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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 875/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
TORTONA 72 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. FRACCARI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VICOLO CP_1 C.F._1
LAMBRO 1 20052 MONZA presso lo studio dell'avv. BALLABIO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: qualificazione sulle seguenti conclusioni.
Per : nel merito: Parte_1
- Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio, oltre
15% spese generali, CPA e IVA sui rispettivi imponibili.
Per : CP_1
Nel merito
- Rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile e/o improponibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra descritte;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado e conseguentemente:
1) accertare e dichiarare che fra il sig. e i è in- CP_1 Parte_1
staurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time dal 6.9.2023 al 10.4.2024 o in altra data che verrà accertata in corso di causa con la qualifica di
Quadro A, in subordine di Quadro B ed in estremo subordine di I livello ed in ulteriore subordine di IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi o in quello diverso che verrà ritenuto dovuto e/o di giustizia;
2) conseguentemente ed in ogni caso condannare al Parte_1
pagamento, in favore del sig. della somma € 20.499,40, di cui € 1.299,64 per CP_1
TFR e € 10.870,39 per indennità sostitutiva del preavviso o della cifra maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta e/o di giustizia tenuto conto dell'inquadramento che verrà riconosciuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, per i titoli specificati in ricorso ed analiticamente dettagliati nei conteggi allegati.
Il tutto dedotti i pagamenti effettuati in corso di causa dalla Società pari alla somma lorda di € 2.172,94, di cui € 1.235,66 a titolo di preavviso ed € 937,28 a titolo di pagina 2 di 8 TFR. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2819 del 18.7.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Claudia Tosoni ha parzialmente accolto il ricorso del ricorrente volto a riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 6.9.2023 al 10.4.2024 data quest'ultima di licenziamento per motivo oggettivo, con lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento previsto nel contratto di lavoro di cui rivendica il riconoscimento con le relative differenze retributive per complessivi euro 20.499,40.
Il primo giudice ha accolto solo la domanda relativa all'importo di € 1.235,66 per indennità di mancato preavviso ed euro 937,28 lorde a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione al saldo, compensando le spese per 2/3 e ponendo a carico della resistente il residuo per 1.100,00 oltre accessori.
Il primo giudice ha motivato la decisione rilevando che il ricorrente non aveva offerto adeguate allegazioni alla sua domanda di riconoscimento del superiore inquadramento con la qualifica di Quadro A, in subordine di Quadro B ed in ultimo subordine I livello ovvero IV livello CCNL Turismo pubblici esercizi.
La sentenza applicando il principio statuito dalla Suprema Corte circa l'allegazione del contenuto contrattuale dei livelli rivendicati, le mansioni in concreto svolte ai fini del raffronto delle declaratorie contrattuali e così la sussistenza dello svolgimento o meno delle mansioni rivendicate.
In particolare, il primo giudice afferma che la parte ricorrente non aveva per nulla allegato in ricorso di essere socio fondatore della società con atto del 31.1.2023 e che tutte le attività che il ricorrente aveva elencato nel punto 6 del ricorso introduttivo erano pagina 3 di 8 descritte in modo generico con riferimento all'attribuzione delle stesse alle varie ipotesi subordinate proposto in domanda.
In sostanza il Giudice ha rilevato che la sovrapposizione di socio della società e lavoratore, non consentiva di individuare, né la parte ricorrente lo aveva allegato, se tali mansioni superiori fossero svolte nell'uno piuttosto che nell'altro ruolo, non potendosi riconoscere tra l'altro l'autonomia in tali attività fra la posizione di lavoratore ed il socio, che svolgeva anche attività di cassa, di chiusura, verifica fiscale e di resoconto, acquisto di prodotti eccetera.
Pertanto, ritenuta non necessaria l'istruttoria orale formulata dalle parti ha rigettato la domanda di superiore inquadramento.
Per quanto attiene alle somme rivendicate quanto a 13ma, 14ma, marzo-aprile 2024,TFR ed indennità sostitutiva del preavviso il Giudice ha preso atto dei pagamenti effettuati dalla resistente per l'importo di € 4.900 per la busta paga aprile 2024 (1817) e 937,28 per TFR oltre ad euro 2000 per rimborso socio finanziamento come da prospetto della resistente: seguendo tale percorso logico il primo giudice ha rilevato che mancavano somme per 2.172,94 di cui euro 1235 per indennità di mancato preavviso ed il resto TFR
a cui seguiva la condanna della resistente.
La 13ma e 14ma mensilità erano state versate con le buste paga mensili.
Ha appellato la sentenza la società resistente con unico articolato motivo di impugnazione.
L'appellante deduce errore della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda per
TFR e indennità di preavviso, visto che non è contestato il pagamento delle buste paga del marzo e aprile 2024 in cui gli importi versati dall'appellante all'appellato per € 2.900 coprono per eccesso il debito retributivo comprensivo di TFR indicato nella busta paga di aprile 2024.
pagina 4 di 8 Il primo giudice ha errato risultando provato in atti il pagamento della voce TFR mediante bonifici prodotti al giudizio.
Per quanto attiene all'indennità di preavviso del licenziamento, la appellante aveva prodotto in primo grado il pagamento dell'indennità di euro 1222 in data 4.6.2025 come da offerta banco iudicis effettuata all'udienza del 11.2.2025 per indennità di preavviso e rifiutata dalla parte appellata.
Dunque, su tale passo della sentenza l'appellante evidenzia che la somma era stata già pagata nelle more del processo e, dunque, chiede la riforma anche sotto tale passo.
Infine, impugna la soccombenza ai fini delle spese pur compensate per i 2/3 fra le parti, visto che le somme rivendicate erano in parte state pagate prima del giudizio e per l'indennità di preavviso la stessa era stata pagata prima della decisione sulla scorta della proposta formulata dal Primo giudice e rifiutata dall'appellato.
Si è costituito l'appellato con appello incidentale.
Sull'appello principale rileva che i pagamenti effettuati dall'appellante non avevano titolo sulle somme oggetto di domande ma relative ad altro, essendo stati effettuati dal dr. personalmente e con causale giroconto, mentre sulla busta paga di aprile 2024 CP_2
non vi era indicato il TFR.
Con l'appello incidentale impugna la sentenza di rigetto di riconoscimento del superiore livello, da un lato evidenziando che la natura di socio a nulla rileva ai fini della decisione della domanda, visto che il socio svolge da un lato un'attività societaria e nel presente giudizio lo stesso quale lavoratore subordinato chiede il riconoscimento di svolgimento di attività superiori al livello contrattuale assegnatogli.
Contesta la sentenza affermando di aver pienamente allegato in primo grado le attività svolte in concreto, le declaratorie delle varie domande in via principale e subordinata ed pagina 5 di 8 a tal fine aveva chiesto ammissione di prove orali per provare tali circostanze allegate, sulla cui ammissione insiste in appello.
Chiede la condanna ex art. 96 delle spese di lite di entrambi i gradi stante l'impugnazione dell'appellante della regolazione delle spese di primo grado.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
La domanda riguarda lo svolgimento di mansioni superiori nel rapporto di lavoro subordinato, documentalmente provato dal contratto di assunzione in atti con decorrenza dal 6.9.2023 con inquadramento al IV livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Si ritiene di esaminare prima di ogni diversa considerazione le prove orali richieste dalle parti nei loro atti, onde verificare se la mancata ammissione di tali prove in primo grado abbia impedito la prova della domanda proposta in primo grado dalla parte odierna appellante incidentale rispetto alle allegazioni delle attività asseritamente svolte in concreto, rispetto alle declaratorie contrattuali dei livelli rivendicati nell'ordine delle domande.
Quanto all'appellante incidentale (ricorrente in primo grado) e sui capitoli di prova articolati in ricorso dal 1 al 11 della narrativa:
il cap. da 1 a 5 non sono rilevanti ai fini della domanda, il cap. 6 riguarda fatti relativi al ruolo di socio rivestito (dal primo capoverso al 5) il 6 cpv. irrilevante (acquisto pane al panificio, apertura del locale e chiusura irrilevante), pulizia del locale irrilevante, cassa sovrapposta al socio, acquisto dei prodotti irrilevante).
Il cpv. del capitolo che riguarda le direttive al personale, è del tutto generico e privo di specificità sui fatti e le attività di cui si chiede di provare, tanto più che tali fatti si sovrappongono alla sua qualità di socio.
pagina 6 di 8 Pertanto, la prova orale richiesta ai fini di provare le allegazioni non può trovare ammissione.
Vanno ora esaminati gli appelli sullo stato della controversia come riveniente dal primo grado.
L'appello principale è fondato per quanto attiene alle voci di condanna per TFR e indennità di preavviso: invero la busta paga dell'aprile 2024 contiene la voce TFR e tale importo 721,28 netto è riportata nel totale della busta pari ad € 1.817,46 somma di cui risulta il pagamento dai bonifici effettuati per l'importo di € 2.900 (busta paga di marzo e aprile 2024), così restando in eccesso del pagamento la somma di euro 124.00 a favore dell'appellato.
Per quanto riguarda il preavviso contrattuale anche questo risulta essere pagato in corso di causa e, dunque, la condanna al pagamento in primo grado è errata e va riformata.
Sulle spese del primo grado va confermata la sentenza, visto che pure se la domanda dell'appellato ricorrente in primo grado è stata respinta per la più parte, tuttavia per il pagamento dell'indennità di preavviso il lavoratore è stato costretto ad agire in giudizio e, pertanto, sussiste la soccombenza ai sensi dell'art. 92 e la sentenza di primo grado ha fatto corretto governo del principio di compensazione.
L'appello incidentale relativo alla sola domanda di mansione superiore e superiore inquadramento, vista la commistione del ruolo di socio e di lavoratore subordinato, non
è stata provata stante l'inammissibilità della prova orale articolata, per la genericità ed irrilevanza delle capitolazioni addotte.
Le spese del grado sono compensate fra le parti stante la sostanziale reciproca soccombenza in appello, con il rigetto dell'appello incidentale e quanto all'appello principale la parziale riforma avendo riguardato la cessazione della materia del pagina 7 di 8 contendere il preavviso del licenziamento, restando respinto l'appello della società nel resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- In parziale riforma della sentenza n. 2819/2025 del Tribunale di Milano dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta in primo grado dall'appellato per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso del licenziamento, a seguito del pagamento della somma dovuta dalla società appellante a in data CP_1
anteriore alla sentenza di primo grado, con l'estinzione del relativo debito;
- Conferma la sentenza nel resto;
- Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, il 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 875/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
TORTONA 72 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. FRACCARI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VICOLO CP_1 C.F._1
LAMBRO 1 20052 MONZA presso lo studio dell'avv. BALLABIO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: qualificazione sulle seguenti conclusioni.
Per : nel merito: Parte_1
- Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio, oltre
15% spese generali, CPA e IVA sui rispettivi imponibili.
Per : CP_1
Nel merito
- Rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile e/o improponibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra descritte;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado e conseguentemente:
1) accertare e dichiarare che fra il sig. e i è in- CP_1 Parte_1
staurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time dal 6.9.2023 al 10.4.2024 o in altra data che verrà accertata in corso di causa con la qualifica di
Quadro A, in subordine di Quadro B ed in estremo subordine di I livello ed in ulteriore subordine di IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi o in quello diverso che verrà ritenuto dovuto e/o di giustizia;
2) conseguentemente ed in ogni caso condannare al Parte_1
pagamento, in favore del sig. della somma € 20.499,40, di cui € 1.299,64 per CP_1
TFR e € 10.870,39 per indennità sostitutiva del preavviso o della cifra maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta e/o di giustizia tenuto conto dell'inquadramento che verrà riconosciuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, per i titoli specificati in ricorso ed analiticamente dettagliati nei conteggi allegati.
Il tutto dedotti i pagamenti effettuati in corso di causa dalla Società pari alla somma lorda di € 2.172,94, di cui € 1.235,66 a titolo di preavviso ed € 937,28 a titolo di pagina 2 di 8 TFR. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2819 del 18.7.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Claudia Tosoni ha parzialmente accolto il ricorso del ricorrente volto a riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 6.9.2023 al 10.4.2024 data quest'ultima di licenziamento per motivo oggettivo, con lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento previsto nel contratto di lavoro di cui rivendica il riconoscimento con le relative differenze retributive per complessivi euro 20.499,40.
Il primo giudice ha accolto solo la domanda relativa all'importo di € 1.235,66 per indennità di mancato preavviso ed euro 937,28 lorde a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione al saldo, compensando le spese per 2/3 e ponendo a carico della resistente il residuo per 1.100,00 oltre accessori.
Il primo giudice ha motivato la decisione rilevando che il ricorrente non aveva offerto adeguate allegazioni alla sua domanda di riconoscimento del superiore inquadramento con la qualifica di Quadro A, in subordine di Quadro B ed in ultimo subordine I livello ovvero IV livello CCNL Turismo pubblici esercizi.
La sentenza applicando il principio statuito dalla Suprema Corte circa l'allegazione del contenuto contrattuale dei livelli rivendicati, le mansioni in concreto svolte ai fini del raffronto delle declaratorie contrattuali e così la sussistenza dello svolgimento o meno delle mansioni rivendicate.
In particolare, il primo giudice afferma che la parte ricorrente non aveva per nulla allegato in ricorso di essere socio fondatore della società con atto del 31.1.2023 e che tutte le attività che il ricorrente aveva elencato nel punto 6 del ricorso introduttivo erano pagina 3 di 8 descritte in modo generico con riferimento all'attribuzione delle stesse alle varie ipotesi subordinate proposto in domanda.
In sostanza il Giudice ha rilevato che la sovrapposizione di socio della società e lavoratore, non consentiva di individuare, né la parte ricorrente lo aveva allegato, se tali mansioni superiori fossero svolte nell'uno piuttosto che nell'altro ruolo, non potendosi riconoscere tra l'altro l'autonomia in tali attività fra la posizione di lavoratore ed il socio, che svolgeva anche attività di cassa, di chiusura, verifica fiscale e di resoconto, acquisto di prodotti eccetera.
Pertanto, ritenuta non necessaria l'istruttoria orale formulata dalle parti ha rigettato la domanda di superiore inquadramento.
Per quanto attiene alle somme rivendicate quanto a 13ma, 14ma, marzo-aprile 2024,TFR ed indennità sostitutiva del preavviso il Giudice ha preso atto dei pagamenti effettuati dalla resistente per l'importo di € 4.900 per la busta paga aprile 2024 (1817) e 937,28 per TFR oltre ad euro 2000 per rimborso socio finanziamento come da prospetto della resistente: seguendo tale percorso logico il primo giudice ha rilevato che mancavano somme per 2.172,94 di cui euro 1235 per indennità di mancato preavviso ed il resto TFR
a cui seguiva la condanna della resistente.
La 13ma e 14ma mensilità erano state versate con le buste paga mensili.
Ha appellato la sentenza la società resistente con unico articolato motivo di impugnazione.
L'appellante deduce errore della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda per
TFR e indennità di preavviso, visto che non è contestato il pagamento delle buste paga del marzo e aprile 2024 in cui gli importi versati dall'appellante all'appellato per € 2.900 coprono per eccesso il debito retributivo comprensivo di TFR indicato nella busta paga di aprile 2024.
pagina 4 di 8 Il primo giudice ha errato risultando provato in atti il pagamento della voce TFR mediante bonifici prodotti al giudizio.
Per quanto attiene all'indennità di preavviso del licenziamento, la appellante aveva prodotto in primo grado il pagamento dell'indennità di euro 1222 in data 4.6.2025 come da offerta banco iudicis effettuata all'udienza del 11.2.2025 per indennità di preavviso e rifiutata dalla parte appellata.
Dunque, su tale passo della sentenza l'appellante evidenzia che la somma era stata già pagata nelle more del processo e, dunque, chiede la riforma anche sotto tale passo.
Infine, impugna la soccombenza ai fini delle spese pur compensate per i 2/3 fra le parti, visto che le somme rivendicate erano in parte state pagate prima del giudizio e per l'indennità di preavviso la stessa era stata pagata prima della decisione sulla scorta della proposta formulata dal Primo giudice e rifiutata dall'appellato.
Si è costituito l'appellato con appello incidentale.
Sull'appello principale rileva che i pagamenti effettuati dall'appellante non avevano titolo sulle somme oggetto di domande ma relative ad altro, essendo stati effettuati dal dr. personalmente e con causale giroconto, mentre sulla busta paga di aprile 2024 CP_2
non vi era indicato il TFR.
Con l'appello incidentale impugna la sentenza di rigetto di riconoscimento del superiore livello, da un lato evidenziando che la natura di socio a nulla rileva ai fini della decisione della domanda, visto che il socio svolge da un lato un'attività societaria e nel presente giudizio lo stesso quale lavoratore subordinato chiede il riconoscimento di svolgimento di attività superiori al livello contrattuale assegnatogli.
Contesta la sentenza affermando di aver pienamente allegato in primo grado le attività svolte in concreto, le declaratorie delle varie domande in via principale e subordinata ed pagina 5 di 8 a tal fine aveva chiesto ammissione di prove orali per provare tali circostanze allegate, sulla cui ammissione insiste in appello.
Chiede la condanna ex art. 96 delle spese di lite di entrambi i gradi stante l'impugnazione dell'appellante della regolazione delle spese di primo grado.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
La domanda riguarda lo svolgimento di mansioni superiori nel rapporto di lavoro subordinato, documentalmente provato dal contratto di assunzione in atti con decorrenza dal 6.9.2023 con inquadramento al IV livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Si ritiene di esaminare prima di ogni diversa considerazione le prove orali richieste dalle parti nei loro atti, onde verificare se la mancata ammissione di tali prove in primo grado abbia impedito la prova della domanda proposta in primo grado dalla parte odierna appellante incidentale rispetto alle allegazioni delle attività asseritamente svolte in concreto, rispetto alle declaratorie contrattuali dei livelli rivendicati nell'ordine delle domande.
Quanto all'appellante incidentale (ricorrente in primo grado) e sui capitoli di prova articolati in ricorso dal 1 al 11 della narrativa:
il cap. da 1 a 5 non sono rilevanti ai fini della domanda, il cap. 6 riguarda fatti relativi al ruolo di socio rivestito (dal primo capoverso al 5) il 6 cpv. irrilevante (acquisto pane al panificio, apertura del locale e chiusura irrilevante), pulizia del locale irrilevante, cassa sovrapposta al socio, acquisto dei prodotti irrilevante).
Il cpv. del capitolo che riguarda le direttive al personale, è del tutto generico e privo di specificità sui fatti e le attività di cui si chiede di provare, tanto più che tali fatti si sovrappongono alla sua qualità di socio.
pagina 6 di 8 Pertanto, la prova orale richiesta ai fini di provare le allegazioni non può trovare ammissione.
Vanno ora esaminati gli appelli sullo stato della controversia come riveniente dal primo grado.
L'appello principale è fondato per quanto attiene alle voci di condanna per TFR e indennità di preavviso: invero la busta paga dell'aprile 2024 contiene la voce TFR e tale importo 721,28 netto è riportata nel totale della busta pari ad € 1.817,46 somma di cui risulta il pagamento dai bonifici effettuati per l'importo di € 2.900 (busta paga di marzo e aprile 2024), così restando in eccesso del pagamento la somma di euro 124.00 a favore dell'appellato.
Per quanto riguarda il preavviso contrattuale anche questo risulta essere pagato in corso di causa e, dunque, la condanna al pagamento in primo grado è errata e va riformata.
Sulle spese del primo grado va confermata la sentenza, visto che pure se la domanda dell'appellato ricorrente in primo grado è stata respinta per la più parte, tuttavia per il pagamento dell'indennità di preavviso il lavoratore è stato costretto ad agire in giudizio e, pertanto, sussiste la soccombenza ai sensi dell'art. 92 e la sentenza di primo grado ha fatto corretto governo del principio di compensazione.
L'appello incidentale relativo alla sola domanda di mansione superiore e superiore inquadramento, vista la commistione del ruolo di socio e di lavoratore subordinato, non
è stata provata stante l'inammissibilità della prova orale articolata, per la genericità ed irrilevanza delle capitolazioni addotte.
Le spese del grado sono compensate fra le parti stante la sostanziale reciproca soccombenza in appello, con il rigetto dell'appello incidentale e quanto all'appello principale la parziale riforma avendo riguardato la cessazione della materia del pagina 7 di 8 contendere il preavviso del licenziamento, restando respinto l'appello della società nel resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- In parziale riforma della sentenza n. 2819/2025 del Tribunale di Milano dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta in primo grado dall'appellato per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso del licenziamento, a seguito del pagamento della somma dovuta dalla società appellante a in data CP_1
anteriore alla sentenza di primo grado, con l'estinzione del relativo debito;
- Conferma la sentenza nel resto;
- Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, il 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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