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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
Proc. n. 42/2025 V. G.
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere Stefano Gaeta Consigliere onorario Sara La Malfa Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
decidendo in merito al reclamo ex art. 473bis.24 C. P. C. depositato in via telematica in data 18.1.2025
da
, nata a [...] in data [...], res. NO Parte_1
(BS) via Roma 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Accordi del Foro di Mantova presso lo studio della quale ha eletto domicilio reclamante
avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Brescia emessa in data 10.12.2024, notificata in data 8.1.2025 e resa nel procedimento n. 357/2023 R. G. nell'interesse del minore , nato a GA (BS) in [...] Pt_2 Persona_1
4.11.2019
con l'intervento
Del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Del tutore/curatore speciale del minore, avv. Nadia Barozzi del Foro di Brescia
Di nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. Mara Biaggio del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
Proc. n. 42/2025 V. G.
Premesso che:
1. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 cpc in data 10.12.2024 e notificata in data 8.1.2025 il Tribunale per i Minorenni di Brescia – letta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di NO (BS) datata 19.9.2023, richiamato il decreto del 21.9.2023, letta la memoria di costituzione della curatrice speciale del minore del 12.10.2023, richiamato il decreto emesso il 17.10.2023, lette la memoria di costituzione del padre del minore del 24.10.2023 e la relazione del servizio tutela minori Garda sociale del 26.10.2023, sentiti nel corso dell'udienza del 26.10.2023 il padre e la madre del minore e la responsabile della comunità, richiamata l'ordinanza ex art. 473bis.15 C. P. C. emessa il 31.10.2023, lette la memoria di costituzione della madre del minore dell'11.11.2023, la relazione della NPI di Mantova del 28.11.2023 e la relazione del servizio tutela minori Garda sociale del 12.12.2023, sentiti all'udienza del 13.12.2023 il padre e la madre del minore, lette la relazione del servizio tutela minori sociale del 13.3.2024 e la relazione del CPS di LÒ del Per_2
12.3.2024, sentiti all'udienza del 15.3.3024 il padre e la madre del minore, lette la memoria della curatrice speciale del minore del 16.4.2024, le memorie della madre e del padre del minore rispettivamente datate 19.4.2024 e 24.4.2024, le relazioni del servizio tutela minori sociale e della NPI di Mantova del 16.8.2024, la Per_2 relazione del servizio tutela minori sociale del 13.9.2024, la memoria della Per_2 curatrice speciale del minore del 30.9.2024 e le memorie del padre e della madre del minore entrambe datate 14.10.2024 e richiamato il parere del P.M.M. in data 25.10.2024 – ha provvisoriamente sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio, nominato tutore del minore l'Avv. Barozzi e confermato l'affido di ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché lo Per_1 mantengano collocato presso l'attuale struttura fino a quando non abbiano rinvenuto un'idonea famiglia affidataria (o, nel caso in cui non fosse rinvenuta, presso un'idonea casa-famiglia/struttura); ha incaricato i Servizi Sociali di monitorare la situazione personale e familiare del minore, attivare gli interventi di sostegno (educativo e psicologico) ritenuti opportuni, reperire un'idonea famiglia affidataria, da avvicinare gradualmente al minore e dove definitivamente collocarlo entro il periodo estivo, intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori al fine di renderli maggiormente consapevoli dei bisogni speciali del figlio, regolamentare gli incontri genitori-figlio solo in modalità protetta due volte al mese con la madre e una volta al mese con il padre, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore ovvero se i genitori fossero divenuti aggressivi e poco collaboranti con gli operatori e relazionare entro il 30.9.2025 o prima in caso di necessità. Ha, altresì, incaricato la NPI competente per territorio di proseguire la presa in carico del minore, predisponendo il miglior programma di cura e di sostegno in suo favore, da attuarsi in collaborazione con i Servizi Sociali affidatari, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività e il CPS territorialmente competente di proseguire la presa in carico terapeutica della madre monitorando il suo funzionamento psichico ed emotivo, in relazione al ruolo genitoriale che le 2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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compete, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività. Ha, inoltre, incaricato il di effettuare una valutazione della condizione dei genitori in CP_1 merito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e una loro presa in carico terapeutica se ritenuto necessario, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività. Ha, infine, prescritto ai genitori, pena la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di avere un comportamento adeguato nei confronti del figlio e un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori, collaborare pienamente con i Servizi Sociali affidatari e seguire le indicazioni date in favore del figlio e intraprendere il percorso di sostegno in favore della genitorialità e i percorsi specialistici. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha evidenziato quanto segue:
- dalle prime osservazioni del minore in Comunità e dalla sua successiva valutazione neuropsichiatrica era emersa la gravità della situazione di : il minore (di Per_1 quasi quattro anni) non parlava nessuna lingua, emettendo solo suoni e gridolini senza senso, portava il pannolino di giorno e di notte, si alimentava solo con pane e latte, non riusciva a prestare attenzione e seguiva solo la madre, la quale, dal canto suo, fin da subito era apparsa incapace di prendersi cura di lui;
- i genitori erano apparsi totalmente inconsapevoli della gravità della condizione del figlio: la madre aveva sempre dichiarato di non riscontrare nel comportamento del figlio alcun problema e quindi di non averlo portato alla visita per l'approfondimento circa il sospetto autismo riscontrato dal pediatra;
per converso, il padre aveva sempre dichiarato di ritenere il comportamento del figlio assolutamente normale, così come di essere del tutto inconsapevole della situazione clinica della che soffre Parte_1 di ritardo mentale di grado lieve;
- dalla valutazione svolta dalla NPI era emerso che il minore presentava un disturbo dello spettro autistico NAS, associato a un ritardo dello sviluppo globale, difficoltà attentive e di regolazione e tendenza all'iperattività, per cui necessitava del supporto di un insegnante di sostegno a scuola;
- i genitori non avevano manifestato preoccupazione nemmeno quando il minore era stato sottoposto all'esame del capello il cui esito aveva evidenziato positività a
“benzoilecgonina, cocaina e cannabinoidi”, dichiarandosi tranquilli del fatto che nessuno dei due facesse uso di sostanze perché era “sempre stato solo con mamma e papà” (solo in seguito il padre aveva introdotto il dubbio che il figlio potesse essere venuto in contatto con tali sostanze quando il nucleo familiare era stato ospitato, dopo lo sfratto per morosità ricevuto dal Comune per l'appartamento dove vivevano, CP_2 da un amico a Nuvolento (BS) e la madre aveva dichiarato di aver lasciato il figlio a una babysitter conosciuta sui social, di cui non sapeva indicare il nome);
- i genitori avevano mantenuto una posizione di chiusura soprattutto nei riguardi dei Servizi Sociali nei confronti dei quali avevano riversato tutta la loro rabbia con minacce aggressive, continuando a non comprendere l'intervento del Tribunale né ravvisando alcuna utilità nel sostegno predisposto in loro favore e in favore del figlio;
- sebbene la madre negli ultimi tempi avesse modificato il proprio atteggiamento, mostrando un comportamento più rispettoso delle regole comunitarie, la stessa, anche per le fragilità mentali di cui soffre, non aveva allo stato acquisito quella 3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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consapevolezza circa i bisogni speciali che presenta, né aveva tanto meno Per_1 imparato tutte quelle strategie funzionali per sollecitare, stimolare e indirizzare il figlio affetto da una così grave patologia;
- neanche il padre, probabilmente più per limiti linguistici e culturali, aveva mostrato di essere in grado di assolvere a questo compito, dato che ancora non riconosceva la gravità della condizione clinica del figlio;
- gli unici miglioramenti compiuti dal minore potevano essere esclusivamente ascritti al lavoro educativo quotidianamente compiuto dagli operatori della comunità e al progetto di inserimento scolastico alla presenza di un insegnante ad personam;
- se da un lato non era possibile ipotizzare un'interruzione di questi stimoli e aiuti in favore di , che altrimenti avrebbe subito una regressione anche rispetto ai Per_1 pochi miglioramenti raggiunti, dall'altro non era neanche possibile pensare che il minore restasse ancora a lungo collocato in comunità con la madre, la quale aveva, peraltro, più volte manifestato la propria insofferenza, così come era altresì impossibile ipotizzare un rientro a casa degli stessi, dato che molte delle inabilità del minore erano riconducibili all'ambiente familiare poco stimolante;
- era necessario sospendere entrambi i genitori della responsabilità genitoriale sul figlio, nominare tutore del minore l'avv. Barozzi e confermare l'affido dello stesso ai Servizi Sociali affinché lo mantenessero collocato presso l'attuale struttura al fine di garantirgli la stabilità di cui necessitava, sino a quando non fosse stata individuata un'idonea famiglia affidataria (o, in caso contrario, un'idonea casa- famiglia/struttura);
- era necessario incaricare i Servizi Sociali di vigilare sulla situazione personale e familiare del minore, attivando tutti gli interventi di sostegno (educativo e psicologico) ritenuti opportuni in suo favore, reperire un'idonea famiglia affidataria, da avvicinare al minore gradualmente e presso la quale definitivamente collocarlo entro il periodo estivo, intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori al fine di renderli maggiormente consapevoli dei bisogni speciali del figlio, regolamentare gli incontri genitori - figlio solo in modalità protetta, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore o se i genitori fossero divenuti aggressivi e poco collaboranti con gli operatori;
- era necessario incaricare la NPI territorialmente competente di proseguire la presa in carico del minore, predisponendo il miglior programma di cura e di sostegno in suo favore, da attuarsi in collaborazione con i Servizi Sociali affidatari;
- era necessario incaricare il CPS territorialmente competente di proseguire la presa in carico terapeutica della madre monitorando il suo funzionamento psichico ed emotivo, in relazione al ruolo genitoriale che le compete;
- era necessario incaricare il di effettuare una valutazione della condizione CP_1 dei genitori in merito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e una loro presa in carico terapeutica se ritenuto necessario;
- era, infine, necessario prescrivere ai genitori, pena la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di avere un comportamento adeguato nei confronti del figlio e un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori sociali e specialistici, di collaborare pienamente con i Servizi Sociali affidatari e di 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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intraprendere il percorso di sostegno in favore della genitorialità e i percorsi specialistici (CPS, ). CP_1
2. Con reclamo depositato in data 18.1.2025 ha chiesto, in via Parte_1 pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sopracitata ordinanza e, nel merito, la sua revoca per assenza di pregiudizio per il figlio, rimettendo il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia affinché prosegua nell'attività istruttoria di aggiornamento circa la situazione mamma - figlio e disponga CTU relativamente all'uso da parte dei genitori di sostanze stupefacenti. In via subordinata, ha chiesto autorizzarsi lo spostamento della diade mamma - figlio nella Comunità “La Tana di Sbrisolona” e, in via ulteriormente subordinata, dopo aver individuato una famiglia disponibile nella propria zona di residenza, disporsi per il minore un affido diurno, con rientro serale presso la famiglia di origine. In via istruttoria, ha chiesto disporsi un aggiornamento delle relazioni dei Servizi Sociali, della Comunità “La Tana di Sbrisolona” e della scuola frequentata dal minore in merito a un eventuale pregiudizio per lo stesso e al rapporto tra la madre e il figlio e disporsi CTU di approfondimento relativa all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori e del figlio. La signora ha dedotto che il Tribunale per i Parte_1
Minorenni non ha tenuto conto del fatto che il minore è stato collocato presso una struttura dedicata esclusivamente all'accoglienza di “mamme e bambini” dove è, pertanto, possibile soggiornare solamente nel caso in cui il minore sia accompagnato dalla madre: , dunque, in caso di allontanamento della mamma, dovrebbe Per_1 essere trasferito, in attesa che venga reperita un'idonea famiglia, presso un'altra struttura, così perdendo tutti i suoi attuali riferimenti. Ha, altresì, dedotto che il Tribunale per i Minorenni non ha richiesto alcun aggiornamento ai Servizi Sociali al fine di valutare le capacità dimostrate in questi mesi dalla madre nella gestione del figlio;
la richiesta di affido extrafamiliare, per di più con allontanamento immediato del minore dalla madre e la predisposizione di soli due incontri protetti mensili, non era, infatti, giustificato da alcun elemento probatorio in atti, apparendo anzi estremamente penalizzante per il minore. Il Tribunale per i Minorenni non ha, inoltre, tenuto in alcun conto il fatto che tutti i progressi fatti dal minore sono dovuti anche e soprattutto dalla presenza costante della madre che mai lo ha abbandonato.
3. In data 21.3.2025 si è costituito il padre del minore che si è associato alle richieste formulate da sottolineando la necessità di non compromettere il Parte_1 rapporto figlio – mamma, che, con tutti i suoi limiti, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il minore.
4. In data 22.3.2025 si è costituita in giudizio la tutrice/curatrice speciale del minore che ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il reclamo improcedibile e/o inammissibile e nel merito il suo rigetto. Ha, preliminarmente, eccepito che la reclamata ordinanza provvisoria, oltre a essere sempre modificabile o revocabile, non ha neanche reciso in modo definitivo i rapporti tra e la madre, essendo Per_1 stati espressamente previsti incontri protetti per la diade (e per il padre). Il Tribunale
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per i Minorenni ha, inoltre, svolto una più che approfondita indagine (conferendo mandato al Servizio Tutela Minori, coinvolgendo nel progetto la Comunità e dando incarico alla NPI - grazie alla diagnosi della quale è stato possibile permettere al minore di beneficiare di un insegnante di sostegno -, al CPS e al e ha CP_3 stabilito di sottoporre il minore all'esame del capello. Anche la questione sollevata circa l'assenza di aggiornamenti è del tutto avulsa dalla realtà fattuale, in quanto dall'apertura del procedimento (primo decreto 21.9.2023) all'emissione della reclamata ordinanza (10.12.2024) vi sono state circa una ventina di relazioni di aggiornamento da parte dei vari operatori coinvolti. è un bambino di 5 Per_1 anni, portatore di importanti fragilità collegate alla diagnosi di autismo, per il quale è necessario pensare a un futuro che gli consenta di godere di tutte le cure, i supporti e gli stimoli affinché possa avere un sano – compatibilmente alla patologia – sviluppo psicofisico: non è, pertanto, ipotizzabile né un collocamento sine die del minore in una struttura dedicata all'accoglimento di mamma-bambino1 né un rientro del minore presso la casa familiare congiuntamente ai propri genitori2. Gli unici miglioramenti compiuti dal minore si sono riscontrati solo a seguito dell'inserimento in struttura, grazie al lavoro educativo quotidianamente compiuto dagli educatori e al progetto di inserimento scolastico alla presenza di un insegnante ad personam per il piccolo: non pare, quindi, possibile ipotizzare un'interruzione di questi stimoli e aiuti in favore di che, diversamente, subirebbe nuovamente una regressione e perderebbe le Per_1 poche abilità acquisite in questi mesi di intervento.
Per tali motivi, il Tribunale per i Minorenni ha ben valutato la situazione e assunto il miglior provvedimento a tutela del minore, affidandolo ai Servizi Sociali affinché lo collochino in un'idonea famiglia affidataria e non di meno ritenendo di non recidere il legame tra il minore e i propri genitori, disponendo sin da subito incontri protetti per entrambi. Quanto alla richiesta CTU, ha dedotto che per accertare l'eventuale uso o abuso di sostanze è sufficiente una presa in carico da parte del competente, Pt_4 che, in caso di positività, può anche predisporre un percorso ambulatoriale con medici, assistenti sociali e psicologi in grado di supportare il paziente nel
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Proc. n. 42/2025 V. G. superamento dell'eventuale stato di tossicodipendenza. Da ultimo, ha dedotto che il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha espressamente autorizzato a mantenere collocato il minore congiuntamente alla madre nella struttura “per il tempo strettamente necessario, sollecitando l'esecutorietà del decreto”, con la conseguenza che la madre e il figlio potranno ivi permanere sino a quando i Servizi Sociali non avranno individuato un'idonea famiglia affidataria.
5. In data 4.4.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte della Comunità ove sono stati collocati la madre e il figlio, nella quale si è dato atto che la signora ha saputo mantenere una routine sana per il minore che ha consentito a Parte_1 quest'ultimo di vivere il contesto comunitario in modo sereno, è riuscita a togliergli il pannolino e a farlo vivere in un ambiente pulito, lavandolo e vestendolo in modo adeguato e provvedendo a compragli tutto ciò che poteva servirgli. Si è, altresì, dato atto che la signora continua a essere seguita dal CPS di LÒ (BS), che ha continuato a prescriverle la Paroxetina, che prende tutti i giorni e, nell'ultimo periodo, anche il al bisogno. A seguito dell'ultimo decreto del Tribunale per i Minorenni di Per_3 Cont Brescia la signora ha anche iniziato un percorso presso il D di Salo Parte_1
(BS). Quanto al minore, si è dato atto del fatto che sta volentieri in mezzo Per_1
a tutti gli ospiti della comunità e gradisce le condivisioni nei giochi, interagendo e sforzandosi di rispondere quando si gioca con lui: è sereno ed equilibrato nella sua quotidianità, riconoscendo i richiami della mamma sia quando viene lodato sia quando viene ripreso e al telefono prontamente riconosce il padre, attendendo con ansia gli incontri (protetti) con lui che si svolgono più o meno una volta al mese.
6. In data 7.4.2025 il P.G ha espresso parere chiedendo che, in parziale modifica del decreto impugnato, madre e figlio restino nella attuale struttura fino al provvedimento definitivo.
7. In data 8.4.2025 è pervenuta relazione da parte dei Servizi Sociali che riferiscono da un lato che la attuale Comunità non può ospitare il minore da solo, trattandosi di Comunità organizzata per accogliere madri e figli e, dall'altro, che si sono incontrate difficoltà a reperire una comunità-famiglia disponibile ad accogliere il minore. Gli operatori hanno pertanto chiesto al Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione a prolungare la permanenza in comunità della madre con il figlio, autorizzazione che il T.M. ha dato il 29.1.2025. Gli operatori segnalano quindi che una casa-famiglia in provincia di Brescia aveva dato la disponibilità ad accogliere dopo le dimissioni Per_1 di altro minore. Segnalano altresì che nell'ultimo periodo la madre è apparsa più collaborativa e in grado di accogliere i suggerimenti degli operatori. Le visite protette tra il minore e il padre si svolgono mensilmente ed è emerso un buon rapporto affettivo. Sono quindi allegati gli approfondimenti specialistici sulle condizioni psicofisiche del minore e la Comunità ha evidenziato il forte legame affettivo tra madre e figlio.
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8. All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
9. Il provvedimento assunto dal tribunale per i Minorenni in via provvisoria non è censurabile per le ragioni esposte dalla curatrice. Appare opportuno premettere che la valutazione che deve essere fatta dalla Corte non è con cognizione piena ma è “allo stato degli atti”, con valutazione simile a quella propria dei procedimenti cautelari, dovendosi escludere che la Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo nel primo grado;
pertanto, ogni istanza istruttoria deve essere dalle parti rivolta al giudice di primo grado, che ancora non si è pronunciato in via definitiva, e che può sempre modificare i provvedimenti emessi, e ogni circostanza sopravvenuta deve essere dedotta davanti al giudice di merito. La Corte può solo assumere sommarie informazioni, nel caso siano indispensabili per la decisione. La Corte è chiamata a rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limitandosi però a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se sia ragionevole e se corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore. Nel caso in esame deve darsi atto che, soprattutto nell'ultimo periodo, la madre è apparsa collaborante e più adeguata, pur se quotidianamente supportata dagli operatori. Per le speciali esigenze del minore e gli obiettivi limiti del contesto familiare, non superabili in tempi brevi, non è, d'altra parte, pensabile che il minore possa continuare a vivere in Comunità. Pertanto, un collocamento etero-familiare appare rispondente ai suoi interessi e bisogni. Destano peraltro perplessità modalità esecutive che vedano un distacco brusco dalla madre o interruzione, sia pure momentanea, di rapporti e anche rapporti che appaiono troppo diradati, così come previsti nel decreto impugnato. Proprio per le problematiche di la madre deve Per_1 essere coinvolta nella nuova collocazione del figlio e deve permanere una continuità di rapporti che sia più frequente di quella prevista. Anche il rapporto con il padre deve prevedere non meno di due incontri mensili. Valuterà in ogni caso la tutrice, in collaborazione con i servizi specialistici, tempi e modi in relazione ai rapporti tra la madre e il figlio. Pertanto va modificato in parte il decreto e laddove ha disposto di “regolamentare gli incontri genitori-figlio solo in modalità protetta due volte al mese con la madre e una volta al mese con il padre, con la facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore ovvero se i genitori divenissero aggressivi e poco collaboranti con gli operatori sociali” si dispone che la tutrice in collaborazione con i servizi specialistici valuti tempi e modi di regolamentazione dei rapporti tra il minore e la madre e tra il minore e il padre.
Data la natura del procedimento e delle domande proposte, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Brescia in data 10.12.2024, nel contraddittorio con le altre parti e sentito il P.G., in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
- DISPONE che la tutrice in collaborazione con i servizi specialistici valuti tempi e modi quanto alla regolamentazione dei rapporti tra il minore e la madre e tra il minore e il padre, tenendo conto di quanto esposto nella parte motiva.
- CONFERMA nel resto l'ordinanza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per la restituzione del fascicolo di primo grado al T.M. Si comunichi alle parti e ai servizi sociali competenti nonché alla Comunità
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
La Presidente
Maria Grazia Domanico
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non solo perché non è questo il compito delle comunità, ma anche perché è evidente il rischio di istituzionalizzazione
- per nulla funzionale per ogni bambino, men che meno per un soggetto ancora più fragile e bisognoso di relazioni uno a uno come . Per_1 2 Pur tenendo in considerazione lo sforzo compiuto dalla di inserirsi nel contesto comunitario e pur essendo Parte_1 emerso il legame affettivo sussistente tra madre e figlio, vi sono una serie di elementi (quali: l'assenza di consapevolezza e di senso critico da parte dei genitori, tanto da non aver ancora compreso la necessità del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni;
l'incapacità di ascriversi alcuna responsabilità nella vicenda, di problematizzare circa le proprie condizioni di vita e gli accadimenti passati;
la naturalezza con cui hanno accolto la notizia della positività alla cocaina, alla benzoilecgonina e ai cannabinoidi nel test del capello somministrato al figlio, senza mostrare preoccupazione e senza essere in grado di fornire spiegazioni, la tendenza a normalizzare ogni comportamento del figlio non in linea con l'età evolutiva con conseguente incapacità di riconoscere le difficoltà oggettive del piccolo e, infine, di accogliere le diagnosi mediche fornite, la scarsa capacità educativa nei confronti del figlio che si è dimostrato invece possa migliorare ove adeguatamente seguito, la totale mancanza di fiducia negli operatori, la regressione compiuta dalla madre in ambito comunitario segnalata nel mese di luglio 2024 e le gravi personali minacce rivolte dall' agli Per_1 operatori oltre che alla mancata presenza agli incontri protetti con il figlio) che rappresentano elementi ancora attuali di grave pregiudizio per lo sviluppo sano ed equilibrato del minore e che fanno emergere l'incapacità - anche prognostica - che i genitori siano in grado di occuparsi adeguatamente del suo sviluppo, di riconoscere tempestivamente i suoi bisogni e di essere in grado di rispondere agli stessi.
Proc. n. 42/2025 V. G.
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere Stefano Gaeta Consigliere onorario Sara La Malfa Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
decidendo in merito al reclamo ex art. 473bis.24 C. P. C. depositato in via telematica in data 18.1.2025
da
, nata a [...] in data [...], res. NO Parte_1
(BS) via Roma 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Accordi del Foro di Mantova presso lo studio della quale ha eletto domicilio reclamante
avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Brescia emessa in data 10.12.2024, notificata in data 8.1.2025 e resa nel procedimento n. 357/2023 R. G. nell'interesse del minore , nato a GA (BS) in [...] Pt_2 Persona_1
4.11.2019
con l'intervento
Del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Del tutore/curatore speciale del minore, avv. Nadia Barozzi del Foro di Brescia
Di nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. Mara Biaggio del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
Proc. n. 42/2025 V. G.
Premesso che:
1. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 cpc in data 10.12.2024 e notificata in data 8.1.2025 il Tribunale per i Minorenni di Brescia – letta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di NO (BS) datata 19.9.2023, richiamato il decreto del 21.9.2023, letta la memoria di costituzione della curatrice speciale del minore del 12.10.2023, richiamato il decreto emesso il 17.10.2023, lette la memoria di costituzione del padre del minore del 24.10.2023 e la relazione del servizio tutela minori Garda sociale del 26.10.2023, sentiti nel corso dell'udienza del 26.10.2023 il padre e la madre del minore e la responsabile della comunità, richiamata l'ordinanza ex art. 473bis.15 C. P. C. emessa il 31.10.2023, lette la memoria di costituzione della madre del minore dell'11.11.2023, la relazione della NPI di Mantova del 28.11.2023 e la relazione del servizio tutela minori Garda sociale del 12.12.2023, sentiti all'udienza del 13.12.2023 il padre e la madre del minore, lette la relazione del servizio tutela minori sociale del 13.3.2024 e la relazione del CPS di LÒ del Per_2
12.3.2024, sentiti all'udienza del 15.3.3024 il padre e la madre del minore, lette la memoria della curatrice speciale del minore del 16.4.2024, le memorie della madre e del padre del minore rispettivamente datate 19.4.2024 e 24.4.2024, le relazioni del servizio tutela minori sociale e della NPI di Mantova del 16.8.2024, la Per_2 relazione del servizio tutela minori sociale del 13.9.2024, la memoria della Per_2 curatrice speciale del minore del 30.9.2024 e le memorie del padre e della madre del minore entrambe datate 14.10.2024 e richiamato il parere del P.M.M. in data 25.10.2024 – ha provvisoriamente sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio, nominato tutore del minore l'Avv. Barozzi e confermato l'affido di ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché lo Per_1 mantengano collocato presso l'attuale struttura fino a quando non abbiano rinvenuto un'idonea famiglia affidataria (o, nel caso in cui non fosse rinvenuta, presso un'idonea casa-famiglia/struttura); ha incaricato i Servizi Sociali di monitorare la situazione personale e familiare del minore, attivare gli interventi di sostegno (educativo e psicologico) ritenuti opportuni, reperire un'idonea famiglia affidataria, da avvicinare gradualmente al minore e dove definitivamente collocarlo entro il periodo estivo, intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori al fine di renderli maggiormente consapevoli dei bisogni speciali del figlio, regolamentare gli incontri genitori-figlio solo in modalità protetta due volte al mese con la madre e una volta al mese con il padre, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore ovvero se i genitori fossero divenuti aggressivi e poco collaboranti con gli operatori e relazionare entro il 30.9.2025 o prima in caso di necessità. Ha, altresì, incaricato la NPI competente per territorio di proseguire la presa in carico del minore, predisponendo il miglior programma di cura e di sostegno in suo favore, da attuarsi in collaborazione con i Servizi Sociali affidatari, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività e il CPS territorialmente competente di proseguire la presa in carico terapeutica della madre monitorando il suo funzionamento psichico ed emotivo, in relazione al ruolo genitoriale che le 2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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compete, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività. Ha, inoltre, incaricato il di effettuare una valutazione della condizione dei genitori in CP_1 merito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e una loro presa in carico terapeutica se ritenuto necessario, relazionando entro il 30.9.2025 o prima in caso di positività. Ha, infine, prescritto ai genitori, pena la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di avere un comportamento adeguato nei confronti del figlio e un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori, collaborare pienamente con i Servizi Sociali affidatari e seguire le indicazioni date in favore del figlio e intraprendere il percorso di sostegno in favore della genitorialità e i percorsi specialistici. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha evidenziato quanto segue:
- dalle prime osservazioni del minore in Comunità e dalla sua successiva valutazione neuropsichiatrica era emersa la gravità della situazione di : il minore (di Per_1 quasi quattro anni) non parlava nessuna lingua, emettendo solo suoni e gridolini senza senso, portava il pannolino di giorno e di notte, si alimentava solo con pane e latte, non riusciva a prestare attenzione e seguiva solo la madre, la quale, dal canto suo, fin da subito era apparsa incapace di prendersi cura di lui;
- i genitori erano apparsi totalmente inconsapevoli della gravità della condizione del figlio: la madre aveva sempre dichiarato di non riscontrare nel comportamento del figlio alcun problema e quindi di non averlo portato alla visita per l'approfondimento circa il sospetto autismo riscontrato dal pediatra;
per converso, il padre aveva sempre dichiarato di ritenere il comportamento del figlio assolutamente normale, così come di essere del tutto inconsapevole della situazione clinica della che soffre Parte_1 di ritardo mentale di grado lieve;
- dalla valutazione svolta dalla NPI era emerso che il minore presentava un disturbo dello spettro autistico NAS, associato a un ritardo dello sviluppo globale, difficoltà attentive e di regolazione e tendenza all'iperattività, per cui necessitava del supporto di un insegnante di sostegno a scuola;
- i genitori non avevano manifestato preoccupazione nemmeno quando il minore era stato sottoposto all'esame del capello il cui esito aveva evidenziato positività a
“benzoilecgonina, cocaina e cannabinoidi”, dichiarandosi tranquilli del fatto che nessuno dei due facesse uso di sostanze perché era “sempre stato solo con mamma e papà” (solo in seguito il padre aveva introdotto il dubbio che il figlio potesse essere venuto in contatto con tali sostanze quando il nucleo familiare era stato ospitato, dopo lo sfratto per morosità ricevuto dal Comune per l'appartamento dove vivevano, CP_2 da un amico a Nuvolento (BS) e la madre aveva dichiarato di aver lasciato il figlio a una babysitter conosciuta sui social, di cui non sapeva indicare il nome);
- i genitori avevano mantenuto una posizione di chiusura soprattutto nei riguardi dei Servizi Sociali nei confronti dei quali avevano riversato tutta la loro rabbia con minacce aggressive, continuando a non comprendere l'intervento del Tribunale né ravvisando alcuna utilità nel sostegno predisposto in loro favore e in favore del figlio;
- sebbene la madre negli ultimi tempi avesse modificato il proprio atteggiamento, mostrando un comportamento più rispettoso delle regole comunitarie, la stessa, anche per le fragilità mentali di cui soffre, non aveva allo stato acquisito quella 3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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consapevolezza circa i bisogni speciali che presenta, né aveva tanto meno Per_1 imparato tutte quelle strategie funzionali per sollecitare, stimolare e indirizzare il figlio affetto da una così grave patologia;
- neanche il padre, probabilmente più per limiti linguistici e culturali, aveva mostrato di essere in grado di assolvere a questo compito, dato che ancora non riconosceva la gravità della condizione clinica del figlio;
- gli unici miglioramenti compiuti dal minore potevano essere esclusivamente ascritti al lavoro educativo quotidianamente compiuto dagli operatori della comunità e al progetto di inserimento scolastico alla presenza di un insegnante ad personam;
- se da un lato non era possibile ipotizzare un'interruzione di questi stimoli e aiuti in favore di , che altrimenti avrebbe subito una regressione anche rispetto ai Per_1 pochi miglioramenti raggiunti, dall'altro non era neanche possibile pensare che il minore restasse ancora a lungo collocato in comunità con la madre, la quale aveva, peraltro, più volte manifestato la propria insofferenza, così come era altresì impossibile ipotizzare un rientro a casa degli stessi, dato che molte delle inabilità del minore erano riconducibili all'ambiente familiare poco stimolante;
- era necessario sospendere entrambi i genitori della responsabilità genitoriale sul figlio, nominare tutore del minore l'avv. Barozzi e confermare l'affido dello stesso ai Servizi Sociali affinché lo mantenessero collocato presso l'attuale struttura al fine di garantirgli la stabilità di cui necessitava, sino a quando non fosse stata individuata un'idonea famiglia affidataria (o, in caso contrario, un'idonea casa- famiglia/struttura);
- era necessario incaricare i Servizi Sociali di vigilare sulla situazione personale e familiare del minore, attivando tutti gli interventi di sostegno (educativo e psicologico) ritenuti opportuni in suo favore, reperire un'idonea famiglia affidataria, da avvicinare al minore gradualmente e presso la quale definitivamente collocarlo entro il periodo estivo, intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori al fine di renderli maggiormente consapevoli dei bisogni speciali del figlio, regolamentare gli incontri genitori - figlio solo in modalità protetta, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore o se i genitori fossero divenuti aggressivi e poco collaboranti con gli operatori;
- era necessario incaricare la NPI territorialmente competente di proseguire la presa in carico del minore, predisponendo il miglior programma di cura e di sostegno in suo favore, da attuarsi in collaborazione con i Servizi Sociali affidatari;
- era necessario incaricare il CPS territorialmente competente di proseguire la presa in carico terapeutica della madre monitorando il suo funzionamento psichico ed emotivo, in relazione al ruolo genitoriale che le compete;
- era necessario incaricare il di effettuare una valutazione della condizione CP_1 dei genitori in merito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e una loro presa in carico terapeutica se ritenuto necessario;
- era, infine, necessario prescrivere ai genitori, pena la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di avere un comportamento adeguato nei confronti del figlio e un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori sociali e specialistici, di collaborare pienamente con i Servizi Sociali affidatari e di 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori
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intraprendere il percorso di sostegno in favore della genitorialità e i percorsi specialistici (CPS, ). CP_1
2. Con reclamo depositato in data 18.1.2025 ha chiesto, in via Parte_1 pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sopracitata ordinanza e, nel merito, la sua revoca per assenza di pregiudizio per il figlio, rimettendo il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia affinché prosegua nell'attività istruttoria di aggiornamento circa la situazione mamma - figlio e disponga CTU relativamente all'uso da parte dei genitori di sostanze stupefacenti. In via subordinata, ha chiesto autorizzarsi lo spostamento della diade mamma - figlio nella Comunità “La Tana di Sbrisolona” e, in via ulteriormente subordinata, dopo aver individuato una famiglia disponibile nella propria zona di residenza, disporsi per il minore un affido diurno, con rientro serale presso la famiglia di origine. In via istruttoria, ha chiesto disporsi un aggiornamento delle relazioni dei Servizi Sociali, della Comunità “La Tana di Sbrisolona” e della scuola frequentata dal minore in merito a un eventuale pregiudizio per lo stesso e al rapporto tra la madre e il figlio e disporsi CTU di approfondimento relativa all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori e del figlio. La signora ha dedotto che il Tribunale per i Parte_1
Minorenni non ha tenuto conto del fatto che il minore è stato collocato presso una struttura dedicata esclusivamente all'accoglienza di “mamme e bambini” dove è, pertanto, possibile soggiornare solamente nel caso in cui il minore sia accompagnato dalla madre: , dunque, in caso di allontanamento della mamma, dovrebbe Per_1 essere trasferito, in attesa che venga reperita un'idonea famiglia, presso un'altra struttura, così perdendo tutti i suoi attuali riferimenti. Ha, altresì, dedotto che il Tribunale per i Minorenni non ha richiesto alcun aggiornamento ai Servizi Sociali al fine di valutare le capacità dimostrate in questi mesi dalla madre nella gestione del figlio;
la richiesta di affido extrafamiliare, per di più con allontanamento immediato del minore dalla madre e la predisposizione di soli due incontri protetti mensili, non era, infatti, giustificato da alcun elemento probatorio in atti, apparendo anzi estremamente penalizzante per il minore. Il Tribunale per i Minorenni non ha, inoltre, tenuto in alcun conto il fatto che tutti i progressi fatti dal minore sono dovuti anche e soprattutto dalla presenza costante della madre che mai lo ha abbandonato.
3. In data 21.3.2025 si è costituito il padre del minore che si è associato alle richieste formulate da sottolineando la necessità di non compromettere il Parte_1 rapporto figlio – mamma, che, con tutti i suoi limiti, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il minore.
4. In data 22.3.2025 si è costituita in giudizio la tutrice/curatrice speciale del minore che ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il reclamo improcedibile e/o inammissibile e nel merito il suo rigetto. Ha, preliminarmente, eccepito che la reclamata ordinanza provvisoria, oltre a essere sempre modificabile o revocabile, non ha neanche reciso in modo definitivo i rapporti tra e la madre, essendo Per_1 stati espressamente previsti incontri protetti per la diade (e per il padre). Il Tribunale
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per i Minorenni ha, inoltre, svolto una più che approfondita indagine (conferendo mandato al Servizio Tutela Minori, coinvolgendo nel progetto la Comunità e dando incarico alla NPI - grazie alla diagnosi della quale è stato possibile permettere al minore di beneficiare di un insegnante di sostegno -, al CPS e al e ha CP_3 stabilito di sottoporre il minore all'esame del capello. Anche la questione sollevata circa l'assenza di aggiornamenti è del tutto avulsa dalla realtà fattuale, in quanto dall'apertura del procedimento (primo decreto 21.9.2023) all'emissione della reclamata ordinanza (10.12.2024) vi sono state circa una ventina di relazioni di aggiornamento da parte dei vari operatori coinvolti. è un bambino di 5 Per_1 anni, portatore di importanti fragilità collegate alla diagnosi di autismo, per il quale è necessario pensare a un futuro che gli consenta di godere di tutte le cure, i supporti e gli stimoli affinché possa avere un sano – compatibilmente alla patologia – sviluppo psicofisico: non è, pertanto, ipotizzabile né un collocamento sine die del minore in una struttura dedicata all'accoglimento di mamma-bambino1 né un rientro del minore presso la casa familiare congiuntamente ai propri genitori2. Gli unici miglioramenti compiuti dal minore si sono riscontrati solo a seguito dell'inserimento in struttura, grazie al lavoro educativo quotidianamente compiuto dagli educatori e al progetto di inserimento scolastico alla presenza di un insegnante ad personam per il piccolo: non pare, quindi, possibile ipotizzare un'interruzione di questi stimoli e aiuti in favore di che, diversamente, subirebbe nuovamente una regressione e perderebbe le Per_1 poche abilità acquisite in questi mesi di intervento.
Per tali motivi, il Tribunale per i Minorenni ha ben valutato la situazione e assunto il miglior provvedimento a tutela del minore, affidandolo ai Servizi Sociali affinché lo collochino in un'idonea famiglia affidataria e non di meno ritenendo di non recidere il legame tra il minore e i propri genitori, disponendo sin da subito incontri protetti per entrambi. Quanto alla richiesta CTU, ha dedotto che per accertare l'eventuale uso o abuso di sostanze è sufficiente una presa in carico da parte del competente, Pt_4 che, in caso di positività, può anche predisporre un percorso ambulatoriale con medici, assistenti sociali e psicologi in grado di supportare il paziente nel
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Proc. n. 42/2025 V. G. superamento dell'eventuale stato di tossicodipendenza. Da ultimo, ha dedotto che il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha espressamente autorizzato a mantenere collocato il minore congiuntamente alla madre nella struttura “per il tempo strettamente necessario, sollecitando l'esecutorietà del decreto”, con la conseguenza che la madre e il figlio potranno ivi permanere sino a quando i Servizi Sociali non avranno individuato un'idonea famiglia affidataria.
5. In data 4.4.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte della Comunità ove sono stati collocati la madre e il figlio, nella quale si è dato atto che la signora ha saputo mantenere una routine sana per il minore che ha consentito a Parte_1 quest'ultimo di vivere il contesto comunitario in modo sereno, è riuscita a togliergli il pannolino e a farlo vivere in un ambiente pulito, lavandolo e vestendolo in modo adeguato e provvedendo a compragli tutto ciò che poteva servirgli. Si è, altresì, dato atto che la signora continua a essere seguita dal CPS di LÒ (BS), che ha continuato a prescriverle la Paroxetina, che prende tutti i giorni e, nell'ultimo periodo, anche il al bisogno. A seguito dell'ultimo decreto del Tribunale per i Minorenni di Per_3 Cont Brescia la signora ha anche iniziato un percorso presso il D di Salo Parte_1
(BS). Quanto al minore, si è dato atto del fatto che sta volentieri in mezzo Per_1
a tutti gli ospiti della comunità e gradisce le condivisioni nei giochi, interagendo e sforzandosi di rispondere quando si gioca con lui: è sereno ed equilibrato nella sua quotidianità, riconoscendo i richiami della mamma sia quando viene lodato sia quando viene ripreso e al telefono prontamente riconosce il padre, attendendo con ansia gli incontri (protetti) con lui che si svolgono più o meno una volta al mese.
6. In data 7.4.2025 il P.G ha espresso parere chiedendo che, in parziale modifica del decreto impugnato, madre e figlio restino nella attuale struttura fino al provvedimento definitivo.
7. In data 8.4.2025 è pervenuta relazione da parte dei Servizi Sociali che riferiscono da un lato che la attuale Comunità non può ospitare il minore da solo, trattandosi di Comunità organizzata per accogliere madri e figli e, dall'altro, che si sono incontrate difficoltà a reperire una comunità-famiglia disponibile ad accogliere il minore. Gli operatori hanno pertanto chiesto al Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione a prolungare la permanenza in comunità della madre con il figlio, autorizzazione che il T.M. ha dato il 29.1.2025. Gli operatori segnalano quindi che una casa-famiglia in provincia di Brescia aveva dato la disponibilità ad accogliere dopo le dimissioni Per_1 di altro minore. Segnalano altresì che nell'ultimo periodo la madre è apparsa più collaborativa e in grado di accogliere i suggerimenti degli operatori. Le visite protette tra il minore e il padre si svolgono mensilmente ed è emerso un buon rapporto affettivo. Sono quindi allegati gli approfondimenti specialistici sulle condizioni psicofisiche del minore e la Comunità ha evidenziato il forte legame affettivo tra madre e figlio.
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8. All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
9. Il provvedimento assunto dal tribunale per i Minorenni in via provvisoria non è censurabile per le ragioni esposte dalla curatrice. Appare opportuno premettere che la valutazione che deve essere fatta dalla Corte non è con cognizione piena ma è “allo stato degli atti”, con valutazione simile a quella propria dei procedimenti cautelari, dovendosi escludere che la Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo nel primo grado;
pertanto, ogni istanza istruttoria deve essere dalle parti rivolta al giudice di primo grado, che ancora non si è pronunciato in via definitiva, e che può sempre modificare i provvedimenti emessi, e ogni circostanza sopravvenuta deve essere dedotta davanti al giudice di merito. La Corte può solo assumere sommarie informazioni, nel caso siano indispensabili per la decisione. La Corte è chiamata a rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limitandosi però a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se sia ragionevole e se corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore. Nel caso in esame deve darsi atto che, soprattutto nell'ultimo periodo, la madre è apparsa collaborante e più adeguata, pur se quotidianamente supportata dagli operatori. Per le speciali esigenze del minore e gli obiettivi limiti del contesto familiare, non superabili in tempi brevi, non è, d'altra parte, pensabile che il minore possa continuare a vivere in Comunità. Pertanto, un collocamento etero-familiare appare rispondente ai suoi interessi e bisogni. Destano peraltro perplessità modalità esecutive che vedano un distacco brusco dalla madre o interruzione, sia pure momentanea, di rapporti e anche rapporti che appaiono troppo diradati, così come previsti nel decreto impugnato. Proprio per le problematiche di la madre deve Per_1 essere coinvolta nella nuova collocazione del figlio e deve permanere una continuità di rapporti che sia più frequente di quella prevista. Anche il rapporto con il padre deve prevedere non meno di due incontri mensili. Valuterà in ogni caso la tutrice, in collaborazione con i servizi specialistici, tempi e modi in relazione ai rapporti tra la madre e il figlio. Pertanto va modificato in parte il decreto e laddove ha disposto di “regolamentare gli incontri genitori-figlio solo in modalità protetta due volte al mese con la madre e una volta al mese con il padre, con la facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli per il minore ovvero se i genitori divenissero aggressivi e poco collaboranti con gli operatori sociali” si dispone che la tutrice in collaborazione con i servizi specialistici valuti tempi e modi di regolamentazione dei rapporti tra il minore e la madre e tra il minore e il padre.
Data la natura del procedimento e delle domande proposte, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Brescia in data 10.12.2024, nel contraddittorio con le altre parti e sentito il P.G., in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
- DISPONE che la tutrice in collaborazione con i servizi specialistici valuti tempi e modi quanto alla regolamentazione dei rapporti tra il minore e la madre e tra il minore e il padre, tenendo conto di quanto esposto nella parte motiva.
- CONFERMA nel resto l'ordinanza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per la restituzione del fascicolo di primo grado al T.M. Si comunichi alle parti e ai servizi sociali competenti nonché alla Comunità
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
La Presidente
Maria Grazia Domanico
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non solo perché non è questo il compito delle comunità, ma anche perché è evidente il rischio di istituzionalizzazione
- per nulla funzionale per ogni bambino, men che meno per un soggetto ancora più fragile e bisognoso di relazioni uno a uno come . Per_1 2 Pur tenendo in considerazione lo sforzo compiuto dalla di inserirsi nel contesto comunitario e pur essendo Parte_1 emerso il legame affettivo sussistente tra madre e figlio, vi sono una serie di elementi (quali: l'assenza di consapevolezza e di senso critico da parte dei genitori, tanto da non aver ancora compreso la necessità del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni;
l'incapacità di ascriversi alcuna responsabilità nella vicenda, di problematizzare circa le proprie condizioni di vita e gli accadimenti passati;
la naturalezza con cui hanno accolto la notizia della positività alla cocaina, alla benzoilecgonina e ai cannabinoidi nel test del capello somministrato al figlio, senza mostrare preoccupazione e senza essere in grado di fornire spiegazioni, la tendenza a normalizzare ogni comportamento del figlio non in linea con l'età evolutiva con conseguente incapacità di riconoscere le difficoltà oggettive del piccolo e, infine, di accogliere le diagnosi mediche fornite, la scarsa capacità educativa nei confronti del figlio che si è dimostrato invece possa migliorare ove adeguatamente seguito, la totale mancanza di fiducia negli operatori, la regressione compiuta dalla madre in ambito comunitario segnalata nel mese di luglio 2024 e le gravi personali minacce rivolte dall' agli Per_1 operatori oltre che alla mancata presenza agli incontri protetti con il figlio) che rappresentano elementi ancora attuali di grave pregiudizio per lo sviluppo sano ed equilibrato del minore e che fanno emergere l'incapacità - anche prognostica - che i genitori siano in grado di occuparsi adeguatamente del suo sviluppo, di riconoscere tempestivamente i suoi bisogni e di essere in grado di rispondere agli stessi.