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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G..I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9114 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “ Opposizione alla esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.) ” TRA
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci giusta procura C.F._1
Attore
con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli Controparte_2
n. 30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Codice Fiscale e Partita IVA
), in persona del legale rappresentante dott. rappresentata e P.IVA_1 CP_3 vv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo giust tti;
Convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con atto di citazione notificato in data 16.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale la al fine di sentir Controparte_2 accogliere la proposta opposizione all'ese via principale e in via subordinata, ivi formulate. Esponeva l'attore che, con atto di precetto in data 2.11.2021, l'istituto bancario convenuto gli intimava il pagamento € 37.572,60 oltre spese di procedura, avanzandolo in forza di rate insolute di contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalle parti in data 16.03.2004 – rep.12980 – racc. 3316 – a rogito del Notar Dott. . Si doleva, in via schematica, della totale invalidità del mutuo de Persona_1 quo, antificazione delle somme asseritamente dovute sulla base di plurimi motivi di doglianza. Si assumeva, in particolare, nell'atto introduttivo la nullità degli interessi pattuiti per superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108\1996 e per l'integrato anatocismo, nonché la indeterminatezza dell'articolato contrattuale con particolare riguardo al riferimento all'Euribor. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza e pretesa disattesa, in accoglimento alla spiegata opposizione, previa sospensione dell'esecutività del precetto opposto anche inaudita altera parte: Rigettare la richiesta di pagamento portata dall'atto di precetto notificato e per l'effetto annullarlo e/o dichiararlo nullo , per tutti i motivi e le argomentazioni esposte in sede di opposizione che qui si intendono per ripetute e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento. Accertare e dichiarare la usurarietà originaria e/o sopravvenuta degli interessi applicati nel finanziamento in contestazione, e per l'effetto, dichiarare la nullita' della clausola degli interessi convenzionali e di mora di conseguenza, accertare e determinare, nel caso di finanziamento ancora in scadenza, il solo capitale residuo al netto di ogni interesse;
Accertare e dichiarare che è stato applicato un interesse effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto. Dichiarare, l'annullamento parziale del contratto di finanziamento oggetto del giudizio de quo, ed in particolare, ai sensi della normativa vigente in materia, la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, determinando così il residuo dare di parte attrice, ricalcolato al tasso legale semplice di volta in volta vigente e, per l'effetto; Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse convenuto perché ancorato ad indici non oggettivamente ed obbiettivamente individuabili ( EURIBOR, LIBOR, ecc.) applicando in sostituzione i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB;
In ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della legge n 154/92 e dell'art 117 del TUB – sulla trasparenza bancaria-. sempre nel merito accertare, il verificarsi del c.d. fenomeno anatocistico nel contratto in contestazione, calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno;
In definitiva, accertare e determinare l'esatto dare – avere tra le parti in relazione al finanziamento in esame in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato dal CTU e per l'effetto; Previo accertamento della inefficacia del titolo esecutivo per i motivi suesposti e di conseguenza della illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, condannare e/o ordinare l' alla rinegoziazione del finziamento in oggetto con CP_4 rideterminazione del relativo piano di a mento per i motivi suesposti;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per dichiarato anticipo”.
2.1 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 28.02.22, la la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai i profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Si opponeva, in aperura, alla eccepita errata quantificazione delle somme precettate nonché al superamento del tasso soglia, ricordando come nel calcolo del TAEG dovessero essere inclusi il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, il costo della mediazione e tutte le altre spese previste in contratto, ma non le somme che il consumatore deve pagare nel caso di inadempimento, inclusi gli interessi di mora. Pertanto, il TEG effettivo applicato era pari al 5,97%, in attuazione delle istruzioni della Banca d'Italia del 2003 che richiamano il D.M. dell'8 luglio 1992, mentre il tasso soglia per il I° trimestre 2004, era pari al 6,36%. Inconferente era poi, a suo dire, la contestazione circa l'indeterminatezza del tasso di contratto perché applicato con riferimento al tasso Euribor. Il tasso di contratto, infatti, risultava pattuito nella misura fissa e ben definita del 5,80% nominale annuo e non recava alcun riferimento all'Euribor. Instava, dunque, per il rigetto delle avversarie domande con vittoria delle spese di lite. Il procedimento veniva istruito in via documentale e mediante consulenza tecnica e perveniva alla udienza del4.12.24, data nella quale era trattenuto in decisione concedendo termine per il deposito di memorie conclusive e termine per il deposito di note di replica.
3.1 Le domande avanzate dalla parte attrice opponente risultano sol parzialmente fondate per i motivi di seguito esposti. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Ritiene, in primo luogo, questo giudice condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla parte convenuta opposta a sostegno della richiesta reiezione della doglianza afferente la assenza di comunicazione tendente ad ottenere il pagamento dei ratei scaduti. Emerge, infatti, per tabulas come la con diffida datata 29.11.2018 indirizzata al sig. Parte_1
e ricevuta dallo stesso il 018, comunicava l'irregolarità del rapporto, immediata e la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., intimando del pari il pagamento entro e non oltre 15 giorni della somma di € 36.251,00 comprensiva del residuo mutuo e rate insolute, oltre interessi, spese, accessorie e commissioni sino alla data dell'effettivo regolamento. Medesima reiezione deve operarsi con riguardo alla doglianza inerente alla sospensione normativa delle procedure esecutive di cui al D.L. n. 18 del 2020 art. 54 ter, come riportato dalla stessa controparte, prorogata sino al 30.06.2021 a detta dello stesso istante. Essendo il precetto notificatogli in data 2 novembre 2021 non risulta sussumibile nella parentesi normativa sospensione dal D.L. n. 18/2020. 3.2 Potendo a tal punto discorrersi del merito, si osserva come motivo complessivo di censura inizialmente sollevato da parte attorea consti nella indeterminatezza delle clausole contrattuali, nonché nella previsione di un interesse usurario. Dette doglianze risultano infondate, atteso che dalla lettura dell'articolato contrattuale chiaramente si evincono le seguenti pattuizioni (riportate anche dal nominato Esperto nel proprio elaborato): - Importo mutuato: € 60.000,00 - Netto erogato: € 59.639,19 (ossia € 60.000,00 - € 360,81 trattenuti dalla Banca all'atto dell'erogazione) - TAN fisso: 5,80% - TAE: 5,89% con modalità di calcolo 360/360 - Tasso di preammortamento: 3% semestrale a decorrere da 15° giorno dalla stipula incluso e fino al giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento (01.07.2004) - Durata: n. 40 rate costanti semestrali posticipate, ciascuna di € 2.553,95 - Scadenza prima rata: 31.12.2004 - Scadenza l'ultima rata: 30.06.2024 - Tasso di mora alla stipula: 6,36% annuo con modalità di calcolo 365/360 non suscettibili di capitalizzazione periodica (in generale pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria”, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 108/1996) - Spese istruttoria: € 200,00 - Spese per incasso rata: € 5,00 - Spese per spedizione avviso di pagamento (comunicazioni periodiche): € 2,58 - Premio per assicurazione incendio: € 6,48 mensile da pagarsi unitamente alla singola rata di ammortamento - Imposta sostitutiva (0,25% dell'importo erogato): € 150,00 - ISC: 5,89%
- Compenso per estinzione anticipata: 3% del capitale rimborsato anticipatamente oltre € 50,00 per spese di segreteria. E', ancora, allegato al contratto di mutuo il documento di sintesi, al quale fa rimando il contratto sottoscritto dalle parti per la individuazione del tasso di interesse che il cliente si è obbligato a corrispondere sulla somma di denaro mutuata, nonché il piano di ammortamento. Ivi segnatamente si dispone che il mutuo verrà restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti;
le rate rimborsate saranno nel numero di 40, ammontanti ad euro 2553,95 ciascuna, comprensivi di quota capitale e quota interessi al tasso annuo effettivo del 5,89% ed al tasso di mora pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria”, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 108/1996. Ancora, il Piano di Rimborso che segue segnala in modo dettagliato e minuzioso, il numero di rate, la durata del mutuo, la scadenza della prima rata e delle successive rate, l'importo richiesto e il totale da restituire. A tanto consegue che dette clausole non possano predicarsi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346,1418 e 1419 c.c.. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418,1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento. Fatte queste premesse, ritiene il Tribunale che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati. Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico- finanziarie di costruzione del medesimo. Inconferente è, poi, la doglianza riferita all'indeterminatezza del rinvio per relationem al tasso Euribor, non facendovi menzione il contratto. 3.4 Invero, le doglianze attoree proseguono segnalando che al contratto di mutuo in esame sia allegato il piano di ammortamento alla francese. Esso, come ritenuto da buona parte della giurisprudenza di merito, non determina alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (cfr, tra tante, in Deiure.it, Trib. Palermo, 10.8.2021, n. 3310; Trib. Roma, 18.1.2021; Tribunale L'Aquila, 17.5.2021, n. 334; Corte di Appello Napoli, 19.2.2020, n. 772). Tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n. 13888). In altri termini, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento cd alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi (tra le Trib. Milano 10/12/18; Trib. Roma 3/4/19; Trib. Napoli 18/10/2022). 3.5 Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass SU 15130/2024 del 29.05.2024, resa in esito a un rinvio pregiudiziale promosso dall'Intestato Tribunale, è stato chiarito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Per tale via, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” ed è pertanto giunta ad affermare come “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. Ne deriva, considerando la fattispecie in esame, che il mutuo oggetto di lite sia del tutto conforme alla normativa all'epoca vigente e, in particolare, al documento di sintesi allegato. Risulta allegato ovviamente il piano di ammortamento. Risultano allegate le condizioni economiche. Sin dal momento della stipula del contratto di mutuo, il mutuatario ha avuto piena conoscenza del tasso di interesse vigente. In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto: la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina recante obblighi di pubblicità ed informazione. 3.6 Peraltro, il nominato CTU a seguito delle verifiche compiute, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni, ha esposto “ che il piano di ammortamento, sviluppato dalla secondo il modello “alla francese”, risulta analiticamente corretto CP_2 in riferimento s rata di preammortamento quantificata dalla in € 930,00 CP_2
(calcolata su € 60.000,00 al tasso del 6,00% per gg. 93) sia alla rata se e posticipata di ammortamento quantificata dalla in € 2.553,95 ciascuna “(cfr. All. 5 all'elaborato). CP_2
Con riguardo all'asserita usura, se uovendo dagli esiti della disposta c.t..u. , si è acclarata l'assenza del superamento del tasso soglia. Dalla verifica eseguita risulta, infatti, che, in riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti in contratto, il TEG pattuito è pari al 6,29% e, quindi, inferiore alla soglia usura di riferimento del 6,36% (cfr. All. n. 6 Soglie usura I TRIM. 2004 - Categoria: Mutui a tasso fisso e cfr. All. n. 7 Calcolo del TEG). A tal proposito, l'esperto ha provveduto a confrontare, in riferimento ai soli interessi moratori il tasso di mora pattuito al momento della stipula del contratto (6,36%) con la soglia usura di riferimento (9,51%); dal confronto operato è scaturito che il tasso di mora pattuito è risultato inferiore alla soglia usura di riferimento. Si è così evidenziato che la soglia-usura relativamente ai tassi di mora non coincide con la soglia-usura relativa ai tassi corrispettivi dovendo essere aumentata del 3,15% (2,1%*1,5) considerato che i D.M. con cui vengono pubblicati i tassi effettivi globali indicano espressamente che “i tassi effettivi globali medi …. non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. Invero, ritiene il giudicante che non sia chiara la modalità di calcolo della soglia presa a riferimento dalla difesa dell'attore per la valutazione dell'usurarietà degli interessi moratori. Al riguardo, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura ma vanno autonomamente considerati. Ciò in quanto: interessi corrispettivi e moratori sono grandezze disomogenee, data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi;
l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo;
ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente (cfr. tribunale Trani 10.3.2014; tribunale Napoli 18.4.2014; tribunale Verona 30.4.2014; tribunale Roma 16.9.2014; tribunale Udine, 26 settembre 2014; tribunale Taranto, 17 ottobre 2014; tribunale Napoli, 28 ottobre 2014, tribunale Treviso, 9 dicembre 2014; tribunale Bologna 17 febbraio 2015; tribunale Padova
10 marzo 2015; tribunale di Milano, sent. n. 11997 del 27 ottobre 2015; tribunale di Trento, sent. del 18 febbraio 2016; Tribunale di Nola, ordin. del 23 marzo 2016; tribunale Roma,
11 maggio 2016 n. 9553 del 2016, tribunale Roma, sent. 11 maggio 2016, n. 9554 e tribunale Roma, 12 maggio 2016, n. 9611; tribunale Catania Sez. IV, sent. 7 febbraio 2017). La Banca d'Italia nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013 cit. ha spiegato come gli interessi di mora siano esclusi dal TEGM 'perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente', e ha significativamente affermato che 'l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela'. Osserva - dunque - Banca d'Italia che ove gli interessi moratori fossero stati inclusi nel TEG si sarebbe determinato un innalzamento dei tassi soglia con evidente pregiudizio per la clientela, che si sarebbe dovuta confrontare con tassi soglia più alti anche nella fase fisiologica del rapporto contrattuale. Aggiunge - quindi - Banca d'Italia che al fine di consentire l'applicazione della disciplina anti usura agli interessi moratori evitando 'il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora)', 'i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. Suggerisce infine Banca d'Italia, 'in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori', di individuare il tasso soglia per gli interessi moratori nel TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti, per poi determinare su tale valore la soglia. Il principio dell'omogeneità dei dati da raffrontare si ricava proprio dalla disciplina dell'usura oggettiva, fondata sul raffronto tra: il tasso soglia, determinato alla luce del tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, ed il tasso effettivo globale (TEG) concretamente applicato nel rapporto negoziale. Tale raffronto non può che essere fatto sulla base di dati tra loro omogenei;
diversamente, il legislatore non avrebbe ancorato il tasso soglia alla media dei tassi effettivi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari in un determinato contesto temporale. Il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16303 del 2018 (relativa all'affine tema del rapporto tra CMS ed usura), dove è stato significativamente affermato che (punto 6.3. della sentenza) '(...) inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: "commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi'; ed ancora (punto 6.4.1. della sentenza) 'l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)'. Coerentemente con tali premesse le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le CMS (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali - compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. L'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il tasso soglia ai fini di verificarne l'usurarietà appare ulteriormente confortato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. un interesse legale di mora, per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti, parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al d. lgs. n. 231 del 2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che, con riferimento a diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia. Alla luce delle superiori considerazioni il Tribunale - preso atto che nella rilevazione del TEGM non sono presi in considerazione dal Ministero del tesoro gli interessi moratori - ritiene che tale tipologia di interessi non possa concorrere a formare il TEG degli interessi praticati nei singoli rapporti contrattuali (cfr. orientamento del tribunale di Milano cfr. ex multis da ultimo sentenza, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; 30 gennaio 2019, n. 956). In ragione di tanto, quindi, la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina antiusura ed il motivo di doglianza rappresentato non accoglibile. 4. Invero, le doglianze attoree proseguono con il segnalare l'erroneità del computo della somma ingiunta, sicché si è richiesto all'esperto di verificare la coerenza delle somme richieste rispetto al titolo ed al credito residuo dovuto. Il nominato esperto ha, quindi, provveduto ad accertare l'esattezza delle singole voci, rappresentando come l'estratto conto della 25.10.2020 Controparte_6 ma riferito alla situazione contabile al 31.12.2019- riportasse che alla data del 31.12.2019 il capitale residuo era pari ad € 23.762,12 come poi riportato in precetto;
tuttavia, dal piano di ammortamento (sempre di fonte bancaria) doveva evincersi che alla data del 31.12.2019 il capitale residuo era pari a € 19.978,34. Pera tale motivo l'esperto ha provveduto a ricalcolare il dare/avere tra le parti (e quindi la coerenza delle somme richieste in precetto rispetto al titolo, sommando capitale residuo al 31/12/2019, rate insolute al 31/12/2019 ed interessi di mora dal 31/12/2019 al 30/08/2021. Da tale operazione si è ottenuto un credito ammontante ad € 33.486,69. Condividendo il sottoscritto magistrato la metodologia e le indagini eseguite si ritiene di poter così concludere che il credito della BNL Spa nei confronti di sia Parte_1 da quantificarsi in € 33.486,69. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, la domanda può trovare accoglimento solo per una esigua parte. 5. Con riferimento, infine, al governo delle spese, le stesse vanno interamente compensate tra le parti atteso l'accoglimento meramente parziale della domanda e la consequenziale soccombenza reciproca determinatasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Accoglie parzialmente la opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1 accerta che il credito della nei confronti dello stesso Controparte_2 ammonti ad € 33.486,69; b) Compensa integralmente le spese tra le parti. Tra le stesse devono intendersi incluse quelle per l'epletamento della CTU, già liquidate con precedente provvedimento, che vengono definitivamente poste a carico di ambo le parti in solido tra di loro.
Così deciso in Salerno, lì 25.02.25
IL GIUDICE Alessia Pecoraro