Decreto cautelare 6 luglio 2021
Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Decreto cautelare 19 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Decreto cautelare 28 aprile 2022
Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 11 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/06/2022, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 01013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ EO, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Di Cuia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
dell'ordinanza del Comune di Lizzano, Ufficio Attività Produttive, n. 44 del 29 giugno 2021, notificata in pari data, con la quale è stata ordinata al ricorrente l'immediata chiusura dello Stabilimento balneare “Lido Conca del Sole”, con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del chiosco bar con cucina, ubicato in Lizzano alla Contrada Bagnara senza n.c. (in Catasto Fabbricati al foglio 53 p.lle 15 e 1262), con sgombero di tutti gli ospiti eventualmente ospitati presso la struttura entro sette giorni dalla notifica, nonché applicata la sanzione amministrativa di € 2.582,28.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 18/8/2021:
- del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Lizzano, Reg. nr. 0010159/2021 del 13.08.2021, notificato in pari data, con il quale è stato disposto, ex art. 19 comma 3 Legge n. 241/1990, il divieto di prosecuzione dell'attività dello Stabilimento balneare “Lido Conca del Sole” con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande con cucina, ubicata in Lizzano alla Contrada Bagnara senza n.c., non in regola nei confronti della normativa in materia urbanistica ed edilizia e non in regola con la normativa regionale (L.R. n. 11/1999 ss.mm.ii.), con sgombero di tutti gli ospiti eventualmente ospitati presso la struttura, entro 7 giorni dalla notifica;
- della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano - prot. n. 9936/2021 del 6.08.2021, con cui è stato reso il parere di competenza sulla pratica SUAP - REP_PROV_TA/TA-SUPRO 90337/03-07-2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lizzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- nella camera di consiglio del 08.06.2022 le parti hanno dato concordemente atto del fatto che è in corso di esame in sede amministrativa una nuova domanda, che potrebbe determinare il complessivo superamento della questione controversa;
- a fronte della predetta sopravvenienza le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della decisione del merito del ricorso, già fissata per l’udienza pubblica del 08.06.2022, alla udienza pubblica del 22.03.2023;
- il Collegio, all’esito della discussione in udienza pubblica, ha accordato il predetto rinvio;
Rilevato che con l’Ordinanza Balneare 2022 la Regione Puglia ha fissato per il 1° maggio 2022 la data di inizio della stagione balneare 2022;
Considerato che nelle more della decisione nel merito del ricorso al sig. EO resterebbe preclusa la possibilità di esercitare la propria attività;
Ritenuto che è necessario assicurare adeguata tutela cautelare, onde salvaguardare gli interessi imprenditoriali del ricorrente e le correlate implicazioni occupazionali;
Ritenuto pertanto di disporre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti al fine di consentire lo svolgimento dell’attività del ricorrente sino alla decisione della causa;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.03.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO