TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale RG
125/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni Buzzatti nr. 37/A (c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Silvia Dolif, come da procura in atti e
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Agordo (BL), loc. Faion nr. 7 int. 4 (c.f. ), rappresentato e C.F._2 difeso dall'avv. Paola Monticelli, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
- ritenuta non necessaria la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, anche alla luce della dichiarazione di rinuncia all'udienza di comparizione depositata dalle parti;
- ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale del figlio , nato a [...] in data [...], Per_1 risultando approntata una puntuale ed articolata disciplina idonea a garantire allo stesso una crescita ed uno sviluppo di personalità equilibrati e sereni, nei limiti delle possibilità delle parti ricorrenti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto in data 28 febbraio 2025, accordando il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda;
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti del figlio minore , nato Per_1
a LT (BL) il 18/10/2020, siano disciplinati dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nel ricorso presentato in data 23 gennaio 2025, nei seguenti termini, come contenuti nel ricorso di cui sopra e che qui di seguito si trascrivono:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Per_1
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative a Per_1
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimangono presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita, come indicate, altresì, nel piano genitoriale:
a) il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 17,30, quando andrà a prenderlo all'asilo sino al lunedì mattina successivo alle ore 07,30 quando lo riporterà all'asilo;
b) la settimana nella quale il padre non terrà con sé il figlio durante il week end, lo terrà il mercoledì ed il giovedì, prendendolo all'asilo il mercoledì alle ore 17,30 e riportandolo all'asilo il venerdì mattina alle ore 07,30;
c) trascorrerà il giorno di Pasqua ed il giorno di Natale alternativamente con il padre e la Per_1
madre, e così nel caso di ulteriori vacanze o ponti festivi e scolastici;
d) salva l'alternanza di cui sopra, durante dette festività starà con il padre almeno tre giorni Per_1 consecutivi nel periodo natalizio e due in quello pasquale;
e) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane non consecutive, accordandosi i genitori sulle date in considerazione delle ferie degli stessi godute entro il 30 aprile di ogni anno e obbligandosi a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura e a rendersi reperibili.
Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso uno o l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
f) atteso l'affido condiviso, i genitori si impegnano ad individuare di volta in volta ulteriori occasioni di visita e permanenza presso il padre, manifestando entrambi in tal senso la massima disponibilità, purché sia rispettato il diritto del bambino, ad un ordinato, sano e sereno regime di vita;
g) il calendario sopra riportato verrà adeguato nel rispetto del progressivo sviluppo della autonomia e della capacità di autodeterminazione del figlio.
2) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_3 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di 300,00,
[...] Per_1 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora stessa, Parte_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
3) Il signor concorrerà al pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_2
straordinarie nell'interesse del figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Belluno, letto, Per_1 condiviso ed approvato da entrambi i genitori.
4) La detrazione per il figlio a carico avverrà al 50% per ciascun genitore. Le detrazioni delle spese straordinarie sostenute per il figlio ai fini IRPEF saranno operate dai genitori in misura pari alla quota di accollo delle stesse.
5) L'assegno unico universale sarà richiesto e percepito in via esclusiva della signora Parte_1 impegnandosi fin d'ora il signor a sottoscrivere l'eventuale documentazione Parte_2 necessaria per il versamento al 100% di detto assegno da parte dell'INPS in favore della madre.
6) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi di Parte_2
mantenimento ordinario e per spese straordinarie nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
7) I ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio per il figlio minore.
8) Sono fatti salvi diversi accordi scritti tra i genitori, tenuto conto del progressiva crescita del minore e della modifica delle sue esigenze correlate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 8 maggio
2025
Il presidente
(dott.ssa Chiara Sandini)
Il Giudice estensore
(dott. Beniamino Margiotta)