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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2886/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2886/2023 del Ruolo Generale, promossa
DA
(P.IVA ), corrente in Brindisi alla via Cesare Balbo n. Parte_1 P.IVA_1
8, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio
Curto ( ; pec: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 Email_1 presso lo studio del prefato suo difensore sito in Francavilla Fontana (BR) alla via Municipio
n. 11,
-RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), NATO A OSTUNI (BR) IL 19.07.1975 E CP_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Pierpaolo Saracino (c.f. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_2 prefato loro difensore sito in Lecce alla via G. De Rosis n. 2;
- RESISTENTI –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c. depositato in data 16.10.2023 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ivi impugnare l'ordinanza di assegnazione delle somme in
[...] favore dei creditori emessa in data 04.10.2023 nella procedura esecutiva presso terzi R.G.
475/2022 pendente innanzi al G.E. Dott. G. D'Amicis proposta dai creditori e CP_1
. CP_2
Con il libello introduttivo, la ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della suindicata ordinanza di assegnazione somme del 04.10.2023 e, nel merito, la declaratoria di nullità della predetta ordinanza di assegnazione per l'asserita violazione del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive, conseguente alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di ristrutturazione del debito, con condanna dei resistenti al pagamento 1
delle spese e competenze di lite.
Con decreto del 17.10.2023, la causa veniva assegnata a questo Giudice e chiamata per la prima udienza del 14.03.2024 con concessione della sospensione medio tempore della procedura esecutiva presso terzi R.G. 475/2022 e dell'ordinanza di assegnazione somme ivi emessa.
Con comparsa ritualmente depositata il 13.03.2024, si costituivano in giudizio i resistenti e per ivi richiedere la declaratoria di CP_1 CP_2 inammissibilità/improcedibilità dell' opposizione formulata dal ricorrente e, comunque,
l'integrale rigetto delle domande dell'opponente. Ciò, con conseguente declaratoria della legittimità dell'azione esecutiva presso terzi R.G. n. 475/2022 e la condanna della ricorrente al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 18.04.2024 questo G.E revocava la sospensione della procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 475/2022.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza cartolare del 22.01.2025, preso atto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ritualmente depositate dalle parti, lette le rispettive note di trattazione scritta, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dalla ricorrente sono inammissibili per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
1. In via pregiudiziale
Deve osservarsi, innanzitutto, che con il ricorso introduttivo la di fatto, Parte_1 ha proposto nel presente giudizio le stesse ed identiche domande (richiesta di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme del 04.10.23) già formulate nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 475/221, definito con ordinanza di inammissibilità del prefato G.E del 20.07.2024. Avverso a tal ultima la stessa non proponeva reclamo ex artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c., con conseguente formazione del giudicato cautelare sul punto. Giudicato che, per quanto recante dei profili di affinità con la fattispecie di cui all'art. 2909 c.c., sarebbe - in astratto, in virtù della sua stessa strumentalità - superabile da una statuizione di merito di segno contrario.
Al di là di ciò, deve evidenziarsi l'estraneità rispetto al presente giudizio - di merito e non cautelare – e la conseguente inammissibilità della formulazione, in questa sede processuale, delle suddette richieste per la seguente ragione.
Infatti, il codice di rito consente esclusivamente al G.E. in seno alla procedura esecutiva
(ovvero al Collegio nell'ipotesi di reclamo ex artt. ex artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che ha deciso sull'istanza di sospensione), il potere di disporre la 1 pendente innanzi al G.E. GOP Dott. G. D'Amicis, con ricorso del 20.10.2023 a seguito del quale veniva aperto il subprocedimento R.G. n. 475 – 2/2022, 2
sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia degli atti esecutivi in caso di proposizione delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c..
Dunque, l'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente in questa sede si appalesa inammissibile.
2. La qualificazione del rimedio processuale
Peraltro, nel caso di specie, questo Giudice condivide quanto statuito dal G.E. nella procedura esecutiva R.G. n. 475/22 con ordinanza del 20.07.2024 in ordine alla qualificazione dell'azione proposta dalla ricorrente in seno all'esecuzione R.G. n. 475/22 e di fatto duplicata in questa sede.
Ciò in quanto la questione dell'improponibilità e improcedibilità delle azioni esecutive scaturenti dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di misure protettive finalizzate all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis comma VI della legge fallimentare (ora artt. 54, 55 e 57 CCII) attiene al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e non già alla regolarità formale dei singoli atti esecutivi, in conformità a quanto chiarito dalla Suprema Corte sull'argomento (v. Cass. 15 luglio 2016, n. 14449).
Pertanto, la relativa doglianza del debitore va inquadrata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sicché ai fini della proposizione di detta doglianza non opera il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. ma quello contemplato dall'art. 615 comma 2 c.p.c..
Quanto al termine di proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c, con precipuo riferimento all'esecuzione mobiliare presso terzi, la Suprema Corte ha più volte statuito che:
<< la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita. Ne consegue che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, perché questa è ormai esaurita>> (ex multis: Cass. 12.04.2023 n.9736; Cass.
21.04.2022, n.12690; Cass. 05.06.2020, n. 10820; Cass. n. 4505/11).
A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: << l'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. integra atto idoneo a produrre immediatamente e autonomamente tutti i suoi effetti, non necessitando di attuazione ed, in quanto tale non revocabile o modificabile né dal G.E. che l'ha emessa, né tanto meno, fuori dalla procedura esecutiva, da altro Giudice in sede diversa dalla procedura esecutiva. Sicché una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi si è concluso con l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c., salvo per le ipotesi di irregolarità formali da
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far valere in sede di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte del debitore che contesti il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato, per il futuro, non è più tenuto ad effettuare accantonamenti e/o pagamenti al creditore assegnatario del credito>> . La Suprema Corte afferma altresì: <lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall'ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la declaratoria di nullità, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza ex art.
553 c.p.c., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la condanna del creditore alla restituzione delle somme già incassate (v. Cass. 21.04.2022,
n.12690; Cass. n. 7248/1992 e n. 3138/1989).
Orbene, il presente giudizio veniva proposto con ricorso del 16.10.2023 e, dunque, in data successiva all'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. emessa in data 04.10.2023 nella procedura esecutiva R.G. 475/22. Sicché al pari della medesima azione proposta dalla ricorrente in data 20.10.2023 in seno alla suindicata procedura esecutiva, anche quella radicata innanzi a questo Giudice deve ritenersi tardiva.
Peraltro, la ricorrente, lungi dal provare “circostanze sopravvenute” ovvero “di non aver potuto proporre tempestivamente la domanda per causa non a sé imputabile, ha dichiarato in atti di aver depositato la sua comparsa in sede esecutiva soltanto in data 04.10.23, per aver conferito mandato al difensore soltanto in data 03.10.2023. Circostanza quest'ultima imputabile esclusivamente alla colpevole inerzia della medesima e, comunque, alla sua sfera organizzativa, non idonea a legittimare la proposizione dell'azione oltre il termine di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c..
Ciò, a maggior ragione, ove solo si consideri che l'istanza di misure protettive finalizzate all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis comma VI della legge fallimentare
(ora artt. 54, 55 e 57 CCII), nel procedimento unitario R.G. n. 2/2022, era stata depositata dalla ricorrente in data 26.05.2022 e che, dunque, quest'ultima, sin da tale data, era ben consapevole, da un lato, dell'avvenuta pubblicazione di detta istanza nel registro delle imprese e, dall'altro, del pignoramento presso terzi notificatole in data 10.05.2022. Atto quest'ultimo avverso il quale, pur avendone oggettiva e concreta possibilità, parte ricorrente, per l'arco temporale di oltre un anno, non formulava opposizione alcuna.
Si costituiva, poi, nella procedura esecutiva soltanto in data 04.10.2023, con comparsa peraltro priva dell'indicazione delle specifiche ragioni ed allegazioni di contestazione. Seguiva il deposito del ricorso del 20.10.23, comunque, successivamente, alla pronuncia dell''ordinanza del G.E. del 04.10.23 di assegnazione delle somme accantonate.
Ne consegue, dunque, che le doglianze formulate dalla medesima nel presente giudizio in ordine alla presunta lesione delle proprie facoltà difensive nella procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 475/2022 devono ritenersi destituite di fondamento.
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3.Sulla richiesta di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
Non è meritevole di accoglimento la domanda dei resistenti di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., posto che, contrariamente a quanto asserito dagli stessi, il presente giudizio veniva proposto in data 16.10.2023 e, dunque, in data antecedente alla pronuncia del provvedimento collegiale del 09.11.2023 che dichiarava l'inammissibilità dell'istanza ex art. 182 bis L.F. nel procedimento unitario R.G. n. 2/2022.
Ragion per cui, sebbene vada stigmatizzata la condotta della ricorrente che ha continuato a coltivare il presente giudizio ed ad insistere nelle domande di cui al libello introduttivo nonostante l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 182 bis L.F., non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96.c.p.c., ma piuttosto i presupposti per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Ne consegue che, stante l'integrale rigetto delle domande della ricorrente per tutte le ragioni innanzi esposte, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e tenuto conto della sopra descritta condotta processuale della ricorrente, deve disporsi la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e competenze di lite dei resistenti, da liquidarsi in base al valore della controversia avuto riguardo al valore medio tariffario (espunta la voce dovuta per “attività istruttoria” stante il carattere documentale della controversia), da distrarsi in favore del difensore dei resistenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, proposta dalla ricorrente;
2) condanna la ricorrente in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t, all'integrale pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.300,00, oltre rimborso forfettario CAP e IVA di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte resistente, Avv. Pierpaolo Saracino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 10 Febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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