Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 70
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Mancata riassunzione del processo

    L'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 70
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo