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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA Parte_1
SCHIAVA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute dal mese di luglio 2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente premesso di essere Parte_1 stato dipendente di dal 16.06.1980 al 31.12.2022, con Controparte_1 la qualifica, da ultimo, di capo stazione livello 193C CCNL Autoferrotranvieri, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener 1 conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare della c.d. “ERAS” (quota A e quota B) e della “indennità turni avvicendati”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo luglio 2007/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 5.762,41 o, in subordine, di euro 5.454,83 in base ad un calcolo eseguito su 28 giorni di ferie annue. Ha chiesto, altresì, una condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”. Nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1 costituiva.
E' stata fissata l'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 15.12.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
[...]
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
2 Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Quanto all'ERAS secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato Controparte_1 accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
[...]
. CP_1
In tal senso anche la Corte di Appello di Reggio Calabria: “…L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società Controparte_1
3 partecipate con la costituzione di una società consortile (la Parte_2
CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario. In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo << una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva. In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio 2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”). Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007. Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare. La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al 31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale). Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum. La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda. Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci contrattuali che esse assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura
4 né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire. Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente ) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 dicembre 2005… Controparte_1
L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza). Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte. La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU. Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale (da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti. E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie” (cfr. sentenza n. 306/2024 pubblicata il 12.04.2024).
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 57/2025, pubblicata il 16.01.2025.
5 Con riferimento alla c.d. “indennità di turni avvicendati”, sistematicamente corrisposta al ricorrente, essa va computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative, posto che evidentemente anche l'indennità di mensa presuppone la presenza in servizio e viene erogata anche per i giorni di ferie, come riconosciuto dalla stessa società convenuta attraverso il richiamo all'art. 1 e 10 del CCNL 12.03.1980 e all'art. 3 del CCNL 27.11.2000, laddove definiscono “la retribuzione normale” da corrispondere ai lavoratori. Per come affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “[..] L'indennità giornaliera turnista è volta [..] a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Entrambe dette indennità (l'indennità di agente unico e l'indennità turni avvicendati, nota dell'estensore) appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse [..]”. Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS, quote A e B e all'indennità indennità di turni avvicendati. pagata per le giornate di lavoro prestate.
6 Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo e l'ulteriore indennità richiesta, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso.
Con riferimento al quantum da corrispondere, il Tribunale richiama la sentenza n. 20216/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui Persona_3 la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte
7 contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Ebbene, come dedotto da in altri procedimenti (cfr. Controparte_1 sentenza n. 2080/2024 del 21.11.2024 di questo Tribunale): “ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”. Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della Persona_4 sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti
[...] giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea”. Posto, allora, che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane “la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost.”, deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte ricorrente parametrato su 28 giorni. Di conseguenza il quantum dovuto al ricorrente per il periodo oggetto della domanda è pari ad euro 5.454,83.
8 Sulla somma sopra indicata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Deve, infine, dichiararsi ammissibile la domanda di condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”, posto che il rapporto di lavoro tra le parti non è più in atto e, pertanto, deve riconoscersi l'interesse ad agire in ordine alla corresponsione delle differenze sul TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.454,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive sul TFR, per un importo calcolato dividendo per 13,5 ex art. 2120 cod. civ. la somma liquidata per le tre indennità. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Cosenza, 18/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA Parte_1
SCHIAVA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute dal mese di luglio 2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente premesso di essere Parte_1 stato dipendente di dal 16.06.1980 al 31.12.2022, con Controparte_1 la qualifica, da ultimo, di capo stazione livello 193C CCNL Autoferrotranvieri, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener 1 conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare della c.d. “ERAS” (quota A e quota B) e della “indennità turni avvicendati”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo luglio 2007/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 5.762,41 o, in subordine, di euro 5.454,83 in base ad un calcolo eseguito su 28 giorni di ferie annue. Ha chiesto, altresì, una condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”. Nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1 costituiva.
E' stata fissata l'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 15.12.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
[...]
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
2 Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Quanto all'ERAS secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato Controparte_1 accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
[...]
. CP_1
In tal senso anche la Corte di Appello di Reggio Calabria: “…L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società Controparte_1
3 partecipate con la costituzione di una società consortile (la Parte_2
CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario. In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo << una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva. In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio 2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”). Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007. Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare. La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al 31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale). Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum. La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda. Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci contrattuali che esse assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura
4 né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire. Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente ) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 dicembre 2005… Controparte_1
L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza). Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte. La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU. Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale (da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti. E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie” (cfr. sentenza n. 306/2024 pubblicata il 12.04.2024).
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 57/2025, pubblicata il 16.01.2025.
5 Con riferimento alla c.d. “indennità di turni avvicendati”, sistematicamente corrisposta al ricorrente, essa va computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative, posto che evidentemente anche l'indennità di mensa presuppone la presenza in servizio e viene erogata anche per i giorni di ferie, come riconosciuto dalla stessa società convenuta attraverso il richiamo all'art. 1 e 10 del CCNL 12.03.1980 e all'art. 3 del CCNL 27.11.2000, laddove definiscono “la retribuzione normale” da corrispondere ai lavoratori. Per come affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “[..] L'indennità giornaliera turnista è volta [..] a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Entrambe dette indennità (l'indennità di agente unico e l'indennità turni avvicendati, nota dell'estensore) appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse [..]”. Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS, quote A e B e all'indennità indennità di turni avvicendati. pagata per le giornate di lavoro prestate.
6 Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo e l'ulteriore indennità richiesta, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso.
Con riferimento al quantum da corrispondere, il Tribunale richiama la sentenza n. 20216/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui Persona_3 la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte
7 contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Ebbene, come dedotto da in altri procedimenti (cfr. Controparte_1 sentenza n. 2080/2024 del 21.11.2024 di questo Tribunale): “ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”. Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della Persona_4 sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti
[...] giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea”. Posto, allora, che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane “la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost.”, deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte ricorrente parametrato su 28 giorni. Di conseguenza il quantum dovuto al ricorrente per il periodo oggetto della domanda è pari ad euro 5.454,83.
8 Sulla somma sopra indicata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Deve, infine, dichiararsi ammissibile la domanda di condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”, posto che il rapporto di lavoro tra le parti non è più in atto e, pertanto, deve riconoscersi l'interesse ad agire in ordine alla corresponsione delle differenze sul TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.454,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive sul TFR, per un importo calcolato dividendo per 13,5 ex art. 2120 cod. civ. la somma liquidata per le tre indennità. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Cosenza, 18/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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