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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 588/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, C.F._1 dall'Avv. Valeria D'anca, elettivamente domiciliato nel suo studio in Caltanissetta, Via
Rochester n. 2
Attrice
CONTRO
p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante e procuratore pro tempore Dott. rappresentata e difesa, in virtù CP_2 di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Feliciana del Foro di
Gela, presso il cui studio in Gela Via Cattuti n. 5, è elettivamente domiciliata,
Convenuta
( C.F.. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
23.2.1996, domiciliato a Marianopoli nel Viale della Regione n. 15; 93010;
Convenuto contumace
( P.IVA: ), Controparte_4 P.IVA_2
avente sede legale in Marianopoli nel Viale della Regione n. 13; in persona del suo rappresentante legale d'impresa Sig. ( C.F. nato a CP_5 C.F._3
San Cataldo il 15.2.2001, residente in [...]
Convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - lesione personale.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 29.01.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il sig.
[...]
, nonché la società CP_3 Controparte_4
rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo commerciale coinvolto nel sinistro, unitamente ad in qualità di impresa assicuratrice per la Controparte_1
responsabilità civile derivante dalla circolazione del suddetto veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20 ottobre 2020 in Marianopoli (CL), lungo la Via Mussomeli, a seguito di investimento da parte del veicolo condotto dal CP_3
A fondamento della domanda, l'attrice allegava che il conducente, nel compiere una manovra di retromarcia resa necessaria dalla presenza di un'autovettura in sosta che ne ostruiva la manovra di svolta, l'aveva investita, provocandone la caduta e conseguenti lesioni personali, per le quali domandava ristoro.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza della pretesa attorea e deducendo la responsabilità esclusiva ovvero concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, per aver attraversato la sede stradale in prossimità di un'intersezione, in assenza di attraversamento pedonale, e in modo repentino, transitando dietro un veicolo in movimento, in violazione delle norme di comportamento prescritte dal Codice della Strada.
Restavano contumaci il sig. e la società CP_3 Controparte_4
[...]
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale delle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attrice.
All'udienza a trattazione scritta del 29 gennaio 2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In diritto, giova premettere che l'investimento di un pedone da parte di un veicolo costituisce una tipica ipotesi di danno da circolazione stradale, in cui trova applicazione la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente, il quale è tenuto a risarcire i danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Tale principio si coordina con l'art. 140 del Codice della Strada, che impone al conducente un dovere generale di prudenza e di tutela dell'incolumità degli altri utenti della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità del conducente, pur presunta, può essere esclusa o attenuata qualora risulti dimostrata una condotta
2 imprudente, colposa o imprevedibile del pedone, tale da integrare un concorso causale ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. civ. n. 17397/2007; Cass. pen. n.
57353/2018).
Nel caso di specie, l'istruttoria ha evidenziato che l'attrice ha iniziato l'attraversamento della carreggiata in un punto privo di segnaletica orizzontale, in corrispondenza di una curva in discesa, caratterizzata da visibilità limitata, transitando dietro un veicolo commerciale in fase di retromarcia. Tale condotta si pone in violazione dell'art. 190 C.d.S., che impone al pedone l'obbligo di attraversare utilizzando gli appositi passaggi pedonali e, in loro assenza, con la massima cautela, cedendo il passo ai veicoli.
La natura repentina dell'attraversamento, desumibile dalle dichiarazioni rese dal sig. in CP_3
sede di interrogatorio formale e non efficacemente smentite, ha verosimilmente impedito al conducente di avvistare per tempo il pedone, nonostante la presenza di sensori di parcheggio attivi sul mezzo, i quali – per ammissione dello stesso conducente – non hanno rilevato alcun ostacolo.
Tuttavia, la responsabilità del conducente non può ritenersi esclusa. La manovra di retromarcia impone, ai sensi dell'art. 154 C.d.S., un controllo visivo accurato dello spazio retrostante e delle condizioni del traffico, tanto più in ambiente urbano e in prossimità di incroci. Il sig. nel riferire di non essersi accorto della presenza dell'attrice prima CP_3 dell'impatto e di essersi reso conto dell'urto solo “sentendo un botto”, ha implicitamente ammesso di non aver esercitato il controllo necessario, omettendo di accertarsi con adeguata attenzione della presenza di pedoni.
Ne deriva che, pur essendo accertata una condotta imprudente dell'attrice, la stessa non è tale da interrompere il nesso causale in via esclusiva, bensì da integrare un concorso colposo nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
In considerazione della reciproca incidenza causale delle condotte delle parti – l'attrice per aver attraversato in modo irregolare e il conducente per non aver esercitato un sufficiente controllo durante la manovra – si ritiene equo determinare il grado di responsabilità di ciascuna parte nella misura paritaria del 50%.
Tali valutazioni impongono un parziale accoglimento della domanda risarcitoria, con condanna solidale dei convenuti – nei limiti sopra indicati – al pagamento del 50% del danno riconosciuto, da liquidarsi secondo i criteri di cui si dirà in dispositivo, con integrale compensazione delle spese tra le parti in ragione del concorso accertato.
Passando ora al quantum debeatur,
Quanto al danno biologico, la CTU medico-legale ha accertato che l'attrice ha riportato postumi permanenti derivanti da frattura della prima falange del V dito mano destra e frattura del IV e V metacarpo, escludendo con motivazione congrua e condivisibile l'esistenza di
3 lesioni al piede sinistro. Il danno permanente è stato quantificato nella misura del 9 %, con giorni 30 di invalidità temporanea totale, giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%, e giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Occorre preliminarmente fare alcune puntualizzazioni in punto di diritto, soprattutto in esito alla pronunzia della Suprema Corte n. 26972 del 11 novembre 2008:
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
- il pregiudizio in questione può essere composto da danni patrimoniali (connotati da rilevanza economica) e danni non patrimoniali (privi di detta rilevanza);
- il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, ovvero il risarcimento del danno alla persona deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Nel caso di specie, alla luce delle tabelle come aggiornate D.M. 16/07/2024 il danno biologico è pari a euro 23.407,614, di cui Euro 14.706,83 per invalidità temporanea assoluta,
Euro 3.728,07 per invalidità temporanea relativa, ed Euro 4,972,71 al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), autonomamente risarcibile alla luce dei noti principi espressi della Suprema Corte con la pronuncia S.U. n. 26972/2008, e nei limiti stabiliti dall'art. 139, comma 3 del codice delle assicurazioni .
La somma sopra determinata deve essere ridotta del 50%, stante il riconosciuto concorso di colpa dell'attrice. La domanda attorea deve quindi essere accolta per il minore importo di €.
11.703,807 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ulteriormente deve riconoscersi in favore dell'attore la somma di €.1.400,00 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute e riconosciute congrue dal consulente tecnico.
Non spetterà nulla all'attrice a titolo di personalizzazione in assenza di allegazioni di idonee circostanze in merito alle lesioni di interessi costituzionalmente protetti.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Non sono stati provati altri danni.
Il notevole divario fra petitum e decisum, l'accertato concorso di colpa nella misura del 50%, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che restano definitivamente in solido a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 588/2022
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
-dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_6
[...] regolarmente citati e non costituiti in giudizio;
[...]
-accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto:
-dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa di CP_3
con il concorso ex art. 1227 c.c. della parte attrice
[...]
nella misura del cinquanta per cinquanta per cento;
-condanna , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Controparte_4
che si liquida nella somma di euro €. 11.703,807, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al saldo;
-condanna , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di rimborso per Controparte_4 CP_4 le spese mediche sostenute, della somma di €. 1.400,00 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Caltanissetta 6 giugno 2025.
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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