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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 285 - 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.
Il sottoscritto magistrato designato ai sensi della legge n. 89/2001
e successive modifiche;
letto il ricorso per equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo proposto da
, , , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale procuratore generale di Controparte_3 [...]
, e da , quali eredi di CP_4 Parte_2 Persona_1
(nata a [...] l'[...] e deceduta in Grosseto il 16 dicembre 2010);
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(anche quale erede di nato a [...] il 8 giugno Persona_2
1955, deceduto);
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(questi ultimi anche quali eredi di nata a Pt_6 Parte_5
Sortino (SR) il 8 maggio 1950), tutti eredi di , Controparte_8 tutti con le Avv. Lucia Pinto e Luisa Benelli, di Grosseto, contro
Ministero della Giustizia
- esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che:
- i ricorrenti, ritenendo eccessiva la durata del giudizio indicato in ricorso, hanno richiesto la liquidazione di un equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001;
Osservato che:
- sussiste in materia la competenza per materia e per territorio di questo Ufficio sulla base della normativa applicabile ratione temporis;
1 - non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste dalla legge, attenendo la presente domanda di equa riparazione ad un giudizio presupposto in cui il ricorrente non è stato condannato al pagamento di somme ex artt. 91 e 96 c.p.c. e che non risulta abbia fatto abuso dei poteri processuali con ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (artt. 4 e nell'art. 2, comma 1, comma 2 -quinquies e comma 2-sexies della legge 89/2001 e succ. modif.);
- non ricorrono profili di inammissibilità dell'istanza con riguardo alla prevista previa applicazione dei rimedi preventivi previsti ex art. 2 comma 1 L. 89\2001;
- deve ritenersi irrilevante l'eventuale colpa del giudice o di altri collaboratori dell'apparato giudiziario nel determinare l'eccessiva durata del processo, giacché l'equa riparazione va correlata esclusivamente all'inadempienza dello S tato contraente la
Convenzione di Strasburgo all'obbligo di approntare un'organizzazione giudiziaria idonea a fornire risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, senza che possano farsi carico all'utente le ragioni contingenti del disservizio;
- a norma di legge, si considera rispettato il termine ragionevole se la durata del processo non eccede i 3 anni in primo grado, 2 anni in secondo grado ed 1 anno nel giudizio di legittimità.
-
Vanno – come già rilevato nel provvedimento interinale emes so da questo ufficio – distinte le posizioni di:
Cont
, , , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, , , attori nel Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 procedimento di primo grado e poi tra i convenuti nel giudizio di appello.
Nei loro confronti l'illegittima durata del procedimento presupposto va calcolata tenendo conto che:
- il primo grado di giudizio è durato 10 anni ( giudizio instaurato
2 con citazione del febbraio 2009 e definito con sentenza pubblicata in data 16.3.2019);
- il secondo grado di giudizio è durato 3 anni (atto di citazione in appello notificato alla dante causa successivamente al giugno 2020
e definito con declaratoria di estinzione pubblicata in data
21.12.2023);
- la durata irragionevole può quindi essere calco lata in complessivi anni 8, maturando quindi a loro favore il relativo ritardo indennizzabile.
-
B- , , – Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7 anche quale erede di , , Persona_2 Parte_3 [...]
, , (“questi ultimi” anche Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), tutti eredi di . Parte_5 Controparte_8
Trattandosi di eredi della parte deceduta in giudizio (l'evento non venne dichiarato e quindi non venne disposta l'interruzione del procedimento, né gli odierni ricorrenti si costituirono in giudizio in prosecuzione, rimanendo sostanzialmente estranei al le vicende dell'intero procedimento di primo grado), va applicato il principio elaborato in materia dalla giurisprudenza – v. per tutte Cassazione, ordinanza num. 29448\2019 – secondo la quale va data continuità all'orientamento “secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonchè, "iure proprio",
l'indennizzo dovuto in relazione a ll'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto,
3 in un processo oggettivamente irragionevole -, quest'ultimo ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013,
" " - è condizione essenziale per far valere la Parte_7 sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 08/02/2017,
n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2,
24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass.
Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983).
L'unico processo, che ha visto la successione dalla parte originari a ad altra che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell'equa riparazione ex legge n. 89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta iure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate. Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte.”
Nei confronti dei ricorrenti eredi, pertanto, ai fini del calcolo della durata del procedimento presupposto da cui far discendere l'equa riparazione, deve tenersi conto che con riferimento alla posizione della loro dante causa, , il giudizio è durato in Controparte_8 primo grado dalla notifica della citazione del febbraio 2009 al
30.8.2012, quando la medesima è deceduta.
4 La durata della causa da prendere in considerazione va infatti calcolata dalla citazione al decesso (momento in cui la parte deceduta ha maturato a suo favore il diritto all'indennizzo/equa riparazione, ma non risente più del danno da ulteriore irragionevole durata).
Nella fattispecie, con riguardo alla la durata Controparte_8 del giudizio al momento del suo decesso aveva superato per il primo grado i 3 anni, con un ritardo di poco più di 6 mesi (comunque pari a un anno) collegabile a un'irragionevole durata. Tal e ritardo può costituire quindi oggetto di indennizzo a favore dei ricorrenti che avranno diritto a conseguire la somma iure hereditatis.
Non è ben comprensibile cosa abbiano inteso affermare i ricorrenti quando hanno sostenuto nella memora integrativa ch e: “hanno diritto ad ottenere il ristoro dal momento della notifica della citazione sino alla conclusione del procedimento, anche se gli eredi si sono costituiti solo con la comparsa di costituzione, la defunta pertanto ha diritto ad ottenere il ristoro de gli anni successivi dal
2013 al 2019.”
Con riferimento, invece, alla loro specifica posizione (danno risentito iure proprio), la qualità di parte processuale è stata assunta solo con la costituzione in giudizio nel grado di appello avvenuta il 3 febbraio 2023.
Non vi può essere a loro favore alcun riconoscimento di indennizzo per la pretesa sofferenza di un danno da irragionevole durata del giudizio di appello, che per essere risarcibile deve, come premesso, aver superato i 2 anni.
Tale termine non è stato superato nella fattispecie atteso che per i ricorrenti eredi della atteso che il calcolo per verificare CP_8 se vi sia stata durata irragionevole del giudizio di appello deve partire dalla predetta data del 3.2.2023 e cioè da quando, con la comparsa di costituzione, hanno formalmente assunto la veste di parte processuale.
5 Il giudizio di appello, a partire da quel momento, non ha superato i due anni, atteso che a seguito di mediazione disposta in corso di causa, tutte le parti depositavano – in data 8.2.223 - note di trattazione scritta dell'udienza chiedendo un rinvio di almeno 60 gg per verificare l'adempimento da parte degli appellanti dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. La Corte tratteneva la causa in decisione per rimetterla sul ruolo ai fini della declaratoria di estinzione e con rinvio all'udienza del 12.07.2023, poi rinviata visto il mancato deposito di note scritte, al 13.12.2023. In data
21.12.2023, la Corte d'Appello di Firenze disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del procedimento.
-
Venendo infine alla liquidazione va ulteriormente premesso che:
- in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del le libertà fondamentali;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - il giudice, una volta accertata e determina ta l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 2843 del 2013; Sez. 6- 1, 23 novembre 2011, n.
24696);
- l'entità della riparazione del danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata non può che essere determinata in via equitativa ed in tale ottica può essere riconosciuto l'importo di
6 € 500,00 per ogni anno di ritardo (o frazione di anno superiore a 6 mesi) e che è misura che fa riferimento alla forbice dei valori prevista dalla legge sostanziale attualmente applicabile;
il ricorso in merito non ha evidenziato elementi tali da fondare il riconoscimento di importi maggiori;
- sulla base dei criteri dianzi enunciati, va riconosciuto: 1) - a favore di ciascuno dei ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
, l'indennizzo complessivo di € 4.000,00, a titolo Parte_2 di danno senza aumenti previsti ex art. 2 bis comma 1 della Legge
n. 89/2001 di cui non si ravvisano le condizioni per l'applicazione;
2) - a favore degli altri ricorrenti, eredi di , Controparte_8
l'indennizzo complessivo di € 500,00, a titolo di dann o (iure hereditatis) senza aumenti previsti ex art. 2 bis comma 1 della
Legge n. 89/2001 di cui non si ravvisano le condizioni per l'applicazione;
- sulle predette somme, da intendersi in moneta attuale e comprensiva di ogni aspetto tutelabile ai sensi di legge, andranno poi computati gli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
- tenuto conto della modesta difficoltà del ricorso ing iuntivo, le spese del procedimento, alla stregua dei parametri dettati per i procedimenti monitori dal D.M. n. 55/2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della l egge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13.8.2022, vanno liquidate con riferimento agli importi minimi previsti per i procedimenti monitori di cui allo scaglione di valore tra 26.000,00 e
52.000,00 euro (scaglione stabilito con riguardo alla domanda di maggior valore) e quindi in euro 685,00, aumentati entro la percentuale del 30% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una medesima posizione processuale e giuridica, a
Euro 850,00 (nel ricorso non vi è indicazione in merito a spese vive sostenute e documentate).
7
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001
INGIUNGE al di pagare senza dilazione le seguenti Controparte_11 somme a favore di:
, , , Parte_8 Parte_1 Controparte_2
, , la somma di € Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
4.000,00 per ciascuno, a titolo di equa riparazione per i ritardi della vicenda processuale in oggetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
II. , , – Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7 anche quale erede di , , Persona_2 Parte_3 [...]
, , (“questi ultimi” anche Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), tutti eredi di la Parte_5 Controparte_8 somma di € 500,00, a titolo di equa riparazione per i ritardi della vicenda processuale in oggetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Ingiunge altresì al di rimborsare a tutti i ricorrenti, le CP_11 spese del procedimento che liquida in complessivi € 850,00, per compenso, oltre spese generali, Iva e accessori di legge.
Tali spese sono da distrarsi a favore dei difensori, le Avv. Lucia
Pinto e Luisa Benelli, dichiaratesi antistatarie.
-
Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione.
Firenze, 11.3.2025
Il Consigliere des. dott. Giovanni Sgambati
8
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.
Il sottoscritto magistrato designato ai sensi della legge n. 89/2001
e successive modifiche;
letto il ricorso per equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo proposto da
, , , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale procuratore generale di Controparte_3 [...]
, e da , quali eredi di CP_4 Parte_2 Persona_1
(nata a [...] l'[...] e deceduta in Grosseto il 16 dicembre 2010);
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(anche quale erede di nato a [...] il 8 giugno Persona_2
1955, deceduto);
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(questi ultimi anche quali eredi di nata a Pt_6 Parte_5
Sortino (SR) il 8 maggio 1950), tutti eredi di , Controparte_8 tutti con le Avv. Lucia Pinto e Luisa Benelli, di Grosseto, contro
Ministero della Giustizia
- esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che:
- i ricorrenti, ritenendo eccessiva la durata del giudizio indicato in ricorso, hanno richiesto la liquidazione di un equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001;
Osservato che:
- sussiste in materia la competenza per materia e per territorio di questo Ufficio sulla base della normativa applicabile ratione temporis;
1 - non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste dalla legge, attenendo la presente domanda di equa riparazione ad un giudizio presupposto in cui il ricorrente non è stato condannato al pagamento di somme ex artt. 91 e 96 c.p.c. e che non risulta abbia fatto abuso dei poteri processuali con ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (artt. 4 e nell'art. 2, comma 1, comma 2 -quinquies e comma 2-sexies della legge 89/2001 e succ. modif.);
- non ricorrono profili di inammissibilità dell'istanza con riguardo alla prevista previa applicazione dei rimedi preventivi previsti ex art. 2 comma 1 L. 89\2001;
- deve ritenersi irrilevante l'eventuale colpa del giudice o di altri collaboratori dell'apparato giudiziario nel determinare l'eccessiva durata del processo, giacché l'equa riparazione va correlata esclusivamente all'inadempienza dello S tato contraente la
Convenzione di Strasburgo all'obbligo di approntare un'organizzazione giudiziaria idonea a fornire risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, senza che possano farsi carico all'utente le ragioni contingenti del disservizio;
- a norma di legge, si considera rispettato il termine ragionevole se la durata del processo non eccede i 3 anni in primo grado, 2 anni in secondo grado ed 1 anno nel giudizio di legittimità.
-
Vanno – come già rilevato nel provvedimento interinale emes so da questo ufficio – distinte le posizioni di:
Cont
, , , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, , , attori nel Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 procedimento di primo grado e poi tra i convenuti nel giudizio di appello.
Nei loro confronti l'illegittima durata del procedimento presupposto va calcolata tenendo conto che:
- il primo grado di giudizio è durato 10 anni ( giudizio instaurato
2 con citazione del febbraio 2009 e definito con sentenza pubblicata in data 16.3.2019);
- il secondo grado di giudizio è durato 3 anni (atto di citazione in appello notificato alla dante causa successivamente al giugno 2020
e definito con declaratoria di estinzione pubblicata in data
21.12.2023);
- la durata irragionevole può quindi essere calco lata in complessivi anni 8, maturando quindi a loro favore il relativo ritardo indennizzabile.
-
B- , , – Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7 anche quale erede di , , Persona_2 Parte_3 [...]
, , (“questi ultimi” anche Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), tutti eredi di . Parte_5 Controparte_8
Trattandosi di eredi della parte deceduta in giudizio (l'evento non venne dichiarato e quindi non venne disposta l'interruzione del procedimento, né gli odierni ricorrenti si costituirono in giudizio in prosecuzione, rimanendo sostanzialmente estranei al le vicende dell'intero procedimento di primo grado), va applicato il principio elaborato in materia dalla giurisprudenza – v. per tutte Cassazione, ordinanza num. 29448\2019 – secondo la quale va data continuità all'orientamento “secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonchè, "iure proprio",
l'indennizzo dovuto in relazione a ll'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto,
3 in un processo oggettivamente irragionevole -, quest'ultimo ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013,
" " - è condizione essenziale per far valere la Parte_7 sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 08/02/2017,
n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2,
24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass.
Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983).
L'unico processo, che ha visto la successione dalla parte originari a ad altra che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell'equa riparazione ex legge n. 89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta iure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate. Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte.”
Nei confronti dei ricorrenti eredi, pertanto, ai fini del calcolo della durata del procedimento presupposto da cui far discendere l'equa riparazione, deve tenersi conto che con riferimento alla posizione della loro dante causa, , il giudizio è durato in Controparte_8 primo grado dalla notifica della citazione del febbraio 2009 al
30.8.2012, quando la medesima è deceduta.
4 La durata della causa da prendere in considerazione va infatti calcolata dalla citazione al decesso (momento in cui la parte deceduta ha maturato a suo favore il diritto all'indennizzo/equa riparazione, ma non risente più del danno da ulteriore irragionevole durata).
Nella fattispecie, con riguardo alla la durata Controparte_8 del giudizio al momento del suo decesso aveva superato per il primo grado i 3 anni, con un ritardo di poco più di 6 mesi (comunque pari a un anno) collegabile a un'irragionevole durata. Tal e ritardo può costituire quindi oggetto di indennizzo a favore dei ricorrenti che avranno diritto a conseguire la somma iure hereditatis.
Non è ben comprensibile cosa abbiano inteso affermare i ricorrenti quando hanno sostenuto nella memora integrativa ch e: “hanno diritto ad ottenere il ristoro dal momento della notifica della citazione sino alla conclusione del procedimento, anche se gli eredi si sono costituiti solo con la comparsa di costituzione, la defunta pertanto ha diritto ad ottenere il ristoro de gli anni successivi dal
2013 al 2019.”
Con riferimento, invece, alla loro specifica posizione (danno risentito iure proprio), la qualità di parte processuale è stata assunta solo con la costituzione in giudizio nel grado di appello avvenuta il 3 febbraio 2023.
Non vi può essere a loro favore alcun riconoscimento di indennizzo per la pretesa sofferenza di un danno da irragionevole durata del giudizio di appello, che per essere risarcibile deve, come premesso, aver superato i 2 anni.
Tale termine non è stato superato nella fattispecie atteso che per i ricorrenti eredi della atteso che il calcolo per verificare CP_8 se vi sia stata durata irragionevole del giudizio di appello deve partire dalla predetta data del 3.2.2023 e cioè da quando, con la comparsa di costituzione, hanno formalmente assunto la veste di parte processuale.
5 Il giudizio di appello, a partire da quel momento, non ha superato i due anni, atteso che a seguito di mediazione disposta in corso di causa, tutte le parti depositavano – in data 8.2.223 - note di trattazione scritta dell'udienza chiedendo un rinvio di almeno 60 gg per verificare l'adempimento da parte degli appellanti dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. La Corte tratteneva la causa in decisione per rimetterla sul ruolo ai fini della declaratoria di estinzione e con rinvio all'udienza del 12.07.2023, poi rinviata visto il mancato deposito di note scritte, al 13.12.2023. In data
21.12.2023, la Corte d'Appello di Firenze disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del procedimento.
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Venendo infine alla liquidazione va ulteriormente premesso che:
- in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del le libertà fondamentali;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - il giudice, una volta accertata e determina ta l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 2843 del 2013; Sez. 6- 1, 23 novembre 2011, n.
24696);
- l'entità della riparazione del danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata non può che essere determinata in via equitativa ed in tale ottica può essere riconosciuto l'importo di
6 € 500,00 per ogni anno di ritardo (o frazione di anno superiore a 6 mesi) e che è misura che fa riferimento alla forbice dei valori prevista dalla legge sostanziale attualmente applicabile;
il ricorso in merito non ha evidenziato elementi tali da fondare il riconoscimento di importi maggiori;
- sulla base dei criteri dianzi enunciati, va riconosciuto: 1) - a favore di ciascuno dei ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
, l'indennizzo complessivo di € 4.000,00, a titolo Parte_2 di danno senza aumenti previsti ex art. 2 bis comma 1 della Legge
n. 89/2001 di cui non si ravvisano le condizioni per l'applicazione;
2) - a favore degli altri ricorrenti, eredi di , Controparte_8
l'indennizzo complessivo di € 500,00, a titolo di dann o (iure hereditatis) senza aumenti previsti ex art. 2 bis comma 1 della
Legge n. 89/2001 di cui non si ravvisano le condizioni per l'applicazione;
- sulle predette somme, da intendersi in moneta attuale e comprensiva di ogni aspetto tutelabile ai sensi di legge, andranno poi computati gli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
- tenuto conto della modesta difficoltà del ricorso ing iuntivo, le spese del procedimento, alla stregua dei parametri dettati per i procedimenti monitori dal D.M. n. 55/2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della l egge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13.8.2022, vanno liquidate con riferimento agli importi minimi previsti per i procedimenti monitori di cui allo scaglione di valore tra 26.000,00 e
52.000,00 euro (scaglione stabilito con riguardo alla domanda di maggior valore) e quindi in euro 685,00, aumentati entro la percentuale del 30% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una medesima posizione processuale e giuridica, a
Euro 850,00 (nel ricorso non vi è indicazione in merito a spese vive sostenute e documentate).
7
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001
INGIUNGE al di pagare senza dilazione le seguenti Controparte_11 somme a favore di:
, , , Parte_8 Parte_1 Controparte_2
, , la somma di € Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
4.000,00 per ciascuno, a titolo di equa riparazione per i ritardi della vicenda processuale in oggetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
II. , , – Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7 anche quale erede di , , Persona_2 Parte_3 [...]
, , (“questi ultimi” anche Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), tutti eredi di la Parte_5 Controparte_8 somma di € 500,00, a titolo di equa riparazione per i ritardi della vicenda processuale in oggetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Ingiunge altresì al di rimborsare a tutti i ricorrenti, le CP_11 spese del procedimento che liquida in complessivi € 850,00, per compenso, oltre spese generali, Iva e accessori di legge.
Tali spese sono da distrarsi a favore dei difensori, le Avv. Lucia
Pinto e Luisa Benelli, dichiaratesi antistatarie.
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Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione.
Firenze, 11.3.2025
Il Consigliere des. dott. Giovanni Sgambati
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