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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara
Ruggiero, all'udienza del 02.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 21203/2024 R.G.L. promossa
TRA
La dott.ssa nata il 14\03\1992 a e residente ivi alla via Parte_1 Pt_1
Posillipo 69\1 codice fiscale numero , rappr.ta e difesa dall'avv.to C.F._1
CH MA ed elett.te dom.ta presso lo stesso difensore in Casagiove alla via Lazio
17, come in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , in persona del Direttore Generale p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata CP_2 Pt_1
e difesa, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Pt_1 alla via dei Mille n. 47, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06.10.2024 la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo
Giudice del lavoro l rappresentando, a causa della propria Controparte_1
condizione fisica dovuta ad una patologia neoplastica in cura, la necessità di richiedere il trasferimento dall'attuale luogo di lavoro, presso la casa circondariale “Giuseppe
Salvia” di dove svolgeva le mansioni di infermiera, con altra allocazione più Pt_1 vicina alla propria abitazione e con minore disagio. Deduceva la ricorrente, che le proprie condizioni di lavoro, rendevano improcrastinabile il trasferimento, anche perché l aveva altre Controparte_1 posizioni compatibili con la condizione della stessa, più vicine alla sua abitazione ed in particolare presso l'ospedale San Paolo di il distretto di via Winspeare ed alla Pt_1 colonna Geremicca, dove la dott.ssa poteva espletare il suo ordinario turno Parte_1 di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato con minori disagi e stante la invalidità riconosciuta pari all'80% e dell'handicap grave ex art 3 ,comma 3 ,della legge
104\92 riconosciutole in sede amministrativa.
In particolare, deduceva che l'art. 33 della legge n. 104/1992, comma 5, sanciva il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e, a tal proposito richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 26603 del 18 ottobre 2019, che stabiliva ai fini del riconoscimento del diritto al trasferimento del lavoratore, occorreva constatare la sussistenza di alcuni indici rivelatori della reale esigenza di assistenza in favore del disabile. Ad avviso della ricorrente, inoltre, sussistevano, notevoli vuoti di organici come infermieri nelle postazioni indicate più vicine all'abitazione della medesima.
Ciò premesso chiedeva: grave di cui alla legge 104\92 ,art 3 comma 3 come riconosciuto dall' ed accertato CP_3 che esistono numerose postazioni di lavoro tra dove la ricorrente può agevolmente svolgere le proprie mansioni ,atteso che esistono plurime posizioni di infermieri presso
OSPEDALE SAN PAOLO, presso IL DISTRETTO DI VIA WINSPEARE ED ANCHE ALLA
COLONNA GEREMICCA, non occupate, nonché' anche altre postazioni di lavoro identiche a quelle della ricorrente scoperte, come si proverà nel corso del giudizio dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere il trasferimento immediato e per l'effetto con sentenza esecutiva ed immediata disporre il trasferimento della dott. ssa dall'attuale luogo di lavoro, quale infermiera presso Istituti Parte_1 penitenziari, casa circondariale "Giuseppe Salvia" all'Ospedale San Paolo e\o al distretto di via Winspeare oppure alla Colonna Geremicca, dove sussistono posti di lavoro disponibili per infermieri con espletamento del turno che svolge già oggi dalle 8,00 alle
14,00 dal lunedì al sabato , ordinare alla resistente CENTRO IN PERSONA CP_1
DEL LEGALE RAPPR.TE PRO TEMPORE di trasferire immediatamente la ricorrente in una delle postazioni rilevate con precedenza all'ospedale San Paolo che dista pochi km dall'abitazione della ricorrente oppure altre postazioni compatibili in corretta applicazione dell'art 3 comma 3 della legge 104\92 e delle disposizioni in tema di tutela della disabilita'; Condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappr.te pro tempore al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore dell'avv.to CH MA.>>
L , in persona del Direttore Generale p.t. costituitosi con memoria Controparte_1
del 24.04.2025, si opponeva alla domanda perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva l'infondatezza nel merito della domanda, ritenendo che la richiesta di trasferimento della dott.ssa on poteva essere accolta per carenza Parte_1 dei prescritti requisiti normativi. Deduceva la resistente che l'art. 33, comma 5, della legge 104/92, invocato da controparte al fine di ottenere la tutela in via d'urgenza, si riferiva a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella per cui era causa, contemplando nello specifico la possibilità per il lavoratore che assisteva un disabile, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, al fine di agevolare l'assistenza e le cure necessarie. Tale norma non si riferiva, invero, alla condizione del lavoratore affetto esso stesso dalla condizione di disabilità, al quale si applicavano piuttosto diversi istituti contrattuali.
Eccepiva l he, non a caso, la dipendente godeva, previa formale autorizzazione dei benefici di cui all'art. 33, Legge n. 104/92 dedicati alle persone con disabilità, ossia della possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa per tre giorni al mese percependo comunque la retribuzione spettante.
Infine, deduceva che la vicenda in esame era già stata scrutinata dal Tribunale, con ordinanza di rigetto n. cronol. 20152/2024 del 16/08/2024 resa nell'ambito del giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 17296/2024), nel quale la domanda cautelare veniva rigettata per assoluta insussistenza sia del requisito del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Pertanto, concludeva: infondato in fatto e in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite ed onorari di giudizio.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica.
Il ricorso va rigettato.
La L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 6, normativa che si attaglia alla fattispecie all' attenzione del Tribunale, stabilisce, per quanto qui interessa, che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità... ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso". Il precedente comma 5, è invece così formulato "Il genitore o il familiare lavoratore... che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,'" (le ultime tre parole sono state soppresse dalla L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 19) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Nella interpretazione dell'analoga formulazione delle due disposizioni relativamente al contenuto dei diritti riconosciuti, rispettivamente, al disabile in situazione di gravità e al parente che lo assiste, la Cassazione ha sostenuto che ,sulla base del tenore letterale e alla luce della ratio della disposizione in esame, non contraddetta, come indicato, dal riferimento all'analogia istituibile col testo del comma 5, del medesimo articolo della legge, la norma sul diritto di scelta della sede di lavoro del disabile in situazione di gravità va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che in sede di assunzione, anche successivamente e, in quest'ultimo caso, sia quando la situazione di handicap grave intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista, ma l'interessato, per ragioni apprezzabili (ad es. il matrimonio con persona di diversa residenza, la sopravvenienza nella sede di lavoro più vicina alla residenza di una posizione di lavoro compatibile, età), intenda mutare la propria residenza.
La Suprema Corte ha perciò concluso nel senso che :”In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del
1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap.
Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. ( vedasi sentenza Cassazione n. 3896 del 18/02/2009 (Rv. 606626 – 01 e Cass. S.U. 27 marzo
2008 n. 7945).
Va peraltro qui ribadito quanto affermato delle sezioni unite della Cassazione nell'ultima delle sentenze sopra citate con riguardo all'onere della prova in ordine alle esigenze organizzative di impresa che si opporrebbero al diritto di scelta, ritenuto, secondo i principi, gravante sul datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, quindi, “il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso non è un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell' inciso "ove possibile" - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi -soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692). In questo caso quindi il diritto del familiare-lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore- familiare può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta ex art. 33, coma 5, del d. Lgs. n. 104 del 1992.
La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta ricade tuttavia, come sopra evidenziato, sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c. (per l'affermazione che le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità produttiva ad altra del lavoratore, debbano essere provate dal datore di lavoro cfr. ex plurimis: Cass. 22 marzo 2005 n.6117). Tale interpretazione risulta avallata anche da ripetuti interventi della Corte Costituzionale (cfr C. Cost. 325/1996; C. Cost.372/2002) con i quali è stato precisato che la legge 104/92 ha particolare valore in quanto finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, ma la posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione di cui all'art. 33 comma 5 cit. non è illimitata, potendo essere la applicazione del principio ivi affermato legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa in determinate dislocazioni territoriali. L'interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del disabile nonché quello del dipendente affetto da patologia, come nella specie, di gravità tale da aver attribuito i benefici di cui all' art. 3, comma 3, l.104/92 ( handicap con connotazione di gravità) può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e – nei casi di rapporto di lavoro pubblico, come quello in esame – ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta.
L'onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede più prossima al luogo di residenza, come detto, grava sul datore di lavoro –nel caso in esame, sull'Amministrazione- che è tenuta ad allegare e dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l'attuazione del diritto della persona disabile ad avere una assistenza continua (cfr. Cass. 23857/2017).
Ne consegue che, in ipotesi di fattibilità materiale (che si risolve nella disponibilità concreta del posto nella sede richiesta) e in difetto di prova di una qualche rilevante lesione delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, il diritto del lavoratore alla assegnazione ad una sede di lavoro viciniore debba essere riconosciuto. Viceversa, se l' amministrazione dimostra che il trasferimento richiesto colliderebbe con esigenze organizzative dell' azienda e provocherebbe nocumento agli interessi pubblici sottesi al servizio previsto a tutela della collettività, certamente il trasferimento non può essere concesso.
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale , con considerazioni che restano invariate rispetto alla precedente sede cautelare, a parere di questo Giudice, il ricorso non può essere accolto.
L' onvenuta ha infatti dimostrato che l' attuale collocazione della Dr.ssa Per_1 presso l'istituto penitenziario di Poggioreale di è la scaturigine del bando di Pt_1 concorso contenuto nella deliberazione del direttore generale n. 132 del 28.1.2019 ( all. n. 5 di parte resistente) laddove vengono altresì evidenziate le gravi carenze di personale infermieristico presso l' negli Istituti Penitenziari Parte_2 segnalate sia dal direttore generale che da quello amministrativo nonché presso il P.O. di Capri e che ,proprio allo scopo di porre riparo a tali notevoli carenze di organico e di assicurare una tutela del bene salute all' interno delle carceri , venne prevista l' assunzione di 20 infermieri da destinarsi esclusivamente agli Istituti Penitenziari oltre che di 5 analoghe figure professionali da collocare presso il presidio ospedaliero di
Capri; che la ricorrente venne assunta in virtù di scorrimento della graduatoria nel 2022 conscia sin dall' inizio ( vedi domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami in questione sottoscritta dalla ricorrente) delle sedi di lavoro dove si registrava impellente bisogno di personale ( c.f.r. doc n.6 resistente); che, come si legge nella nota datata 7.6.2024 ( allegato n. 8 alla memoria difensiva), le preminenti esigenze di tutela della salute presso gli istituti penitenziari e la carenza di personale infermieristico in questo delicato settore sono evidentemente rimaste allo stato invariate e che sussistono di conseguenza ragioni ostative all' accoglimento della richiesta di trasferimento sottolineate sia dal direttore dell' U.O.C. che dal relativo dirigente amministrativo i quali hanno subordinato il nulla osta al trasferimento della alla sua sostituzione con altra unità lavorativa. L' ha infine dedotto che Parte_1 nessun altro dipendente ha manifestato disponibilità a prendere il posto della Parte_1 ed anche su tale asserzione non si registra alcuna contestazione.
Tale è la carenza strutturale dell' organico infermieristico presso gli istituti penitenziari e la difficoltà di trovare personale disposto a trasferirsi in quelle determinate realtà che nella domanda di partecipazione al concorso addirittura i candidati si impegnavano a non presentare domanda di trasferimento ad altra azienda per la durata di 5 anni decorrenti dall' assunzione in ruolo ( c.f.r. punto 12 domanda di partecipazione al concorso della Parte_1
Dunque, il ricorso deve essere respinto, avendo l' assolto adeguatamente CP_1 al proprio onere probatorio.
Le spese, considerata la diversa qualità delle parti e la complessità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 2.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara
Ruggiero, all'udienza del 02.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 21203/2024 R.G.L. promossa
TRA
La dott.ssa nata il 14\03\1992 a e residente ivi alla via Parte_1 Pt_1
Posillipo 69\1 codice fiscale numero , rappr.ta e difesa dall'avv.to C.F._1
CH MA ed elett.te dom.ta presso lo stesso difensore in Casagiove alla via Lazio
17, come in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , in persona del Direttore Generale p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata CP_2 Pt_1
e difesa, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Pt_1 alla via dei Mille n. 47, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06.10.2024 la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo
Giudice del lavoro l rappresentando, a causa della propria Controparte_1
condizione fisica dovuta ad una patologia neoplastica in cura, la necessità di richiedere il trasferimento dall'attuale luogo di lavoro, presso la casa circondariale “Giuseppe
Salvia” di dove svolgeva le mansioni di infermiera, con altra allocazione più Pt_1 vicina alla propria abitazione e con minore disagio. Deduceva la ricorrente, che le proprie condizioni di lavoro, rendevano improcrastinabile il trasferimento, anche perché l aveva altre Controparte_1 posizioni compatibili con la condizione della stessa, più vicine alla sua abitazione ed in particolare presso l'ospedale San Paolo di il distretto di via Winspeare ed alla Pt_1 colonna Geremicca, dove la dott.ssa poteva espletare il suo ordinario turno Parte_1 di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato con minori disagi e stante la invalidità riconosciuta pari all'80% e dell'handicap grave ex art 3 ,comma 3 ,della legge
104\92 riconosciutole in sede amministrativa.
In particolare, deduceva che l'art. 33 della legge n. 104/1992, comma 5, sanciva il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e, a tal proposito richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 26603 del 18 ottobre 2019, che stabiliva ai fini del riconoscimento del diritto al trasferimento del lavoratore, occorreva constatare la sussistenza di alcuni indici rivelatori della reale esigenza di assistenza in favore del disabile. Ad avviso della ricorrente, inoltre, sussistevano, notevoli vuoti di organici come infermieri nelle postazioni indicate più vicine all'abitazione della medesima.
Ciò premesso chiedeva: grave di cui alla legge 104\92 ,art 3 comma 3 come riconosciuto dall' ed accertato CP_3 che esistono numerose postazioni di lavoro tra dove la ricorrente può agevolmente svolgere le proprie mansioni ,atteso che esistono plurime posizioni di infermieri presso
OSPEDALE SAN PAOLO, presso IL DISTRETTO DI VIA WINSPEARE ED ANCHE ALLA
COLONNA GEREMICCA, non occupate, nonché' anche altre postazioni di lavoro identiche a quelle della ricorrente scoperte, come si proverà nel corso del giudizio dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere il trasferimento immediato e per l'effetto con sentenza esecutiva ed immediata disporre il trasferimento della dott. ssa dall'attuale luogo di lavoro, quale infermiera presso Istituti Parte_1 penitenziari, casa circondariale "Giuseppe Salvia" all'Ospedale San Paolo e\o al distretto di via Winspeare oppure alla Colonna Geremicca, dove sussistono posti di lavoro disponibili per infermieri con espletamento del turno che svolge già oggi dalle 8,00 alle
14,00 dal lunedì al sabato , ordinare alla resistente CENTRO IN PERSONA CP_1
DEL LEGALE RAPPR.TE PRO TEMPORE di trasferire immediatamente la ricorrente in una delle postazioni rilevate con precedenza all'ospedale San Paolo che dista pochi km dall'abitazione della ricorrente oppure altre postazioni compatibili in corretta applicazione dell'art 3 comma 3 della legge 104\92 e delle disposizioni in tema di tutela della disabilita'; Condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappr.te pro tempore al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore dell'avv.to CH MA.>>
L , in persona del Direttore Generale p.t. costituitosi con memoria Controparte_1
del 24.04.2025, si opponeva alla domanda perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva l'infondatezza nel merito della domanda, ritenendo che la richiesta di trasferimento della dott.ssa on poteva essere accolta per carenza Parte_1 dei prescritti requisiti normativi. Deduceva la resistente che l'art. 33, comma 5, della legge 104/92, invocato da controparte al fine di ottenere la tutela in via d'urgenza, si riferiva a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella per cui era causa, contemplando nello specifico la possibilità per il lavoratore che assisteva un disabile, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, al fine di agevolare l'assistenza e le cure necessarie. Tale norma non si riferiva, invero, alla condizione del lavoratore affetto esso stesso dalla condizione di disabilità, al quale si applicavano piuttosto diversi istituti contrattuali.
Eccepiva l he, non a caso, la dipendente godeva, previa formale autorizzazione dei benefici di cui all'art. 33, Legge n. 104/92 dedicati alle persone con disabilità, ossia della possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa per tre giorni al mese percependo comunque la retribuzione spettante.
Infine, deduceva che la vicenda in esame era già stata scrutinata dal Tribunale, con ordinanza di rigetto n. cronol. 20152/2024 del 16/08/2024 resa nell'ambito del giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 17296/2024), nel quale la domanda cautelare veniva rigettata per assoluta insussistenza sia del requisito del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Pertanto, concludeva: infondato in fatto e in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite ed onorari di giudizio.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica.
Il ricorso va rigettato.
La L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 6, normativa che si attaglia alla fattispecie all' attenzione del Tribunale, stabilisce, per quanto qui interessa, che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità... ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso". Il precedente comma 5, è invece così formulato "Il genitore o il familiare lavoratore... che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,'" (le ultime tre parole sono state soppresse dalla L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 19) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Nella interpretazione dell'analoga formulazione delle due disposizioni relativamente al contenuto dei diritti riconosciuti, rispettivamente, al disabile in situazione di gravità e al parente che lo assiste, la Cassazione ha sostenuto che ,sulla base del tenore letterale e alla luce della ratio della disposizione in esame, non contraddetta, come indicato, dal riferimento all'analogia istituibile col testo del comma 5, del medesimo articolo della legge, la norma sul diritto di scelta della sede di lavoro del disabile in situazione di gravità va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che in sede di assunzione, anche successivamente e, in quest'ultimo caso, sia quando la situazione di handicap grave intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista, ma l'interessato, per ragioni apprezzabili (ad es. il matrimonio con persona di diversa residenza, la sopravvenienza nella sede di lavoro più vicina alla residenza di una posizione di lavoro compatibile, età), intenda mutare la propria residenza.
La Suprema Corte ha perciò concluso nel senso che :”In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del
1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap.
Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. ( vedasi sentenza Cassazione n. 3896 del 18/02/2009 (Rv. 606626 – 01 e Cass. S.U. 27 marzo
2008 n. 7945).
Va peraltro qui ribadito quanto affermato delle sezioni unite della Cassazione nell'ultima delle sentenze sopra citate con riguardo all'onere della prova in ordine alle esigenze organizzative di impresa che si opporrebbero al diritto di scelta, ritenuto, secondo i principi, gravante sul datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, quindi, “il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso non è un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell' inciso "ove possibile" - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi -soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692). In questo caso quindi il diritto del familiare-lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore- familiare può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta ex art. 33, coma 5, del d. Lgs. n. 104 del 1992.
La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta ricade tuttavia, come sopra evidenziato, sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c. (per l'affermazione che le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità produttiva ad altra del lavoratore, debbano essere provate dal datore di lavoro cfr. ex plurimis: Cass. 22 marzo 2005 n.6117). Tale interpretazione risulta avallata anche da ripetuti interventi della Corte Costituzionale (cfr C. Cost. 325/1996; C. Cost.372/2002) con i quali è stato precisato che la legge 104/92 ha particolare valore in quanto finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, ma la posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione di cui all'art. 33 comma 5 cit. non è illimitata, potendo essere la applicazione del principio ivi affermato legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa in determinate dislocazioni territoriali. L'interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del disabile nonché quello del dipendente affetto da patologia, come nella specie, di gravità tale da aver attribuito i benefici di cui all' art. 3, comma 3, l.104/92 ( handicap con connotazione di gravità) può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e – nei casi di rapporto di lavoro pubblico, come quello in esame – ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta.
L'onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede più prossima al luogo di residenza, come detto, grava sul datore di lavoro –nel caso in esame, sull'Amministrazione- che è tenuta ad allegare e dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l'attuazione del diritto della persona disabile ad avere una assistenza continua (cfr. Cass. 23857/2017).
Ne consegue che, in ipotesi di fattibilità materiale (che si risolve nella disponibilità concreta del posto nella sede richiesta) e in difetto di prova di una qualche rilevante lesione delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, il diritto del lavoratore alla assegnazione ad una sede di lavoro viciniore debba essere riconosciuto. Viceversa, se l' amministrazione dimostra che il trasferimento richiesto colliderebbe con esigenze organizzative dell' azienda e provocherebbe nocumento agli interessi pubblici sottesi al servizio previsto a tutela della collettività, certamente il trasferimento non può essere concesso.
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale , con considerazioni che restano invariate rispetto alla precedente sede cautelare, a parere di questo Giudice, il ricorso non può essere accolto.
L' onvenuta ha infatti dimostrato che l' attuale collocazione della Dr.ssa Per_1 presso l'istituto penitenziario di Poggioreale di è la scaturigine del bando di Pt_1 concorso contenuto nella deliberazione del direttore generale n. 132 del 28.1.2019 ( all. n. 5 di parte resistente) laddove vengono altresì evidenziate le gravi carenze di personale infermieristico presso l' negli Istituti Penitenziari Parte_2 segnalate sia dal direttore generale che da quello amministrativo nonché presso il P.O. di Capri e che ,proprio allo scopo di porre riparo a tali notevoli carenze di organico e di assicurare una tutela del bene salute all' interno delle carceri , venne prevista l' assunzione di 20 infermieri da destinarsi esclusivamente agli Istituti Penitenziari oltre che di 5 analoghe figure professionali da collocare presso il presidio ospedaliero di
Capri; che la ricorrente venne assunta in virtù di scorrimento della graduatoria nel 2022 conscia sin dall' inizio ( vedi domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami in questione sottoscritta dalla ricorrente) delle sedi di lavoro dove si registrava impellente bisogno di personale ( c.f.r. doc n.6 resistente); che, come si legge nella nota datata 7.6.2024 ( allegato n. 8 alla memoria difensiva), le preminenti esigenze di tutela della salute presso gli istituti penitenziari e la carenza di personale infermieristico in questo delicato settore sono evidentemente rimaste allo stato invariate e che sussistono di conseguenza ragioni ostative all' accoglimento della richiesta di trasferimento sottolineate sia dal direttore dell' U.O.C. che dal relativo dirigente amministrativo i quali hanno subordinato il nulla osta al trasferimento della alla sua sostituzione con altra unità lavorativa. L' ha infine dedotto che Parte_1 nessun altro dipendente ha manifestato disponibilità a prendere il posto della Parte_1 ed anche su tale asserzione non si registra alcuna contestazione.
Tale è la carenza strutturale dell' organico infermieristico presso gli istituti penitenziari e la difficoltà di trovare personale disposto a trasferirsi in quelle determinate realtà che nella domanda di partecipazione al concorso addirittura i candidati si impegnavano a non presentare domanda di trasferimento ad altra azienda per la durata di 5 anni decorrenti dall' assunzione in ruolo ( c.f.r. punto 12 domanda di partecipazione al concorso della Parte_1
Dunque, il ricorso deve essere respinto, avendo l' assolto adeguatamente CP_1 al proprio onere probatorio.
Le spese, considerata la diversa qualità delle parti e la complessità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 2.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero