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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO MA, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4245/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7061201539_2022 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4072/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente generalizzata in epigrafe impugnava l'avviso mediante il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, l'infedele dichiarazione e fatturazione di operazioni imponibili per €. 78.059,00, con Iva dovuta di €. 17.172,98, ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.P.R. nr. 633/72.
L'atto impositivo traeva origine dalle risultanze del PVC della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di controllo, in merito alala regolare applicazione dell'Iva intracomunitaria e l'esatto adempimento delle connesse formalità disciplinate dal D.P.R. nr. 633/72 e dalla Legge nr. 427/93, relativamente alle cessioni effettuate nei confronti di operatori intracomunitari.
Il ricorso veniva affidato a due motivi: sussistenza dei presupposti di non imponibilità per avvenuta cessione e consegna dei beni in territorio di altro stato della UE e difetto di motivazione.
L'Ufficio si costituiva resistendo al gravame.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigettava il ricorso, spese a carico della soccombente.
Quest'ultima impugna la sentenza affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione;
2) errata pronuncia sul difetto di prova dei presupposti di non imponibilità.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
L'Agenzia di costituisce per resistere, vinte le spese.
Ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto i giudici di prime cure non si sarebbero pronunciati su punti decisivi della controversia. Secondo l'appellante, dopo avere affermato la legittimità della motivazione dell'avviso per relationem, attraverso il richiamo del PVC, i primi giudici erano giunti a conclusioni opposte a quelle contenute nel detto PVC, in cui veniva espressamente affermata la piena valenza probatoria delle dichiarazioni scritte dei cessionari delle merci, ritenute invece prove non idonee dal giudice di primo grado.
La doglianza non può essere accolta, dal momento che, richiamato il PVC redatto dalla Guardia di Finanza in merito agli accertamenti effettuati, l'avviso contiene una motivazione che si discosta esplicitamente dal contenuto valutativo del verbale medesimo, esprimendo un giudizio compiutamente motivato sulla inidoneità della documentazione esibita dal contribuente.
Parimenti inaccoglibile è la doglianza relativa alla mancata collaborazione dell'Ufficio in sede di accertamento con adesione, non potendosi ravvisare alcun obbligo dell'Agenzia in tal senso.
Con il secondo motivo di appello la contribuente contesta il merito della decisione, con particolare riguardo alla seguente motivazione: “la contribuente non sia stata in grado di dimostrare l'avvenuto trasferimento della merce nello Stato comunitario del cessionario, con particolare riferimento al trasporto dei beni dall'Italia al territorio del Paese membro non essendo stata esibita a tale proposito alcuna documentazione (fatture relative ai trasporti effettuati e pagamenti per tali trasporti, documenti di trasporto ecc..). Pertanto, per le dette operazioni, non può essere applicato il regime della non imponibilità. Devono, quindi, ritenersi realizzate sul territorio nazionale ed assoggettate ad Iva con applicazione dell'imposta ad aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. nr. 633/72.”
A tal proposito l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle fattispecie come quelle per cui è processo, in cui sia stato il cessionario intracomunitario ad occuparsi direttamente della cura del trasporto delle merci e dunque, per il cedente nazionale, non sia possibile reperire ed esibire il CMR (documento proprio delle imprese di trasporti), la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate presso uno Stato membro, come la dichiarazione scritta del cessionario, prodotta dall'appellante medesimo.
L'assunto, nei termini sopra delineati, non è condivisibile.
Inatti, per costante giurisprudenza di legittimità, ”in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.” (Cass. n. 17727\2025).
Nessuna prova in tal senso è stata offerta dalla contribuente, la quale, pur affermando di non avere curato il trasporto della merce e quindi di non essere in possesso di alcuna documentazione relativa a detto trasporto, non si è curata di dimostrare di avere preventivamente concordato la consegna di detti documenti e di avere esperito rimedi giudiziali a fronte dell'altrui inadempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite a carico della parte appellante che si liquidano in euro 2.000,00.
Roma, lì 18/12/2025
La Giud. Rel. Il Presidente
Dott.ssa Marinela Laudani Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO MA, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4245/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7061201539_2022 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4072/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente generalizzata in epigrafe impugnava l'avviso mediante il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, l'infedele dichiarazione e fatturazione di operazioni imponibili per €. 78.059,00, con Iva dovuta di €. 17.172,98, ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.P.R. nr. 633/72.
L'atto impositivo traeva origine dalle risultanze del PVC della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di controllo, in merito alala regolare applicazione dell'Iva intracomunitaria e l'esatto adempimento delle connesse formalità disciplinate dal D.P.R. nr. 633/72 e dalla Legge nr. 427/93, relativamente alle cessioni effettuate nei confronti di operatori intracomunitari.
Il ricorso veniva affidato a due motivi: sussistenza dei presupposti di non imponibilità per avvenuta cessione e consegna dei beni in territorio di altro stato della UE e difetto di motivazione.
L'Ufficio si costituiva resistendo al gravame.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigettava il ricorso, spese a carico della soccombente.
Quest'ultima impugna la sentenza affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione;
2) errata pronuncia sul difetto di prova dei presupposti di non imponibilità.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
L'Agenzia di costituisce per resistere, vinte le spese.
Ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto i giudici di prime cure non si sarebbero pronunciati su punti decisivi della controversia. Secondo l'appellante, dopo avere affermato la legittimità della motivazione dell'avviso per relationem, attraverso il richiamo del PVC, i primi giudici erano giunti a conclusioni opposte a quelle contenute nel detto PVC, in cui veniva espressamente affermata la piena valenza probatoria delle dichiarazioni scritte dei cessionari delle merci, ritenute invece prove non idonee dal giudice di primo grado.
La doglianza non può essere accolta, dal momento che, richiamato il PVC redatto dalla Guardia di Finanza in merito agli accertamenti effettuati, l'avviso contiene una motivazione che si discosta esplicitamente dal contenuto valutativo del verbale medesimo, esprimendo un giudizio compiutamente motivato sulla inidoneità della documentazione esibita dal contribuente.
Parimenti inaccoglibile è la doglianza relativa alla mancata collaborazione dell'Ufficio in sede di accertamento con adesione, non potendosi ravvisare alcun obbligo dell'Agenzia in tal senso.
Con il secondo motivo di appello la contribuente contesta il merito della decisione, con particolare riguardo alla seguente motivazione: “la contribuente non sia stata in grado di dimostrare l'avvenuto trasferimento della merce nello Stato comunitario del cessionario, con particolare riferimento al trasporto dei beni dall'Italia al territorio del Paese membro non essendo stata esibita a tale proposito alcuna documentazione (fatture relative ai trasporti effettuati e pagamenti per tali trasporti, documenti di trasporto ecc..). Pertanto, per le dette operazioni, non può essere applicato il regime della non imponibilità. Devono, quindi, ritenersi realizzate sul territorio nazionale ed assoggettate ad Iva con applicazione dell'imposta ad aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. nr. 633/72.”
A tal proposito l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle fattispecie come quelle per cui è processo, in cui sia stato il cessionario intracomunitario ad occuparsi direttamente della cura del trasporto delle merci e dunque, per il cedente nazionale, non sia possibile reperire ed esibire il CMR (documento proprio delle imprese di trasporti), la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate presso uno Stato membro, come la dichiarazione scritta del cessionario, prodotta dall'appellante medesimo.
L'assunto, nei termini sopra delineati, non è condivisibile.
Inatti, per costante giurisprudenza di legittimità, ”in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.” (Cass. n. 17727\2025).
Nessuna prova in tal senso è stata offerta dalla contribuente, la quale, pur affermando di non avere curato il trasporto della merce e quindi di non essere in possesso di alcuna documentazione relativa a detto trasporto, non si è curata di dimostrare di avere preventivamente concordato la consegna di detti documenti e di avere esperito rimedi giudiziali a fronte dell'altrui inadempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite a carico della parte appellante che si liquidano in euro 2.000,00.
Roma, lì 18/12/2025
La Giud. Rel. Il Presidente
Dott.ssa Marinela Laudani Dott. Ugo Maria Fantini