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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6249/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 14625 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al Comune di Rende e alla MT Maggioli Tributi S.p.a. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 14625 del 05/03/2024, notificata in data 29/05/2024, con la quale le era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 182,00, a titolo di TARES relativo all'anno 2013, oltre interessi legali e spese di notifica, giusta quanto indicato nell'avviso n. 4990 del 29/10/2018 asseritamente notificato in data 23/11/2018.
A fondamento del ricorso, la parte opponente ha posto ricorrente ha posto due motivi:
A) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
B) la prescrizione della pretesa.
Si è costituito il Comune di Rende, facendo rilevare di avere correttamente notificato in data 23 novembre
2018 il pregresso avviso di accertamento n. 3581 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: sulla scorta di tanto, ha denunciato l'infondatezza del ricorso.
Anche MT S.p.a. si è costituita in giudizio: ha anch'essa evidenziato la correttezza dell'iter procedimentale, assumendo di essere a cospetto di previa notifica rituale dell'atto presupposto.
Ha depositato memoria illustrativa la parte ricorrente, rilevando la non corretta esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si rivela fondato.
Ed invero, è da ritenere del tutto invalida la notifica dell'avvisto di accertamento ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: nessuna delle formalità richieste dalla norma risulta essere stata rispettata.
Tanto vale, di per sé solo, a determinare l'annullamento dell'ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di Rende e MT S.p.a. al pagamento, in solido, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 30 per spese vive ed euro 120 per compenso professionale, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6249/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 14625 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al Comune di Rende e alla MT Maggioli Tributi S.p.a. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 14625 del 05/03/2024, notificata in data 29/05/2024, con la quale le era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 182,00, a titolo di TARES relativo all'anno 2013, oltre interessi legali e spese di notifica, giusta quanto indicato nell'avviso n. 4990 del 29/10/2018 asseritamente notificato in data 23/11/2018.
A fondamento del ricorso, la parte opponente ha posto ricorrente ha posto due motivi:
A) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
B) la prescrizione della pretesa.
Si è costituito il Comune di Rende, facendo rilevare di avere correttamente notificato in data 23 novembre
2018 il pregresso avviso di accertamento n. 3581 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: sulla scorta di tanto, ha denunciato l'infondatezza del ricorso.
Anche MT S.p.a. si è costituita in giudizio: ha anch'essa evidenziato la correttezza dell'iter procedimentale, assumendo di essere a cospetto di previa notifica rituale dell'atto presupposto.
Ha depositato memoria illustrativa la parte ricorrente, rilevando la non corretta esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si rivela fondato.
Ed invero, è da ritenere del tutto invalida la notifica dell'avvisto di accertamento ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: nessuna delle formalità richieste dalla norma risulta essere stata rispettata.
Tanto vale, di per sé solo, a determinare l'annullamento dell'ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di Rende e MT S.p.a. al pagamento, in solido, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 30 per spese vive ed euro 120 per compenso professionale, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.