CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [v. Appello del 30.10.2023 avverso la Sentenza N° 1689/2023, pubblicata il 13.09.2023, del Tribunale di Verona] iscritta al n. r.g. 1929/2023 CC da:
(C.F. , di seguito soltanto , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 T_ con il patrocinio dell'avv. MASSIMO BRIGATI del Foro di Piacenza, giusta procura in atti;
contro
Co C.F. ), di seguito solo , contumace. Controparte_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“in riforma dell'impugnata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1702/2021 del 14.05.2021 (RG n. 3476/2021) e respingere ogni pretesa della convenuta opposta perché infondata in fatto e in diritto.
1 Vinte le spese e competenze professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 24.06.2021, la società conveniva in T_
Co giudizio davanti al Tribunale di Verona la società per la revoca del decreto ingiuntivo n.
1702/2021 del 14.05.2021 (RG N. 3476/2021) e per vedere respinta ogni pretesa di pagamento di parte opposta. Co 2. Si costituiva in giudizio , contestando in toto quanto eccepito da controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedendo di accertare che la somma ancora dovuta da non era T_ di € 9.238,83, come richiesto con l'ingiunzione di pagamento, bensì di € 11.733,12.
L'opposta richiamava i preventivi n. 55 e n. 56 depositati da e dava atto che negli stessi il prezzo T_
Co complessivo accettato dall'opponente era pari ad € 24.204,80 [Iva inclusa]; quindi, secondo , bisognava applicare lo sconto concordato del 35% ed il dovuto risultava essere di € 15.733,12 [Iva inclusa]; a tale somma andava detratto l'acconto ricevuto di € 4.000,00 ed il residuo era di € 11.733,12.
3. Previa concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., venivano ammesse le prove orali ed all'udienza del 26.10.2022 venivano escussi i testimoni e veniva espletato l'interrogatorio di T_
.
[...]
4. All'udienza del 07.02.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Co 5. Col deposito della comparsa conclusionale, dava atto che dal preventivo bisognava sottrarre la fornitura delle piastre ad induzione acquistate “in separata sede” da . T_
6. Con Sentenza N° 1689/2023, pubblicata il 13.09.2023, il Tribunale di Verona ha statuito:
“A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1702/2021 del 14.05.2021
RG n. 3476/2021.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie 15%”.
7. Per il Giudice di prime cure, sono circostanze non contestate che:
- ha approvato i preventivi nn. 55 e 56 per la fornitura dei beni elencati per un totale complessivo T_ di € 24.204,80 IVA inclusa;
- ha acquistato le piastre ad induzione presso altro fornitore ed il valore delle piastre nel T_ preventivo era pari ad € 2.220,00 oltre IVA, per un totale di € 2.708,40;
- sull'importo complessivo della fornitura doveva essere applicata una scontistica del 35%;
2 Co
- è stato consegnato un acconto di € 4.000,00 (Iva inclusa) fatturato da .
Invece, sono risultati contestati:
- il credito residuo;
secondo , la somma ingiunta è stata interamente corrisposta con 6 assegni e con T_
un pagamento in contanti a tale identificato come la persona che aveva predisposto i preventivi, PE
Co concordato i prezzi e ricevuto i pagamenti;
secondo , l'unico pagamento ricevuto è stato di €
4.000,00 regolarmente fatturate;
Co
- il ruolo di tale secondo , egli era persona delegata da per incassare il prezzo;
parte PE T_
opposta ha negato questa circostanza
Ad avviso del Tribunale, dalle prove orali non è emerso che tale sia stato la persona delegata da PE
Co
per l'incasso; il deposito di copia di assegni intestati a terzi non dimostrerebbe che questi siano stati consegnati ad per il pagamento della fornitura;
difatti, non vi sarebbe alcuna quietanza rilasciata PE
Co da che attesti l'estinzione del credito societario.
Anche se e fossero state in buona fede nell'effettuare i pagamenti ad questi T_ Parte_3 PE
Co non sarebbero opponibili a .
Circa l'effetto liberatorio del pagamento eseguito, l'apparenza del diritto necessiterebbe di un'indagine - da compiersi caso per caso - riguardante non solo la buona fede, ma anche la ragionevolezza dell'affidamento, il quale non può essere invocato da chi è in colpa per avere trascurato l'obbligo di accertarsi della realtà delle cose e per essersi affidato alla mera apparenza.
Il file depositato agli atti, contenente le registrazioni di alcune telefonate, non sarebbe sufficiente a ritenere che ragionevolmente abbia effettuato i pagamenti nelle mani di in quanto avrebbe T_ PE
dovuto accertare il ruolo dello stesso prima di pagare.
8. Avverso tale pronuncia ha proposto formulando le seguenti doglianze. Parte_4
I motivo – error in iudicando – errata e/o irragionevole e/o omessa valutazione delle prove – violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Co Il pagamento dell'acconto di € 4.000,00, regolarmente fatturato da , è avvenuto a mezzo di assegno bancario consegnato proprio a tale circostanza mai contestata o confutata e di per sé sola PE
Co sufficiente a ritenere provato che lo stesso fosse autorizzato a ricevere pagamenti per .
Con riferimento a detto acconto, sul preventivo n. 56 del 07.05.2019 (doc. 5) risulta la firma di quietanza di così come le sue firme di quietanza (sia di acconti che di saldo) figurano pure sul PE preventivo n. 55 dell'11.05.2019 (doc. 4).
I preventivi (docc. 4 e 5) riportano le firme di quietanza di per le somme via via ricevute e PE
confermate dalle copie fronte-retro degli assegni (doc. 3), la cui richiesta si è resa necessaria per
3 l'opponente che non riusciva a capacitarsi dei solleciti di pagamento nonché del mancato ricevimento della fattura di saldo.
La chat whatsapp tra ed (docc. 6 e 6bis) conferma inequivocabilmente quanto Parte_2 PE
sopra.
Circa il difetto di quietanza rilasciata dall'opposta, in realtà, le quietanze sono presenti sui preventivi Co
e risultino a firma di il cui ruolo di delegato alla riscossione di somme è confermato per PE
Co deduzione dalla circostanza che ha regolarmente fatturato l'incasso dell'assegno di acconto di €
4.000,00 che aveva consegnato proprio ad T_ PE
II motivo – errore di diritto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1189 c.c..
Le circostanze univoche (provate in giudizio) che hanno indotto in buona fede a ritenere tale T_
Co legittimato a ricevere i pagamenti per conto di sono state: PE
- l'aver trattato con il solo la scelta delle attrezzature ed il prezzo scontato nonché l'avere PE
Co ricevuto da i preventivi redatti su carta intestata IS OD, marchio di (v. teste PE Tes_1
e teste;
chat whatsapp con Abdul docc. 6 - 6bis; preventivi con appunti e firme
[...] Testimone_2
di docc. 4 - 5); PE
Pt_
- l'aver trattato con il solo i termini di consegna delle attrezzature (v. testi e e chat PE Tes_1
whatsapp docc. 6 e 6bis);
- l'aver pagato a mani di il primo acconto di € 4.000,00, ricevendo regolare fattura da parte di PE
Co
(fatto non contestato e docc. nn. 2 e 5); se a detto primo pagamento non fosse seguita regolare fattura, allora avrebbe dovuto dubitare di e cercare di approfondirne il ruolo e i poteri dello T_ PE
stesso, ma così non è stato;
- l'aver conferito con il solo per alcuni vizi delle attrezzature (in particolare delle celle PE
frigorifere) nonché per la tardiva consegna della cappa della cucina (chat whatsapp docc. 6 e 6bis);
Co
- l'essersi anche nell'abbigliamento, presentato quale soggetto di riferimento di indossando PE
una maglietta con il logo di IS OD (docc. 10-13 depositati con la seconda memoria, ossia le foto del profilo facebook di tale . Persona_2
9. Parte opposta non si è costituita in II Grado ed è stata dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti.
10. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 03.02.2025, sulla base delle conclusioni e delle note finali di parte appellante.
11. L'Appello è solo parzialmente fondato.
A. Occorre prendere le mosse dai due preventivi della fornitura per cui è lite che vengono di seguito riportati testualmente.
4 Il Primo:
5
Il secondo:
6 Si tratta di preventivi pacificamente approvati a cui corrisponde il costo totale di fornitura:
€ 6.450,00 (+ Iva 22%) + € 13.390,00 (+ Iva 22%) = € 19.840,00 (+ Iva 22%).
ha riconosciuto espressamente in I Grado che sui preventivi è stato concordato lo sconto del CP_2
35%.
Quindi:
€ 19.840,00 (+ Iva 22%) – 35% = € 12.896,00 (+ Iva 22%) Co C. Risulta documentale il pagamento di a dell'acconto di € 4.000,00 (Iva inclusa). T_
Per cui:
€ 12.896,00 (+ Iva 22%) - € 3.278,69 (+ Iva 22%) di acconto sul preventivo n. 55, come da fattura n.
78 del 27.05.2019 = € 9.617,31 (+ Iva 22%)
D. Della merce effettivamente consegnata, sono state contestate solo le 2 piastre ad induzione da Co complessive € 2.220 (+ Iva 22%) che sono state fornite da altri, come ammesso dalla stessa in I
Grado.
Allora:
€ 9.617,31 (+ Iva 22%) - € 2.220 (+ Iva 22%) = € 7.397,31 (+ Iva 22%)
E. A questo punto, è necessario comparare i prezzi indicati in preventivo con quelli della fattura che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto, ossia la fattura n. 91 del 07.10.2020 da € 7.572,81 (+ Iva
22%), in cui risulta applicato uno sconto del 33% e non del 35%.
Invero, tale fattura fa riferimento al preventivo n. 55 del 07.05.2019; però del 07.05.2019 è il preventivo n. 56 che si riferisce proprio alla merce fatturata.
PREVENTIVO
7 FATTURA
8 A ben vedere, la lavastoviglie fatturata è diversa da quella preventivata e costa € 1.000,00 in meno.
Dunque, € 7.397,31 (+ Iva 22%) - € 1.000,00 = € 6.397,31 (+ Iva 22%)
F. LE ha prodotto copia di 5 assegni - di cui due emessi “personalmente” da e tre emessi Parte_2
“personalmente da - intestati ed incassati da soggetti sconosciuti per un totale di € Parte_1
7.300,00.
In dettaglio:
9 Dal momento che ha sostenuto di non conoscere gli intestatari degli assegni, si deve concludere T_
Pt_ che e hanno sottoscritto e consegnato assegni “in bianco”, ossia titoli che non sono stati T_ compilati in ogni loro parte;
in particolare, si è trattato di titoli senza l'identità del beneficiario.
Questo tipo di assegno è radicalmente nullo e non può essere utilizzato come mezzo di pagamento o di garanzia.
G. Sui preventivi n. 55 e n. 56 compare la dicitura Pagato e la firma di tale (senza l'aggiunta del PE cognome, a completamento dell'esatta identità del soggetto) che si sarebbe detto “genero” dell'allora Co Amministratore di e che avrebbe curato la stesura dei preventivi, lo sconto, talune consegne della merce e le problematiche sui pagamenti.
A mani del medesimo è stato trasmesso anche l'assegno di € 4.000,00, poi fatturato a titolo di PE
Co acconto da . Co Ebbene, non ha dedotto e comprovato che gli ulteriori assegni avevano come destinataria ed è T_
a dir poco incauta l'emissione e la circolazione di assegni senza indicazione del destinatario ad opera dell'emittente, il quale si è limitato ad eseguirne la consegna a soggetto qualificatosi soltanto col nome proprio (Abdul, senza un cognome), utilizzato anche per apporre firme prive di qualunque Co
“collegamento” con (v. timbro della società oppure altra qualificazione, identificazione espressa e completa del firmatario).
Peraltro, si tratta di assegni - reperiti in copia dopo il loro incasso - che non contengono alcun Pt_ riferimento espresso neppure a;
sicché e potrebbero averli emessi anche a titolo T_ T_
“personale”, a chiunque e per qualsiasi motivo non inerente all' . Parte_5
Siffatta documentazione non può avere portata liberatoria; d'altro canto, a tale scopo non sono significative neanche le dichiarazioni testimoniali relative alla datio di pagamenti a mani di tale PE il quale ha tenuto una condotta tutt'altro che idonea a generare un serio affidamento nei suoi riguardi. Co 12. Non resta che revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, accertando il minor credito di verso di € 6.397,31 (+ Iva 22%), oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. T_
13. La parziale fondatezza del gravame e la conseguente riforma della pronuncia impugnata rendono adeguata la compensazione per 2/3 delle spese di I e II Grado, mentre il residuo 1/3 - che si liquida in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le cause di cui allo scaglione € 5.201,00-26.000,00 (v. decisum) - va posto a beneficio Co di ed a carico di . T_
P.Q.M.
10 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'Appello, RIFORMA la Sentenza impugnata, REVOCA il Decreto Co Ingiuntivo opposto, ACCERTA che il credito di verso ammonta ad € 6.397,31 (+ Iva T_
Co 22%) e CONDANNA al relativo pagamento in favore di , oltre interessi dalla domanda T_
giudiziale al saldo.
2. COMPENSA per 2/3 le spese di I e II Grado e LIQUIDA il residuo 1/3 a favore di ed a T_
Co carico di , liquidato in € 2.538,67 per il I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 2.315,34 per il II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 12.05.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11