Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 278 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21 marzo 2025
tra
Parte 1 in
, personadell'omonimo titolare Parte 1
C.F. 1 p. iva P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Zizzi (c.f.
Marcello
APPELLANTE
contro
Controparte_1 in persona del legale
P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Mingolla rappresentante p.t. (c.f.
e Fabrizio Mingolla
APPELLATA
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 1°.08.2023, per la riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1562/2023, pubblicata il 29.06.2023 (proc.
n.r.g. 5345/2017).
-CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “nel merito: riformare la sentenza n. 1562/2023 resa dal Giudice del Tribunale di Taranto, Dott. Antonio Attanasio, in data
05.07.2023, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto a conoscere del presente giudizio, in quanto competente è il Tribunale di Brindisi per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
- rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni indicate in premessa;
conseguentemente, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio, oltre
R.G.S., IVA e CAP come per legge."
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: "rigettare tutte le domande proposte dall'attore, in quanto nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto nonché carenti di prova per le ragioni articolate nel corpo del presente atto e per l'effetto confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 27-29.06.2023, nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 5345/2017 R.G.; condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite. "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.06.2017, 1' Controparte_1
Parte_2 conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante
[...] nella sua qualità di titolare della VINFRUTTA EXPORT DI Parte 1
,
VINCI GIUSEPPE, per sentirla condannare al pagamento di euro 23.218,00, oltre interessi, in suo favore, a saldo della fattura n. 07/17 del 15.01.2017, dell'importo di euro
4.902,00, della fattura n. 10/17 del 21.01.2017, dell'importo di euro 9.576,00 e di quella n. 11/17 del 23.01.2017, dell'importo di euro 8.740,00, emesse a titolo di compenso per la vendita di 611 quintali di mandarini del tipo “clementine affogliate", che nel gennaio 2017 Parte 1 titolare della VINFRUTTA EXPORT, con sede in Fasano (BR), acquistava dalla società attrice, recandosi presso i terreni di sua proprietà, con sede in
Massafra (TA). La parte attrice deduceva che il Pt 1 visionando direttamente sia gli alberi che i frutti, e trovando le clementine di suo gradimento, concordava con il sig. Pt 2
l'acquisto di 611 quintali di clementine al prezzo di euro 0,38 al Kg, IVA inclusa, nonché
l'applicazione della c.d. clausola "franco partenza". Successivamente, l'azienda agricola, a mezzo dei suoi operai, caricava la merce visionata, scelta e approvata dal Pt_1 sui mezzi di trasporto forniti dallo stesso acquirente. Nonostante le numerose richieste bonarie di pagamento, la società venditrice non riceveva alcun pagamento e, stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 21.3.2017 inviava raccomandata A/R alla ditta Pt 1 intimando, invano, il pagamento delle fatture. La ditta Pt 1 anziché onorare l'obbligazione, con lettera del 27.3.2017 inviata a mezzo pec, riferiva che le merci indicate nelle fatture erano risultate marce a causa del gelo e che, per tale ragione, erano state contestate dal cliente estero cui erano state vendute, il quale, aveva a sua volta rifiutato il pagamento. L' Controparte_1 pertanto, conveniva il Pt 1 in giudizio, per chiederne la condanna al pagamento delle fatture prima richiamate.
Fissata l'udienza di prima comparizione il 19.12.2017, rinviata d'ufficio al 3.04.2018, con atto depositato il 29.3.2018 si costituiva la ditta in persona Parte 1
,
dell'omonimo titolare, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Taranto, per essere competente il Tribunale di Brindisi, in quanto tribunale del circondario entro cui era ubicata Fasano, sede legale della propria ditta, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Inoltre, la convenuta individuava tale foro anche in ragione dell'art. 20
c.p.c., sostenendo che Fasano fosse il luogo in cui si era concluso il contratto (stipulato telefonicamente, dopo che la convenuta aveva preso visione della merce presso la sede di parte attrice). Tra l'altro, sosteneva che lacompetenza territoriale potesse radicarsi presso il foro del domicilio del creditore, in applicazione del c.d. forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c., solo quando il creditore agisse in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, il cui esatto ammontare risultasse dal titolo invocato in modo pressoché univoco, prospettando che dovesse pertanto escludersi tale radicamento territoriale laddove il titolo dell'obbligazione fosse costituito, come nel caso di specie, esclusivamente da fatture, che costituiscono documenti di provenienza unilaterale e che, come tali, non potevano fornire piena prova della debenza delle somme in esse dichiarate. Il convenuto, inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 3 del D.L.
12.09.2014, n. 132, deducendo che la Controparte 1 non avesse comunicato alla l'invito alla stipula di una Parte 1
convenzione di negoziazione assistita;
nel merito, eccepiva l'infondatezza e pretestuosità della domanda giudiziale proposta dalla società attrice, deducendo che il fatto che il Pt 1 avesse preso visione della merce non avesse precluso l'operatività della garanzia per i vizi, che si eccepiva, dal momento che le clementine erano risultate marce a causa del gelo, vizio che, a sua volta, era stato contestato dalla società estera a cui erano state vendute dalla convenuta. Conseguentemente, evidenziava l'irrilevanza della clausola franco partenza, sostenendo che i vizi contestati fossero già insiti nella merce compravenduta, ancor prima di essere consegnata al vettore per il trasporto in favore della Parte 1
n. 1562/2023, in Istruita la causa, il Tribunale di Taranto, con sentenza accoglimento della domanda attorea, condannava titolare Parte 1
dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore di Controparte 1
[...] della somma di euro 23.218,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ogni fattura insoluta sino al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze di lite. Nello specifico, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenzal territoriale sulla base dei criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis, in ragione del corrispettivo negoziale concordato inter partes presso il domicilio della società venditrice, dove era stata poi consegnata la merce al trasportatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1510 c.c. e 20 c.p.c., risultando dall'istruttoria espletata che il Pt 1
nella prospettiva dell'acquisto, visitò l'agrumeto e che, dopo il controllo qualitativo, valutò il prodotto di suo gradimento, concludendo il contratto;
lo stesso esaminò le partite di frutta personalmente, senza muovere rilievi, neanche al momento del carico della merce sui mezzi di trasporto forniti dallo stesso imprenditore.
Inoltre, il Giudice riteneva che fosse altrettanto pacifico e incontestato che il compratore non avesse versato alcunché del prezzo complessivo, pur non muovendo contestazioni sulla prima partita di mandarini.
Tra l'altro, dichiarava la inammissibilità, perché tardiva, della eccezione della garanzia per i vizi, fatta valere dal convenuto, che, in quanto eccezione di merito in senso stretto, doveva proporsi, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione o in quella differita d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c. (vigente ratione temporis); in proposito, evidenziava che il Pt 1 citato in causa per l'udienza del 15.12.2017, si era costituito il 29.3.2018 così decadendo dalla facoltà di sollevare l'eccezione di garanzia.
Ancora, il giudice di prime cure escludeva che il rinvio officioso della prima udienza al
19.12.2017 ai sensi dell'art. 164, co.4, c.p.c. determinasse la riapertura dei termini per l'utile deposito della comparsa, così come sosteneva che non rilevasse il coevo decreto giudiziale con cui era stato disposto l'ulteriore differimento all'udienza del 3.4.2018, non essendo tale provvedimento equiparabile a quello di cui all'art. 168 bis, co. 5, c.p.c. e, quand'anche lo fosse, il Giudice riteneva che la decadenza sarebbe stata esclusa solo con la costituzione del convenuto almeno venti giorni prima della data fissata dal Giudice istruttore, mentre il Pt_1 si era costituito solo cinque giorni prima.
Ad abundantiam, osservava che gli esiti istruttori non avessero acclarato la sussistenza dei vizi della cosa venduta. In particolare, evidenziava che le deposizioni dei testi erano inattendibili, perché in contrasto con la versione dei fatti resa dal il Pt 1
quale aveva sostenuto che il prodotto tagliato e caricato sui camion in sua presenza appariva integro e di buona qualità; inoltre, rilevava che, se per buona parte dei mandarini si fosse già palesato il processo degenerativo, i testi oculari lo avrebbero senz'altro segnalato al Pt 1 (evidentemente disattento, pur essendo imprenditore del settore), il quale, diligentemente, avrebbe dovuto subito contestare e rifiutare la partita di merce avariata ai sensi dell'art. 1511 c.c. Invece, il Pt 1 non aveva mosso alcuna censura al momento del ritiro della merce né lo aveva fatto, come dedotto, alla fine del gennaio 2017. A tal uopo, il Giudice di prime cure riteneva priva di adeguati riscontri la tesi della consegna a mani proprie dell' Pt 2 (legale rappresentante della società venditrice) della lettera di contestazione del 28.1.2017, in quanto priva della sottoscrizione per ricevuta, non attribuendo tra l'altro alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni de relato rese dal teste Tes 1
In definitiva, escludeva che vi fossero elementi per ritenere che la partita di mandarini venduti fosse stata danneggiata dall'ondata di gelo che avrebbe interessato la zona di Massafra nella prima decade del gennaio 2017, anche in considerazione della testimonianza resa dal teste Tes 2 il quale aveva evidenziato che l'azienda agricola era dotata di impianto antigelo e che fosse singolare che l'evento calamitoso non avesse colpito gli altri centoventinove quintali di raccolto venduti e fatturati al Pt 1 il
15.1.2017.
Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello Parte 1
ribadendo l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la piena ammissibilità dell'eccezione di garanzia dei vizi, nonché la sua fondatezza.
1. Quanto al primo aspetto, ribadiva la competenza territoriale del Tribunale di
Brindisi, ritenendo che non fosse emerso alcun elemento tale che inducesse a ritenere che l'adempimento del corrispettivo negoziale fosse stato concordato tra le parti presso il domicilio della società venditrice. A sostegno di tale prospettazione, l'appellante richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 17989/2016), il quale qualifica come obbligazione portabile solo quella che abbia il requisito della effettiva liquidità, in base al titolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, co. 3, c.c. e 20
c.p.c., situazione non ricorrente nella fattispecie in esame, atteso che il credito vantato si fondava su fatture, che costituiscono documenti di provenienza unilaterale e che, in quanto tali, non possono fornire piena prova della debenza delle somme in esse dichiarate.
2. Quanto al secondo aspetto, l'appellante deduceva che, laddove la legge non specifichi espressamente se una eccezione sia rilevabile d'ufficio ovvero su istanza di parte, la stessa deve intendersi come rilevabile d'ufficio e che, pertanto, dal momento che l'art. 1495 c.c. non prevede espressamente se la garanzia per i vizi sia una eccezione di merito o rilevabile d'ufficio, nella fattispecie si doveva ritenere l'eccezione formulata dall'appellante tempestiva, tanto che il Giudice di primo grado era anche entrato nel merito della stessa.
3. Quanto al terzo aspetto, l'appellante ribadiva la fondatezza dell'eccezione proposta, relativa alla garanzia per i vizi, desumibile dalla documentazione acquisita (la corrispondenza tra la ditta Pt 1 la Controparte_2 e l'emissione di specifiche note Pt 1di credito, le fotografie in atti) e la tempestività della denuncia, in quanto il redasse la lettera del 28.1.2017 e la consegnò nelle mani del legale rappresentante dell' Controparte_1 contestando i vizi della merce e
,
chiedendo, per l'effetto, l'emissione delle note di credito per lo storno delle suindicate fatture, contestazione poi reiterata nella lettera del 27.3.2017 inviata a mezzo pec dell'Avv. Musa, in riscontro alla raccomandata a.r. del 21.3.2017 inviata dall'appellata per richiedere il pagamento.
4. Infine, l'appellante lamentava l'errata regolamentazione delle spese e competenze di lite, in ragione della asserita infondatezza della domanda proposta della società attrice.
Con atto del 30.1.2024, si è costituita Controparte_1
[...] chiedendo il rigetto del proposto gravame.
La causa è stata riservata per la decisione al collegio all'udienza del 21.3.2025, all'esito dello scambio degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non merita accoglimento. Si condivide la decisione del primo giudice, che ha ritenuto la ricorrenza della propria competenza territoriale, sulla base della prospettazione della domanda, confermata dall'istruttoria espletata. La competenza deve considerarsi correttamente radicata presso il Tribunale di Taranto, sia che lo si voglia considerare come forum contractus, ossia come luogo in cui si è concluso il contratto, sia che, in via alternativa, lo si voglia considerare come forum destinatae solutionis, ossia come luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione. La prova orale espletata ha confermato che il Pt 1 si recò presso l'azienda agricola Controparte 1 e visionò gli alberi ed i frutti, concludendo, all'esito, il contratto con il sig. Pt 2 Alcun elemento di prova, è invece emerso, circa la conclusione del contratto in diverso luogo e con le diverse modalità dedotte dal convenuto, odierno appellante. Infine, non può neanche escludersi la competenza del Tribunale di Taranto, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c., poiché il credito è liquido, derivando tale liquidità e certezza dal consenso che tra le parti si è formato sulla quantità e sul prezzo per ogni quintale. Sebbene le fatture siano senz'altro di provenienza unilaterale del venditore, il convenuto odierno appellante non ha mai contestato l'entità del prezzo, né ha mai provato un diverso accordo.
Pertanto, deve ritenersi che fosse stato raggiunto tale accordo negoziale e che proprio sul contratto trovasse titolo il credito richiesto.
Si condivide altresì la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di garanzia per i vizi, in quanto tardivamente proposta. L'esistenza di vizi deve qualificarsi come eccezione di inadempimento che, in quanto tale, è una eccezione in senso stretto e in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, che il convenuto deve sollevare non oltre la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, a pena di decadenza. Peraltro,
l'eccezione di garanzia dai vizi è prodromica all'esercizio da parte del compratore dell'azione redibitoria o di quella estimatoria, e, pertanto, trattandosi di eccezione volta a paralizzare la domanda, deve qualificarsi eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ma rimessa alla iniziativa della parte, nelle forme e nei termini previsti dal processo civile.
All'esito delle considerazioni svolte, deve ribadirsi la competenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità dell'eccezione di garanzia dei vizi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello. L'esito della lite comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3397,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite (criteri che consentono l'applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/14).
Dal rigetto dell'impugnazione deriva l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona Parte 1
, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. dell'omonimo titolare Parte_1
1562/2023, nel contraddittorio con in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3397,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, in data 23.4.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Anna Maria Marra D.ssa Claudia Calabrese