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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 11:25 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
Per l'avv. MONICA DOMINICI, in sostituzione dell'avv. Parte_1
, la quale chiede dichiararsi la contumacia del resistente e che la causa Parte_1 venga trattenuta in decisione;
Per nessuno compare. CP_1
IL GIUDICE ritenuto che a fronte delle plurime notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del resistente (giustificate dalla rilevata presenza di animali nel giardino dell'immobile e dalle dichiarazioni rese dai vicini che in quest'ultimo esso abiti effettivamente) è verosimile che il resistente si stia intenzionalmente sottraendo alla consegna dell'atto giudiziario (da qui le successive annotazioni d'irreperibilità contenute negli avvisi postale di ricevimento), dichiara la contumacia di e si ritira in camera di consiglio CP_1 per l'emissione della sentenza, essendo la causa documentale.
§§§§ Alle ore 12:25 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice Mario Venditti
pagina 1 di 5 RG: 1181/2024
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1181/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “onorari civili avvocato” e vertente tra
(C.F.: ), costituito e rappresentato in proprio Parte_1 C.F._1 ex artt. 86 c.p.c. e 15, co. 3 della L. 150/2011, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale PEC: Email_1
RICORRENTE
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281-undecies c.p.c. il 22.7.2024, l'avv. Parte_1 adiva il Tribunale di Grosseto per ottenere la condanna di a pagargli la CP_1 somma di € 3.300,00 (oltre accessori di legge) a titolo di onorario per la difesa giudiziale prestata in suo favore nell'ambito di un giudizio civile promosso dall'ex compagna per l'affidamento e la regolamentazione del rapporto inerente alla loro figlia minore.
pagina 2 di 5 A sostegno della sua pretesa, il ricorrente allegava la documentazione inerente all'attività svolta fino alla rinuncia al mandato, intervenuta durante la pendenza di trattative intavolate fra i genitori dopo la prima udienza celebrata innanzi all'organo giudicante.
All'esito della prima udienza del 30.10.2024, il Giudice ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e dei provvedimenti giudiziali, per poi dichiarare la contumacia di alla successiva udienza del 19.2.2025, all'esito della quale si ritirava in CP_1 camera di consiglio per l'emissione della sentenza, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
OSSERVA IN DIRITTO
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che quello d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente;
ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo. Al riguardo appare esaustivo il richiamo a Cass. n. 2345/1995: “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce comunque riscontro tanto dell'esistenza, che del contenuto dei rapporti professionali intercorsi tra l'avv. ed Parte_1 [...] nei termini di seguito specificati. CP_1
pagina 3 di 5 Nel dettaglio, risulta che l'avv. tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ha Parte_1 prestato assistenza giudiziale all'odierno resistente nell'ambito di un contenzioso civile promosso ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c. dalla sig.ra per l'affidamento CP_2
e la regolamentazione del rapporto inerente alla loro figlia minorenne, all'uopo depositando la comparsa di costituzione e risposta, partecipando a due udienze innanzi al
Collegio e avviando le trattative con la difesa avversaria per addivenire a una composizione bonaria della lite, fino alla rinuncia al mandato comunicata al cliente ad aprile 2024 per l'impossibilità di reperirlo (all.ti 1-8 e 10-14 del ricorso).
Dalla documentazione prodotta, quindi, risulta l'attività svolta dal difensore Parte_1 nel corso della predetta controversia in favore di CP_1
Su tali presupposti deve pertanto ritenersi sussistente l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente il compenso per l'attività giudiziale prestata con riferimento alla vicenda di cui alla documentazione versata in atti.
In ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, ed emerge dal ricorso che il difensore ha calcolato le proprie spettanze applicando criteri tariffari rientranti sostanzialmente nei parametri medi di legge applicabili ratione temporis di cui al DM 55/2014 (pur errando nel ricavare il totale della somma algebrica, indicato in € 3.300,00, anziché in €
2.800,00), dai quali non vi è ragione di discostarsi in questa sede sulla base della documentazione agli atti e valorizzando le deduzioni del ricorrente.
Il corrispettivo al cui pagamento deve essere condannato il resistente per le prestazioni professionali svolte dall'avv. pertanto, ammonta ad € 3.441,54 Parte_1
(comprensivo di IVA, CPA e spese generali al 15%), sul quale decorrono gli interessi nella misura di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.441,54, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
177,00 per esborsi, ed € 850,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 19.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 11:25 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
Per l'avv. MONICA DOMINICI, in sostituzione dell'avv. Parte_1
, la quale chiede dichiararsi la contumacia del resistente e che la causa Parte_1 venga trattenuta in decisione;
Per nessuno compare. CP_1
IL GIUDICE ritenuto che a fronte delle plurime notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del resistente (giustificate dalla rilevata presenza di animali nel giardino dell'immobile e dalle dichiarazioni rese dai vicini che in quest'ultimo esso abiti effettivamente) è verosimile che il resistente si stia intenzionalmente sottraendo alla consegna dell'atto giudiziario (da qui le successive annotazioni d'irreperibilità contenute negli avvisi postale di ricevimento), dichiara la contumacia di e si ritira in camera di consiglio CP_1 per l'emissione della sentenza, essendo la causa documentale.
§§§§ Alle ore 12:25 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice Mario Venditti
pagina 1 di 5 RG: 1181/2024
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1181/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “onorari civili avvocato” e vertente tra
(C.F.: ), costituito e rappresentato in proprio Parte_1 C.F._1 ex artt. 86 c.p.c. e 15, co. 3 della L. 150/2011, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale PEC: Email_1
RICORRENTE
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281-undecies c.p.c. il 22.7.2024, l'avv. Parte_1 adiva il Tribunale di Grosseto per ottenere la condanna di a pagargli la CP_1 somma di € 3.300,00 (oltre accessori di legge) a titolo di onorario per la difesa giudiziale prestata in suo favore nell'ambito di un giudizio civile promosso dall'ex compagna per l'affidamento e la regolamentazione del rapporto inerente alla loro figlia minore.
pagina 2 di 5 A sostegno della sua pretesa, il ricorrente allegava la documentazione inerente all'attività svolta fino alla rinuncia al mandato, intervenuta durante la pendenza di trattative intavolate fra i genitori dopo la prima udienza celebrata innanzi all'organo giudicante.
All'esito della prima udienza del 30.10.2024, il Giudice ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e dei provvedimenti giudiziali, per poi dichiarare la contumacia di alla successiva udienza del 19.2.2025, all'esito della quale si ritirava in CP_1 camera di consiglio per l'emissione della sentenza, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
OSSERVA IN DIRITTO
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che quello d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente;
ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo. Al riguardo appare esaustivo il richiamo a Cass. n. 2345/1995: “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce comunque riscontro tanto dell'esistenza, che del contenuto dei rapporti professionali intercorsi tra l'avv. ed Parte_1 [...] nei termini di seguito specificati. CP_1
pagina 3 di 5 Nel dettaglio, risulta che l'avv. tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ha Parte_1 prestato assistenza giudiziale all'odierno resistente nell'ambito di un contenzioso civile promosso ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c. dalla sig.ra per l'affidamento CP_2
e la regolamentazione del rapporto inerente alla loro figlia minorenne, all'uopo depositando la comparsa di costituzione e risposta, partecipando a due udienze innanzi al
Collegio e avviando le trattative con la difesa avversaria per addivenire a una composizione bonaria della lite, fino alla rinuncia al mandato comunicata al cliente ad aprile 2024 per l'impossibilità di reperirlo (all.ti 1-8 e 10-14 del ricorso).
Dalla documentazione prodotta, quindi, risulta l'attività svolta dal difensore Parte_1 nel corso della predetta controversia in favore di CP_1
Su tali presupposti deve pertanto ritenersi sussistente l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente il compenso per l'attività giudiziale prestata con riferimento alla vicenda di cui alla documentazione versata in atti.
In ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, ed emerge dal ricorso che il difensore ha calcolato le proprie spettanze applicando criteri tariffari rientranti sostanzialmente nei parametri medi di legge applicabili ratione temporis di cui al DM 55/2014 (pur errando nel ricavare il totale della somma algebrica, indicato in € 3.300,00, anziché in €
2.800,00), dai quali non vi è ragione di discostarsi in questa sede sulla base della documentazione agli atti e valorizzando le deduzioni del ricorrente.
Il corrispettivo al cui pagamento deve essere condannato il resistente per le prestazioni professionali svolte dall'avv. pertanto, ammonta ad € 3.441,54 Parte_1
(comprensivo di IVA, CPA e spese generali al 15%), sul quale decorrono gli interessi nella misura di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.441,54, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
177,00 per esborsi, ed € 850,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 19.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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