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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20808/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. MOLFETTA Controparte_1
BARBARA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.09.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in SRI LANKA il 01/10/1992. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SRI LANKA
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4727/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/10/2021.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024 innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati
[...] Controparte_1 in narrativa;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi:
DÀ ATTO che i 2 figli nati dal matrimonio e sono ormai Persona_2 Persona_1
maggiorenni:
DÀ ATTO che il figlio è già avviato al mondo del lavoro ed è Persona_1
economicamente indipendente, pertanto nulla viene stabilito per il suo mantenimento;
DISPONE che, per la figlia , il padre corrisponda alla Sig.ra Persona_2 Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 190,00 a titolo di contributo per il mantenimento,
[...]
con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo, ovvero da luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie in genere necessitate e/o previamente concordate e documentate, il tutto così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e nulla viene stabilito a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che il Sig. è comproprietario con la moglie della quota del 50% Controparte_1
dell'immobile residenziale sito in C.so Giulio Cesare n. 136 piano 4-S1, censito al Catasto Fabbricati
Foglio 1130, Particella 148, Sub 47, Zona 2, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4 vani, Rendita
330,53 ed è altresì proprietario al 100% dell'immobile commerciale sito in C.so Giulio Cesare n. 136/G
piano T-S1, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 1130, Particella 148 Sub 3, Zona 2, categoria C/1,
Classe 6, Consistenza 28 mq, superficie catastale 43 mq, Rendita € 715,81;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a cedere la propria quota della casa Pt_1 CP_1
coniugale alla moglie e l'immobile commerciale ai figli e , Persona_2 Persona_1
con usufrutto di quest'ultimo immobile a vita in capo alla moglie Parte_1 DÀ ATTO che resta inteso che la cessione delle predette quote di proprietà dovrà avvenire con atto notarile entro e non oltre il 31 ottobre 2024, con spese notarili a carico della Sig.ra Parte_1
[...]
DÀ ATTO che le predette condizioni di cessione delle quote di proprietà degli immobili rappresentano una condizione indispensabile per poter addivenire ad un divorzio consensuale;
DÀ ATTO che resta inteso tra le parti che, con la cessione di quanto sopra, nulla sarà più dovuto dal marito alla moglie per qualsivoglia titolo e ragione Controparte_1 Parte_1
(alimenti pregressi e risarcimento del danno derivante dalla sentenza penale di condanna e/o somme anticipate per l'estinzione dell'esecuzione immobiliare ed ogni altra somma), e l'atto di precetto dovrà
intendersi a tutti gli effetti privo di efficacia come anche i titoli esecutivi;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a rinunciare alle eventuali spese legali che Controparte_1
gli venissero riconosciute in sede di opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare
R.G.E. 1261/2024, pendente innanzi al Tribunale di Torino sezione Esecuzioni Mobiliari;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20808/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. MOLFETTA Controparte_1
BARBARA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.09.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in SRI LANKA il 01/10/1992. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SRI LANKA
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4727/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/10/2021.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024 innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati
[...] Controparte_1 in narrativa;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi:
DÀ ATTO che i 2 figli nati dal matrimonio e sono ormai Persona_2 Persona_1
maggiorenni:
DÀ ATTO che il figlio è già avviato al mondo del lavoro ed è Persona_1
economicamente indipendente, pertanto nulla viene stabilito per il suo mantenimento;
DISPONE che, per la figlia , il padre corrisponda alla Sig.ra Persona_2 Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 190,00 a titolo di contributo per il mantenimento,
[...]
con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo, ovvero da luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie in genere necessitate e/o previamente concordate e documentate, il tutto così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e nulla viene stabilito a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che il Sig. è comproprietario con la moglie della quota del 50% Controparte_1
dell'immobile residenziale sito in C.so Giulio Cesare n. 136 piano 4-S1, censito al Catasto Fabbricati
Foglio 1130, Particella 148, Sub 47, Zona 2, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4 vani, Rendita
330,53 ed è altresì proprietario al 100% dell'immobile commerciale sito in C.so Giulio Cesare n. 136/G
piano T-S1, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 1130, Particella 148 Sub 3, Zona 2, categoria C/1,
Classe 6, Consistenza 28 mq, superficie catastale 43 mq, Rendita € 715,81;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a cedere la propria quota della casa Pt_1 CP_1
coniugale alla moglie e l'immobile commerciale ai figli e , Persona_2 Persona_1
con usufrutto di quest'ultimo immobile a vita in capo alla moglie Parte_1 DÀ ATTO che resta inteso che la cessione delle predette quote di proprietà dovrà avvenire con atto notarile entro e non oltre il 31 ottobre 2024, con spese notarili a carico della Sig.ra Parte_1
[...]
DÀ ATTO che le predette condizioni di cessione delle quote di proprietà degli immobili rappresentano una condizione indispensabile per poter addivenire ad un divorzio consensuale;
DÀ ATTO che resta inteso tra le parti che, con la cessione di quanto sopra, nulla sarà più dovuto dal marito alla moglie per qualsivoglia titolo e ragione Controparte_1 Parte_1
(alimenti pregressi e risarcimento del danno derivante dalla sentenza penale di condanna e/o somme anticipate per l'estinzione dell'esecuzione immobiliare ed ogni altra somma), e l'atto di precetto dovrà
intendersi a tutti gli effetti privo di efficacia come anche i titoli esecutivi;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a rinunciare alle eventuali spese legali che Controparte_1
gli venissero riconosciute in sede di opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare
R.G.E. 1261/2024, pendente innanzi al Tribunale di Torino sezione Esecuzioni Mobiliari;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.