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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: risarcimento danni – segnalazione in Centrale Rischi, pendente
TRA
AVV. p. (C.F. 1), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino (AV) il 27.09.1983, quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Avellino, alla Piazza De
Marsico n. 5;
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, al Corso Massimo
d'Azeglio n. 33/E, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 28 novembre 2021, dall'Avv. Enrico Bianco (C.F. , con il CodiceFiscale_2 quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Ferdinando Iannaccone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Capone;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 07 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 2456/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. p. , quale Parte_1 difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., ha evocato in giudizio Controparte_1 ed onde sentir “in via preliminare disporre
[...] Controparte_2 la cancellazione della posizione di sofferenza inerente al contratto n.
000013785970; condannare in solido tra loro e Controparte_1 al risarcimento del danno patito dall'odierno attore Controparte_2 stimato in euro 7.500,00 per gli inadempimenti come suindicati”.
2. ha premesso: Parte_1
a) di aver, in data 14.09.2016, stipulato il contratto di finanziamento n.
000013785970 con per l'importo di € 5.000,00 Controparte_1 da restituire in 48 rate;
b) che, nell'ottobre 2018, a causa del trasferimento all'estero dell'attore, il rimborso del finanziamento si è interrotto;
c) che, nel settembre 2019, è stato raggiunto un accordo recante un piano di rientro con per la parte rimasta insoluta per il tramite di Controparte_1
Controparte_2
d) che è stato redatto un contratto mediante il quale è stato previsto il rilascio di 36 cambiali dell'importo di € 100,00 ciascuna e la chiusura di qualsiasi posizione debitoria dell'attore;
e) che, tuttavia, e non Controparte_1 Controparte_3 hanno rispettato l'accordo raggiunto nel settembre 2019 ed hanno lasciato la posizione di a sofferenza causando all'attore un danno di € Parte_1
7.500,00, essendosi l'attore visto rifiutare la concessione di un finanziamento per tale importo, in ragione della propria posizione a sofferenza;
f) che la segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore in relazione a un credito già estinto per effetto della novazione è da ritenersi illegittima;
g) che, pertanto, è illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito rinunciato per effetto di un accordo transattivo tra le parti;
h) che l'ABF ha ritenuto che la conduzione di trattative finalizzate al raggiungimento di un piano di rientro del debito e l'accettazione della proposta del debitore non sono compatibili con i presupposti sostanziali della segnalazione a sofferenza;
i) che, pertanto, la banca ha violato il canone generale di buona fede e correttezza;
R.G. n. 2456/2020
j) che la concessione di un piano di rientro costituisce un chiaro indice del fatto che le difficoltà economiche del ricorrente abbiano un carattere transitorio, incompatibile con lo stato di sofferenza;
k) che la segnalazione è illegittima anche a causa della mancata ricezione del preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell'art. 125, comma 3, del Tub;
l) che la banca è incorsa in un'errata valutazione circa lo stato finanziario patrimoniale del soggetto segnalato a sofferenza;
m) che la banca non ha provveduto all'aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente;
n) che il cliente ha diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro nonché il risarcimento del danno.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 settembre 2020, deducendo l'infondatezza delle Controparte_1 domande avversarie, atteso che , in 13.09.2016, ha concluso Parte_1 con un contratto di prestito personale a distanza n. Controparte_1
13785970, obbligandosi a rimborsare l'importo di € 5.225,00 in 48 rate;
che la in forza di un contratto di cessione dei crediti Controparte_1
“individuabili in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, ha ceduto alla LD BA (Secutisation) S.r.l. tutti i crediti derivanti dal contratto di finanziamento suddetto;
che a partire dalla rata n. 12 (con scadenza al
15.09.2017) si sono registrati ritardi nei pagamenti;
che con comunicazione del
17.10.2017, la ha sollecitato il pagamento della Controparte_1 rata n. 13, con contestuale avviso di imminente segnalazione nel Sistema di
Informazioni Creditizie;
che, nel novembre 2018, l'attore ha effettuato un ultimo pagamento e precipuamente quello inerente alla rata n. 19, già scaduta nell'aprile dello stesso anno;
che, nel maggio 2019, protraendosi l'inadempimento dell'attore, ha intimato a l'integrale Controparte_1 Parte_1 pagamento del dovuto;
che, nel giugno del 2019, LD BA ha inviato a la comunicazione di prima segnalazione in Centrale Rischi Parte_1 della Banca d'Italia, con busta che veniva restituita alla mittente per compiuta giacenza;
che, nel luglio 2019, ha proposto un piano di Parte_1 rientro contemplante il rilascio di n. 37 effetti cambiari, precisando nell'accordo R.G. n. 2456/2020
che lo stesso non costituisce una novazione del contratto indicato in oggetto;
che, nel giugno 2020, la ha riacquistato il credito dalla Controparte_1
LD BA (securisation) S.r.l.; che, a seguito dell'accordo, la Banca era creditrice di un debito residuo di € 2.600,00 a cui devono aggiungersi le cambiali relative ai mesi di luglio e agosto, incassate salvo buon fine, per un totale di € 2.800,00; che le prime due cambiali del piano di rientro, con scadenza al 31.10.2019 e al
30.11.2019, sono state protestate e successivamente i relativi importi, maggiorati delle spese di protesto, sono stati pagati dal con un bonifico di € Parte_1
415,40; che le segnalazioni risultano essere state effettuate in ossequio ai principi della correttezza e della pertinenza;
che l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al piano di rientro tramite effetti cambiari espressamente esclude l'effetto novativo;
che la banca non ha mai rinunciato alle proprie ragioni di credito e le segnalazioni sono avvenute prima della stipula dell'accordo transattivo;
che la ha inviato all'attore l'avviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice CP_1 deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, peraltro ricevuto dal;
Parte_1 che la LD BA (Secutisation) ha inviato al la comunicazione di Parte_1 prima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia; che, quanto all'errata valutazione dello stato finanziario- patrimoniale, la doglianza è del tutto generica oltre che infondata atteso l'inadempimento in è incorso l'attore; che, quanto alla doglianza di mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo, la stessa è infondata atteso l'inadempimento del;
Parte_1 che, allorquando i pagamenti previsti nel piano di rientro saranno integralmente effettuati, la posizione nel S.I.C. verrà chiusa con un rientro in bonis;
che, quanto alla domanda risarcitoria, la stessa risulta inammissibile oltrechè infondata in quanto il danno, oltre a non essere provato, non risulta neanche allegato.
La ha, pertanto, concluso chiedendo di Controparte_1
“dichiarare inammissibili o comunque infondate e per l'effetto in tutti i casi rigettare le domande tutte di parte attrice, mandando assolta la Società convenuta da ogni avversa pretesa”.
4. Ciò posto, stante la mancata costituzione della convenuta Controparte_3
con ordinanze rese in data 08 giugno 2021 e 22 novembre 2021, questo
[...]
Giudice ha invitato l'attore a regolarizzare la prova della notificazione dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna (RdAC) in formato .msg oppure .eml. R.G. n. 2456/2020
Non avendo l'attore provveduto a tanto, con successiva ordinanza emessa in data
14.03.2022, è stato assegnato all'attore termine perentorio sino al 30 maggio
2022 per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
Controparte_3
Si è, poi, costituita, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16.12.2022, la la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3 la nullità dell'atto introduttivo in rinotifica per il mancato rispetto del termine di 90 giorni intercorrenti tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione.
Invero, nel caso di specie, a fronte della notifica dell'atto di citazione denominato in rinotifica (in difetto di notifica dell'atto giudiziale autorizzativo della rinotifica) avvenuto a mezzo pec in data 30.11.2022, la data di citazione è stata fissata al
16.10.2020 e quella indicata nel cappello introduttivo al 27.12.2022 (senza alcuna ulteriore specificazione).
Ciò posto, con ordinanza del 28.12.2022, questo Giudice, rilevata la tardività della rinnovazione - effettuata dall'attore solo in data 30 novembre 2022 e, dunque, oltre il termine perentorio assegnatosi - ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'attore e Parte_1
Controparte_2
Il giudizio è, dunque, proseguito tra l'attore e la convenuta Controparte_1 ed è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni,
[...] all'udienza del 07 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Orbene, le domande proposte dall'attore , quale praticante Parte_1 avvocato, difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., sono da ritenersi inammissibili sussistendo, in via preliminare, il difetto di rappresentanza processuale in ragione della carenza dello ius postulandi in capo all'attore, quale praticante avvocato.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di atto di citazione notificato in data
15 giugno 2020, trova applicazione la disciplina sull'abilitazione al patrocinio del praticante avvocato che, a seguito della riforma forense con Legge n. 247/2012 -
e con Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 - risulta radicalmente modificata rispetto alla disciplina previgente. R.G. n. 2456/2020
In particolare, secondo la pregressa normativa, il praticante avvocato abilitato al patrocinio poteva patrocinare in proprio ed essere inserito nel mandato di difesa, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo.
Invero, il Regio Decreto Legge n. 1578/1933 (non esplicitamente abrogato dalla
Legge n. 247/2012) all'art. 8 comma 2 prevedeva che “I praticanti avvocati, dopo un anno dall'iscrizione del registro di cui al primo comma (registro speciale dei praticanti), sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi Tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero”.
Contestualmente, i poteri del praticante abilitato incontravano i limiti fissati dall'art. 7 Legge n. 479/1999 (anch'essa non espressamente abrogata), secondo cui “I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale, ai sensi dell'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933
e s.m.i., nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente: negli affari civili, alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.822,84; alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c. e, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688 secondo comma c.p.c.; alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.
Negli affari penali o alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva o alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 primo comma c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato
(art. 343 secondo comma c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349 secondo comma c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (quando non ricorra l'aggravante previsto dall'art. 572 secondo comma c.p.); rissa aggravata (art. 588 secondo comma c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o R.G. n. 2456/2020
gravissime); omicidio colposo (art. 589 c.p.); violazione di domicilio aggravata
(art. 614 quarto comma c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata
(art. 640 secondo comma c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.)”.
Con la Legge Professionale n. 247/2012, all'art. 41 ed il seguente Decreto attuativo n. 70/2016 (recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense) all'art. 9, è stata introdotta la figura del cd. patrocinio sostitutivo, per cui il praticante abilitato non può più avere cause proprie ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus.
Invero, l'art. 41 comma 12 prevede che “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al
Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.
Il praticante avvocato è, dunque, titolare di uno status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze del tirocinio (C. Cost.
07.05.2002 n. 163).
La ratio cui è ispirata la concessione dell'abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l'esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione (C.N.F. 12.10.1999 n. 153).
Ne consegue, pertanto, che il praticante abilitato al patrocinio ora sostitutivo non può più avere cause proprie né può essere inserito nel mandato difensivo, ma il suo ruolo è sostanzialmente sostitutivo dell'avvocato presso il quale svolge la pratica o, comunque, sotto la sua responsabilità e supervisione.
Per quanto attiene, nello specifico, alle cause civili, la nuova norma (art. 41 Legge
247/2012) non fa più riferimento, a differenza delle previgenti, né alla composizione del Tribunale né al valore della causa né al limite territoriale, ragion per cui potrebbe ritenersi – in assenza di esplicita abrogazione della precedente R.G. n. 2456/2020
normativa – che il “praticante sostituto” possa patrocinare in qualsiasi causa civile dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale (a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore della causa, che potrebbe essere anche indeterminabile), fermo in ogni caso restando il divieto di essere inserito nel mandato difensivo.
Ciò che si pone, in altri termini, è il problema relativo alla sovrapposizione di due norme per certi versi contrastanti, di cui la successiva non abbia esplicitamente abrogato la precedente.
Il Decreto Ministeriale n. 70/2016, di attuazione del suddetto art. 41 Legge n.
247/2012 fornisce qualche ulteriore indicazione in tal senso, prevedendo, all'art. 1, che il suddetto Regolamento (dunque le nuove modalità di svolgimento del tirocinio forense, compresa la parte relativa al patrocinio sostitutivo) trovi applicazione ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia il 3 giugno
2016, mentre per quelli in corso a tale data, invece, continua ad applicarsi la previgente normativa.
Nel caso di specie, poiché non si evince dagli atti di causa quando l'attore abbia iniziato il proprio tirocinio, ritiene il Tribunale che trovi Parte_1 applicazione la nuova normativa e che, pertanto, egli sia abilitato soltanto al
“patrocinio sostitutivo”.
Quand'anche, poi, volesse ritenersi che fosse abilitato al Parte_1 patrocinio anteriormente al 03 giugno 2016 e che quindi avesse la possibilità di patrocinare le cause non in sostituzione, sussisterebbe comunque il difetto di jus postulandi per superamento dei limiti previsti dalla legge 16.12.1999 n.479, atteso che la controversia in esame, avendo ad oggetto anche la cancellazione dell'iscrizione in CR (oltrechè il risarcimento del danno per € 7.500,00), è da ritenersi di valore indeterminabile.
Poiché il difetto di ius postulandi dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, è anche escluso che il Giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma
2, un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato
(cfr., Cass. n. 3917/2016).
Neppure sussiste un obbligo per il Giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto e, quindi, di natura processuale (Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 19372/2015; Cass. n.
24312/2017). R.G. n. 2456/2020
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande proposte da sono inammissibili. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore ex art. Parte_1
91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile- complessità bassa) e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione della definizione in rito della presente controversia e dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così
[...] provvede:
- dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
-condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 [...] le spese processuali relative al presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 30 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: risarcimento danni – segnalazione in Centrale Rischi, pendente
TRA
AVV. p. (C.F. 1), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino (AV) il 27.09.1983, quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Avellino, alla Piazza De
Marsico n. 5;
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, al Corso Massimo
d'Azeglio n. 33/E, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 28 novembre 2021, dall'Avv. Enrico Bianco (C.F. , con il CodiceFiscale_2 quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Ferdinando Iannaccone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Capone;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 07 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 2456/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. p. , quale Parte_1 difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., ha evocato in giudizio Controparte_1 ed onde sentir “in via preliminare disporre
[...] Controparte_2 la cancellazione della posizione di sofferenza inerente al contratto n.
000013785970; condannare in solido tra loro e Controparte_1 al risarcimento del danno patito dall'odierno attore Controparte_2 stimato in euro 7.500,00 per gli inadempimenti come suindicati”.
2. ha premesso: Parte_1
a) di aver, in data 14.09.2016, stipulato il contratto di finanziamento n.
000013785970 con per l'importo di € 5.000,00 Controparte_1 da restituire in 48 rate;
b) che, nell'ottobre 2018, a causa del trasferimento all'estero dell'attore, il rimborso del finanziamento si è interrotto;
c) che, nel settembre 2019, è stato raggiunto un accordo recante un piano di rientro con per la parte rimasta insoluta per il tramite di Controparte_1
Controparte_2
d) che è stato redatto un contratto mediante il quale è stato previsto il rilascio di 36 cambiali dell'importo di € 100,00 ciascuna e la chiusura di qualsiasi posizione debitoria dell'attore;
e) che, tuttavia, e non Controparte_1 Controparte_3 hanno rispettato l'accordo raggiunto nel settembre 2019 ed hanno lasciato la posizione di a sofferenza causando all'attore un danno di € Parte_1
7.500,00, essendosi l'attore visto rifiutare la concessione di un finanziamento per tale importo, in ragione della propria posizione a sofferenza;
f) che la segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore in relazione a un credito già estinto per effetto della novazione è da ritenersi illegittima;
g) che, pertanto, è illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito rinunciato per effetto di un accordo transattivo tra le parti;
h) che l'ABF ha ritenuto che la conduzione di trattative finalizzate al raggiungimento di un piano di rientro del debito e l'accettazione della proposta del debitore non sono compatibili con i presupposti sostanziali della segnalazione a sofferenza;
i) che, pertanto, la banca ha violato il canone generale di buona fede e correttezza;
R.G. n. 2456/2020
j) che la concessione di un piano di rientro costituisce un chiaro indice del fatto che le difficoltà economiche del ricorrente abbiano un carattere transitorio, incompatibile con lo stato di sofferenza;
k) che la segnalazione è illegittima anche a causa della mancata ricezione del preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell'art. 125, comma 3, del Tub;
l) che la banca è incorsa in un'errata valutazione circa lo stato finanziario patrimoniale del soggetto segnalato a sofferenza;
m) che la banca non ha provveduto all'aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente;
n) che il cliente ha diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro nonché il risarcimento del danno.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 settembre 2020, deducendo l'infondatezza delle Controparte_1 domande avversarie, atteso che , in 13.09.2016, ha concluso Parte_1 con un contratto di prestito personale a distanza n. Controparte_1
13785970, obbligandosi a rimborsare l'importo di € 5.225,00 in 48 rate;
che la in forza di un contratto di cessione dei crediti Controparte_1
“individuabili in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, ha ceduto alla LD BA (Secutisation) S.r.l. tutti i crediti derivanti dal contratto di finanziamento suddetto;
che a partire dalla rata n. 12 (con scadenza al
15.09.2017) si sono registrati ritardi nei pagamenti;
che con comunicazione del
17.10.2017, la ha sollecitato il pagamento della Controparte_1 rata n. 13, con contestuale avviso di imminente segnalazione nel Sistema di
Informazioni Creditizie;
che, nel novembre 2018, l'attore ha effettuato un ultimo pagamento e precipuamente quello inerente alla rata n. 19, già scaduta nell'aprile dello stesso anno;
che, nel maggio 2019, protraendosi l'inadempimento dell'attore, ha intimato a l'integrale Controparte_1 Parte_1 pagamento del dovuto;
che, nel giugno del 2019, LD BA ha inviato a la comunicazione di prima segnalazione in Centrale Rischi Parte_1 della Banca d'Italia, con busta che veniva restituita alla mittente per compiuta giacenza;
che, nel luglio 2019, ha proposto un piano di Parte_1 rientro contemplante il rilascio di n. 37 effetti cambiari, precisando nell'accordo R.G. n. 2456/2020
che lo stesso non costituisce una novazione del contratto indicato in oggetto;
che, nel giugno 2020, la ha riacquistato il credito dalla Controparte_1
LD BA (securisation) S.r.l.; che, a seguito dell'accordo, la Banca era creditrice di un debito residuo di € 2.600,00 a cui devono aggiungersi le cambiali relative ai mesi di luglio e agosto, incassate salvo buon fine, per un totale di € 2.800,00; che le prime due cambiali del piano di rientro, con scadenza al 31.10.2019 e al
30.11.2019, sono state protestate e successivamente i relativi importi, maggiorati delle spese di protesto, sono stati pagati dal con un bonifico di € Parte_1
415,40; che le segnalazioni risultano essere state effettuate in ossequio ai principi della correttezza e della pertinenza;
che l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al piano di rientro tramite effetti cambiari espressamente esclude l'effetto novativo;
che la banca non ha mai rinunciato alle proprie ragioni di credito e le segnalazioni sono avvenute prima della stipula dell'accordo transattivo;
che la ha inviato all'attore l'avviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice CP_1 deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, peraltro ricevuto dal;
Parte_1 che la LD BA (Secutisation) ha inviato al la comunicazione di Parte_1 prima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia; che, quanto all'errata valutazione dello stato finanziario- patrimoniale, la doglianza è del tutto generica oltre che infondata atteso l'inadempimento in è incorso l'attore; che, quanto alla doglianza di mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo, la stessa è infondata atteso l'inadempimento del;
Parte_1 che, allorquando i pagamenti previsti nel piano di rientro saranno integralmente effettuati, la posizione nel S.I.C. verrà chiusa con un rientro in bonis;
che, quanto alla domanda risarcitoria, la stessa risulta inammissibile oltrechè infondata in quanto il danno, oltre a non essere provato, non risulta neanche allegato.
La ha, pertanto, concluso chiedendo di Controparte_1
“dichiarare inammissibili o comunque infondate e per l'effetto in tutti i casi rigettare le domande tutte di parte attrice, mandando assolta la Società convenuta da ogni avversa pretesa”.
4. Ciò posto, stante la mancata costituzione della convenuta Controparte_3
con ordinanze rese in data 08 giugno 2021 e 22 novembre 2021, questo
[...]
Giudice ha invitato l'attore a regolarizzare la prova della notificazione dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna (RdAC) in formato .msg oppure .eml. R.G. n. 2456/2020
Non avendo l'attore provveduto a tanto, con successiva ordinanza emessa in data
14.03.2022, è stato assegnato all'attore termine perentorio sino al 30 maggio
2022 per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
Controparte_3
Si è, poi, costituita, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
16.12.2022, la la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3 la nullità dell'atto introduttivo in rinotifica per il mancato rispetto del termine di 90 giorni intercorrenti tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione.
Invero, nel caso di specie, a fronte della notifica dell'atto di citazione denominato in rinotifica (in difetto di notifica dell'atto giudiziale autorizzativo della rinotifica) avvenuto a mezzo pec in data 30.11.2022, la data di citazione è stata fissata al
16.10.2020 e quella indicata nel cappello introduttivo al 27.12.2022 (senza alcuna ulteriore specificazione).
Ciò posto, con ordinanza del 28.12.2022, questo Giudice, rilevata la tardività della rinnovazione - effettuata dall'attore solo in data 30 novembre 2022 e, dunque, oltre il termine perentorio assegnatosi - ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'attore e Parte_1
Controparte_2
Il giudizio è, dunque, proseguito tra l'attore e la convenuta Controparte_1 ed è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni,
[...] all'udienza del 07 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Orbene, le domande proposte dall'attore , quale praticante Parte_1 avvocato, difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., sono da ritenersi inammissibili sussistendo, in via preliminare, il difetto di rappresentanza processuale in ragione della carenza dello ius postulandi in capo all'attore, quale praticante avvocato.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di atto di citazione notificato in data
15 giugno 2020, trova applicazione la disciplina sull'abilitazione al patrocinio del praticante avvocato che, a seguito della riforma forense con Legge n. 247/2012 -
e con Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 - risulta radicalmente modificata rispetto alla disciplina previgente. R.G. n. 2456/2020
In particolare, secondo la pregressa normativa, il praticante avvocato abilitato al patrocinio poteva patrocinare in proprio ed essere inserito nel mandato di difesa, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo.
Invero, il Regio Decreto Legge n. 1578/1933 (non esplicitamente abrogato dalla
Legge n. 247/2012) all'art. 8 comma 2 prevedeva che “I praticanti avvocati, dopo un anno dall'iscrizione del registro di cui al primo comma (registro speciale dei praticanti), sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi Tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero”.
Contestualmente, i poteri del praticante abilitato incontravano i limiti fissati dall'art. 7 Legge n. 479/1999 (anch'essa non espressamente abrogata), secondo cui “I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale, ai sensi dell'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933
e s.m.i., nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente: negli affari civili, alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.822,84; alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c. e, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688 secondo comma c.p.c.; alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.
Negli affari penali o alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva o alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 primo comma c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato
(art. 343 secondo comma c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349 secondo comma c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (quando non ricorra l'aggravante previsto dall'art. 572 secondo comma c.p.); rissa aggravata (art. 588 secondo comma c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o R.G. n. 2456/2020
gravissime); omicidio colposo (art. 589 c.p.); violazione di domicilio aggravata
(art. 614 quarto comma c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata
(art. 640 secondo comma c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.)”.
Con la Legge Professionale n. 247/2012, all'art. 41 ed il seguente Decreto attuativo n. 70/2016 (recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense) all'art. 9, è stata introdotta la figura del cd. patrocinio sostitutivo, per cui il praticante abilitato non può più avere cause proprie ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus.
Invero, l'art. 41 comma 12 prevede che “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al
Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.
Il praticante avvocato è, dunque, titolare di uno status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze del tirocinio (C. Cost.
07.05.2002 n. 163).
La ratio cui è ispirata la concessione dell'abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l'esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione (C.N.F. 12.10.1999 n. 153).
Ne consegue, pertanto, che il praticante abilitato al patrocinio ora sostitutivo non può più avere cause proprie né può essere inserito nel mandato difensivo, ma il suo ruolo è sostanzialmente sostitutivo dell'avvocato presso il quale svolge la pratica o, comunque, sotto la sua responsabilità e supervisione.
Per quanto attiene, nello specifico, alle cause civili, la nuova norma (art. 41 Legge
247/2012) non fa più riferimento, a differenza delle previgenti, né alla composizione del Tribunale né al valore della causa né al limite territoriale, ragion per cui potrebbe ritenersi – in assenza di esplicita abrogazione della precedente R.G. n. 2456/2020
normativa – che il “praticante sostituto” possa patrocinare in qualsiasi causa civile dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale (a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore della causa, che potrebbe essere anche indeterminabile), fermo in ogni caso restando il divieto di essere inserito nel mandato difensivo.
Ciò che si pone, in altri termini, è il problema relativo alla sovrapposizione di due norme per certi versi contrastanti, di cui la successiva non abbia esplicitamente abrogato la precedente.
Il Decreto Ministeriale n. 70/2016, di attuazione del suddetto art. 41 Legge n.
247/2012 fornisce qualche ulteriore indicazione in tal senso, prevedendo, all'art. 1, che il suddetto Regolamento (dunque le nuove modalità di svolgimento del tirocinio forense, compresa la parte relativa al patrocinio sostitutivo) trovi applicazione ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia il 3 giugno
2016, mentre per quelli in corso a tale data, invece, continua ad applicarsi la previgente normativa.
Nel caso di specie, poiché non si evince dagli atti di causa quando l'attore abbia iniziato il proprio tirocinio, ritiene il Tribunale che trovi Parte_1 applicazione la nuova normativa e che, pertanto, egli sia abilitato soltanto al
“patrocinio sostitutivo”.
Quand'anche, poi, volesse ritenersi che fosse abilitato al Parte_1 patrocinio anteriormente al 03 giugno 2016 e che quindi avesse la possibilità di patrocinare le cause non in sostituzione, sussisterebbe comunque il difetto di jus postulandi per superamento dei limiti previsti dalla legge 16.12.1999 n.479, atteso che la controversia in esame, avendo ad oggetto anche la cancellazione dell'iscrizione in CR (oltrechè il risarcimento del danno per € 7.500,00), è da ritenersi di valore indeterminabile.
Poiché il difetto di ius postulandi dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, è anche escluso che il Giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma
2, un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato
(cfr., Cass. n. 3917/2016).
Neppure sussiste un obbligo per il Giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto e, quindi, di natura processuale (Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 19372/2015; Cass. n.
24312/2017). R.G. n. 2456/2020
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande proposte da sono inammissibili. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore ex art. Parte_1
91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile- complessità bassa) e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione della definizione in rito della presente controversia e dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così
[...] provvede:
- dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
-condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 [...] le spese processuali relative al presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 30 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani