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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 20.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5651/2017 r.g. e vertente tra c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincent Molina;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Controparte_1 C.F._2
Intelisano.
Oggetto: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2017, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di e dal 01.04.2016 al 15.12.2016, data in cui veniva licenziato, Parte_2 Controparte_1 deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa con qualifica e mansioni di badante, livello BS, CCNL personale domestico, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 600,00. Riferiva che egli era quotidianamente impegnato presso l'abitazione dei resistenti, quale addetto all'assistenza notturna, dalle 20.30 alle 8.30, e che ogni giorno si occupava di accompagnare il a prendere il pulmino dell'associazione di Pt_2 volontari che lo conduceva presso il “Centro Azzurro” di via Montescuderi (Centro Diurno per l'Alzheimer) fatta eccezione dei giorni di martedì e giovedì che personalmente lo accompagnava al centro ove alle 13 lo riprendeva per riportarlo a casa. Aggiungeva che nelle giornate di sabato e domenica lo accompagnava in giro, per qualche ora, per fare una passeggiata e ogni mattina al bar , a S. Licandro, a fare colazione. Lamentava Per_1 che detto rapporto di lavoro non era stato formalizzato presso i competenti istituti previdenziali e assistenziali
1 e, pertanto, il datore di lavoro aveva omesso di versare i relativi contributi e che il ricorrente non aveva ricevuto quanto effettivamente dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale notturno, straordinario feriale diurno prime 4 ore, straordinario feriale diurno successive, straordinario festivo, tredicesima retribuzione, ferie e tfr.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa con mansioni di badante, livello BS, CCNL personale domestico, per il periodo dal 01.04.2016 al 15.12.2016 presso e sotto la direzione di e che venissero condannati i resistenti al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_1 dell'istante, della somma di euro 11.094,53, a titolo di differenze retributive, straordinario feriale notturno, straordinario feriale diurno prime 4 ore, straordinario feriale diurno successive, straordinario festivo, tredicesima retribuzione, rateo ferie, festività e tfr, oltre interessi,; che venisse determinato il maggior danno subito dal ricorrente per la continua svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e che venissero condannati i resistenti al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo;
che venissero condannati i resistenti al pagamento delle spese, compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali e accessori come per legge.
2. Con memoria depositata in data 04.01.2019 si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, in via preliminare, la rappresentava che CP_1
era deceduto in data 03.05.2018, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio, e pertanto il procedimento andava dichiarato interrotto. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo mai avuto alle proprie dipendenze il ricorrente e precisando che invero lo si recava presso la propria abitazione per accudire sporadicamente e per poche ore il marito ma sempre Pt_1 su incarico della figlia la quale imponeva al padre la presenza del ricorrente. In via subordinata, Persona_2 rilevava che in ogni caso lo non aveva diritto ad alcuna somma in quanto per la sporadica attività svolta Pt_1 era sempre stato regolarmente pagato dalla figlia Persona_2
Concludeva chiedendo in via preliminare l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso di
[...]
; che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, che venisse Pt_2 disposta la propria estromissione dal giudizio;
che venisse condannata controparte alla corresponsione delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Con provvedimento del 07.07.2021 veniva disposta la separazione delle domande proposte nei confronti di e veniva dichiarato estinto il relativo giudizio stante la mancata riassunzione nel Parte_2 termine previsto dall'art. 305 c.p.c..
2 4. L'udienza del 20.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, giova premettere sul piano generale che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, elemento essenziale del lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che implica in capo al lavoratore un assoggettamento gerarchico nei confronti del datore di lavoro e, in capo a quest'ultimo, un corrispondente potere direttivo e organizzativo che si esplica nella imposizione di direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma anche di volta in volta inerenti lo svolgimento della prestazione. Altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, pur presi in considerazione quali indici sintomatici della subordinazione del prestatore, assumono comunque valore sussidiario rispetto alla prioritaria valutazione della concreta condizione di soggezione ai tipici poteri datoriali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 19/07/2013,
n. 17718).
Per la risoluzione della presente controversia occorre, poi, muovere dal principio secondo cui spetta a chi invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della c.d. subordinazione, consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore (cfr., per tutte,
Cass. civ., sez. VI, 06/04/2017 n. 8883).
6. Ciò chiarito sul piano generale va rilevato nel caso di specie che nessuna dichiarazione confessoria è stata resa da la quale ha ribadito la propria posizione, precisando che “questo signore è stato Controparte_1 portato da mia figlia che provvedeva a pagarlo penso, veniva solo ogni tanto e per una o due ore mandato da mia figlia , io Per_2 non lo conosco e non lo volevo a casa in realtà, ero io a curare mio marito e facevo quello che potevo, veniva una signora a lavare mio marito”.
Inoltre dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti così come indicato in ricorso.
Infatti va rilevato che seppur il teste abbia confermato i fatti oggetto del ricorso lo stesso Testimone_1 ha dichiarato di conoscerli non per averli visti personalmente ma in quanto riferiti dal ricorrente e dalle resistente.
La teste ha inoltre dichiarato di non sapere il periodo esatto in cui il ricorrente ha lavorato Persona_2 per la CP_1
Il teste figlio della resistente, ha riferito che “andava sporadicamente ma non so Testimone_2 Parte_1 quanto si intratteneva, non ho avuto la possibilità di conoscerlo le volte che sono venuto a Messina per far visita ai miei genitori. So che il signor faceva volontariato e che era amico di mia sorella e mio cognato …. Confermo che era mia sorella a gestire i Pt_1
3 miei genitori e aveva lei anche il bancomat ma non conosco i particolari dei rapporti tra il signor e la mia famiglia. Non Pt_1 so se il ricorrente veniva pagato né se doveva essere pagato o svolgeva volontariato”.
Infine, nessun elemento a sostegno della prospettazione attorea può trarsi dalla deposizione resa da ex dipendente del bar , il quale ha reso dichiarazioni generiche, in parte anche de relato, Testimone_3 Per_1 riferendo “Posso solo riferire che quando siamo entrati in confidenza in più occasioni mi riferiva che lui provvedeva in tutto e per tutto a quel vecchietto e che lo accompagnava al pulmino e che la notte dormiva a casa di quel vecchietto”.
Orbene, lo svolgimento del rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso non ha trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria svolta.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Messina, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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