Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 614
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    La doglianza è infondata poiché l'avviso di accertamento contiene una motivazione autonoma e compiuta, discostandosi dal contenuto valutativo del verbale.

  • Rigettato
    Errata pronuncia sul difetto di prova dei presupposti di non imponibilità

    La contribuente non ha fornito prova documentale dell'effettiva dislocazione della merce nello Stato membro di destinazione né ha dimostrato di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richiedibili per non essere coinvolta in un'evasione fiscale, come la richiesta di documenti ai terzi o l'esperimento di azioni legali a fronte dell'inadempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 614
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 614
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo