Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00917/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Perozzi e Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Apostolo Cristiana e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Considerato che i profili illustrati nell’atto di appello meritano di essere approfonditi in sede di merito, anche alla luce della sopravvenienza costituita dal provvedimento di trasferimento del 5 marzo 2025;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’appello cautelare ai soli fini di una sollecita definizione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1477/2025) ai soli fini della pronta fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.