Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 7747/2024 previdenza tra
, elett. dom.ta in Napoli, alla via Foria, 42, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Gianluigi De Rosa, dal quale è rapp.ta e dif.sa, giusta procura in calce al ricorso della fase sommaria di ATP;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 30.10.2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) assegno di invalidità civile L. 118/71
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
28.3.2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è e fondata e va accolta.
All'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, risulta fondata,
a decorrere dalla data della visita di revisione del 21.8.2023 , la domanda di ripristino dell'assegno di invalidità civile .
L'art.13 L. 118/71 prevede che :
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso
è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . CP_1
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle contestazioni mosse alla consulenza svolta nella fase sommaria ha diversamente valutato le patologie riscontrate di :
obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, deficit visivo (occhio destro: visus spento;
occhio sinistro: visus corretto 5/10), sindrome depressiva endoreattiva media
2 Ed ha concluso ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 78%
(settantottopercento) dalla data della visita medica di revisione (21/08/2023).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 21.8.2023.
In tali termini il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei di assegno di invalidità civile a decorrere dal 21.8.2023 , oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto e fino al saldo .
5)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1 all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla visita di revisione del 21.8.2023;
2)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al pagamento in favore della CP_1 stessa dei ratei maturati di assegno di invalidità civile a decorrere dalla visita di revisione del 21.8.2023, dalla maturazione del diritto e fino al saldo;
3 3)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi CP_1
€1686,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente .
Napoli 14.5.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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