TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 5 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel contenzioso previdenziale iscritto al n.4705 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, cui sono state riunite le controversie recanti n.4735/24,
n.4738/24, n.4773/24, n.4774/24, n.4901/24, 4902/24, promosso
DA
nato il giorno 25.05.1966 in POMPEI e residente in [...]Parte_1
ANNUNZIATA, C.F.: , CodiceFiscale_1
, nato il giorno 15.04.1963 in PIANO di SORRENTO e residente in Parte_2
META, C.F.: , CodiceFiscale_2
, nato il giorno 18.12.1968 in GRAGNANO ed ivi residente, C.F.: Parte_3
, CodiceFiscale_3
, nato il giorno 18.07.1976 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_4
GRECO, C.F.: , CodiceFiscale_4
, nato il giorno 21.06.1960 in TORRE del GRECO ed ivi residente, Parte_5
C.F.: , CodiceFiscale_5
, nato il giorno 17.12.1975 in TORRE del GRECO e residente in Parte_6
TORRE ANNUNZIATA, C.F.: , CodiceFiscale_6
, nato il giorno 14.12.1990 in TORRE del GRECO ed ivi Parte_7 residente, C.F.: CodiceFiscale_7 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo “pec” dell'avv. Pasquale BIONDI che li rappresenta e difende per procura in atti da ciascun istante versata RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
1 OGGETTO: prestazioni da trattamento integrativo ex art. 5 DM 95269/2016; giudizio di quantificazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con sette distinti ricorsi iscritti al R.G. fra il 31 luglio e il 26 agosto 2024 gli istanti, in epigrafe compitamente individuati e generalizzati, si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che l' era venuto meno CP_1 all'obbligo della erogazione delle prestazioni integrative previste in loro favore -quali dipendenti di Azienda operante nel settore del trasporto aereo e Parte_8 aeroportuale presso , collocati in C.I.G. in deroga dal 25 Parte_9 marzo al 31 ottobre 2020- dal DM 95269/2016 (art. 5), obbligo riconosciuto dalla pregressa pronuncia giudiziale n.410/23 resa inter partes il 17 marzo 2023. Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna alla corresponsione delle somme calcolate in riferimento ai periodi già accertati nel precedente contenzioso.
Si costituiva in giudizio, nelle sette distinte controversie, l' che, CP_1 all'esito del differimento disposto dal G.U.L., sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per avere l'Istituto pagato integralmente quanto ex adverso rivendicato riconoscendo pure gli interessi di Legge.
Le controversie venivano riunite sotto il numero risalente per le ragioni indicate nei vari provvedimenti all'uopo adottati.
Con le note sostitutive della conclusiva udienza in presenza il procuratore dei ricorrenti, dopo avere dato atto della erogazione degli importi da ciascun istante rivendicati, aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, riunite le cause sotto il numero risalente, alla luce delle richieste finali assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Va prioritariamente sottolineata la “opportunità-necessità” del provvedimento di riunione al cospetto di controversie evidentemente gemelle a chiara connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, peraltro generate da un unico pregresso contenzioso (R.G. 4741/21) sfociato in un'unica sentenza di condanna generica. Sul punto, le preliminari sollecitazioni del resistente colgono pienamente nel CP_1 segno.
2 (3)
Nel merito.
Preso atto che l' ha adempiuto all'obbligazione “integrativa”, fatta CP_1 valere nel presente giudizio di quantificazione sulla base del pregresso pronunciamento, provvedendo a corrispondere le somme calcolate da ciascun ricorrente inclusive degli interessi di Legge, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata.
(4)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto, nella buona CP_1 sostanza, le ragioni dei ricorrenti, già acclarate con sentenza di condanna generica, adeguandosi peraltro alla quantificazione attorea. Ed invero, si desume dalle allegazioni dell'ente previdenziale e dal relativo supporto documentale che i pagamenti sono intervenuti successivamente alla prima udienza di trattazione (28 febbraio 2025) e cioè in un periodo ricompreso fra l'uno e il due aprile 2025. Con il che ben può dirsi che l ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale e alla notifica dei ricorsi.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione delle positive determinazioni assunte dall'ente previdenziale in sede amministrativa e dal successivo pagamento, riscontrato peraltro senza rilievi dai diretti interessati;
-- dei precedenti seriali già approdati a sentenza, patrocinati dallo stesso difensore. Consegue che la soccombenza virtuale sfocia in una condanna parametrata anche ai dati appena segnalati.
Vanno, inoltre, riconosciute le evocate maggiorazioni da “collegamenti ipertestuali” che, tuttavia, non si attestano sul necessario 30% “forfettario”, come sembra indicare il procuratore di parte ricorrente, ma vanno calibrate sul parametro della effettiva utilità (cfr. Cass., ordin. n.9464/25), parametro che in una fattispecie da “cessata materia del contendere” ne diminuisce obiettivamente la pregnanza. Liquidazione come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente, con attribuzione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, in euro 1.050,00, comprensivi delle maggiorazioni evocate, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4