Art. 17. (Rivalutazione dei redditi) 1. L'entita' del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. 3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.
Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/10/2023, n. 3429Provvedimento: […] e, cioè, ex art. 2 della legge n. 414 del 1991 e 49 del regolamento di esecuzione previgente sulla base dei migliori 15 redditi dichiarati negli ultimi venti anni anteriori a quello di maturazione della pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 414 del 1991 e dell'art. 41 del regolamento di esecuzione”;Leggi di più...
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