Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 6510
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Francesco Maria Fioretti, con relatore il Dott. Renato Rordorf. Le parti in causa hanno presentato ricorsi distinti contro una sentenza della Corte d'Appello di Genova, che aveva condannato gli amministratori di una cooperativa per danni derivanti dalla loro condotta illecita, in particolare per aver gravato di ipoteca immobili già pagati dai soci, senza attivare azioni di recupero nei confronti di soci morosi. I ricorrenti sostenevano l'assenza di nesso causale tra il loro comportamento e il danno subito dai soci, nonché la genericità delle motivazioni della Corte d'Appello.

Il giudice ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando che la condotta degli amministratori violava i doveri di diligenza e correttezza, discriminando i soci che avevano adempiuto ai loro obblighi. La Corte ha sottolineato l'importanza del principio di parità di trattamento tra soci in una cooperativa, evidenziando che la violazione di tale principio espone gli amministratori a responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. Inoltre, ha ritenuto che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, sebbene non confessorie, potessero comunque costituire base per il convincimento del giudice. La decisione ha ribadito la necessità di un comportamento equanime da parte degli amministratori, in linea con i principi di buona fede e mutualità che caratterizzano le cooperative.

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Massime2

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono nondimeno costituire il fondamento del convincimento del giudice.

Nell'ordinamento delle società cooperative - attesa l'accentuata rilevanza dell'elemento personale che ad esse è propria e stante l'operatività della regola di buona fede nell'esecuzione di ogni rapporto contrattuale (ivi compresi quelli societari)- è da ritenersi vigente (già prima dell'espressa previsione nel testo dell'art. 2516 cod. civ., novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) un generale principio di parità di trattamento dei soci da parte della società, il quale - da intendersi in senso relativo, e cioè come parità di trattamento dei soci che si trovino, rispetto alla società, in eguale posizione - attiene al modo in cui la società, e per essa i suoi amministratori e rappresentanti, è tenuta a comportarsi, definendo una regola di comportamento per gli organi sociale, la cui violazione, ove in fatto accertata, ben può esporre gli amministratori a responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2516 (ora art. 2519) cod. civ. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la responsabilità degli amministratori di una cooperativa edilizia, per il fatto che essi, a fronte della situazione debitoria di alcuni soci, non avevano attivato contro di essi alcuna iniziativa recuperatoria del credito sociale, ma avevano invece sopperito al fabbisogno finanziario dell'ente accendendo ipoteche su beni destinati ad altri soci, i quali avevano già assolto ogni obbligo di pagamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 6510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6510
Data del deposito : 2 aprile 2004

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