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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. AR AP ET
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 9059/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2191/2020 del Tribunale di S. Maria C.V depositato in data 29.09.2020, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
IA LE, presso il cui studio in Santa Maria la Fossa (CE) alla Piazza Europa n. 18, elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. , P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti in virtù di procura speciale alle liti su separato atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2191/2020 (RG Parte_1
3201/2020), emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 22.07.2020 e depositato il 29.09.2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Euro € 46.079,97 oltre CP_1 interessi come da domanda dalla notifica del decreto al soddisfo, oltre interessi legali, nonché spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. deduceva: Parte_1
- di aver sottoscritto in data 08.05.2008 con la società DE IA SP, un contratto di finanziamento che prevedeva l'erogazione in suo favore della somma di € 29.741,23, da rimborsarsi mediante n. 120 rate di € 427,00 mensili, per un totale da restituire pari complessivi
€ 51.240,00, attraverso la cessione volontaria del quinto dello stipendio percepito dal Consorzio
Unico di Bacino Na – Ce, presso il quale risultava assunto, e che tratteneva dalla busta paga dell'istante gli importi di cui alla cessione di credito pari ad € 427,00 mensili;
- di aver cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze del suddetto di Consorzio in data
23.04.2013, per cui alla predetta data risultavano pagate n. 59 rate (giugno 2008 – aprile 2013), per un totale complessivo di € 25.193,00;
- che il contratto in questione era inoltre assistito da una garanzia assicurativa per la quale aveva versato anticipatamente il premio per €1.479,51 a copertura del rischio della perdita dell'occupazione e che pertanto, la società opposta avrebbe dovuto chiedere la parte di finanziamento rimasta impagata alla compagnia assicurativa di cui l'opponente non conosceva tuttavia il nominativo;
- che il contratto di finanziamento da cui nasceva il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto era comunque affetto da nullità relativa in ordine agli interessi ed ai compensi, stante l'usurarietà dei tassi applicati;
- che risultavano in ogni caso versate le rate da giugno 2008 fino a maggio 2013, risultando dalle buste paga le trattenute dell'importo di € 427,00 per rata cessione Barklais effettuate dal datore di lavoro fino a maggio 2013, risultando versati all'opposta € 25.193,00, diversamente Con dal prospetto contabile allegato dalla al ricorso per decreto ingiuntivo ove si affermava che le rate insolute ammontavano ad € 38.430,00, dovendosi di conseguenza comunque ridurre la somma di cui all'ingiunzione di pagamento alla luce dei pagamenti risultanti in atti.
L'opponente concludeva pertanto affinché, previa eventuale rimessione dinanzi ad un organismo di mediazione al fine di tentare la definizione bonaria della controversia, venisse revocato e dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, ed in caso di accertamento di somme a suo debito, compensare le stesse con eventuali somme di cui egli fosse risultato creditore all'esito del giudizio ovvero, defalcare dal dovuto le somme già trattenute dalle buste paga, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo l'infondatezza dell'opposizione avversa, ritenendo sufficientemente provato il credito ingiunto.
Rilevava l'opposta società, che incombeva comunque sull'opponente l'onere di fornire la prova in ordine all'esistenza di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla perdita di impiego, nonché in ordine alla comunicazione all'Istituto erogante dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, necessaria per chiedere al datore di lavoro il versamento del TFR, ed in caso di diniego del Con datore di lavoro, di attivare la polizza assicurativa contro il rischio impiego. Eccepiva ancora la , che, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, come si evinceva dall'estratto conto in atti, erano state corrisposte solamente le prime 30 rate del finanziamento, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2008 ed il 30 novembre 2010, per un totale di € 12.810,00, e trattandosi comunque di una cessione pro solvendo del credito vantato dal mutuatario nei confronti del datore di lavoro, anche nel caso di inadempimento di quest'ultimo al versamento del quinto dello stipendio ceduto, l'Istituto era legittimato ad agire nei confronti del cedente obbligato in solido. In ultimo affermava la legittimità degli interessi pattuiti e l'avvenuta osservanza della soglia antiusura, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 23.03.2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Con ordinanza di scioglimento di riserva del 24.05.2023, la banca veniva onerata al deposito del contratto di assicurazione rischio impiego stipulato contestualmente al finanziamento e veniva disposta ctu contabile.
Espletata l'istruttoria e la c.t.u., all'udienza cartolare del 03.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per la mancata adesione dell'opposta, come da verbale negativo del 28.04.2021 depositato in atti.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, CP_1 dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass.
n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n.
20495/2020).
Tuttavia, tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Ord. n. 20495 del 29/09/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020). Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Va ribadito infatti sul punto, come la Corte di Cassazione ritenga sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (Cass. 31188/2017- Cass. 15884/2019 e Cass. 17110/2019).
Anche più di recente la Cassazione ha riaffermato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Orbene, l'opposta ha dato prova della propria legitimatio ad causam producendo, CP_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15.04.2017 – Parte Seconda, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B., anche gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.
Invero, come è dato leggersi dall'estratto della GU n. 47 depositato dalla opposta società, tra i crediti ceduti dalla AR Bank, rientravano tutti i finanziamenti che al 28.02.2017 risultavano nella titolarità di AR, tra i quali vengono elencati anche i prestiti personali ripagabili mediante cessione da parte del debitore ed in favore del proprio finanziatore del quinto del proprio stipendio mensile e tra cui anche i finanziamenti originariamente concessi tra gli altri da DE IA Spa.
Vero è che la giurisprudenza di merito e di legittimità affermano, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma è altrettanto pacifico che nel caso di specie alcuna contestazione è stata mossa dall'opponente nei confronti della vicenda successoria globalmente intesa, non avendo egli contestato né l'avvenuta cessione in blocco dei crediti AR in favore di né la specifica cessione della propria posizione debitoria personale, CP_1 implicitamente riconoscendo la validità dell'avvenuta cessione dei crediti.
Ne sorgono dubbi circa l'efficacia stessa dell'atto di cessione dei crediti di AR in favore della stante la richiamata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. CP_1
Ne consegue la legittimazione della a richiedere il pagamento delle somme oggetto del CP_1 decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
Tanto premesso, l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del 08.08.2008 stipulato con la DE IA per l'importo di 51.240,00 (di cui € 29.741,23 per capitale) da rimborsarsi in n. 120 rate mensili dell'importo di € 427,00 cadauna, con le condizioni contrattuali applicate.
Peraltro, il debitore opponente non ha nemmeno mai contestato la sottoscrizione del finanziamento, né di aver ricevuto le somme ivi richieste, quanto la legittimità della richiesta restitutoria, anche negli importi indicati dall'ingiungente, avendo stipulato egli contestualmente al finanziamento una polizza rischio impiego in forza della quale la società opposta avrebbe dovuto richiedere la parte di finanziamento rimasta impagata alla compagnia assicurativa e non al medesimo, ed avendo in ogni caso rimborsato a mezzo cessione del quinto somme maggiori a quelle riportate nel ricorso monitorio, come risultanti dalle trattenute in busta paga, oltre ad eccepire la nullità relativa del contratto per l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Orbene, non appaiono condivisibili le contestazioni dell'opponente a tenore delle quali, stante l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura del rischio di inadempimento connesso alla morte o alla perdita del lavoro, essendosi verificatasi quest'ultima circostanza, l'istituto di credito avrebbe dovuto richiedere il pagamento delle somme non versate alla compagnia assicurativa piuttosto al medesimo.
Va rilevato infatti che, per quanto l'operatività della richiamata polizza risulti pacificamente dal contratto di assicurazione vita e rischio impiego n. 2737 stipulato con HDI il 28.05.2008, effettivamente collegata al finanziamento de quo relativa all'assicurato/cedente , Parte_1 Con prodotta in atti dalla opposta in seguito ad ordine di esibizione di questo giudice, trattasi tuttavia di copertura assicurativa stipulata in favore della società finanziaria e non del lavoratore stesso, e che mira a coprire, appunto, il rischio connesso al mancato adempimento della prestazione per fatti legati alle vicende lavorative del debitore (morte o perdita dell'impiego).
L'assicurazione volta a coprire il “rischio impiego” è stipulata nell'interesse della finanziaria cessionaria del credito da lavoro, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del DPR n. 180/1950; la previsione della copertura assicurativa è volta alla tutela del credito della società finanziaria che eroga il prestito.
Quanto precede trova conferma nel riconoscimento del diritto di surrogazione a favore dell'assicuratore, secondo quanto previsto, in generale, dall'art. 1916 c.c. e, in particolare, dall'art. 7 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, ove è previsto che per le somme eventualmente pagate la compagnia di assicurazione resta surrogata alla finanziaria in ogni diritto spettante alla stessa e potrà rivalersi nei confronti del delegante e dei datori di lavoro.
Non coglie pertanto nel segno l'argomento a mente del quale la stipula di una polizza “rischio impiego”, accessoria al finanziamento, e il conseguente obbligo di pagamento in capo alla compagnia assicurativa comporterebbero la liberazione dell'odierno opponente.
Qualora l'obbligo di pagare l'indennità o il pagamento della stessa producessero l'estinzione del credito garantito non potrebbe invero aver luogo alcuna surrogazione, non essendo ipotizzabile una successione in un diritto ormai estinto.
La circostanza che, per disposizione di legge, l'evento dannoso rappresentato dalla perdita dell'impiego sia coperto da assicurazione a favore del finanziatore non incide infatti in alcun modo sul rapporto obbligatorio intercorrente con il mutuatario. Il mutuante, in altri termini, a seguito del verificarsi dell'evento di rischio contrattualmente previsto, conserva integre le proprie pretese nei confronti tanto del debitore quanto dell'assicuratore, ferma restando l'impossibilità di conseguire un'indebita locupletazione percependo la medesima somma da entrambi.
Pertanto, il fatto che la avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla compagnia di CP_1 assicurazione, non esclude il diritto di chiedere il pagamento direttamente al debitore come avvenuto nel caso di specie, non essendo la stessa obbligata dalle disposizioni contrattuali ad attivare la copertura assicurativa.
Peraltro, come pure rilevato dall'opposta, non risulta neppure che il avesse comunicato il venir Pt_1 meno del rapporto di impiego, nonostante tale onere ricada solidalmente sul datore di lavoro e sullo stesso debitore, il quale era tenuto a comunicare ogni modifica del rapporto di lavoro.
Non merita dunque accoglimento la prospettazione dell'opponente sul punto.
Quanto invece alle ulteriori doglianze di parte opponente, circa l'erronea indicazione da parte della opposta degli importi ancora dovuti, avendo egli versato a mezzo trattenute in busta paga le rate del finanziamento a decorrere dalla prima del giugno 2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro del maggio 2013, le stesse appaiono condivisibili e l'eccezione merita accoglimento.
Invero, a fronte della prova dei pagamenti a mezzo delle buste paga fino maggio 2013 prodotte dall'opponente, dalle quali si evincono le trattenute sulla retribuzione effettuate dal datore di lavoro delegato per un controvalore di € 25.620,00 pari a n. 60 rate mensili, come confermato dal CTU, la Banca cessionaria si è limitata a depositare un estratto conto privo di certificazione dal quale si evincerebbe invece che sono state pagate e incassate solo n. 30 rate mensili dal
30.06.2008 fino al 30.11.2010 per un controvalore di € 12.810,00 affermando che le rate insolute ammonterebbero dunque ad € 38.430,00, cifra sulla quale ha poi calcolato gli interessi di mora per un totale complessivo asseritamente dovuto di € 46.079,97.
Ebbene, tale estratto conto del 01.10.2019, elaborato dalla cessionaria del credito ex post, ovvero a contratto già ampiamente scaduto, oltre a essere privo di qualsiasi sottoscrizione e attestazione di autenticità, non è un estratto conto bancario e non può essere neppure equiparato all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca ex art. 50 T.U.B., che costituisce peraltro sì documento idoneo e sufficiente a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non sufficiente alla dimostrazione del credito nel successivo giudizio di opposizione.
Trattasi inoltre, come detto, di “estratto conto” confezionato dalla stessa a sua volta CP_1 cessionaria del credito della AR.
Neppure può darsi valenza probatoria al “prospetto contabile” del 30.09.2019 prodotto dalla opposta, ove sono riportati unicamente il totale delle rate insolute e l'ammontare complessivo del debito, per quanto certificato ex art 50 TUB, senza alcuna indicazione degli estremi del finanziamento e neppure della banca erogante le somme.
Ad ogni buon conto, secondo giurisprudenza pacifica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in caso di cessione del credito pro-solvendo, come nel caso di specie, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c., ovvero della richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (cfr.
Cass. n. 2110/2000); in particolare, è stato precisato che in tal caso, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è stata, cioè, escussione infruttuosa di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi (cfr. Cass. n. 3469/2007; n.15677/2009; n. 2517/2010).
Le norme di cui all'art. 1260 c.c., in quanto di carattere generale, sono applicabili anche finanziamento con rimborso mediante cd. cessione del quinto dello stipendio.
Nella fattispecie, risulta non contestato e documentato che il Consorzio Unico di Bacino Na – Ce, abbia effettuato le trattenute sulle buste paga del , per n. 60 rate, dovute in ragione della Parte_1 cessione del quinto dello stipendio in favore di DE IA SP (poi AR), come dimostrato dalle buste paga prodotte e come confermato dall'elaborato peritale.
Manca invece ogni prova della preventiva escussione del debitore ceduto, cui non risulta che la cedente AR ovvero la cessionaria odierna opponente avessero mai rivolto alcuna tempestiva richiesta di pagamento o tentato alcuna escussione, né avessero dimostrato l'assoluta insolvenza del
Consorzio Unico di Bacino Na – Ce allorquando si verificavano gli asseriti mancati versamenti delle rate del finanziamento da parte del datore di lavoro. L'unica diffida prodotta in atti dall'opposta, inoltrata al Commissario Liquidatore del Consorzio datore di lavoro dell'opponente solo in data 07.07.2017, attiene genericamente e cumulativamente alle trattenute sulle retribuzioni di tutti i dipendenti ed ex dipendenti asseritamente non versate con un calcolo complessivo, senza alcuno specifico riferimento alla posizione del . Peraltro, avendo Pt_1 asserito l'opposta che la prima rata insoluta risalirebbe al 30.12.2010, non si comprende perché solo ben 7 anni dopo, e dunque intempestivamente, venissero richieste per la prima volta al datore di lavoro non più in bonis le somme dovute dai lavoratori per le cessioni del quinto non versate.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'importo del credito ingiunto andrà ridotto in ragione delle somme effettivamente versate dall'opponente per € 25.620 pari a n. 60 rate mensili, come pure riportato nell'elaborato peritale nell'ipotesi B, alla quale questo giudice ritiene di uniformarsi.
Ciò posto, con specifico riferimento all'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati dalla finanziaria, come denunciata con l'atto di opposizione, il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Ebbene il CTU, dopo aver analizzato il contratto di prestito con delega di pagamento stipulato in data 08/05/2008 dal Sig. presso di importo nominale pari ad € Parte_1 CP_1
51.240,00, nonché tutta la documentazione presente agli atti, pur non rinvenendo l'applicazione di tassi usurari da parte della opposta, ha comunque nello specifico riscontrato: 1) “rispetto della normativa antiusura Legge 108/1996 in riferimento alle singole componenti del credito;
2) l'assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate, nonché del piano di ammortamento. Nel contratto esaminato non risultano specificate le modalità di composizione della rata in quota capitale e quota interessi e non risulta allegato il piano di rimborso: in assenza di un consapevole assenso del mutuatario, il pagamento della rata, nell'applicazione dell'art. 1337 c.c. ed in un rigoroso rispetto del principio che sottende l'art.
1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa;
3) il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione dell'art. 117 TUB, comma IV;
4) in assenza delle condizioni previste dall'art. 117 TUB, appare scontato il regime semplice dell'art.
821 c.c.. La penalizzazione riveniente dalle diverse condizioni applicate senza l'esplicito assenso del mutuatario configura la violazione dell'art. 1195 c.c.;
5) il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel regime composto, anziché in regime semplice, includendo quindi la lievitazione esponenziale degli interessi. La conseguente maggiorazione della rata nel regime composto, corrispondente all'effetto anatocistico, configura la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o;
6) la violazione dell'art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento dato dal rapporto proporzionale al tempo degli interessi rispetto al capitale finanziato. Tale prezzo corrisponde all'ammontare dell'obbligazione accessoria calcolata in regime semplice, mentre il valore incluso nella rata determinata in regime composto corrisponde ad un tasso ex art. 1284 c.c. più elevato.
In altri termini, al valore della rata quantificata in regime composto, e dell'inclusa obbligazione accessoria, corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., in ragione proporzionale espresso dal regime semplice, difforme e più alto del tasso indicato in contratto”
In considerazione delle succitate irregolarità riscontrate, il CTU ha dunque provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento con l'applicazione del tasso BOT minimo emesso nei
12 mesi precedenti la data di stipula del contratto, in regime di capitalizzazione semplice.
Orbene, degli scenari ipotizzati dal CTU – “SCENARIO A) Credito a favore istituto credito €
43.911,88; SCENARIO B) Credito a favore istituto credito € 27.323,78” – essendo state versate dall'opponente n. 60 rate mensili per complessivi € 25.620,00, per quanto dedotto, questo giudice ritiene di uniformarsi allo scenario B, dovendo concludersi che il risulta ancora debitore Pt_1 nei confronti della cessionaria opposta dell'importo complessivo di € 27.323,78. CP_1
Alla luce di quanto accertato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato a corrispondere alla convenuta opposta la minor somma sopra indicata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Stante tuttavia l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto, essendo stato accertato un credito di € 27.323,78 a fronte di un'ingiunzione per € 46.079,97, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, 2 co. c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cassazione civile , sez. I , 24/04/2018 , n. 10113).
Tenuto conto dell'esito della CTU le spese del consulente d'ufficio sono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2191/2020 reso nella procedura R.G. n. 3201/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 22.07.2020 e depositato il 29.09.2020;
- condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 27.323,78, oltre interessi legali
[...] dalla domanda;
- dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese della compiuta CTU già liquidate definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 30.09.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.