senza peraltro costituire un mezzo di prova: in tal senso, tra le altre, Cass. 17238/2010, 21194/2009, 5290/2008 - quelle che, di converso, ne riconoscono l'attitudine a costituire fonte anche unica del convincimento del giudice pur escludendone la natura di mezzo di prova: in tal senso, Cass. 8066/2009, 15019/2005, 6510/2004 - e quelle, per cd. dire "intermedie", che ne ammettono la funzione probatoria allorché le prove già acquisite al processo non siano sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice (tesi, quest'ultima, che pare peraltro contrastare con lo stesso disposto normativo dell'art. 117, potendo il giudice disporre l'interrogatorio anche in limine litis). 18.6.2) Può
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soltanto accennarsi, in questa sede, come la tesi più restrittiva (funzione dell'interrogatorio libero esclusivamente ausiliaria/sussidiaria rispetto alla valutazione delle altre prove) sia stata oggetto di profonda rimeditazione dottrinaria, sostenendosi autorevolmente (e argomentandosi da un'analogia strutturale tra argomento di prova e presunzione semplice) che, almeno in taluni casi, l'argomento di prova possa tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti
(Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968). 18.7) Il collegio ritiene di dover aderire a tale soluzione, convenendo con la dottrina che l'ha elaborata, sulla premessa per cui, in assenza di espresse previsioni normative circa l'efficacia che può o deve essere attribuita alle conclusioni cui gli argomenti di prova consentono di pervenire, tale efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, e con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato: l'art. 116, comma 2, si limita, pertanto, ad indicare una serie di possibilità logiche di cui il giudice dispone, nel contesto di un più razionale sfruttamento del sapere delle parti. 19.2) Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di appello ha valutato le dichiarazioni della parte lesa in guisa di argomento di prova, coniugandolo con ulteriori e significativi fatti indizianti, la cui efficacia probatoria, complessivamente considerata, lo ha condotto, sulla base di un altrettanto corretto ragionamento inferenziale, e tenendo altresì conto delle univoche indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione penale nell'accogliere il ricorso della parte lesa, alla conclusione della maggior probabilità positiva, rispetto a quella negativa, della consumazione della violenza sessuali ai danni dell'odierna contro ricorrente. 19.3) Non senza considerare ancora, e in conclusione, che, se il giudice civile può trarre argomenti di prova anche dal "contegno delle parti nel processo" (art. 116 c.p.c.), a fortiori potrà trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni rese dinanzi al giudice penale, che appaiono certamente un "contegno" valutabile in sede civile.”
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E' allora evidente – afferma questa Corte di merito - come le dichiarazioni rese dalla parte in sede penale possano essere valutate dal giudice civile quale argomento di prova, la cui efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato.
Almeno in taluni casi pertanto, l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass.
1481/1968).
Laddove allora la coniuge del a distanza di poche settimane dall'evento, racconta Per_6 alla P.G. della manifestazione del dolore toracico ai medici da parte del proprio coniuge, quelle dichiarazioni appaiono particolarmente credibili, in quanto, secondo quanto pure acutamente rilevato dal collegio peritale, riferiscono di un colloquio in cui il personale medico OLR avrebbe reso una spiegazione a quel dolore (pressione sullo sterno da parte dei sanitari nel corso dell'intervento al setto) che soltanto quel personale avrebbe potuto dare e non avrebbe potuto invece “inventare” un soggetto non qualificato da un punto di vista medico.
Quelle dichiarazioni appaiono poi pure corroborate in altri punti, come anticipato, dal Parte contenuto della scarna documentazione formata dal personale .
La riferisce infatti che al ritorno dalla sala operatoria il coniuge gli riferì subito CP_1 della pressione alta (circostanza documentata alle ore 12) per averla addirittura riscontrata lo stesso anestesista, quindi subito dopo il risveglio.
La conferma, così come il “deserto documentale”, che dalle ore 12 e fino alla CP_1 dimissione nessuna altra misurazione pressoria venne effettuata.
La riferisce di presenza di febbre e quindi la somministrazione da parte del CP_1 personale infermieristico di paracetamolo, in ciò corroborata dal contenuto, non della cartella, ma del diario infermieristico.
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E' allora la come detto, credibile ed attendibile in ogni punto del suo racconto, CP_1
a riferire di avere chiesto personalmente al personale medico di trattenere ancora il proprio coniuge, perché “stava male” quella mattina alle 10,00 quando fu dimesso, e di avere ricevuto da questi risposta negativa perché ricoverato in “0ne-day” (riecheggiano Part quelle spaventose affermazioni del CTP per come riportate dal CTU), non aveva dormito, lamentava dolore toracico e cefalea, la febbre non era scomparsa nonostante l'assunzione dei farmaci di cui al diario clinico, era stanco.
Di lì a qualche ora, dopo un progressivo aumentare dei sintomi, il nella sua Per_6 abitazione cessava di vivere.
Le dichiarazioni della allora sono state del tutto correttamente ed CP_1 opportunamente utilizzate dal collegio peritale in questa sede e ciò significa che nonostante quel chiaro quadro sintomatologico (con picchi di pressione, cefalea, dolore toracico, stanchezza) in un soggetto a che presentava multipli fattori di rischio per lo sviluppo di coronaropatia, i sanitari del P.O. Avezzano, piuttosto che procedere a trattenere il paziente e porre in essere tutti gli accertamenti (un'ECG e il dosaggio degli enzimi cardiaci ) che avrebbero consentito l'adozione di intervento più tempestivo che avrebbe consentito al Paziente di avere oltre il 90% di probabilità di sopravvivere all'evento acuto con una probabilità di sopravvivenza a lungo termine inferiore quella della popolazione generale ma con una probabilità ragionevolmente stimabile come >80% di sopravvivere ulteriori 10 anni, alle ore 10, dopo una visita in cui si era attestato un decorso normale, decidevano le dimissioni del Per_6
L'appello deve essere pertanto respinto.
9.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
9.1.L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
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La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati in solido che per compensi professionali liquida in euro 19.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. B. Terra;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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