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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 18234/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO e elettivamente domiciliato P.IVA_2 in PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. COMBA FEDERICO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Milano n. 6998/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 23.09.2025:
BANCA Pt_1 Pt_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n.
pagina 1 di 13 6998/2023 depositata in cancelleria il 13 novembre 2023, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. Sergio Gallo, nell'ambito del giudizio R.G.N. 843/2023:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6998/2023, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dal Signor in Parte_1 Parte_2 relazione al contratto di finanziamento n. 12945 e dal Signor in Parte_3 relazione al contratto di finanziamento n. 648032, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
CONSERF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
NEL MERITO: In relazione alla posizione rigettare l'appello proposto Parte_2 da siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
- In relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto da Parte_3 siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da avverso la sentenza n. Parte_1
6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal Giudice di Pace di Milano, relativa al giudizio avente R.G. n. 843/2023 promosso da nei confronti Parte_4 Parte_1
[...]
Nel primo grado di giudizio, parte attrice, in qualità di procuratrice dei signori Parte_5
, ,
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
pagina 2 di 13 , , , , , Pt_12 Parte_13 Parte_3 Parte_14 Parte_15
e aveva allegato che: Parte_16 Parte_17
- ciascuno dei quindici attori sopra indicati ha sottoscritto con i Parte_1 contratti di finanziamento mediante cessione del quinto di seguito indicati, regolati dalle seguenti condizioni economiche:
pagina 3 di 13 - che ciascuno dei quindici attori ha estinto anticipatamente il finanziamento, maturando, in forza dell'art. 125 sexies T.U.B., il diritto alla restituzione di quota parte di ogni singolo costo del credito dovuto per la restante durata del contratto e non solamente dei costi c.d. recurring;
- che pertanto, nel caso di specie, l'intervenuta estinzione anticipata dei finanziamenti comporta in capo a ciascun degli attori il diritto di ottenere il rimborso proporzionale di tutti gli oneri (al netto degli importi già versati da Pt_1
collegati al finanziamento e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione, qui di seguito riportati:
pagina 4 di 13 La sentenza n. 6998/2023 accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la società alla restituzione in favore di ciascuno degli attori delle Parte_1 somme indicate nell'ultima colonna della tabella supra riportata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. ha impugnato la sentenza n. 6998/2023 limitatamente alle Parte_1 statuizioni relative alle posizioni dei sig.ri e . Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 13 L'appellante, reiterando difese svolte sin dalla prima fase del giudizio, sostiene l'erroneità della decisione in quanto:
- in relazione alla posizione di , difetterebbe in capo a la Parte_2 Pt_1 legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso, atteso che il contratto di finanziamento n. 12945 è stato stipulato fra il sig. e We Finance s.p.a., Pt_2
mentre risulta solamente cessionaria del credito e non anche del Pt_1 contratto. Poiché la gran parte degli oneri per i quali il Signor ha formulato Pt_2
domanda di condanna riguarda i costi up fornt - ovvero quelli relativi ad attività antecedenti (o contestuali) alla decorrenza del rapporto - incassati da We Finance
s.p.a., sarebbe quest'ultima ad avere legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di tali costi e non;
Parte_1
- in relazione alla posizione di , non potrebbe trovare applicazione Parte_3
l'art. 125 sexies T.U.B. poiché l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta per cessazione rapporto di lavoro e non per volontà del cliente, la quale sarebbe presupposto ex lege della richiesta di rimborso della pretesa restitutoria;
- e non avrebbero diritto al rimborso degli oneri Parte_2 Parte_3
non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, considerata la loro natura up-front, e considerata la presenza in contratto della clausola di irripetibilità degli oneri;
- in ogni caso, anche se fosse riconosciuto il diritto al rimborso, lo stesso dovrebbe avvenire tramite il c.d. metodo ammortizzato (o curva degli interessi), in luogo del c.d. metodo proporzionale (o pro rata temporis).
Conclusivamente, ha chiesto di essere assolta, in riforma della Parte_1 sentenza n. 6998/2023, da ogni pretesa restitutoria avanzata dai signori Parte_2
e e, conseguentemente, di disporre la restituzione in suo favore Parte_3
degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati degli interessi.
Si è costituita quale procuratore di e Parte_4 Parte_2 Parte_3 chiedendo che l'appello sia rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
pagina 6 di 13 Tanto premesso, l'appello è infondato. Quanto alla posizione di , non è fondata l'eccezione di carenza di Parte_2 legittimazione passiva avanzata da parte appellante.
Sul punto, occorre ricordare che in materia di credito al consumo trova applicazione l'art. 125 septies TUB che, riguardo alla di cessione di crediti, consente al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Si tratta di una previsione che ha la finalità di assicurare al consumatore l'integrale mantenimento del livello di tutela di cui originariamente godeva, nonostante eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali.
In merito, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 125- septies T.U.B. utilizzi il termine 'eccezioni' non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto”, potendosi solo in tal modo considerare “conseguito il risultato perseguito dalla
Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento” (così, Tribunale di Milano, sez. VI, 31 marzo 2025, n. 2696).
Pertanto, alla luce della suddetta interpretazione dell'art. 125 septies T.U.B., conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice della direttiva euro-unitaria citata, deve concludersi che e hanno il diritto di chiedere la ripetizione di Parte_2 Parte_3 somme in virtù della nullità di clausole contenute nei contratti stipulati, rispettivamente, con We Finance S.p.A. e anche nei confronti di Parte_18 [...]
società cessionaria di crediti nascenti da tali rapporti contrattuali. Non Parte_1 vale a escludere la titolarità passiva della società appellante, dunque, la circostanza che le spese di istruttoria siano state corrisposte alle società cedenti. I rapporti tra le pagina 7 di 13 società dovranno semmai essere accertati e risolti internamente, senza alcun coinvolgimento degli odierni appellati.
In definitiva, nella propria qualità di consumatori, cui spetta un più elevato grado di tutela, e , tramite la loro procuratrice Parte_2 Parte_3 Parte_4
si sono correttamente rivolti a tanto più se si considera che Pt_1 Parte_1
quest'ultima ha comunque gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento riscuotendo l'importo calcolato come risulta dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria prodotte in giudizio (doc. 2 e 3 parte appellata).
Da tali considerazioni discende l'infondatezza del primo motivo di appello.
Quanto alla posizione di , non può condividersi la tesi di Parte_3 [...]
secondo cui nel caso di specie non si verserebbe in un'ipotesi di Parte_1 estinzione anticipata e, di conseguenza, il consumatore non vanterebbe il diritto alla restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, sulla base della considerazione che il contratto di mutuo sia stato estinto non per volontà del sig.
, ma solo a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con Pt_3 la datrice di lavoro terza ceduta. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B., infatti, non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore, bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dove però permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
La ratio della sentenza c.d. “LE” è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, la società mutuante si arricchisca ingiustificatamente. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la società datrice di lavoro terza ceduta.
Del resto, non si comprende per quale ragione le due fattispecie dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare.
pagina 8 di 13 Per quanto concerne la pretesa restitutoria degli oneri contrattuali, occorre inoltre ricordare che, considerata l'epoca di sottoscrizione dei contratti (2017) e dell'estinzione anticipata degli stessi (2021 sig. e 2019 sig. ), deve Pt_2 Pt_3 trovare applicazione, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies
T.U.B. introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva
2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L.
n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito» e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del
pagina 9 di 13 credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza LE”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, ha sottolineato come i principi affermati dalla sentenza LE fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva
87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. upfront, come correttamente stabilito nella sentenza impugnata.
Non appare altresì conferente il richiamo da parte della difesa di alla sentenza Pt_1 della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”
(CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare. La sentenza citata, sostiene la convenuta, avrebbe superato l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza c.d. “LE”.
Tale tesi, tuttavia, risulta priva di pregio.
pagina 10 di 13 La Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). In particolare, ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (CGUE, 9 febbraio
2023, c-555/2021, cit.).
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. LE, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato come con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che il consumatore possa verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto. Tali profili distintivi, peraltro, sono stati valorizzati dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pagina 11 di 13 pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali, come del resto i tre contratti oggetto d'esame (in tal senso,
Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio
2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto
Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747).
Concludendo sul punto, dunque, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, in realtà, non ha travolto – con una sorta di overruling – i principi enunciati dalla sentenza c.d. LE, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi up front e recurring anche in materia di credito mobiliare, come prospettato da parte convenuta. Più correttamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali.
Risulta, infine, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato nella sentenza impugnata, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n.
73/2021, convertito in legge n. 106 del 2021 che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno
2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
pagina 12 di 13 L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza LE, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a
“garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione.
Per le ragioni sopra esposte la sentenza n. 6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal
Giudice di Pace di Milano, impugnata limitatamente alle posizioni dei signori Pt_2
e deve esser integralmente confermata.
[...] Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla per la fase istruttoria assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VI civile, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza disattesa così decide:
- conferma integralmente la sentenza 6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal Giudice di Pace di Milano per le posizioni dei signori e Parte_2 Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata quale procuratore di e Parte_4 Parte_2 Parte_3
che liquida in complessivi € 1.701,00 per compenso oltre iva cpa e
[...] rimborso forfettario della misura del 15%.
Il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012.
Milano, 7 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 18234/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO e elettivamente domiciliato P.IVA_2 in PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. COMBA FEDERICO
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Milano n. 6998/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 23.09.2025:
BANCA Pt_1 Pt_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n.
pagina 1 di 13 6998/2023 depositata in cancelleria il 13 novembre 2023, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. Sergio Gallo, nell'ambito del giudizio R.G.N. 843/2023:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6998/2023, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dal Signor in Parte_1 Parte_2 relazione al contratto di finanziamento n. 12945 e dal Signor in Parte_3 relazione al contratto di finanziamento n. 648032, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
CONSERF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
NEL MERITO: In relazione alla posizione rigettare l'appello proposto Parte_2 da siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
- In relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto da Parte_3 siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da avverso la sentenza n. Parte_1
6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal Giudice di Pace di Milano, relativa al giudizio avente R.G. n. 843/2023 promosso da nei confronti Parte_4 Parte_1
[...]
Nel primo grado di giudizio, parte attrice, in qualità di procuratrice dei signori Parte_5
, ,
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
pagina 2 di 13 , , , , , Pt_12 Parte_13 Parte_3 Parte_14 Parte_15
e aveva allegato che: Parte_16 Parte_17
- ciascuno dei quindici attori sopra indicati ha sottoscritto con i Parte_1 contratti di finanziamento mediante cessione del quinto di seguito indicati, regolati dalle seguenti condizioni economiche:
pagina 3 di 13 - che ciascuno dei quindici attori ha estinto anticipatamente il finanziamento, maturando, in forza dell'art. 125 sexies T.U.B., il diritto alla restituzione di quota parte di ogni singolo costo del credito dovuto per la restante durata del contratto e non solamente dei costi c.d. recurring;
- che pertanto, nel caso di specie, l'intervenuta estinzione anticipata dei finanziamenti comporta in capo a ciascun degli attori il diritto di ottenere il rimborso proporzionale di tutti gli oneri (al netto degli importi già versati da Pt_1
collegati al finanziamento e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione, qui di seguito riportati:
pagina 4 di 13 La sentenza n. 6998/2023 accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la società alla restituzione in favore di ciascuno degli attori delle Parte_1 somme indicate nell'ultima colonna della tabella supra riportata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. ha impugnato la sentenza n. 6998/2023 limitatamente alle Parte_1 statuizioni relative alle posizioni dei sig.ri e . Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 13 L'appellante, reiterando difese svolte sin dalla prima fase del giudizio, sostiene l'erroneità della decisione in quanto:
- in relazione alla posizione di , difetterebbe in capo a la Parte_2 Pt_1 legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso, atteso che il contratto di finanziamento n. 12945 è stato stipulato fra il sig. e We Finance s.p.a., Pt_2
mentre risulta solamente cessionaria del credito e non anche del Pt_1 contratto. Poiché la gran parte degli oneri per i quali il Signor ha formulato Pt_2
domanda di condanna riguarda i costi up fornt - ovvero quelli relativi ad attività antecedenti (o contestuali) alla decorrenza del rapporto - incassati da We Finance
s.p.a., sarebbe quest'ultima ad avere legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di tali costi e non;
Parte_1
- in relazione alla posizione di , non potrebbe trovare applicazione Parte_3
l'art. 125 sexies T.U.B. poiché l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta per cessazione rapporto di lavoro e non per volontà del cliente, la quale sarebbe presupposto ex lege della richiesta di rimborso della pretesa restitutoria;
- e non avrebbero diritto al rimborso degli oneri Parte_2 Parte_3
non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, considerata la loro natura up-front, e considerata la presenza in contratto della clausola di irripetibilità degli oneri;
- in ogni caso, anche se fosse riconosciuto il diritto al rimborso, lo stesso dovrebbe avvenire tramite il c.d. metodo ammortizzato (o curva degli interessi), in luogo del c.d. metodo proporzionale (o pro rata temporis).
Conclusivamente, ha chiesto di essere assolta, in riforma della Parte_1 sentenza n. 6998/2023, da ogni pretesa restitutoria avanzata dai signori Parte_2
e e, conseguentemente, di disporre la restituzione in suo favore Parte_3
degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati degli interessi.
Si è costituita quale procuratore di e Parte_4 Parte_2 Parte_3 chiedendo che l'appello sia rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
pagina 6 di 13 Tanto premesso, l'appello è infondato. Quanto alla posizione di , non è fondata l'eccezione di carenza di Parte_2 legittimazione passiva avanzata da parte appellante.
Sul punto, occorre ricordare che in materia di credito al consumo trova applicazione l'art. 125 septies TUB che, riguardo alla di cessione di crediti, consente al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Si tratta di una previsione che ha la finalità di assicurare al consumatore l'integrale mantenimento del livello di tutela di cui originariamente godeva, nonostante eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali.
In merito, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 125- septies T.U.B. utilizzi il termine 'eccezioni' non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto”, potendosi solo in tal modo considerare “conseguito il risultato perseguito dalla
Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento” (così, Tribunale di Milano, sez. VI, 31 marzo 2025, n. 2696).
Pertanto, alla luce della suddetta interpretazione dell'art. 125 septies T.U.B., conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice della direttiva euro-unitaria citata, deve concludersi che e hanno il diritto di chiedere la ripetizione di Parte_2 Parte_3 somme in virtù della nullità di clausole contenute nei contratti stipulati, rispettivamente, con We Finance S.p.A. e anche nei confronti di Parte_18 [...]
società cessionaria di crediti nascenti da tali rapporti contrattuali. Non Parte_1 vale a escludere la titolarità passiva della società appellante, dunque, la circostanza che le spese di istruttoria siano state corrisposte alle società cedenti. I rapporti tra le pagina 7 di 13 società dovranno semmai essere accertati e risolti internamente, senza alcun coinvolgimento degli odierni appellati.
In definitiva, nella propria qualità di consumatori, cui spetta un più elevato grado di tutela, e , tramite la loro procuratrice Parte_2 Parte_3 Parte_4
si sono correttamente rivolti a tanto più se si considera che Pt_1 Parte_1
quest'ultima ha comunque gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento riscuotendo l'importo calcolato come risulta dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria prodotte in giudizio (doc. 2 e 3 parte appellata).
Da tali considerazioni discende l'infondatezza del primo motivo di appello.
Quanto alla posizione di , non può condividersi la tesi di Parte_3 [...]
secondo cui nel caso di specie non si verserebbe in un'ipotesi di Parte_1 estinzione anticipata e, di conseguenza, il consumatore non vanterebbe il diritto alla restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, sulla base della considerazione che il contratto di mutuo sia stato estinto non per volontà del sig.
, ma solo a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con Pt_3 la datrice di lavoro terza ceduta. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B., infatti, non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore, bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dove però permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
La ratio della sentenza c.d. “LE” è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, la società mutuante si arricchisca ingiustificatamente. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la società datrice di lavoro terza ceduta.
Del resto, non si comprende per quale ragione le due fattispecie dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare.
pagina 8 di 13 Per quanto concerne la pretesa restitutoria degli oneri contrattuali, occorre inoltre ricordare che, considerata l'epoca di sottoscrizione dei contratti (2017) e dell'estinzione anticipata degli stessi (2021 sig. e 2019 sig. ), deve Pt_2 Pt_3 trovare applicazione, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies
T.U.B. introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva
2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L.
n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito» e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del
pagina 9 di 13 credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza LE”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, ha sottolineato come i principi affermati dalla sentenza LE fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva
87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. upfront, come correttamente stabilito nella sentenza impugnata.
Non appare altresì conferente il richiamo da parte della difesa di alla sentenza Pt_1 della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”
(CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare. La sentenza citata, sostiene la convenuta, avrebbe superato l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza c.d. “LE”.
Tale tesi, tuttavia, risulta priva di pregio.
pagina 10 di 13 La Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). In particolare, ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (CGUE, 9 febbraio
2023, c-555/2021, cit.).
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. LE, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato come con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che il consumatore possa verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto. Tali profili distintivi, peraltro, sono stati valorizzati dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pagina 11 di 13 pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali, come del resto i tre contratti oggetto d'esame (in tal senso,
Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio
2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto
Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747).
Concludendo sul punto, dunque, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, in realtà, non ha travolto – con una sorta di overruling – i principi enunciati dalla sentenza c.d. LE, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi up front e recurring anche in materia di credito mobiliare, come prospettato da parte convenuta. Più correttamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali.
Risulta, infine, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato nella sentenza impugnata, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n.
73/2021, convertito in legge n. 106 del 2021 che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno
2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
pagina 12 di 13 L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza LE, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a
“garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione.
Per le ragioni sopra esposte la sentenza n. 6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal
Giudice di Pace di Milano, impugnata limitatamente alle posizioni dei signori Pt_2
e deve esser integralmente confermata.
[...] Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla per la fase istruttoria assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VI civile, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza disattesa così decide:
- conferma integralmente la sentenza 6998/2023 depositata il 13.11.2023 dal Giudice di Pace di Milano per le posizioni dei signori e Parte_2 Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata quale procuratore di e Parte_4 Parte_2 Parte_3
che liquida in complessivi € 1.701,00 per compenso oltre iva cpa e
[...] rimborso forfettario della misura del 15%.
Il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012.
Milano, 7 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
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