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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 410/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio (art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 410/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. SERGIO MERCATELLO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-istante in riassunzione- nei confronti di
(R.I.-C.F.-P.I. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” e ” CP_1 CP_2 ovvero “la Banca”, con l'avv. DANILO LOMBARDO (C.F. CodiceFiscale_3
; Email_2
(C.F. , con l'avv. SEBASTIANO Parte_2 C.F._4
SE (C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_3
(C.F. ) - n.q. di erede di Parte_3 C.F._6 Per_1
(C.F. , a sua volta erede di -,
[...] C.F._7 Persona_2
contumace
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-resistenti in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della Cassazione n.
15918/2022 (proc. n. 29200/2019) del 18/05/2022 cassante la pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria n. 510/2018 (proc. n. 554/2004) del 27/07/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 708/2004, pubblicata in data
4/05/2004 ed emessa a definizione del proc. n. 2724/1999 R.G. (con riunito il proc. n.
2777/1999 R.G.).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con n. 2 atti di citazione ritualmente notificati (l'uno il 22.11.1999 nei confronti della e del Notaio , l'altro il 3.12.1999 nei confronti CP_2 Parte_2
della e della , n.q. di erede del Notaio CP_2 Persona_1 Per_2
) la parte attrice ha adito il Tribunale di Reggio Calabria,
[...] Parte_1
instaurando prima il proc. n. 2724/1999 R.G. e poi il proc. n. 2777/1999 R.G., e ivi in particolare deducendo che:
(1) essa attrice ( , classe 1944), aveva subito n. 5 protesti erronei, in quanto Parte_1
levati a suo nome per n. 5 assegni, tuttavia, di una sua omonima ( , ma classe Parte_1
1959);
(2) detti erronei protesti erano stati levati per assegni tratti sulla , Filiale di CP_2
Reggio Calabria, dai Notai [il protesto relativo al mancato Persona_2 pagamento dell'assegno n. 922156844 di £. 3.800.000] e [gli altri Parte_2
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n. 4, e in specie: (a) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9221234971 di
£. 4.000.000; (b) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147415 di £.
7.000.000; (c) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147416 di £.
2.000.000; (d) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147420 di £.
5.000.000];
(3) per l'emissione di tali assegni essa attrice era stata altresì sottoposta a n. 4 procedimenti penali [trattandosi di condotte all'epoca penalmente rilevanti], nei quali, acclarata la predetta omonimia, era stata poi assolta;
(4) tali complessive vicende, e in particolare l'iscrizione nel bollettino protesti e la sottoposizione a processi penali, le avevano cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili, con riguardo al protesto contestato nel proc. n. 2724/1999 R.G., in £.
350.000.000 [di cui £. 250.000.000 a titolo di danno patrimoniale e £. 100.000.000 a titolo di danno morale], e con rifermento ai protesti contestati nel proc. n. 2777/1999 R.G., in £.
400.000.000 [di cui £. 250.000.000 a titolo di danno patrimoniale e £. 150.000.000 a titolo di danno morale], ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparse depositate in entrambe le procedure si è poi ivi costituita la CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la non tenutezza ad alcun
[...]
risarcimento.
I.1.3.- Con comparse depositate nei due fascicoli si sono altresì costituiti Parte_2
e (erede di ), anch'essi contestando
[...] Persona_1 Persona_2
l'avversa prospettazione ed evidenziando il proprio difetto di responsabilità.
I.1.4.- A seguito, poi, della riunione di tali due procedure (con conseguente riunione al proc.
n. 2724/1999 R.G., poiché di più risalente iscrizione) e dell'audizione di n. 3 testi ( Tes_1
e , tutti esaminati all'udienza del 23.05.2002),
[...] Testimone_2 Testimone_3
è stata emessa la pronuncia di 1° grado (n. 708/2004 del 4.05.2004), nella quale il Tribunale di Reggio Calabria ha:
(1) accolto, in parte qua, le domande attoree e in particolare: (a) accolto, per quanto di ragione, le sue domande nei confronti della - condannata, per l'effetto, al CP_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo di complessivi € 26.440,23 (di cui € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale), oltre relativi
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accessori; (b) rigettato invece le sue domande nei confronti dei Notai [ Parte_2
e, per nelle more deceduto, ];
[...] Persona_2 Persona_1
(2) rigettato altresì le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da questi ultimi convenuti;
(3) regolato, infine, le spese di lite fra le parti – ponendole a carco della convenuta
[...]
nel rapporto fra essa e l'attrice e compensandole invece fra quest'ultima e le altre CP_2
due parti convenute.
I.2.1.- In seguito, con atto di gravame originante l'appello primigenio (proc. n. 554/2004
R.G.), la ha impugnato la predetta sentenza di 1° grado, ribadendo la CP_2
propria totale estraneità e contestando, anche nel quantum, il risarcimento riconosciuto (da porsi, in ogni caso, in via solidale con entrambi i Pubblici Ufficiali), nonché concludendo con richiesta alla Corte di voler riformare l'impugnata sentenza mediante:
(a) riconoscimento della sua estraneità alla causazione dei danni lamentati dall'attrice, con conseguente non tenutezza al pagamento delle somme, nonché con restituzione delle somme già pagate alla controparte in virtù della sentenza di prime cure (fatta valere mediante precetto notificato il 6.05.2004);
(b) riduzione, in via gradata, delle somme ex adverso richieste, da porsi comunque in solido anche con e (erede di Parte_2 Persona_1 Per_2
), con diritto di essa appellante alla ripetizione nei confronti di questi ultimi per le
[...]
somme già anticipate.
I.2.2.- Con comparsa del 29.10.2004 (deposita entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. – risultando l'udienza edittale fissata il 18.11.2004 –, nonché entro il termine ex art. 327 c.p.c. - all'epoca annuale e con sospensione feriale di giorni 45 e dunque pacificamente non ancora spirato a fronte di sentenza del 4.05.2004) si è poi costituita la parte , la Parte_1
quale ha ivi:
(a) contestato l'avverso appello, risultando la sentenza di prime cure assolutamente corretta nella parte in cui aveva individuato la responsabilità della CP_2
(b) proposto appello incidentale, poi, per: (1) il mancato accoglimento della propria richiesta di audizione, ex art. 257 c.p.c., di;
(2) il mancato riconoscimento dei danni Controparte_3
rinvenienti dalla revoca dell'affidamento bancario;
(3) l'inesatta quantificazione del danno per esborsi per competenze professionali;
(4) il mancato riconoscimento, infine e oltre alla
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responsabilità della Banca, anche di quella dei Notai, senz'altro responsabili, ex art. 2049 c.c., per l'operato del loro presentatore.
I.2.3.- Con comparsa del 16.11.2004 si è poi costituito anche , Parte_2
contestando le avverse prospettazioni e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
I.2.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (12.07.2004), la parte (erede di , dichiarata pertanto Persona_1 Persona_2
contumace.
I.2.5.- All'esito di tale originario procedimento di gravame (proc. n. 554/2004 R.G.) è stata poi emessa la sentenza n. 510/2018 del 27.07.2018, nella quale la Corte d'Appello di Reggio
Calabria ha:
(A) accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale e riformato, per l'effetto, la sentenza di 1° grado, globalmente rigettando tutte le domande attoree (nei confronti sia della
, sia dei Notai); CP_2
(B) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per Cassazione dalla parte
, così instaurando il procedimento di legittimità (n. 29200/2019 R.G.), nel Parte_1
quale tale parte ha in particolare contestato:
(1) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale proposto dalla CP_2
oggi [1° motivo di ricorso];
[...] CP_1
(2) il carattere perplesso, irragionevole e irriducibilmente contraddittorio della sentenza n.
510/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria [2° motivo di ricorso];
(3) la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. [3° motivo di ricorso].
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello e altresì ribadito, preannunciandone la riproposizione nell'eventuale “giudizio di rinvio”, “le domande, le richieste, le conclusioni, le ragioni di impugnazione già proposte in secondo grado e rimaste assorbite per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione principale” [cfr. pagg. 31-
32 del ricorso ex art. 360 c.p.c.].
I.3.2.- Con controricorso ritualmente notificato e poi depositato il 12.11.2019 si è poi ivi costituito , contestando in particolare il 2° e il 3° motivo di ricorso. Parte_2
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I.3.3.- Con controricorso ritualmente notificato e poi depositato il 15.11.2019 si è poi ivi costituita anche la (già ), la quale ha ivi: CP_1 CP_2
(A) resistito e replicato all'altrui ricorso ex art. 360 c.p.c., chiedendone il rigetto;
(B) proposto altresì ricorso incidentale per omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla propria domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c..
I.3.4.- Non si è invece costituita in tale sede la parte , erede della Parte_3
parte, già contumace in appello, (a sua volta erede di Persona_1 Per_2
).
[...]
I.3.5.- All'esito, poi, del giudizio di legittimità, la S. Corte, con l'ordinanza n. 15918/2022 del
18/05/2022, ha cassato la sentenza n. 510/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
(A) rigettato il 1° e il 3° motivo del ricorso principale [cfr. pagg. 6-8, punti 1-1.1. e 2.-2.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, sub I.3.1., punti (1) e (3)];
(B) accolto, invece, il 2° motivo di tale ricorso [cfr. pagg. 8-12, punti 3.-3.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, sub I.3.1., punto (2)], risultando la sentenza d'appello effettivamente viziata “sia per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “sia per il carattere obiettivamente incomprensibile di alcuni rilevanti passaggi” (cfr. pagg. 9-10, nonché pagg. 9-12, punto 3.1., della pronuncia n. 15918/2022);
(C) dichiarato assorbito, per effetto di tale accoglimento, il ricorso incidentale proposto da
[cfr. pagg. 12-13, punti 4.-4.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, CP_1
sub I.3.3., punto (B)].
I.4.1.- A fronte di ciò, con atto ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato la parte Pt_1
ha riassunto il procedimento, instaurando l'odierno giudizio di rinvio (n. 410/2022
[...]
R.G.) nel quale ha nuovamente:
(A) eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dalla (oggi CP_2 Pt_4
); CP_1
(B) riproposto l'appello incidentale per: (1) il mancato accoglimento della propria richiesta di audizione, ex art. 257 c.p.c., di;
(2) il mancato riconoscimento dei danni Controparte_3 rinvenienti dalla revoca dell'affidamento bancario;
(3) l'inesatta quantificazione del danno per esborsi per competenze professionali;
(4) il mancato riconoscimento, infine e oltre alla
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responsabilità della anche di quella dei Notai, senz'altro responsabili, ex art. 2049 c.c., CP_2 per l'operato del loro presentatore;
(C) chiesto, in conclusione, di affermare la responsabilità sia della sia dei Notai o, in CP_2
subordine e alla luce di quanto evidenziato nella pronuncia cassatoria, dei soli Notai, quali unici responsabili dell'occorso.
I.4.2.- Con comparsa del 7.07.2023 si è poi qui costituita , contestando le CP_1
avverse prospettazioni e ribadendo le conclusioni già assunte nel proprio primigenio appello.
I.4.3.- Con comparsa dell'11.07.2024 si è poi costituita anche in queste sede la parte
, opponendosi a entrambe le impugnative e quindi chiedendo di Parte_2
dichiarare inammissibili o comunque respingere sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
I.4.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (20.08.2022), la parte - già contumace in sede di legittimità ed erede della parte, già Parte_3
contumace nel primigenio appello, (a sua volta erede di Persona_1 Per_2
) -, con conseguente dichiarazione di contumacia con provvedimento del
[...]
12.07.2024.
I.4.5.- Con il medesimo provvedimento del 12.07.2024, rimessa al merito ogni valutazione anche sull'istanza ex art. 257 c.p.c. della parte , il giudizio di rinvio è stato Parte_1 poi rinviato per p.c. all'udienza del 10.07.2025.
I.4.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data 15.07.2025) il giudizio è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando
Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”,
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principale o incidentale, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando ovviamente tardive e radicalmente
“inammissibili” tutte le questioni “avanzate non già negli atti di appello, ma” solo “in memorie successive” [cfr., e.g., pag. 19, 3° cpv., della conclusionale dell'appellante incidentale datata 17.02.2018, ove si espone una questione diversa e non già prospettata alle pagg. 17-19 della comparsa del 29.10.2004] – inammissibilità dei nova, poi, ovviamente operante anche per tutte le “memorie” conclusive ex art. 190 c.p.c. di prime cure [cfr., e.g., pag. 20, 2° cpv., della comparsa conclusionale attorea di 1° grado], essendo invero noto e pacifico che in tali memorie si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma
“non possono essere introdotte” né nuove “argomentazioni”, né comunque “aggiunte o modifiche alle postulazioni” già svolte, e che, “ove” invece “sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto”, “il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, dovendo “limitarsi ad ignorarl[a]” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453;
Cass. civ., 12/12/2023, n. 3478; Cass. civ., 1/09/2022, n. 25823; Cass. civ., 23/06/2022, n.
20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 2/07/2004,
n. 12147; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858; e Cass. civ., 17/03/2004, n. 5419];
(B) il presente procedimento scaturisce, inoltre, da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (v. supra, sub I.3.5.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale “non sono modificabili i termini oggettivi della controversia” (anche in ossequio all'inderogabile disposto dell'art. 394, comma III, c.p.c., a mente del quale “le parti non possono prendere conclusioni diverse” da quelle già assunte) e nel quale poi rigorosamente
“uniformarsi” al “principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità
(cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia non è ovviamente in alcun modo sindacabile [trattandosi invero di “sindacato” che “verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” e che pertanto “non [è] consentito mai e in nessun caso”] ed è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo (trattandosi, come osservato anche in dottrina, di pronuncia munita di un vero e proprio “effetto normativo”) - costituendo il giudizio ex art. 392 c.p.c., sotto tale angolo visuale, non già un giudizio autonomo, ma una fase del giudizio di cassazione (i.e. la sua fase rescissoria), nella
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quale rigorosamente attuare le vincolanti indicazioni della S. Corte e trarne le relative conseguenze, essendo poi senz'altro “inibito” “al giudice di rinvio” svolgere valutazione alcuna con riguardo sia alle questioni già esaminate, sia a quelle “non esaminate specificamente”, ma astrattamente “rilevabil[i] d'ufficio” (e.g. “l'esistenza della legittimazione processuale”, “la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica”, “la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini”), atteso che esse “avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio” nelle fasi precedenti, “formando” ormai “oggetto di giudicato implicito ed interno” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 28/02/2024, n. 5253; Cass. civ.,
5/02/2024, n. 3239; Cass. civ., 10/08/2023, n. 24357; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 11/01/2017, n. 403; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass. civ., 4/04/2011, n. 7656; Cass. civ., 6/04/2004, n. 6707; Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437;
Cass. civ., 19/06/1998, n. 6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398];
(C) “il carattere chiuso del procedimento ex art. 394 c.p.c.”, tuttavia e come noto, “preclude di sollevare in esso [solo] questioni effettivamente rilevabili (e non rilevate) in sede di legittimità” e “non anche questioni” “rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo”, trattandosi di “questioni” “la cui” stessa “rilevabilità” è da escludersi (essendo “rimasta su un piano meramente potenziale”, poiché “superata dal ritenuto assorbimento del dibattito sul corrispondente rapporto”): su tali “questioni”, “sollevate nel giudizio di merito” e “ritenute (espressamente o implicitamente) assorbite dai giudici di secondo grado”, infatti e come noto, “non si forma giudicato implicito” [trattandosi di questioni né decise, neanche implicitamente, né sottoposte o astrattamente sottoponibili alla Corte di legittimità - “non potendo le questioni dichiarate assorbite essere proposte nel giudizio di cassazione neppure mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime” e trattandosi pertanto di “questioni” su cui il “ricorso” in Cassazione risulterebbe
“inammissibile”, poiché “non ricorre il requisito della soccombenza” (atteso che, “lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole”, esse sono semplicemente
“rimaste assorbite”)] e dunque di questioni “rimaste impregiudicate” e che senz'altro
“possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio” (in uno, come ovvio, alle ulteriori “questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente
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dichiarati assorbiti”, trattandosi di questioni anch'esse da “ritenersi, per definizione, non decise e [che] possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio”) [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 2/06/2025, n. 14770; Cass. civ.,
24/01/2022, n. 1897; Cass. civ., 12/06/2020, n. 11270; Cass. civ., 28/09/2018, n. 23502; Cass. civ., 22/09/2017, n. 22095; Cass. civ., 20/12/2012, n. 23548; Cass. civ., 12/09/2011, n. 1867;
Cass. civ., 7/07/2010, n. 16016; Cass. civ., 18/09/2007, n. 19366; Cass. civ., 26/01/2006, n.
1691; Cass. civ., 28/08/2004, n. 17201; Cass. civ., 18/04/2003, n. 6324; Cass. civ.,
12/03/2003, n. 3696; Cass. civ., 10/12/1996, n. 10972; Cass. civ., 1/10/1991, n. 10206].
IV.- Chiarito quanto precede, nel merito e alla luce del vincolante dictum cassatorio, nonché delle questioni “rimaste impregiudicate” e qui pertanto ancora delibabili [v. supra, sub III., punti (B) e (C)], occorre poi accogliere, per quanto di ragione, sia l'appello principale di
[v. supra, sub I.2.1.], sia l'appello incidentale della [v. CP_1 Parte_1
supra, sub I.2.2.] – parti serbanti in questa fase, a prescindere dalla rispettiva qualità di resistente o istante in riassunzione, la medesima posizione processuale originaria (cfr. art. 394, comma II, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 30/10/2014, n. 23073) - e pertanto riformare, nei termini qui di seguito esposti, la sentenza di prime cure.
V. - Giova muovere, a tal riguardo, dal profilo comune a tali due impugnative (v. infra, sub
V.4.2.) e specificamente comportante l'odierno rinvio, avendo la S. Corte in particolare evidenziato la necessità di provvedere a “un nuovo giudizio sulla responsabilità dei convenuti” [v. pag. 13, punto 4.1., della pronuncia n. 15918/2022], essendosi nella pronuncia d'appello erroneamente provveduto, in specie e come sancito dalla sentenza cassatoria, a non
“trarre” “le dovute conseguenze” “in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in alternativa alla banca” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della medesima pronuncia n.
15918/2022].
V.1.- Secondo quanto statuito dalla Corte di legittimità, infatti, la sentenza d'appello poi cassata risultava sul punto incorsa sia in “affermazioni” fra loro “inconciliabili”, sia in diversi
“passaggi” viziati “ex se” “da obiettiva incomprensibilità” [cfr. pag. 10, nonché pagg. 9-12, punto 3.1., della pronuncia n. 15918/2022], atteso che:
(A) nel caso qui in esame, fermo e “pacifica” “la circostanza che classe 1944, Parte_1 avesse subito danni in seguito ad un illecito extracontrattuale” costituito dall'“erronea levata dei protesti”, evidentemente “non era revocabile in dubbio che tale errore fosse attribuibile”
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“o all'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli protestati”
“oppure ai notai che avevano levato il protesto” [cfr. pag. 10, 2° cpv., della pronuncia n.
15918/2022];
(B) la sentenza d'appello, tuttavia e pur dopo aver “escluso che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'istituto di credito”, aveva omesso di “trarre” “da tale esclusione” “le dovute conseguenze in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in alternativa alla banca” [cfr. pag. 10, 3°-4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022];
(C) tale ultima statuizione, tuttavia, era invece senz'altro e doverosamente da assumersi, risultando logicamente necessitata tanto dall'esclusione in sé [a fronte di “fatto dannoso”
“pacifico” e dunque chiaramente “imputabile” o all'uno o agli altri convenuti (tertium non datur): cfr. ancora pag. 10, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], quanto dalle ragioni poste a suo fondamento [e in particolare dal “rilievo” “attribuito” nella stessa sentenza d'appello alla tesi della (ivi ritenuta munita di “intrinseca plausibilità” e sorretta “da più d'un CP_2 fumus di prospettabile sua fondatezza”) in ordine alla “scaturigine del reiterato errore” proprio “dal comune presentatore dei Notai” (cfr. pag. 10, 4°-5° cpv., della pronuncia n.
15918/2022, nonché pag. 12 dell'originaria pronuncia d'appello ivi richiamata)];
(D) tale ultimo passaggio della sentenza della Corte d'Appello, inoltre, risultava “del tutto inconciliabile” con le valutazioni ivi di seguito svolte, invero da rimeditarsi non solo per tale
“irriducibile contraddittorietà logica” con il rilievo appena svolto, ma anche perché intrinsecamente erronee – e ciò sia con riguardo all'“oscura” valutazione (in passaggio
“viziato da obiettiva incomprensibilità”) relativa alla “locuzione utilizzata dal notaio nella prima missiva di rettifica contenente l'ammissione del professionista circa il Parte_2
“disguido” in cui era incorso il suo presentatore” [“dichiarazione” non valutata dalla Corte nella sua invero evidente e “perspicua natura di confessione extragiudiziale”], sia con riferimento all'“ulteriore passaggio motivazionale” nel quale “si imputa[va]” “all'attrice di non aver dedotto prove testimoniali volte a dimostrare le deduzioni difensive dei notai circa
l'inesattezza delle informazioni ricevute dai funzionari dell'istituto di credito” [ciò tuttavia traducendosi in un'“inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere, incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità”, con
“statuizione di rigetto della domanda dell'attrice” dunque “fondata”, “per assurdo”, “sul
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rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti”] (cfr. pagg. 11-12 della pronuncia n. 15918/2022).
V.2.- In ragione di ciò è evidente che, in ossequio alle vincolanti indicazioni della S. Corte, occorre qui evidentemente “trarre le dovute conseguenze in ordine alla posizione dei notai” e dunque affermare la loro qualità di “unici” “responsabili” “in alternativa alla banca” [cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022].
V.3.- Né in senso contrario a quanto precede possono ritenersi in alcun modo accoglibili le complessive deduzioni della parte (unico Notaio costituitosi in Parte_2 riassunzione e già nell'originario appello, nonché in sede di legittimità, essendo invece rimasti contumaci in tali gradi gli eredi di – v. supra, sub I.2.4., sub I.
3.4. e Persona_2
sub I.4.4.), la quale ha a tal riguardo eccepito:
(1) l'intervenuto passaggio in giudicato del rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, poiché non specificamente impugnata né nell'appello principale, né in quello incidentale;
(2) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., comunque, della predetta impugnativa incidentale;
(3) l'infondatezza nel merito, in ogni caso, dei gravami avanzati, attesa la sua totale estraneità alla causazione dell'evento dannoso.
Tali complessive argomentazioni, come evidente e per le ragioni qui di seguito esposte, sono senz'altro da disattendere.
V.4.- Prendendo le mosse dal 1° rilievo [v. supra, sub V.3., punto (1)], esso è chiaramente inaccoglibile alla luce sia dei principi in punto di formazione del giudicato c.d. interno [v. infra, sub V.4.1.-V.4.2.], sia, e soprattutto, del vincolante dictum cassatorio al quale qui rigorosamente attenersi [v. infra, sub V.4.3.].
V.4.1.- Quanto al primo profilo, giova rammentare che il meccanismo del giudicato interno
(derivante, ex artt. 329, comma II, e 336, comma I, c.p.c., dall'acquiescenza tacita qualificata ad alcune “parti” o “capi” della sentenza impugnata):
(a) è di per sé configurabile “soltanto” con riguardo a “capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente” “da quelle investite dai motivi di impugnazione”, dovendosi trattare di questioni “fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno”,
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(b) non può in alcun modo predicarsi, per converso, con riguardo a una “parte” della sentenza che “è strettamente collegat[a] o dipendente da quello sul quale verte l'impugnazione” e sul quale pertanto “non è configurabile” il formarsi di alcun “giudicato” “anche interno”,
“costitu[endo] mera premessa logica della statuizione” “oggetto del gravame”;
(c) è in ogni caso da escludersi ove “l'appello” risulti “motivato con riguardo” anche “ad uno soltanto degli elementi” di una “statuizione”, atteso che una tale contestazione, pur se limitata a un solo profilo, comunque “riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica”, “espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” [cfr., anche per i precedenti punti ed ex multis, Cass. civ., 21/10/2024, n. 27246; Cass. civ., 10/01/2024, n. 952;
Cass. civ., 19/10/2022, n. 30728; Cass. civ., 15/12/2021, n. 40276; Cass. civ., 24/10/2019, n.
27339; Cass. civ., 8/10/2018, n. 24783; Cass. civ., 4/10/2018, n. 24358; Cass. civ.,
18/09/2017, n. 21566; Cass. civ., 23/09/2016, n. 18713; Cass. civ., 8/01/2015, n. 85; Cass. civ., 23/03/2012, n. 4732; Cass. civ., 2/03/2010, n. 4934; Cass. civ., 16/01/2006, n. 726; Cass. civ., 27/09/2004, n. 19346].
V.4.2.- Alla luce di ciò è evidente che non sia qui invocabile alcun giudicato interno con riguardo alla posizione dei due Notai levanti i protesti, costituendo la reiezione nei loro confronti statuizione non già estranea, indipendente e autonoma, bensì inscindibilmente correlata a entrambe le impugnative (costituendone un profilo comune – v. supra, sub V.), trattandosi in particolare di questione:
(A) intrinsecamente connessa alla richiesta della appellante principale, di affermare la CP_2 propria “estraneità” “alla causazione dei lamentati danni” [cfr. pag. 9 dell'appello di
], logicamente conseguendo a tale invocata estraneità, a fronte di “errore” CP_2
“attribuibile” “o all'istituto di credito” “oppure ai notai”, la complessiva rimeditazione della responsabilità dei convenuti e il necessario riconoscimento “dei notai quali unici possibili responsabili” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], integrando dunque la statuizione impugnata, e dunque l'esclusiva riferibilità dell'errore alla Banca, presupposto e
“premessa logica” della statuizione invece reiettiva nei confronti dei Notai [inestricabile connessione logico-giuridica comportante la necessità sia di trattazione congiunta (come già in prime cure, ove del resto il rigetto della domanda nei confronti dei Notai consegue proprio
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all'accoglimento avverso la Banca – cfr. pag. 10, 3°-4° cpv., della sentenza di 1° grado), sia di esiti decisori coerenti – come erroneamente non colto nell'originaria pronuncia d'appello, cassata proprio per siffatta ragione (v. supra, sub V.1.)];
(B) chiaramente compresa, altresì e in ogni caso, nell'alveo dell'impugnativa incidentale, considerando, in particolare e sulla base del tenore complessivo nonché del “contenuto sostanziale” dell'atto difensivo [v., e.g., Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ.,
21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 13/12/2013 n. 27940; Cass. civ., 28/08/2009, n. 18783; Cass. civ., 17/09/2007 n. 19331], l'ultimo profilo ivi affrontato e specificamente relativo proprio alla posizione dei due pubblici ufficiali [ivi chiaramente ribadendo la “sussistenza” della “responsabilità dei Notai e ”, Parte_2 Per_2 concludendosi poi con la richiesta di “condannare” tutti “i convenuti in solido o, in subordine, ciascuno in ragione della responsabilità che sarà ritenuta” (v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (4), nonché pagg. 21-25 della comparsa del 29.10.2004)], con prospettazione poi evidentemente idonea a precludere la formazione del giudicato interno a prescindere dalla circostanza che la richiesta di riforma mirasse all'affermazione della responsabilità dei Notai non già in luogo, ma in uno alla Banca [essendo l'appellante incidentale, già attrice in 1° grado, logicamente interessata a conseguire la condanna di tutte le parti convenute e avendo pertanto ovviamente domandato la conferma della sentenza “nella parte in cui afferma la responsabilità della ” (cfr. pagg. 12-14 della comparsa del 29.10.2004) e la CP_2 sua riforma, invece, ove aveva escluso la “sussistenza” dell'ulteriore “responsabilità dei
Notai e ” (cfr. pagg. 21-25 della comparsa del 29.10.2004)], Parte_2 Per_2
essendo una siffatta richiesta di riforma di per sé comunque in grado, al di là dello specifico aspetto o profilo valorizzato (la responsabilità in thesi aggiuntiva, e non già sostitutiva, dei due Notai), a ulteriormente escludere qualsivoglia giudicato interno, valendo, invece, a riaprire la cognizione sull'intera questione sottesa [v. supra, sub V.4.1.].
V.4.3.- In senso contrario a un tale prospettato giudicato, del resto, chiaramente depone anche il vincolante dictum cassatorio [v. supra, sub I.3.5.], avendo la pronuncia della S. Corte invero inequivocabilmente escluso la formazione del giudicato sulla posizione dei Notai convenuti [prescrivendo al giudice del rinvio, al contrario, proprio di rivalutarne la posizione
(in quanto, come ovvio, ancora sub iudice) e in particolare di “trarre” “le dovute conseguenze” “in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in
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alternativa alla banca” (cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)] e risultando dunque pacifico ed evidente che ogni pronuncia di segno diverso, oltre a confliggere con i principi appena rammentati [v. supra, sub V.4.1.], inammissibilmente contrasterebbe altresì con l'atto di “normazione concreta” al quale occorre qui rigorosamente uniformarsi [v. supra, sub III., punto (B)].
V.5.- Parimenti insuscettibile di accoglimento risulta evidentemente anche la contestazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnativa incidentale [v. supra, sub V.3., punto (2)].
V.5.1.- E infatti, al di là di ogni ulteriore considerazione a tal riguardo [non risultando invero affatto ravvisabili gli estremi del vizio prospettato, avendo l'impugnativa de qua circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proposto specifici punti di censura e formulato motivate ragioni di dissenso, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa concretamente confrontantesi con le ragioni del provvedimento (cfr. pagg. 14-
24 della comparsa del 29.10.2004)], dirimente è in ogni caso osservare che tale questione non
è qui scrutinabile poiché né rilevata né prospettata in alcuna delle precedenti fasi [neanche dall'odierna eccipiente: v. comparsa del 16.11.2004] e dunque chiaramente preclusa, poiché già “oggetto di giudicato implicito ed interno” [non rilevando neanche la sua astratta rilevabilità officiosa, in quanto, come già innanzi osservato, “al giudice di rinvio” è “inibito” valutare anche le questioni “rilevabil[i] d'ufficio” e che tuttavia “avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio” nelle fasi precedenti, con la conseguenza che “deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare” anche “la improponibilità della domanda” per l'“inosservanza di modalità o di termini” (v. supra, sub III., punto (B), nonché spec. Cass. n. 3239/2024, cit.; Cass. n. 24357/2023, cit.; Cass. n. 7656/2011, cit.)].
V.6.- Analogamente non accoglibili, infine, sono anche le contestazioni nel merito e basate, in particolare, sull'invocata idoneità degli elementi in atti a comprovare, in thesi, la totale estraneità dei Notai rispetto alla causazione dell'evento dannoso [v. supra, sub V.3., punto
(3)].
V.6.1.- Asserita “estraneità”, tuttavia, inequivocabilmente confliggente con il vincolante dictum della S. Corte qui da attuarsi, inequivocabilmente delineante proprio i “notai quali unici possibili responsabili” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022].
V.6.2.- Responsabilità di tali convenuti, del resto, chiaramente derivante e integrante
“conseguenz[a]” pressoché “dovut[a]” proprio a fronte degli elementi in atti (comportanti la
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complessiva “esclusione” “della responsabilità dell'istituto di credito” e l'ascrizione della responsabilità, in luogo e “in alternativa alla banca”, in capo invece ai “notai”: cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), anche considerando, come del resto già evidenziato nella primigenia sentenza d'appello, l'“intrinseca plausibilità” e la “prospettabile
… fondatezza” dell'argomentazione della rispetto alla scaturigine dell'errore proprio CP_2 dal “comune presentatore dei due notai” (i.e. il presentatore di cui si Persona_3
erano avvalsi entrambi i Notai e intervenuto in occasione di tutti i protesti oggetto di causa) - argomentazione plausibile e fondata e qui peraltro chiaramente corroborata dal dato, decisivo, della “locuzione utilizzata dal notaio nella prima missiva di rettifica”, Parte_2
“contenente” la chiara “ammissione del professionista” proprio “circa il “disguido” in cui era incorso il suo presentatore” [cfr. pagg. 10-11 della pronuncia n. 15918/2022, richiamando l'istanza, versata in atti e ritualmente sottoscritta, di “rettifica nominativo e dati anagrafici” del 24.-26.05.1996 del “Notaio , ove espressamente ammetteva Parte_2 che l'errore nei “dati anagrafici e nomi” “riportati” nel protesto era intervenuto “per mero disguido del mio presentatore Sig. ] e avente chiara e “perspicua Persona_3 natura di confessione extragiudiziale” [cfr. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia cassatoria n.
15918/2022].
V.6.3.- Qualificazione giuridica, quest'ultima, alla quale qui necessariamente attenersi
[rientrando in quanto “statuito dalla Corte” (cfr. art. 384, comma III, c.p.c.) e dunque nel precetto concreto al quale qui rigorosamente “uniformarsi” (essendo del resto un tipico
“giudizio di diritto”, “costituendo la confessione” “un atto giuridico in senso stretto” in cui
“l'accertamento di fatto è limitato all'esistenza della dichiarazione … e al contenuto della stessa”, integrando, “invece”, proprio e solo “un giudizio di diritto” stabilire “se tale contenuto debba … essere apprezzato come confessione stragiudiziale”: cfr. Cass. civ.,
16/08/2023, n. 24695, nonché, sul tema, Cass. civ., 17/11/2020, n. 26189)] e comportante la sicura rilevanza di tale documento, invero contenente una chiara confessione stragiudiziale e dunque una “prova piena” e “diretta” “su cui il giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento” [cfr., con specifico riferimento proprio alle dichiarazioni ex art. 2735, comma I, 2° parte, c.c. (i.e. le dichiarazioni contra se rivolte a un terzo – come nel caso di specie, essendo l'istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria), Cass. civ.,
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11/04/2000, n. 4608; Cass. civ., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., 4/03/1991, n. 2231; Cass. civ., 14/04/1987 n. 3713].
V.6.4.- Né una tale espressa dichiarazione confessoria, munita di “piena” efficacia dimostrativa e di tenore chiaro e inequivoco (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”: cfr. ancora istanza di rettifica del dott. datata il 24.05.1996 e depositata il 26.05.1996), può Parte_2
ritenersi in alcun modo sovvertibile sulla scorta delle considerazioni a tal riguardo svolte nella sentenza di 1° grado [v. infra, sub V.6.5.-V.6.6.] ovvero di ulteriori elementi in atti [v. infra, sub V.6.7.- V.6.8.].
V.6.5.- Quanto alla pronuncia di prime cure, giova rilevare che in quest'ultima, dopo aver genericamente valutato “non meritevole di approfondimento” la circostanza per cui l'attrice
“non era correntista” della Banca (circostanza “non approfondita” pur se invero pacifica e decisiva, da ciò discendendo che quest'ultimo istituto “non avrebbe potuto essere in possesso dei [suoi] dati anagrafici”) [cfr. pag. 8 della sentenza n. 708/2004], si era poi assunto che anche la predetta inequivoca dichiarazione confessoria del Notaio del 24.- Parte_2
26.05.1996 non avrebbe anch'essa avuto “rilievo determinante”, essendo sufficiente a superarla, ad avviso del giudice di 1° grado, la mera prospettazione difensiva per cui tale istanza sarebbe stata volta ad “abbreviare i tempi e pervenire ad una rapida definizione della vicenda”, nonché la circostanza che “nelle successive istanze di rettifica” l'“errore” si indicava come “dovuto a inesatte informazioni fornite al mio presentatore” [cfr. pag. 9 della sentenza di 1° grado].
V.6.6.- Siffatte considerazioni, tuttavia, non possono evidentemente condividersi e confermarsi, poiché:
(a) fondate su un assunto indimostrato e invero da alcuno allegato e provato - essendo del tutto pacifico che il dato “che la banca disponesse dei dati identificativi della cl. Pt_1
1944”, già attrice in 1° grado, “non” era “stato” pacificamente “né affermato né provato” da alcuno, neanche dal teste [cfr. pag. 12 della sent. n. 510/2018 (con Testimone_3 passaggio non censurato dalla S. Corte né in alcun modo coinvolto dall'annullamento – precipuamente disposto per non averne tratto, come pur necessario, “le dovute conseguenze”:
v. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), nonché infra, sub V.6.8.];
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(b) confliggenti con la pacifica natura confessoria della dichiarazione contenuta nell'istanza del dott. del 24.-26.05.1996 (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di Parte_2 cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”), evidentemente poi non giustificabile solo per “abbreviare i tempi” [intento neanche in astratto correlabile o idoneo a spiegare, oltre all'istanza di rettifica, anche la specifica dichiarazione contra se ivi racchiusa, in alcun modo invero necessaria o strumentale a tal fine e dal carattere del tutto chiaro e inequivoco (“per mero disguido del mio presentatore”)], né deprivata di effetto solo sulla scorta del tenore delle successive istanze ex art. 3, comma IV, della L. n. 77/1955
[trattandosi di dichiarazioni chiaramente rese “in proprio favore da una delle parti in causa”
e, “in quanto non confessorie”, “totalmente prive di valore probatorio”, essendo invero pacifico che “un documento proveniente dalla parte” ovviamente “non può costituire prova in favore della stessa” (cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 18/02/2025, n. 4137 e Cass. civ., 27/04/2016, n. 8290), “potendo” ovviamente “costituire scusante postuma per chi rendeva tali dichiarazioni” (trattandosi di dichiarazioni di “parte” - una delle quali peraltro avente già reso inequivoca confessione contra se - e dunque di soggetti ovviamente interessati a rendere dichiarazioni in proprio favore, essendo però “totalmente prive di valore probatorio”) e non risultando dunque tali scritti (peraltro tutti indicanti generalità e numero di c/c del soggetto da protestare – , cl. 1959, titolare del c/c n. -, pur se non Parte_1 P.IVA_2
indicate né nel protesto né, con riguardo al notaio , neanche nella diffida attorea – Per_2 cfr. diffida del 14.06.1996, menzionante solo un “omonima” -, trattandosi di dati da ritenersi pertanto già noti al notaio ovvero al suo presentatore) in alcun modo idonei a superare la previa confessione stragiudiziale, prova piena e diretta e che “costituiva un indice rilevante e di cospicua verosimiglianza della difesa dell'istituto di credito convenuto circa il contenuto e
l'ascrivibilità dell'errore relativo” (cfr. pagg. 12-13 della sent. n. 510/2018, con passaggi motivazionali della primigenia sentenza d'appello di per sé corretti e dai quali tuttavia quest'ultima ha omesso di “trarre le dovute conseguenze in relazione alla posizioni dei notai quali unici possibili responsabili”: pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)].
V.6.7.- Responsabilità esclusiva, quest'ultima, poi pacificamente non superata da alcun valido e dirimente elemento di segno contrario, non essendo chiaramente idonei a sovvertirla né gli ulteriori passaggi motivazionali della primigenia pronuncia d'appello [v. infra, sub
V.6.8.], né le richiamate disposizioni della legislazione in materia di assegni bancari [v. infra,
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sub V.6.9.], né gli ulteriori elementi, documentali o comunque incontroversi, emergenti dagli atti [v. infra, sub V.6.10.], né, infine, le dichiarazioni rese in 1° grado dal teste [v. Tes_3
infra, sub V.6.11.].
V.6.8.- Quanto agli ulteriori snodi motivazionali della sent. n. 510/2018, e in specie ai rilievi riguardanti l'asserita incertezza “interpretativa” delle dichiarazioni del convenuto del 24.-
26.05.1996 e alla prospettata imputabilità all'attrice della mancata dimostrazione delle deduzioni difensive dei notai rispetto all'inesattezza delle informazioni ricevute [cfr. pagg.
12-14 della prima pronuncia d'appello], essi sono stati già dichiarati integralmente erronei e irrevocabilmente caducati dalla pronuncia cassatoria a cui qui uniformarsi [cfr. pagg. 11-12 della pronuncia n. 15918/2022], avendo la S. Corte in particolare sottolineato l'“irriducibile contraddittorietà logica” e l'“obiettiva incomprensibilità” sia dell'“oscura considerazione” relativa all'istanza notarile del 24.-26.05.1996 [avente invece, secondo quanto definitivamente sancito in sede di annullamento con rinvio, “perspicua natura di confessione extragiudiziale”
(cfr. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)], sia dell'“ulteriore passaggio motivazionale” relativo all'onere probatorio asseritamente gravante sulla parte attrice
[anch'esso erroneo, in particolare perché comportante un'“inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità”, con “statuizione di rigetto della domanda dell'attrice” dunque
“fondata”, “per assurdo”, “sul rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti” (cfr. pag. 12, 3° cpv., della pronuncia n.
15918/2022)].
V.6.9.- Con riguardo poi alla legislazione in materia di assegni bancari, è pacifico che da essa non sia possibile ritrarre alcun elemento dirimente ai fini del decidere o di segno contrario a quanto precede.
E infatti, occorre osservare che il R.D. n. 1736/1933 (c.d. Legge assegni) e la L. n. 349/1973
(recante modifiche alle norme sui protesti) né si occupano della responsabilità da protesto illegittimo, né comunque individuano nel funzionario bancario il soggetto indefettibilmente preposto a fornire le risultanze anagrafiche del protestato, non disciplinando affatto un tale specifico profilo e limitandosi invero a indicare, per quanto qui strettamente rilevante, che “il protesto” costituisce “atto autentico” in cui “il rifiuto del pagamento” “dev'essere”
“constatato” “da un notaro” (ovvero dai suoi “presentatori” - soggetti che “compiono” tale
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“attività” “a nome … del notaio” e in ogni caso “operanti” sotto la sua diretta
“responsabilità”) e che inoltre “deve contenere”, ex aliis, “il nome della persona richiesta” e
“la sottoscrizione del notaro” [cfr. artt. 45, 60 e 63 della Legge assegni, nonché artt. 2 e 4 della L. n. 349/1973], trattandosi dunque di un atto formale e solenne riferibile proprio al pubblico ufficiale (soggetto del resto istituzionalmente legittimato anche a chiederne la cancellazione – cfr. art. 3 della L. n. 77/1955, come novellato dall'art. 12 della menzionata L.
n. 349/1973), tenuto a tal riguardo all'“adempimento” degli “obblighi di perizia e diligenza professionale” e altresì responsabile, nel caso in cui il protesto finisca per “danneggiare un soggetto … estraneo all'emissione dell'assegno”, al “risarcimento dei danni” [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 16/07/2010, n. 16617].
V.6.10.- Responsabilità, quest'ultima, nel caso di specie poi evidentemente imputabile, alla luce di quanto pacifico ed emergente per tabulas, non anche alla ma soltanto ai CP_2
predetti pubblici ufficiali, considerando:
(a) l'inequivoco tenore della confessione stragiudiziale del 24.-26.05.1996 (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”);
(b) l'intervento sempre e solo di tale presentatore, sig. in tutti i protesti oggetto Per_3
di causa [come pacifico fra le parti, già riportato già nella sentenza di 1° grado (cfr. pag. 8, 1° cpv., ult. periodo, di tale pronuncia) e altresì documentalmente riscontabile (sia dai protesti via via levati, sia dalle istanze di rettifica ex art. 3 della L. n. 77/1955 - tutte appunto sottoscritte, in uno al pubblico ufficiale, proprio dal menzionato presentatore)];
(c) la pacifica responsabilità dei notai, poi, per l'operato del predetto loro presentatore
[“responsabilità” chiaramente fondata sul principio generale ex art. 2049 c.c. (delineante, come noto, una “responsabilità oggettiva per fatto altrui”, operante in ogni caso di
“avvalimento dell'altrui operato” – a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura del vincolo e dalla sussistenza o meno di un rapporto “di dipendenza”, essendo “sufficiente anche una mera collaborazione” -, indefettibilmente comportante la riferibilità “in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri” “sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli”, poiché cuius commoda, eius et incommoda: cfr., sul tema, Cass. civ.,
14/11/2023, n. 31675 e Cass. civ., 16/03/2010, n. 6325, nonché, funditus, Cass. civ., Sez. un.,
16/05/2019, n. 13246), pacificamente operante anche per il notaio e i suoi collaboratori (cfr.
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Cass. civ., 25/05/1981, n. 3433, nonché già Corte App. Roma, 6/03/1959 e Trib. Catania,
8/08/1960), nonché espressamente ribadita ex lege proprio per i suoi “presentatori” (soggetti che, come detto, operano “a nome” e “sotto la … responsabilità” “del notaio”: cfr. artt. 4 e 2, comma I, della L. n. 349/1973)];
(d) l'evidente irrilevanza, poi e anche a fronte della pacifica decisività di quanto precede (fra cui “la perspicua … confessione extragiudiziale” del 24.-26.05.1996: v. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), del documento allegato sub 2 fasc. 1° grado del Parte_2
[invero non valorizzato in alcuna delle precedenti sentenze di merito e chiaramente inidoneo a dimostrare l'intervento o la responsabilità di alcuno specifico soggetto, recando semplicemente, su un foglio di calcolo esponente un saldo di c/c, alcune generiche annotazioni manoscritte tuttavia prive di data e altresì pacificamente non firmate, né in alcun modo riferibili ad alcuno (“non” trattandosi, come evidente, di “un modulo ufficiale della
ed essendo ovviamente irrilevante la mera sigla “BR”, di per sé priva di specifico CP_2 significato e che invero alcun “dipendente della avrebbe avuto motivo di indicare”: cfr. CP_2 verbale d'udienza del 23.05.2002, test. Ferrara)];
(e) il carattere dirimente, per converso, del dato, pacifico, per cui l'attrice ( Pt_1
cl. 1944) non risultava titolare di alcun rapporto con la
[...] CP_2
[rapporti sussistenti esclusivamente con la sua omonima, cl. 1959, titolare del Parte_1
c/c n. 715832 (come incontroverso e altresì emergente sia dagli scambi epistolari intercorsi fra la Banca e quest'ultima – non valendo in senso contrario le asserite carenze formali ravvisate in prime cure, già in parte superate nella sent. n. 510/2018 e in ogni caso inidonee a smentire l'evidenza probatoria qui strettamente rilevante -, sia dalle dichiarazioni rese in sede penale – anche dall'attrice, avendo la stessa espressamente “dichiarato” “di non essere titolare di alcun c/c presso la ” (cfr. pag. 2 della sent. n. 1603/1997 e pagg.
2-3 della CP_2
sent. n. 1602/1997 - nelle quali si dà atto anche della conforme dichiarazione del teste di cui si è altresì prodotto il verbale di audizione e anch'egli escludente una Testimone_4 qualsiasi “altra correntista di nome ” -, nonché pag. 2 della sent. n. 752/1998)], Parte_1
trattandosi dunque di soggetto del tutto estraneo all'istituto di credito e i cui dati, non censiti, non erano presenti nelle banche-dati dell'istituto [“non essendo stato” del resto “né affermato né provato che la banca disponesse dei dati identificativi della cl. 1944” (come Pt_1 evidenziato anche nell'originaria sentenza d'appello - cfr. pag. 12 -, con passaggio tuttavia poi
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non coerentemente sviluppato, non essendosene tratte “le dovute conseguenze” – cfr. pag. 10,
4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)].
V.6.11.- Dato, quest'ultimo, evidentemente decisivo anche al fine di correttamente valutare le risultanze effettivamente emergenti dalle dichiarazioni del teste [cfr. Testimone_3 verbale d'udienza del 23.05.2002], atteso che:
(a) in prime cure si era opinato che dalla deposizione di tale teste sarebbe emerso “che le generalità del protestato vengono fornite al presentatore sempre e soltanto da funzionari dipendenti della banca”, avendo tuttavia tratto tale conseguenza solo sulla scorta di un singolo passaggio della deposizione, e in particolare allorquando il teste aveva riferito che “le generalità del protestato vengono fornite” da “dipendenti dell'istituto di credito” [cfr. pag. 8,
2°-3° cpv., della sentenza di 1° grado, nonché verbale d'udienza del 23.05.2002];
(b) dalla lettura complessiva e sistematica della predetta deposizione, tuttavia, emerge invece che il teste:
(i) non abbia fatto riferimento alcuno ai protesti qui propriamente in esame (affermando, al contrario e a più riprese: “non posso ricordare le circostanze riguardanti i protesti per cui è causa”, “non ricordo le circostanze specifiche dei protesti per cui è causa”), non avendo dunque pacificamente esposto quanto concretamente avvenuto nel caso di specie (bensì circostanze meramente generali, e “non” “riguardanti i protesti per cui è causa”);
(ii) si sia limitato poi a illustrare una mera prassi (“per prassi le generalità del protestato
…”), e dunque una modalità solo consueta, ma ovviamente né obbligatoria, né inderogabile, né qui sicuramente realizzatasi (non trattandosi di iter operativo normativamente predeterminato ovvero al quale indefettibilmente attenersi, ma solo di quanto avveniva, appunto, “per prassi”); (iii) abbia inoltre evidenziato che una siffatta “prassi” si fondava sul presupposto che “i dati anagrafici del protestato” fossero ricavabili “dalla banca dati dell'istituto di credito”, e dunque si trattasse di “soggetti” ivi “censiti” [dovendo ovviamente trattarsi, pertanto, di clienti dell'istituto di credito, venendo le “interrogazioni al terminale” –
c.d. query – del resto “fatte” proprio “inserendo il numero di conto, ovvero … nome e cognome del titolare del conto” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002)] – estrazione tuttavia qui evidentemente preclusa e in alcun modo prospettabile, considerando che la Pt_1
, cl. 1944, come detto, non era titolare di alcun c/c presso la (v. supra,
[...] CP_2
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sub V.6.10., punto (d)) e dunque alcuna interrogazione al terminale avrebbe potuto in alcun modo restituire i suoi dati identificativi.
V.7.- Alla luce di quanto precede, non potendosi ritenere globalmente accoglibili le contestazioni mosse dal resistente in riassunzione [v. supra, sub V.3., punti (1), (2) e (3)], è evidente che occorra senz'altro ribadire che i due Notai convenuti sono gli “unici”
“responsabili” del danno cagionato all'attrice di prime cure e odierna istante in riassunzione.
VI.- Ciò detto sul profilo comune alle due impugnative e qui rimeditato in ossequio alle prescrizioni del vincolante dictum cassatorio [v. supra, sub I.3.5.], occorre ora evidentemente procedere all'esame delle ulteriori questioni previamente proposte e rimaste tuttavia assorbite
[trattandosi, come innanzi osservato, di questioni su cui non si è formato alcun giudicato implicito e che pertanto “possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio” (v. supra, sub III., punto (C))].
VI.1.- Questioni, queste ultime, poi senz'altro da trattarsi secondo il loro ordine logico- giuridico, essendo dunque necessario esaminare prima le ragioni dell'appellante incidentale e poi quella ribadita dall'appellante principale – vertendo le prime sul merito (e in specie sul quantum risarcitorio accordato) e la seconda invece sulla restituzione ex art. 336 c.p.c. (profilo consequenziale e da valutarsi in base all'esito finale della lite).
VII.- Muovendo, pertanto e in ossequio al predetto ordo quaestionum, dalle ulteriori questioni fatte valere dall'appellante incidentale, giova rilevare che la parte ha in Parte_1
primo luogo contestato, come detto, la mancata attivazione del potere officioso ex art. 257
c.p.c. con riguardo al “ ” [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (1), nonché Controparte_3
supra, sub I.4.1., punto (B), sub (1)].
Tale richiesta di riforma, pur ammissibile [v. infra, sub VII.1.], è tuttavia da disattendersi nel merito [v. infra, sub VII.2.-VII.3.].
VII.1.- Quanto all'ammissibilità, contestata dal resistente in riassunzione Parte_2
, occorre osservare che la predetta richiesta di riforma non era stata affatto
[...] esaminata e decisa nell'originaria sentenza d'appello (essendo ivi rimasta assorbita: cfr. sent.
n. 510/2018 del 27.07.2018), trattandosi dunque di questione neanche astrattamente suscettibile di impugnazione, ancorché condizionata, in fase di legittimità [difettando la soccombenza e potendo la parte, al più, preannunciarne la riproposizione in caso di annullamento con rinvio (come qui peraltro puntualmente avvenuto – v. supra, sub I.3.1.,
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nonché pagg. 31-32 del ricorso ex art. 360 c.p.c.)] e pacificamente non passata in giudicato
[irretrattabilità chiaramente non predicabile né sulla scorta dell'originaria sentenza d'appello
(ove tale questione non era stata in alcun modo delibata), né in virtù della previa ordinanza istruttoria del 27.01.2012 (atteso che, come noto, “le ordinanze istruttorie non hanno mai carattere decisorio con attitudine alla definitività”, “non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 4/06/2025, n. 14925 e Cass. civ.,
22/11/2018, n. 30161)], potendo pertanto essere pacificamente riproposta, del tutto impregiudicata, all'esame del giudice di rinvio [v. supra, sub III., punto (C)].
VII.2.- Venendo invece al merito, l'appellante incidentale risulta aver contestato, in specie, il rigetto della richiesta di audizione di (soggetto di cui aveva richiesto Controparte_3
l'escussione come teste di riferimento ex art. 257, comma I, c.p.c., all'udienza del
23.05.2002), invocando a tal riguardo:
(a) un arresto giurisprudenziale predicante la possibilità di disporre l'audizione dei testi di riferimento “indipendentemente dalla circostanza che la parte abbia avuto o meno la possibilità di indicarl[i]” (cfr. Cass. civ., 17/09/1991, n. 9687);
(b) il riferimento a tale soggetto da parte dei testi e;
Tes_1 Testimone_2
(c) la decisività di una siffatta audizione, essendo il predetto soggetto in grado di confermare la revoca dell'affidamento sul c/c e dunque determinare il riconoscimento del danno richiesto.
VII.3.- E tuttavia, fermo e pacifico che il potere officioso ex art. 257 c.p.c. è latamente discrezionale e di per sé incensurabile (cfr., ex multis, Cass. civ., 13/10/2000, n. 13647 e Cass. civ., 17/09/1991, n. 9687), in senso contrario a tali deduzioni occorre poi qui sottolineare:
(A) l'evidente superamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato sub (a), essendo oggi invero del tutto noto e pacifico che “presupposto” imprescindibile dell'art. 257, comma
I, c.p.c. (delineante un “potere officioso” senz'altro eccezionale, integrando del resto una palese “deroga” al principio della tempestiva “deduzione probatoria della parte”) è che la
“condizione” di tale soggetto “emerga solo dalla escussione di un teste”, non essendo dunque sufficiente che “un teste faccia riferimento alla conoscenza dei fatti da parte di altra persona”, “ma” occorrendo invece che la stessa possibilità di indicarli sia configurabile “solo dopo ed in relazione” a una “testimonianza” – costituendo “la necessaria origine da una testimonianza” l'ineludibile “condizione legittimante dell'esercizio del potere del giudice” ex art. 257, comma I, c.p.c., il quale, per converso, “non può essere esercitato” con riguardo a
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soggetti che la parte “avrebbe potuto” previamente e tempestivamente “indicar[e]” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/09/2015, n. 18324, peraltro sottolineando il carattere “non” “rilevante” della “risalente giurisprudenza di questa Corte” di segno diverso e qui invocata dall'appellante incidentale];
(B) la conseguente non esercitabilità, nel caso di specie, del predetto potere officioso, difettandone il “presupposto” e l'imprescindibile “condizione legittimante” – e ciò considerando, in particolare, che il era soggetto non evocabile ex officio ai Controparte_3 sensi dell'art. 257, comma I, c.p.c., poiché già suscettibile di essere tempestivamente indicato Contr
[trattandosi invero di uno dei direttori p.t. della Filiale di di Ardore Marina, e dunque di soggetto senz'altro suscettibile di essere già individuato e citato ex art. 103 disp.att.c.p.c.
(essendo stata la prova peraltro ammessa con riguardo al “2) Direttore pro-tempore del Monte dei Paschi di Siena-Agenzia di Ardore Marina” - cfr. ult. pag. di entrambi gli atti di citazione introduttivi -, non essendovi dunque specifiche preclusioni soggettive) e a prescindere dalla deposizioni di e di , non avendo tali testi introdotto circostanze Tes_1 Testimone_2
inedite, estranee al dibattito processuale e non conosciute né previamente conoscibili
(essendosi invero genericamente limitati a far riferimento a “ ” solo come Controparte_3
Contr uno dei direttori p.t. della Filiale di Ardore Marina – circostanza, quest'ultima, ovviamente già agevolmente riscontrabile, anche documentalmente, e non rinveniente la propria “necessaria origine” in una testimonianza, la prima delle quali peraltro resa proprio dal “marito dell'attrice” e dunque già conoscibile anche da quest'ultima –, alludendo a tale soggetto peraltro in termini del tutto generici e meramente dubitativi - “non so indicare se fosse direttore già all'epoca dei fatti”, “non ricordo se” “ricevetti una telefonata del direttore
o del vice direttore dell'epoca”, “non ricordo il nome del primo, il secondo era il sig.
”: cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002, test. e )]; Controparte_3 Tes_2 Tes_1
(C) il carattere pacificamente assorbente e decisivo, in ogni caso, dei rilievi svolti in 1° grado proprio con riguardo al profilo sul quale il predetto soggetto sarebbe stato in thesi da esaminare (i.e. il danno patrimoniale correlato all'asserita revoca dell'affidamento sul conto Contr corrente acceso presso la Filiale di Ardore Marina: v. pagg. 16-17 della pronuncia di 1° grado) – e ciò considerando, in particolare, che ove pure un tale soggetto fosse stato esaminabile [evenienza qui senz'altro da escludersi: v. supra, sub (A) e (B)], persino l'eventuale conferma, da parte sua, della predetta revoca, in ogni caso non avrebbe potuto
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evidentemente condurre al risarcimento richiesto ex latere actoris, trattandosi di ristoro comunque non riconoscibile a fronte di c/c non intestato all'attrice, bensì a un soggetto del
CP tutto autonomo e distinto (i.e. una società commerciale - LITOGRAFIA DIACO di AC
RO S.a.s.” - di cui invero l'attrice all'epoca neanche faceva parte - essendone divenuta socia solo nel febbraio 1997, e dunque ben dopo le rettifiche sul bollettino protesti, intervenute nel 1996): cfr. pagg. 16-17 della sent. n. 708/2004, nonché rettifiche protesti, verbale d'udienza del 23.05.2002, test. AC - “la litografia … aveva un conto” – e soprattutto rogito di “modifica di società” avente Rep./Racc. nn. 25374/4954, asseverante appunto l'ingresso della nella compagine societaria solo in data Parte_1
28.02.1997].
VIII.- Venendo poi al 2° motivo di appello incidentale, vertente sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale rinveniente da revoca dell'affidamento bancario [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (2), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (2)], anch'esso risulta senz'altro da disattendere.
VIII.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che è ovviamente necessario strettamente attenersi alle sole deduzioni e conclusioni rassegnate nell'originaria comparsa del procedimento di appello (cfr. comparsa del 29.10.2004), risultando evidentemente tardive e in alcun modo valutabili le questioni fatte poi valere solo in sede di conclusionale o nell'atto di riassunzione
[cfr. pag. 19, 3° cpv., della conclusionale datata 17.02.2018, nonché pag. 22, 2° cpv., dell'atto ex art. 392 c.p.c., trattandosi di rilievi non ravvisabili alle pagg. 17-19 della comparsa del
29.10.2004 e dunque senz'altro inammissibili (atteso il divieto di introduzione di nuove questioni sia negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., sia, ex art. 394, comma III, c.p.c., in sede di rinvio – v. supra, sub III., punti (A) e (B))].
VIII.2.- Ciò rammentato e venendo pertanto alle questioni fatte valere nella comparsa del
29.10.2004, occorre osservare che l'appellante incidentale ha ivi invocato la risarcibilità del danno per revoca dell'affidamento sulla scorta, in particolare:
(i) di quanto riferito dal teste all'udienza del 23.05.2002; Tes_1
(ii) della perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (chance);
(iii) del criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c..
VIII.3.- E tuttavia, a fronte di tali deduzioni è necessario qui osservare che:
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(1) il danno de quo non risultava pacificamente risarcibile per le specifiche ragioni già innanzi menzionate [v. supra, sub VII.3., punto (3)] ed evidentemente del tutto assorbenti e decisive [non risultando il c/c affidato invero affatto intestato all'attrice, bensì a organismo societario di cui all'epoca ella non faceva neanche parte (v. ancora pagg. 16-17 della sentenza di 1° grado, nonché atto di “modifica di società” avente Rep./Racc. nn. 25374/4954 del
28.02.1997)];
(2) dalla deposizione del teste non erano poi emerse specifiche circostanze tali Tes_1
da sovvertire quanto precede ed ex se tali da dimostrare tanto il nesso causale, quanto la specifica riferibilità del danno alla sfera attorea, e dunque la spettanza a quest'ultima del risarcimento [avendo il predetto teste invero fatto riferimento solo a una prospettata “revoca” tuttavia mai “formalizzata” (poiché asseritamente comunicatagli solo telefonicamente: “non era stata inviata alcuna lettera di revoca”, “sebbene io avessi chiesto di darmi conto per iscritto, quest'invito non venne accolto”), nonché non inequivocabilmente ricollegabile proprio e solo alla specifica vicenda oggetto di causa (in quanto, come dallo stesso dichiarato, in alcun modo motivata: “né avevamo ricevuto dalla alcuna altra motivazione”, “mi fu CP_2 detto che vi erano delle ragioni che la non intendeva precisare”, “il Monte dei Paschi CP_2 non mi diede alcuna spiegazione sulla revoca”), né, comunque, proprio e solo all'attrice
(avendo lo stesso teste invero confermato che si trattava di c/c della società - “la litografia … aveva un conto” -, e dunque di un soggetto del tutto autonomo e distinto e di cui ella non faceva neanche parte): cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002, test. ]; Tes_1
(3) il danno “da perdita di chance”, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può ritenersi in alcun modo valutabile, trattandosi di questione invero proposta solo in sede di scritto conclusivo ex art. 190 c.p.c. [cfr. spec. pag. 20, 2° cpv., della comparsa conclusionale attorea di 1° grado], e dunque pacificamente tardiva e inammissibile - e ciò considerando l'inammissibilità delle nuove domande e questioni fatte valere in tale sede (v. supra, sub III., punto (B)) e lo specifico principio per cui proprio “la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica;
sicché, è da ritenersi nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di
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chance avanzata per la prima volta” oltre i termini di legge (scritti ex art. 190 c.p.c. o appello) [cfr., da ultimo, Cass. civ., 8/05/2024, n. 12633 e Cass. civ., 2/09/2022, n. 25886];
(4) la pacifica non invocabilità, infine, del meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c., il quale, come noto, non può valere ad aggirare i limiti strutturali della responsabilità civile, trattandosi di strumento che “presuppone” che “sia stato [già] provato l'esistenza del danno da risarcire” e dunque “postula che sia [stata già] fornita la prova certa e concreta di tale danno”, “oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte”, “potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa”, in definitiva, “solo a condizione che l'esistenza del danno” risulti “comunque dimostrata” “e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”, ricorrendo esclusivamente un problema di esatta “monetizzazione” di un danno già provato;
diversamente, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non sia ravvisabile un tale problema di mera “millimetrica perimetrazione” del quantum di un danno già dimostrato, ma sussista una vera e propria “lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile”, difettando dunque la stessa “prova” del danno e la “certezza della sua reale esistenza”, la menzionata carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti, trova il proprio invalicabile “limite” proprio nella
“mancata … prova del danno”, in quanto “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega”, con allegazione e “prova” “in difetto dell[e] qual[i]”, come nell'ipotesi qui in esame, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” e pertanto “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni” [v., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28742; Cass. civ., Sez. un., 14/07/2017, n. 17550; Cass. civ., 19/12/2011,
n. 27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 30/04/2010, n. 10607; Cass. civ.,
29/07/2009, n. 17677; Cass. civ, 15/02/2008, n. 3794, nonché, nel merito, Trib. Crotone,
21/10/2020 e Trib. Napoli Nord, nn. 259 e 260 del 2015, in Leggi d'Italia.it].
IX.- Insuscettibile di accoglimento risulta altresì il 3° motivo di gravame incidentale, riguardante, come detto, l'asserita inesatta quantificazione del danno per competenze legali
[v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (3), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (3)].
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IX.1.- “Inesatta” quantificazione in particolare prospettata dall'appellante incidentale - al di là del generico riferimento anche alle spese per la partecipazione alle udienze penali [passaggio tuttavia qui in alcun modo valutabile, poiché non corroborato da alcuna specifica “parte argomentativa” confrontantesi con le ragioni del pronunciamento reiettivo a tal riguardo (cfr. pag. 17, pen. cpv., della sentenza di 1° grado), non potendosi perciò ritenere siffatta statuizione “motivatamente sottoposta a critica” e dunque suscettibile di “rivisitazione” alcuna (cfr. Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553, nonché, da ultimo, Cass. civ., 9/12/2024, n.
33274)] - con riferimento al ristoro per le spese legali e con specifico riguardo, poi, alla decorrenza dei relativi accessori, sostenendo la parte impugnante che quest'ultima avrebbe dovuto essere fissata non unitariamente, bensì in base alla data di emissione di ciascuna fattura (e dunque dal 29.12.1997 – fattura n. 57/97 -, dal 6.10.1988 – fattura n. 40/98 – e dal
2.12.1999 – fatture n. 44/99 e n. 45/99).
Tale richiesta di riforma è tuttavia inaccoglibile.
IX.2.- A tal riguardo, infatti, occorre osservare che:
(a) la somma de qua costituiva un debito c.d. di valore, in quanto “risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale” [trattandosi di somma ontologicamente “diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato” e “sottratta al principio nominalistico”, essendo poi pacifico che “l'obbligazione risarcitoria” “configura un debito di valore” pur laddove “l'evento dannoso coincide con la perdita della somma di danaro”, considerando che anche in tal caso si “mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato” e “ciò che il danneggiante deve non è la corresponsione di una data somma di danaro, ma l'integrale risarcimento del danno, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione” dell'importo dovuto, avente sempre
“funzione succedanea dell'utilità originaria” (cfr., ex multis, Cass. n. 17497/2025; Cass. n.
24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass. n. 4587/2009; Cass. n.
5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995)];
(b) nel caso dei debiti di valore gli “interessi sulla somma liquidata” “hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c.”: essi, infatti, “non costituiscono frutto civile dell'obbligazione principale ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito”, integrando “un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro”, con la conseguenza che “la loro attribuzione
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costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria”, svolgendo in particolare “funzione compensativa” - essendo precipuamente “rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” e dunque
“a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno” [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass.
n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995];
(c) “l'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa”, pertanto e solo, “il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente”, atteso che, fermo “il diritto” sia “agli interessi compensativi” sia “alla rivalutazione”
[accessori entrambi spettanti, fino “al momento della pubblicazione della sentenza”, proprio per la “natura valoristica del debito risarcitorio”], a essi “non possono” invece ulteriormente
“cumularsi” anche gli interessi o “frutti” “del bene” perduto e già “rimpiazzato dalla somma di denaro” (costituendo invero “un modo di valutazione dello stesso danno” “e pertanto” accessori che evidentemente “non possono cumularsi per lo stesso periodo di tempo”) [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass.
n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995];
(d) il danno da ritardo “compensato” dall'“attribuzione degli interessi”, dunque e per effetto di quanto precede, va evidentemente liquidato unitariamente e a prescindere dai “frutti” tempo per tempo prodotti dal bene (pur ove quest'ultimo risulti costituito da una “somma di danaro”, trattandosi anche in tal caso, come detto, di “debito di valore”), “con decorrenza”, unica e unitaria, “dal momento dell'illecito” e in particolare dal “verificarsi dell'evento dannoso” (atteso che, come noto, “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza” e in particolare con il suo compiuto inverarsi), essendo solo “dalla data di questo” che “debbono decorrere gli interessi dovuti per il ritardo del risarcimento” [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 32431/2023; Cass.
n. 32985/2022; Cass., Sez. un., n. 33645/2022; Cass. n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass.,
Sez. un., n. 1712/1995; Cass. n. 2296/1990].
IX.3.- In ragione di siffatti pacifici principi ermeneutici è evidente che anche il 3° motivo di gravame formulato dall'appellante principale [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (3), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (3)] risulti da disattendere, essendo stati gli accessori
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(rivalutazione e interessi) qui del tutto ritualmente accordati non già dal tempus di emissione delle singole fatture [non trattandosi di obbligazione di valuta, né di frutti ulteriormente cumulabili a quelli qui già spettanti – v. supra, sub IX.2., punto (c)], bensì, come necessario, dal momento dell'illecito [definitivamente perfezionatosi con la data di emissione dell'unica fattura, valendo proprio quest'ultima a integrare il compiuto inverarsi del danno-conseguenza:
v. supra, sub IX.2., punto (d)].
X.- Non potendosi pertanto complessivamente accogliere i motivi dell'appello incidentale già rimasti assorbiti, nonché diversi e ulteriori rispetto a quello della responsabilità notarile [v. supra, sub VII.-IX.3.], è evidente che, ferma la modifica, sotto il versante subiettivo, dell'an della responsabilità [da riconoscersi non già in capo alla Banca, ma ai Notai convenuti, “quali unici … responsabili” e “in alternativa alla banca”: cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], sia invece da confermare il quantum risarcitorio già stabilita in prime cure – occorrendo pertanto ribadire la condanna in favore dell'attrice (pur se da parte di tali diversi convenuti) per € 26.440,23 [di cui € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale], oltre accessori (rivalutazione e interessi) nella misura e con le decorrenze ivi stabilite [cfr. pag. 18, punto a), del
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della sentenza di 1° grado, pubblicata il 4.05.2004].
XI.- Venendo, infine, alla richiesta restitutoria ex art. 336 c.p.c. della parte appellante principale, come qui valutabile [rientrando fra le questioni che possono “riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio” e in specie fra le “questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti” (v. supra, sub III., punto (C)), essendo stata tale istanza (già fatta valere a pag. 9 dell'originario appello e poi alle pagg. 20-21 del controricorso e ricorso incidentale) appunto dichiarata espressamente “assorbita” nella pronuncia di legittimità (v. supra, sub I.3.5., punto (C), nonché pagg. 12-13, punti 4.-4.1., della pronuncia n. 15918/2022)], anch'essa è insuscettibile di trovare accoglimento, non potendosi provvedere in questa sede all'emissione del richiesto pronunciamento restitutorio.
XI.1.- E infatti, fermo e pacifico che qualsivoglia eventuale attribuzione è da ritenersi ormai priva di titolo (trattandosi di “effetto dipendente direttamente dalla riforma della decisione” e dal conseguente “venir meno ex tunc”, in caso di sua riforma, del “titolo delle attribuzioni” realizzate “in base alla prima sentenza”), occorre però osservare che, oltre alla riforma,
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“l'altro presupposto integrativo della fattispecie” ex art. 336 c.p.c. “è” “l'avvenuto pagamento”, la cui prova è evidentemente “indispensabile” affinché il “giudice d'appello”
(che in tal caso “oper[a] come giudice di primo grado”) possa emettere “una statuizione di condanna” munita di “esecutività” (per capitale e interessi - peraltro qui decorrenti proprio dal pagamento, integrante dunque presupposto ineludibile anche a tal riguardo) e pacificamente adottabile solo ove siano presenti “in atti tutti gli elementi a ciò necessari” [cfr. Cass. civ.,
12/02/2016, n. 2819, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 10/07/2018,
n. 18062; Cass. civ., 12/04/2018, n. 9171].
XI.2.- “Elementi necessari” qui invece non sussistenti con riguardo all'intervenuto pagamento
(ciò evidentemente precludendo di dar corso in questa sede all'adozione della condanna richiesta), atteso che:
(a) la parte istante non ha fornito specifica evidenza documentale dei versamenti intervenuti;
(b) non possono poi evidentemente ritenersi sufficienti a dimostrare il siffatto pagamento, integrante ineludibile “presupposto integrativo della fattispecie”, né il precetto del 6.05.2004
[documento qui valutabile, in quanto “dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835), ma ovviamente inidoneo a dimostrare, ex se e in difetto di ulteriori evidenze documentali, la sicurezza realizzazione del pagamento ivi intimato], né ulteriori elementi in atti [fra cui, e.g., il “comportamento processuale delle parti”, non essendo invero qui intervenuto alcun inequivoco “riconoscimento” (né negli scritti difensivi, né tramite un'eventuale “proposta transattiva”: cfr., a contrario, Cass. civ., 21/01/2022, n. 1886), trattandosi poi di circostanza rimasta sostanzialmente estranea al dibattito processuale e dunque insuscettibile di ritenersi ammessa anche implicitamente (e ciò sia perché “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”, sia alla luce dell'“impossibilità di fare applicazione del principio di non contestazione in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati” – non risultando l'eventuale atto solutorio intervenuto a seguito del menzionato precetto qui puntualmente indicato, anche sotto il versante del tempus, del quantum e del quomodo, -, sia, in ogni caso, del principio per cui il meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., in particolare se “riguardi un fatto costitutivo”, “non determina di per sé la decisione della controversia”, né “impone un vincolo di meccanica conformazione”, “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte
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anche se non contestata dall'altra”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055; Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., 2/05/2007, n. 10098)].
XII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede [v. supra, sub
V.-XI.2.], si può concludere che le due impugnative proposte risultano entrambe accoglibili per quanto di ragione e che occorre pertanto riformare, in parte qua e in specie con riguardo al profilo dei soggetti responsabili (individuando, in particolare, i notai “unici” “responsabili”
“in alternativa alla ), la sentenza di prime cure, da confermarsi invece per il resto. CP_2
XIII.- Venendo, da ultimo, alla disciplina delle spese di lite, esse sono qui da regolarsi esaminando distintamente i singoli rapporti processuali [in quanto, a prescindere dalla trattazione congiunta, non v'è dubbio che “la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio” o rapporto processuale e “in riferimento alle singole domande” (anche arg. ex Cass. civ., 10/07/2014, n. 15860; Cass. civ., 25/03/2011, n. 6951;
Cass. civ., 13/07/2006, n. 15954; Cass. civ., 12/06/2001, n. 7908)] e avendo globalmente riguardo:
(A) all'intero giudizio – considerando, per la fase di legittimità, che “la causa” è stata
“rimessa dalla Corte di Cassazione” al “giudice del rinvio” “anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 13, punto 5., nonché
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della pronuncia n.
15918/2022, rinviante “alla Corte di Appello di Reggio Calabria” “anche per le spese del giudizio di legittimità”)], nonché, per le fasi precedenti, l'operatività dell'effetto espansivo ex art. 336, comma I, c.p.c., qui congiuntamente operante sia per le spese di 1° grado [essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”], sia per quelle dell'appello culminato con la sentenza poi cassata [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità … limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali”, dovendo “il giudice di rinvio” pertanto “rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], trovando pertanto applicazione il principio per cui “il giudice del rinvio”, ove “riforma la sentenza di primo grado” [come nel caso di specie: v. supra, sub XII.], risulta appunto “tenuto a provvedere
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sulle spese” “dell'intero giudizio” [cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n. 3798; Cass. civ., 13/06/2018,
n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un., 4/07/2003, n. 10615, nonché, in tema di art. 336 c.p.c. e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024,
n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526];
(B) alla disciplina ratione temporis vigente – essendo pacifico che “il giudizio di rinvio”, poiché “non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un.,
17/09/2010, n. 19701];
(C) alla conseguente applicabilità dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella sua formulazione genetica e antecedente al D.L. n. 80/2005 [trattandosi di giudizio risalente al 1999], con relativa compensabilità delle spese, integrale (v. infra, sub XIII.1.) o parziale (v. infra, sub
XIII.2.), al mero ricorrere di “giusti motivi” [trattandosi di potere, all'epoca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione
“diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)].
XIII.1.- “Giusti motivi” qui senz'altro sussistenti e tali da giustificare la compensazione delle spese per l'intero [misura della compensazione svincolata da precisi parametri oggettivi,
“dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”, e di per sé né sindacabile
(atteso che “la scelta tra compensazione totale o parziale” è strettamente riservata all'“apprezzamento” e al “potere discrezionale” “del giudice del merito” e “si colloca in un ambito che non è sindacabile”), né invero soggetta a specifico “obbligo motivazionale”
(trattandosi di obbligo invero già “soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione compensativa, essendo invece da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione della misura della compensazione che intenda adottare”): cfr., ex multis, Cass. civ., 22/10/2025, n. 28090; Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ., 12/01/2021, n. 289;
Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n.
1703; Cass. civ., 11/02/2002, n. 1898; Cass. civ., 05/10/2001, n. 12295; Cass. civ., 3/03/1994,
n. 2124; Cass. civ., 11/01/1988, n. 13] con riferimento al rapporto fra l'attrice e la CP_2
considerando a tal riguardo la complessiva evoluzione del procedimento, la sua natura composita e l'emergere dell'ascrivibilità e dell'effettiva responsabilità per l'illecito solo nel
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corso del giudizio e in ragione dei complessivi dati probatori in esso acquisiti [versando l'attrice danneggiata dall'illecito e coinvolta incolpevolmente in quest'ultimo in una
“situazione di obiettiva e grave incertezza”, come evidente, sulla sua effettiva riferibilità subiettiva (anche, in thesi, rispetto all'istituto di credito, rispetto al quale non aveva del resto alcun rapporto – v. supra, sub V.6.10, punto (e)) ed “essendo” stata proprio “la verifica giudiziale” “necessaria” per “superare” tale “incertezza”, ciò risultando senz'altro sufficiente a “disporre la compensazione delle spese legali”: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16844; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 9/03/2018, n. 5791].
XIII.2.- Quanto invece al rapporto fra l'attrice e i due ulteriori convenuti [ Parte_2
e (attuale erede del , a cui era
[...] Parte_3 Persona_2
previamente succeduta la e la cui contumacia, trattandosi di parte Persona_1 soccombente, ha “valenza totalmente neutra” “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/02/2023, n. 5813; Cass. civ.,
29/05/2018, n. 13498; Cass. civ., 30/05/2016, n. 11179)], considerando la loro soccombenza
[da valutarsi rispetto “all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”: cfr. Cass. n. 3798/2022, cit.; Cass. civ., 29/03/2006, n. 7243; Cass. civ.,
16/04/1992, n. 4686] e l'accoglimento tuttavia solo parziale delle complessive richieste risarcitorie attoree [reductio idonea a giustificare una parziale statuizione compensativa
(atteso che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda”, se “non dà luogo a reciproca soccombenza … e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente”, senz'altro però
“può giustificarne … la compensazione totale o parziale”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061, con dictum richiamato anche da Cass. civ., 11/05/2025, n. 12508 e
Cass., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805), la cui concreta modulazione poi prescinde da criteri aritmetico-formali (“non essendo” il giudice “tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese”, né a porre “a confronto il numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti”, dovendo invece valutare “l'oggetto della lite” “nel suo complesso”: cfr. Cass. n. 30592/2017, cit.; Cass. n. 2149/2014, cit.; Cass.
n. 1703/2013, cit.) e appare qui da adottarsi secondo i valori frazionari qui di seguito indicati anche tenendo conto della pacifica fondatezza dell'azione proposta e dell'oggettiva difficoltà di prova, nell'an e nel quantum, del pregiudizio senz'altro patito], l'art. 92, comma II, c.p.c. è
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da ritenersi qui parimenti applicabile, ma, alla luce della predetta soccombenza, solo in parte qua - e in particolare nella sola misura di 1/2, condannando invece le parti resistenti, in solido fra loro [considerando il principio generale ex art. 97, comma I, ult. parte, c.p.c. e le questioni scrutinate: cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832;
Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n.
6739], alla refusione del residuo (nella misura di 1/2).
XIII.3.- Tali spese sono poi liquidate come in dispositivo [per l'intero e poi per la sola misura frazionaria (1/2) effettivamente dovuta (a sua volta da attribuirsi, pur solo in parte qua, al difensore dichiaratosi anticipatario: v. infra, sub XIII.3.4.-XIII.3.4.2.)], tenendo conto di quanto segue rispetto ai parametri e alle tabelle applicabili [v. infra, sub XIII.3.1.], allo scaglione al quale far riferimento [v. infra, sub XIII.3.2.] e infine ai concreti criteri liquidatori cui attenersi [v. infra, sub XIII.3.3.].
XIII.3.1.- Quanto al primo profilo, è qui necessario globalmente applicare le norme del D.M.
55/2014 – occorrendo poi far riferimento, in base al rispettivo grado, alle voci di compenso per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2), per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tabella 12) e per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (tabella 13) -, potendosi tuttavia tenere conto dell'aggiornamento del D.M. 147/2022 (vigente dal
23.10.2022) solo con riguardo ai gradi di merito e non anche rispetto al giudizio di legittimità
(qui esauritasi con ordinanza depositata il 18.05.2022 e dunque prima del 23.10.2022); e ciò considerando che, come noto, “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata
l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti” [cfr. Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 9/12/2017, n.
30529; Cass. civ., 27/07/2017, n. 18680; Cass. civ., 11/03/2005, n. 5426].
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XIII.3.2.- Lo scaglione qui pertinente è poi quello da € 52.000,01 a € 260.000,00, così individuato in base al valore della domanda proposta dall'attrice (poi appellante e istante in riassunzione) e altresì considerando:
(a) l'irrilevanza dell'indicazione attorea “ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia” - occorrendo comunque attenersi, a prescindere da quest'ultima, alla
“determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici” e pertanto “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente” a tale “indicazione specifica”, pur se
“accompagnata”, come nel caso di specie, “dall'invito al giudice a riconoscere quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.,
Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n.
22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ.,
11/03/2006, n. 5381);
(b) la non necessità di procedere ad alcuno specifico “riproporzionamento” ex art. 5, comma
I, D.M. 55/2014 (essendo stato l'accoglimento parziale della domanda già considerato, in uno ad ulteriori elementi, ai fini dall'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., implicante una valutazione più ampia e composita – cfr. Cass. civ., Sez. un., 11/09/2007, n. 19014);
(c) la pacifica applicabilità, infine, sempre e solo di tale scaglione sia considerando la
“differenza tra quanto preteso in appello e quanto già riconosciuto in primo grado” (cfr.
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30999; Cass. civ., 13/11/2019, n.
29420) – qui pari a € 180.088,53 [€ 206.528,76 - € 26.440,23 = 180.088,53] -, sia la somma richiesta in prime cure, tanto da ultimo [€ 206.528,76 - cfr. pag. 28 della comparsa conclusionale attorea], quanto ab origine [giuste richieste per £. 350.000.000 nel proc. n.
2724/1999 R.G. e per £. 400.000.000 nel proc. n. 2777/1999 R.G., fra loro pacificamente non cumulabili - non trattandosi, ex art. 10, comma II, c.p.c., di “domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona” e risultando del tutto irrilevante a tal proposito anche la riunione poi disposta: cfr. Cass. n. 26089/2005; Cass. n. 4960/2003; Cass. n. 4325/2000; Cass.
n. 6214/1992; Cass. n. 2760/1982)].
XIII.3.3.- Venendo, da ultimo, ai criteri liquidatori, fermo che la nota spese depositata il
3.11.2025 fa riferimento solo al grado di legittimità e a quello d'appello (costituendo un
“limite” massimo rispetto “al potere del giudice” - essendo precluso “attribuire alla parte”, rispetto a tali due gradi, “una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n.
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30087; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n. 11522), i compensi sono poi da determinarsi tenendo conto:
(a) delle fasi espletate [essendo la fase n. 3 (istruttoria e di trattazione) senz'altro suscettibile di liquidazione per il giudizio di prime cure e altresì per il primigenio appello (trattandosi di grado in cui “la fase di trattazione è ineludibile”: Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), non potendosi invece ritenere “effettivamente svolta” e dunque rilevare “ai fini della liquidazione”
(cfr. art. 4, comma V, lett. c), ult. periodo, D.M. 55/2014) nei gradi ulteriori (né in sede di legittimità – non essendo affatto prevista nella tabella 13 -, né nell'odierno giudizio ex art. 392 c.p.c. – trattandosi di fase, del resto, tendenzialmente incompatibile con una siffatta procedura “chiusa” e solo eccezionalmente ivi espletabile, come qui pacificamente non avvenuto)];
(b) della necessità, poi, di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate nei diversi gradi di giudizio (involgenti specifici e circoscritti profili e tutti vertenti su analoghe questioni, senza significative sopravvenienze, anche giurisprudenziali, nel corso della procedura e nel passaggio dall'uno all'altro grado), tutto ciò globalmente giustificando, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, la mancata applicazione, per le diverse fasi e gradi qui da liquidarsi, dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XIII.3.4.- Tali compensi sono poi da attribuirsi, come innanzi prefigurato, al difensore dichiaratosi anticipatario, pur solo parzialmente e in particolare solo con riguardo all'odierno giudizio ex art. 392 c.p.c..
XIII.3.4.1.- Muovendo dall'an della richiesta, è pacifico che a essa occorre qui provvedere, considerando invero che la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.:
(1) risulta di per sé del tutto “sufficiente” a dar luogo alla distrazione, trattandosi di dichiarazione sulla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento di distrazione, del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” [cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
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27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070];
(2) non è soggetta a specifici limiti preclusivi, essendo formulabile nel corso dell'intero grado di giudizio - essendo pertanto pacificamente ammissibile a prescindere dal tempus della richiesta [qui intervenuta, in specie, nelle note scritte di p.c. del 9.07.2025 (cfr. pag. 3) e poi negli scritti conclusivi (cfr. pag. 26 della conclusionale e pag. 16 della memoria di replica)], anche considerando che è istanza del tutto “autonoma rispetto all'oggetto del giudizio” e che
“non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio”, atteso il “difetto di interesse della controparte a contrastarla” [cfr. Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ.,
12/01/2006, n. 412; Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526].
XIII.3.4.2.- Con riguardo, tuttavia, al quantum della richiesta, occorre osservare che essa non risulta formulata in alcuno dei precedenti gradi di giudizio [né in prime cure, né nel primigenio appello, né, infine, in sede di legittimità (cfr. i relativi atti difensivi)], non potendo dunque operare con riguardo a questi ultimi [in quanto “la distrazione può essere disposta” solo “se” “e in quanto sia stata chiesta … all'interno del singolo grado”, trattandosi di
“richiesta” che “ha da essere effettuata all'interno del singolo grado” – anche considerando che “può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente” e che dunque “non può essere proposta successivamente alla sentenza” che ha “concluso” il grado -, “dovendosi” pertanto “escludere”, in definitiva, “che la distrazione delle spese di un determinato grado” possa essere “domandata per la prima volta in un grado successivo”: cfr. Cass. civ., 11/06/2024, n. 16181 e Cass. civ., 8/06/2019, n.
16244].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 410/2022, avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. (a seguito di pronuncia della Cassazione n.
15918/2022 del 18/05/2022 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
510/2018 del 27/07/2018) dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 708/2004, pubblicata in data 4/05/2004 ed emessa a definizione del proc. n. 2724/1999
R.G. (con riunito il proc. n. 2777/1999 R.G.), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
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1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, le impugnative proposte dalle parti, in via principale ed incidentale, e per l'effetto, in parziale RIFORMA (in punto di soggetti responsabili) della sentenza di prime cure, CONDANNA le parti Parte_2
e (erede di , a sua volta erede
[...] Parte_3 Persona_1
di ), in solido, al pagamento in favore dell'attrice ( Persona_2 Pt_1
) della somma complessiva di € 26.440,23 [di cui € 15.000,00 a titolo di
[...] danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale], oltre accessori
(interessi e rivalutazione) come in motivazione e dovuti sino all'effettivo soddisfo;
2) RIGETTA ogni domanda residua ed ulteriore;
3) DISPONE, con riguardo alle spese dell'intero giudizio:
- COMPENSA integralmente le spese tra e la Parte_1 CP_2
- COMPENSA, in parte qua (nella misura di 1/2), le spese fra e le Parte_1
altre parti ( e , nella qualità già Parte_2 Parte_3
precisata) e CONDANNA questi ultimi, in solido, alla refusione del residuo (1/2) in favore della parte , spese liquidate, per l'intero, in € 22.854,00 e Parte_1
dunque con condanna, in solido, per l'importo di € 11.427,00 (di cui € 4.997,00 da distarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore, dichiaratosi qui anticipatario), oltre esborsi documentati, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 21 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio (art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 410/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. SERGIO MERCATELLO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-istante in riassunzione- nei confronti di
(R.I.-C.F.-P.I. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” e ” CP_1 CP_2 ovvero “la Banca”, con l'avv. DANILO LOMBARDO (C.F. CodiceFiscale_3
; Email_2
(C.F. , con l'avv. SEBASTIANO Parte_2 C.F._4
SE (C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_3
(C.F. ) - n.q. di erede di Parte_3 C.F._6 Per_1
(C.F. , a sua volta erede di -,
[...] C.F._7 Persona_2
contumace
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-resistenti in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della Cassazione n.
15918/2022 (proc. n. 29200/2019) del 18/05/2022 cassante la pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria n. 510/2018 (proc. n. 554/2004) del 27/07/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 708/2004, pubblicata in data
4/05/2004 ed emessa a definizione del proc. n. 2724/1999 R.G. (con riunito il proc. n.
2777/1999 R.G.).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con n. 2 atti di citazione ritualmente notificati (l'uno il 22.11.1999 nei confronti della e del Notaio , l'altro il 3.12.1999 nei confronti CP_2 Parte_2
della e della , n.q. di erede del Notaio CP_2 Persona_1 Per_2
) la parte attrice ha adito il Tribunale di Reggio Calabria,
[...] Parte_1
instaurando prima il proc. n. 2724/1999 R.G. e poi il proc. n. 2777/1999 R.G., e ivi in particolare deducendo che:
(1) essa attrice ( , classe 1944), aveva subito n. 5 protesti erronei, in quanto Parte_1
levati a suo nome per n. 5 assegni, tuttavia, di una sua omonima ( , ma classe Parte_1
1959);
(2) detti erronei protesti erano stati levati per assegni tratti sulla , Filiale di CP_2
Reggio Calabria, dai Notai [il protesto relativo al mancato Persona_2 pagamento dell'assegno n. 922156844 di £. 3.800.000] e [gli altri Parte_2
Pagina 2 di 40 R.G. 410/2022.
n. 4, e in specie: (a) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9221234971 di
£. 4.000.000; (b) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147415 di £.
7.000.000; (c) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147416 di £.
2.000.000; (d) il protesto relativo al mancato pagamento dell'assegno n. 9212147420 di £.
5.000.000];
(3) per l'emissione di tali assegni essa attrice era stata altresì sottoposta a n. 4 procedimenti penali [trattandosi di condotte all'epoca penalmente rilevanti], nei quali, acclarata la predetta omonimia, era stata poi assolta;
(4) tali complessive vicende, e in particolare l'iscrizione nel bollettino protesti e la sottoposizione a processi penali, le avevano cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili, con riguardo al protesto contestato nel proc. n. 2724/1999 R.G., in £.
350.000.000 [di cui £. 250.000.000 a titolo di danno patrimoniale e £. 100.000.000 a titolo di danno morale], e con rifermento ai protesti contestati nel proc. n. 2777/1999 R.G., in £.
400.000.000 [di cui £. 250.000.000 a titolo di danno patrimoniale e £. 150.000.000 a titolo di danno morale], ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparse depositate in entrambe le procedure si è poi ivi costituita la CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la non tenutezza ad alcun
[...]
risarcimento.
I.1.3.- Con comparse depositate nei due fascicoli si sono altresì costituiti Parte_2
e (erede di ), anch'essi contestando
[...] Persona_1 Persona_2
l'avversa prospettazione ed evidenziando il proprio difetto di responsabilità.
I.1.4.- A seguito, poi, della riunione di tali due procedure (con conseguente riunione al proc.
n. 2724/1999 R.G., poiché di più risalente iscrizione) e dell'audizione di n. 3 testi ( Tes_1
e , tutti esaminati all'udienza del 23.05.2002),
[...] Testimone_2 Testimone_3
è stata emessa la pronuncia di 1° grado (n. 708/2004 del 4.05.2004), nella quale il Tribunale di Reggio Calabria ha:
(1) accolto, in parte qua, le domande attoree e in particolare: (a) accolto, per quanto di ragione, le sue domande nei confronti della - condannata, per l'effetto, al CP_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo di complessivi € 26.440,23 (di cui € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale), oltre relativi
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accessori; (b) rigettato invece le sue domande nei confronti dei Notai [ Parte_2
e, per nelle more deceduto, ];
[...] Persona_2 Persona_1
(2) rigettato altresì le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da questi ultimi convenuti;
(3) regolato, infine, le spese di lite fra le parti – ponendole a carco della convenuta
[...]
nel rapporto fra essa e l'attrice e compensandole invece fra quest'ultima e le altre CP_2
due parti convenute.
I.2.1.- In seguito, con atto di gravame originante l'appello primigenio (proc. n. 554/2004
R.G.), la ha impugnato la predetta sentenza di 1° grado, ribadendo la CP_2
propria totale estraneità e contestando, anche nel quantum, il risarcimento riconosciuto (da porsi, in ogni caso, in via solidale con entrambi i Pubblici Ufficiali), nonché concludendo con richiesta alla Corte di voler riformare l'impugnata sentenza mediante:
(a) riconoscimento della sua estraneità alla causazione dei danni lamentati dall'attrice, con conseguente non tenutezza al pagamento delle somme, nonché con restituzione delle somme già pagate alla controparte in virtù della sentenza di prime cure (fatta valere mediante precetto notificato il 6.05.2004);
(b) riduzione, in via gradata, delle somme ex adverso richieste, da porsi comunque in solido anche con e (erede di Parte_2 Persona_1 Per_2
), con diritto di essa appellante alla ripetizione nei confronti di questi ultimi per le
[...]
somme già anticipate.
I.2.2.- Con comparsa del 29.10.2004 (deposita entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. – risultando l'udienza edittale fissata il 18.11.2004 –, nonché entro il termine ex art. 327 c.p.c. - all'epoca annuale e con sospensione feriale di giorni 45 e dunque pacificamente non ancora spirato a fronte di sentenza del 4.05.2004) si è poi costituita la parte , la Parte_1
quale ha ivi:
(a) contestato l'avverso appello, risultando la sentenza di prime cure assolutamente corretta nella parte in cui aveva individuato la responsabilità della CP_2
(b) proposto appello incidentale, poi, per: (1) il mancato accoglimento della propria richiesta di audizione, ex art. 257 c.p.c., di;
(2) il mancato riconoscimento dei danni Controparte_3
rinvenienti dalla revoca dell'affidamento bancario;
(3) l'inesatta quantificazione del danno per esborsi per competenze professionali;
(4) il mancato riconoscimento, infine e oltre alla
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responsabilità della Banca, anche di quella dei Notai, senz'altro responsabili, ex art. 2049 c.c., per l'operato del loro presentatore.
I.2.3.- Con comparsa del 16.11.2004 si è poi costituito anche , Parte_2
contestando le avverse prospettazioni e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
I.2.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (12.07.2004), la parte (erede di , dichiarata pertanto Persona_1 Persona_2
contumace.
I.2.5.- All'esito di tale originario procedimento di gravame (proc. n. 554/2004 R.G.) è stata poi emessa la sentenza n. 510/2018 del 27.07.2018, nella quale la Corte d'Appello di Reggio
Calabria ha:
(A) accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale e riformato, per l'effetto, la sentenza di 1° grado, globalmente rigettando tutte le domande attoree (nei confronti sia della
, sia dei Notai); CP_2
(B) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per Cassazione dalla parte
, così instaurando il procedimento di legittimità (n. 29200/2019 R.G.), nel Parte_1
quale tale parte ha in particolare contestato:
(1) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale proposto dalla CP_2
oggi [1° motivo di ricorso];
[...] CP_1
(2) il carattere perplesso, irragionevole e irriducibilmente contraddittorio della sentenza n.
510/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria [2° motivo di ricorso];
(3) la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. [3° motivo di ricorso].
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello e altresì ribadito, preannunciandone la riproposizione nell'eventuale “giudizio di rinvio”, “le domande, le richieste, le conclusioni, le ragioni di impugnazione già proposte in secondo grado e rimaste assorbite per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione principale” [cfr. pagg. 31-
32 del ricorso ex art. 360 c.p.c.].
I.3.2.- Con controricorso ritualmente notificato e poi depositato il 12.11.2019 si è poi ivi costituito , contestando in particolare il 2° e il 3° motivo di ricorso. Parte_2
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I.3.3.- Con controricorso ritualmente notificato e poi depositato il 15.11.2019 si è poi ivi costituita anche la (già ), la quale ha ivi: CP_1 CP_2
(A) resistito e replicato all'altrui ricorso ex art. 360 c.p.c., chiedendone il rigetto;
(B) proposto altresì ricorso incidentale per omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla propria domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c..
I.3.4.- Non si è invece costituita in tale sede la parte , erede della Parte_3
parte, già contumace in appello, (a sua volta erede di Persona_1 Per_2
).
[...]
I.3.5.- All'esito, poi, del giudizio di legittimità, la S. Corte, con l'ordinanza n. 15918/2022 del
18/05/2022, ha cassato la sentenza n. 510/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
(A) rigettato il 1° e il 3° motivo del ricorso principale [cfr. pagg. 6-8, punti 1-1.1. e 2.-2.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, sub I.3.1., punti (1) e (3)];
(B) accolto, invece, il 2° motivo di tale ricorso [cfr. pagg. 8-12, punti 3.-3.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, sub I.3.1., punto (2)], risultando la sentenza d'appello effettivamente viziata “sia per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “sia per il carattere obiettivamente incomprensibile di alcuni rilevanti passaggi” (cfr. pagg. 9-10, nonché pagg. 9-12, punto 3.1., della pronuncia n. 15918/2022);
(C) dichiarato assorbito, per effetto di tale accoglimento, il ricorso incidentale proposto da
[cfr. pagg. 12-13, punti 4.-4.1., della pronuncia n. 15918/2022, nonché supra, CP_1
sub I.3.3., punto (B)].
I.4.1.- A fronte di ciò, con atto ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato la parte Pt_1
ha riassunto il procedimento, instaurando l'odierno giudizio di rinvio (n. 410/2022
[...]
R.G.) nel quale ha nuovamente:
(A) eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dalla (oggi CP_2 Pt_4
); CP_1
(B) riproposto l'appello incidentale per: (1) il mancato accoglimento della propria richiesta di audizione, ex art. 257 c.p.c., di;
(2) il mancato riconoscimento dei danni Controparte_3 rinvenienti dalla revoca dell'affidamento bancario;
(3) l'inesatta quantificazione del danno per esborsi per competenze professionali;
(4) il mancato riconoscimento, infine e oltre alla
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responsabilità della anche di quella dei Notai, senz'altro responsabili, ex art. 2049 c.c., CP_2 per l'operato del loro presentatore;
(C) chiesto, in conclusione, di affermare la responsabilità sia della sia dei Notai o, in CP_2
subordine e alla luce di quanto evidenziato nella pronuncia cassatoria, dei soli Notai, quali unici responsabili dell'occorso.
I.4.2.- Con comparsa del 7.07.2023 si è poi qui costituita , contestando le CP_1
avverse prospettazioni e ribadendo le conclusioni già assunte nel proprio primigenio appello.
I.4.3.- Con comparsa dell'11.07.2024 si è poi costituita anche in queste sede la parte
, opponendosi a entrambe le impugnative e quindi chiedendo di Parte_2
dichiarare inammissibili o comunque respingere sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
I.4.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (20.08.2022), la parte - già contumace in sede di legittimità ed erede della parte, già Parte_3
contumace nel primigenio appello, (a sua volta erede di Persona_1 Per_2
) -, con conseguente dichiarazione di contumacia con provvedimento del
[...]
12.07.2024.
I.4.5.- Con il medesimo provvedimento del 12.07.2024, rimessa al merito ogni valutazione anche sull'istanza ex art. 257 c.p.c. della parte , il giudizio di rinvio è stato Parte_1 poi rinviato per p.c. all'udienza del 10.07.2025.
I.4.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data 15.07.2025) il giudizio è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando
Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”,
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principale o incidentale, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando ovviamente tardive e radicalmente
“inammissibili” tutte le questioni “avanzate non già negli atti di appello, ma” solo “in memorie successive” [cfr., e.g., pag. 19, 3° cpv., della conclusionale dell'appellante incidentale datata 17.02.2018, ove si espone una questione diversa e non già prospettata alle pagg. 17-19 della comparsa del 29.10.2004] – inammissibilità dei nova, poi, ovviamente operante anche per tutte le “memorie” conclusive ex art. 190 c.p.c. di prime cure [cfr., e.g., pag. 20, 2° cpv., della comparsa conclusionale attorea di 1° grado], essendo invero noto e pacifico che in tali memorie si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma
“non possono essere introdotte” né nuove “argomentazioni”, né comunque “aggiunte o modifiche alle postulazioni” già svolte, e che, “ove” invece “sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto”, “il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, dovendo “limitarsi ad ignorarl[a]” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453;
Cass. civ., 12/12/2023, n. 3478; Cass. civ., 1/09/2022, n. 25823; Cass. civ., 23/06/2022, n.
20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 2/07/2004,
n. 12147; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858; e Cass. civ., 17/03/2004, n. 5419];
(B) il presente procedimento scaturisce, inoltre, da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (v. supra, sub I.3.5.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale “non sono modificabili i termini oggettivi della controversia” (anche in ossequio all'inderogabile disposto dell'art. 394, comma III, c.p.c., a mente del quale “le parti non possono prendere conclusioni diverse” da quelle già assunte) e nel quale poi rigorosamente
“uniformarsi” al “principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità
(cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia non è ovviamente in alcun modo sindacabile [trattandosi invero di “sindacato” che “verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” e che pertanto “non [è] consentito mai e in nessun caso”] ed è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo (trattandosi, come osservato anche in dottrina, di pronuncia munita di un vero e proprio “effetto normativo”) - costituendo il giudizio ex art. 392 c.p.c., sotto tale angolo visuale, non già un giudizio autonomo, ma una fase del giudizio di cassazione (i.e. la sua fase rescissoria), nella
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quale rigorosamente attuare le vincolanti indicazioni della S. Corte e trarne le relative conseguenze, essendo poi senz'altro “inibito” “al giudice di rinvio” svolgere valutazione alcuna con riguardo sia alle questioni già esaminate, sia a quelle “non esaminate specificamente”, ma astrattamente “rilevabil[i] d'ufficio” (e.g. “l'esistenza della legittimazione processuale”, “la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica”, “la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini”), atteso che esse “avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio” nelle fasi precedenti, “formando” ormai “oggetto di giudicato implicito ed interno” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 28/02/2024, n. 5253; Cass. civ.,
5/02/2024, n. 3239; Cass. civ., 10/08/2023, n. 24357; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 11/01/2017, n. 403; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass. civ., 4/04/2011, n. 7656; Cass. civ., 6/04/2004, n. 6707; Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437;
Cass. civ., 19/06/1998, n. 6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398];
(C) “il carattere chiuso del procedimento ex art. 394 c.p.c.”, tuttavia e come noto, “preclude di sollevare in esso [solo] questioni effettivamente rilevabili (e non rilevate) in sede di legittimità” e “non anche questioni” “rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo”, trattandosi di “questioni” “la cui” stessa “rilevabilità” è da escludersi (essendo “rimasta su un piano meramente potenziale”, poiché “superata dal ritenuto assorbimento del dibattito sul corrispondente rapporto”): su tali “questioni”, “sollevate nel giudizio di merito” e “ritenute (espressamente o implicitamente) assorbite dai giudici di secondo grado”, infatti e come noto, “non si forma giudicato implicito” [trattandosi di questioni né decise, neanche implicitamente, né sottoposte o astrattamente sottoponibili alla Corte di legittimità - “non potendo le questioni dichiarate assorbite essere proposte nel giudizio di cassazione neppure mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime” e trattandosi pertanto di “questioni” su cui il “ricorso” in Cassazione risulterebbe
“inammissibile”, poiché “non ricorre il requisito della soccombenza” (atteso che, “lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole”, esse sono semplicemente
“rimaste assorbite”)] e dunque di questioni “rimaste impregiudicate” e che senz'altro
“possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio” (in uno, come ovvio, alle ulteriori “questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente
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dichiarati assorbiti”, trattandosi di questioni anch'esse da “ritenersi, per definizione, non decise e [che] possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio”) [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 2/06/2025, n. 14770; Cass. civ.,
24/01/2022, n. 1897; Cass. civ., 12/06/2020, n. 11270; Cass. civ., 28/09/2018, n. 23502; Cass. civ., 22/09/2017, n. 22095; Cass. civ., 20/12/2012, n. 23548; Cass. civ., 12/09/2011, n. 1867;
Cass. civ., 7/07/2010, n. 16016; Cass. civ., 18/09/2007, n. 19366; Cass. civ., 26/01/2006, n.
1691; Cass. civ., 28/08/2004, n. 17201; Cass. civ., 18/04/2003, n. 6324; Cass. civ.,
12/03/2003, n. 3696; Cass. civ., 10/12/1996, n. 10972; Cass. civ., 1/10/1991, n. 10206].
IV.- Chiarito quanto precede, nel merito e alla luce del vincolante dictum cassatorio, nonché delle questioni “rimaste impregiudicate” e qui pertanto ancora delibabili [v. supra, sub III., punti (B) e (C)], occorre poi accogliere, per quanto di ragione, sia l'appello principale di
[v. supra, sub I.2.1.], sia l'appello incidentale della [v. CP_1 Parte_1
supra, sub I.2.2.] – parti serbanti in questa fase, a prescindere dalla rispettiva qualità di resistente o istante in riassunzione, la medesima posizione processuale originaria (cfr. art. 394, comma II, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 30/10/2014, n. 23073) - e pertanto riformare, nei termini qui di seguito esposti, la sentenza di prime cure.
V. - Giova muovere, a tal riguardo, dal profilo comune a tali due impugnative (v. infra, sub
V.4.2.) e specificamente comportante l'odierno rinvio, avendo la S. Corte in particolare evidenziato la necessità di provvedere a “un nuovo giudizio sulla responsabilità dei convenuti” [v. pag. 13, punto 4.1., della pronuncia n. 15918/2022], essendosi nella pronuncia d'appello erroneamente provveduto, in specie e come sancito dalla sentenza cassatoria, a non
“trarre” “le dovute conseguenze” “in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in alternativa alla banca” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della medesima pronuncia n.
15918/2022].
V.1.- Secondo quanto statuito dalla Corte di legittimità, infatti, la sentenza d'appello poi cassata risultava sul punto incorsa sia in “affermazioni” fra loro “inconciliabili”, sia in diversi
“passaggi” viziati “ex se” “da obiettiva incomprensibilità” [cfr. pag. 10, nonché pagg. 9-12, punto 3.1., della pronuncia n. 15918/2022], atteso che:
(A) nel caso qui in esame, fermo e “pacifica” “la circostanza che classe 1944, Parte_1 avesse subito danni in seguito ad un illecito extracontrattuale” costituito dall'“erronea levata dei protesti”, evidentemente “non era revocabile in dubbio che tale errore fosse attribuibile”
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“o all'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli protestati”
“oppure ai notai che avevano levato il protesto” [cfr. pag. 10, 2° cpv., della pronuncia n.
15918/2022];
(B) la sentenza d'appello, tuttavia e pur dopo aver “escluso che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'istituto di credito”, aveva omesso di “trarre” “da tale esclusione” “le dovute conseguenze in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in alternativa alla banca” [cfr. pag. 10, 3°-4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022];
(C) tale ultima statuizione, tuttavia, era invece senz'altro e doverosamente da assumersi, risultando logicamente necessitata tanto dall'esclusione in sé [a fronte di “fatto dannoso”
“pacifico” e dunque chiaramente “imputabile” o all'uno o agli altri convenuti (tertium non datur): cfr. ancora pag. 10, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], quanto dalle ragioni poste a suo fondamento [e in particolare dal “rilievo” “attribuito” nella stessa sentenza d'appello alla tesi della (ivi ritenuta munita di “intrinseca plausibilità” e sorretta “da più d'un CP_2 fumus di prospettabile sua fondatezza”) in ordine alla “scaturigine del reiterato errore” proprio “dal comune presentatore dei Notai” (cfr. pag. 10, 4°-5° cpv., della pronuncia n.
15918/2022, nonché pag. 12 dell'originaria pronuncia d'appello ivi richiamata)];
(D) tale ultimo passaggio della sentenza della Corte d'Appello, inoltre, risultava “del tutto inconciliabile” con le valutazioni ivi di seguito svolte, invero da rimeditarsi non solo per tale
“irriducibile contraddittorietà logica” con il rilievo appena svolto, ma anche perché intrinsecamente erronee – e ciò sia con riguardo all'“oscura” valutazione (in passaggio
“viziato da obiettiva incomprensibilità”) relativa alla “locuzione utilizzata dal notaio nella prima missiva di rettifica contenente l'ammissione del professionista circa il Parte_2
“disguido” in cui era incorso il suo presentatore” [“dichiarazione” non valutata dalla Corte nella sua invero evidente e “perspicua natura di confessione extragiudiziale”], sia con riferimento all'“ulteriore passaggio motivazionale” nel quale “si imputa[va]” “all'attrice di non aver dedotto prove testimoniali volte a dimostrare le deduzioni difensive dei notai circa
l'inesattezza delle informazioni ricevute dai funzionari dell'istituto di credito” [ciò tuttavia traducendosi in un'“inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere, incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità”, con
“statuizione di rigetto della domanda dell'attrice” dunque “fondata”, “per assurdo”, “sul
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rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti”] (cfr. pagg. 11-12 della pronuncia n. 15918/2022).
V.2.- In ragione di ciò è evidente che, in ossequio alle vincolanti indicazioni della S. Corte, occorre qui evidentemente “trarre le dovute conseguenze in ordine alla posizione dei notai” e dunque affermare la loro qualità di “unici” “responsabili” “in alternativa alla banca” [cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022].
V.3.- Né in senso contrario a quanto precede possono ritenersi in alcun modo accoglibili le complessive deduzioni della parte (unico Notaio costituitosi in Parte_2 riassunzione e già nell'originario appello, nonché in sede di legittimità, essendo invece rimasti contumaci in tali gradi gli eredi di – v. supra, sub I.2.4., sub I.
3.4. e Persona_2
sub I.4.4.), la quale ha a tal riguardo eccepito:
(1) l'intervenuto passaggio in giudicato del rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, poiché non specificamente impugnata né nell'appello principale, né in quello incidentale;
(2) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., comunque, della predetta impugnativa incidentale;
(3) l'infondatezza nel merito, in ogni caso, dei gravami avanzati, attesa la sua totale estraneità alla causazione dell'evento dannoso.
Tali complessive argomentazioni, come evidente e per le ragioni qui di seguito esposte, sono senz'altro da disattendere.
V.4.- Prendendo le mosse dal 1° rilievo [v. supra, sub V.3., punto (1)], esso è chiaramente inaccoglibile alla luce sia dei principi in punto di formazione del giudicato c.d. interno [v. infra, sub V.4.1.-V.4.2.], sia, e soprattutto, del vincolante dictum cassatorio al quale qui rigorosamente attenersi [v. infra, sub V.4.3.].
V.4.1.- Quanto al primo profilo, giova rammentare che il meccanismo del giudicato interno
(derivante, ex artt. 329, comma II, e 336, comma I, c.p.c., dall'acquiescenza tacita qualificata ad alcune “parti” o “capi” della sentenza impugnata):
(a) è di per sé configurabile “soltanto” con riguardo a “capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente” “da quelle investite dai motivi di impugnazione”, dovendosi trattare di questioni “fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno”,
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(b) non può in alcun modo predicarsi, per converso, con riguardo a una “parte” della sentenza che “è strettamente collegat[a] o dipendente da quello sul quale verte l'impugnazione” e sul quale pertanto “non è configurabile” il formarsi di alcun “giudicato” “anche interno”,
“costitu[endo] mera premessa logica della statuizione” “oggetto del gravame”;
(c) è in ogni caso da escludersi ove “l'appello” risulti “motivato con riguardo” anche “ad uno soltanto degli elementi” di una “statuizione”, atteso che una tale contestazione, pur se limitata a un solo profilo, comunque “riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica”, “espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” [cfr., anche per i precedenti punti ed ex multis, Cass. civ., 21/10/2024, n. 27246; Cass. civ., 10/01/2024, n. 952;
Cass. civ., 19/10/2022, n. 30728; Cass. civ., 15/12/2021, n. 40276; Cass. civ., 24/10/2019, n.
27339; Cass. civ., 8/10/2018, n. 24783; Cass. civ., 4/10/2018, n. 24358; Cass. civ.,
18/09/2017, n. 21566; Cass. civ., 23/09/2016, n. 18713; Cass. civ., 8/01/2015, n. 85; Cass. civ., 23/03/2012, n. 4732; Cass. civ., 2/03/2010, n. 4934; Cass. civ., 16/01/2006, n. 726; Cass. civ., 27/09/2004, n. 19346].
V.4.2.- Alla luce di ciò è evidente che non sia qui invocabile alcun giudicato interno con riguardo alla posizione dei due Notai levanti i protesti, costituendo la reiezione nei loro confronti statuizione non già estranea, indipendente e autonoma, bensì inscindibilmente correlata a entrambe le impugnative (costituendone un profilo comune – v. supra, sub V.), trattandosi in particolare di questione:
(A) intrinsecamente connessa alla richiesta della appellante principale, di affermare la CP_2 propria “estraneità” “alla causazione dei lamentati danni” [cfr. pag. 9 dell'appello di
], logicamente conseguendo a tale invocata estraneità, a fronte di “errore” CP_2
“attribuibile” “o all'istituto di credito” “oppure ai notai”, la complessiva rimeditazione della responsabilità dei convenuti e il necessario riconoscimento “dei notai quali unici possibili responsabili” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], integrando dunque la statuizione impugnata, e dunque l'esclusiva riferibilità dell'errore alla Banca, presupposto e
“premessa logica” della statuizione invece reiettiva nei confronti dei Notai [inestricabile connessione logico-giuridica comportante la necessità sia di trattazione congiunta (come già in prime cure, ove del resto il rigetto della domanda nei confronti dei Notai consegue proprio
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all'accoglimento avverso la Banca – cfr. pag. 10, 3°-4° cpv., della sentenza di 1° grado), sia di esiti decisori coerenti – come erroneamente non colto nell'originaria pronuncia d'appello, cassata proprio per siffatta ragione (v. supra, sub V.1.)];
(B) chiaramente compresa, altresì e in ogni caso, nell'alveo dell'impugnativa incidentale, considerando, in particolare e sulla base del tenore complessivo nonché del “contenuto sostanziale” dell'atto difensivo [v., e.g., Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ.,
21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 13/12/2013 n. 27940; Cass. civ., 28/08/2009, n. 18783; Cass. civ., 17/09/2007 n. 19331], l'ultimo profilo ivi affrontato e specificamente relativo proprio alla posizione dei due pubblici ufficiali [ivi chiaramente ribadendo la “sussistenza” della “responsabilità dei Notai e ”, Parte_2 Per_2 concludendosi poi con la richiesta di “condannare” tutti “i convenuti in solido o, in subordine, ciascuno in ragione della responsabilità che sarà ritenuta” (v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (4), nonché pagg. 21-25 della comparsa del 29.10.2004)], con prospettazione poi evidentemente idonea a precludere la formazione del giudicato interno a prescindere dalla circostanza che la richiesta di riforma mirasse all'affermazione della responsabilità dei Notai non già in luogo, ma in uno alla Banca [essendo l'appellante incidentale, già attrice in 1° grado, logicamente interessata a conseguire la condanna di tutte le parti convenute e avendo pertanto ovviamente domandato la conferma della sentenza “nella parte in cui afferma la responsabilità della ” (cfr. pagg. 12-14 della comparsa del 29.10.2004) e la CP_2 sua riforma, invece, ove aveva escluso la “sussistenza” dell'ulteriore “responsabilità dei
Notai e ” (cfr. pagg. 21-25 della comparsa del 29.10.2004)], Parte_2 Per_2
essendo una siffatta richiesta di riforma di per sé comunque in grado, al di là dello specifico aspetto o profilo valorizzato (la responsabilità in thesi aggiuntiva, e non già sostitutiva, dei due Notai), a ulteriormente escludere qualsivoglia giudicato interno, valendo, invece, a riaprire la cognizione sull'intera questione sottesa [v. supra, sub V.4.1.].
V.4.3.- In senso contrario a un tale prospettato giudicato, del resto, chiaramente depone anche il vincolante dictum cassatorio [v. supra, sub I.3.5.], avendo la pronuncia della S. Corte invero inequivocabilmente escluso la formazione del giudicato sulla posizione dei Notai convenuti [prescrivendo al giudice del rinvio, al contrario, proprio di rivalutarne la posizione
(in quanto, come ovvio, ancora sub iudice) e in particolare di “trarre” “le dovute conseguenze” “in ordine alla posizione dei notai quali unici possibili responsabili in
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alternativa alla banca” (cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)] e risultando dunque pacifico ed evidente che ogni pronuncia di segno diverso, oltre a confliggere con i principi appena rammentati [v. supra, sub V.4.1.], inammissibilmente contrasterebbe altresì con l'atto di “normazione concreta” al quale occorre qui rigorosamente uniformarsi [v. supra, sub III., punto (B)].
V.5.- Parimenti insuscettibile di accoglimento risulta evidentemente anche la contestazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnativa incidentale [v. supra, sub V.3., punto (2)].
V.5.1.- E infatti, al di là di ogni ulteriore considerazione a tal riguardo [non risultando invero affatto ravvisabili gli estremi del vizio prospettato, avendo l'impugnativa de qua circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proposto specifici punti di censura e formulato motivate ragioni di dissenso, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa concretamente confrontantesi con le ragioni del provvedimento (cfr. pagg. 14-
24 della comparsa del 29.10.2004)], dirimente è in ogni caso osservare che tale questione non
è qui scrutinabile poiché né rilevata né prospettata in alcuna delle precedenti fasi [neanche dall'odierna eccipiente: v. comparsa del 16.11.2004] e dunque chiaramente preclusa, poiché già “oggetto di giudicato implicito ed interno” [non rilevando neanche la sua astratta rilevabilità officiosa, in quanto, come già innanzi osservato, “al giudice di rinvio” è “inibito” valutare anche le questioni “rilevabil[i] d'ufficio” e che tuttavia “avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio” nelle fasi precedenti, con la conseguenza che “deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare” anche “la improponibilità della domanda” per l'“inosservanza di modalità o di termini” (v. supra, sub III., punto (B), nonché spec. Cass. n. 3239/2024, cit.; Cass. n. 24357/2023, cit.; Cass. n. 7656/2011, cit.)].
V.6.- Analogamente non accoglibili, infine, sono anche le contestazioni nel merito e basate, in particolare, sull'invocata idoneità degli elementi in atti a comprovare, in thesi, la totale estraneità dei Notai rispetto alla causazione dell'evento dannoso [v. supra, sub V.3., punto
(3)].
V.6.1.- Asserita “estraneità”, tuttavia, inequivocabilmente confliggente con il vincolante dictum della S. Corte qui da attuarsi, inequivocabilmente delineante proprio i “notai quali unici possibili responsabili” [cfr. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022].
V.6.2.- Responsabilità di tali convenuti, del resto, chiaramente derivante e integrante
“conseguenz[a]” pressoché “dovut[a]” proprio a fronte degli elementi in atti (comportanti la
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complessiva “esclusione” “della responsabilità dell'istituto di credito” e l'ascrizione della responsabilità, in luogo e “in alternativa alla banca”, in capo invece ai “notai”: cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), anche considerando, come del resto già evidenziato nella primigenia sentenza d'appello, l'“intrinseca plausibilità” e la “prospettabile
… fondatezza” dell'argomentazione della rispetto alla scaturigine dell'errore proprio CP_2 dal “comune presentatore dei due notai” (i.e. il presentatore di cui si Persona_3
erano avvalsi entrambi i Notai e intervenuto in occasione di tutti i protesti oggetto di causa) - argomentazione plausibile e fondata e qui peraltro chiaramente corroborata dal dato, decisivo, della “locuzione utilizzata dal notaio nella prima missiva di rettifica”, Parte_2
“contenente” la chiara “ammissione del professionista” proprio “circa il “disguido” in cui era incorso il suo presentatore” [cfr. pagg. 10-11 della pronuncia n. 15918/2022, richiamando l'istanza, versata in atti e ritualmente sottoscritta, di “rettifica nominativo e dati anagrafici” del 24.-26.05.1996 del “Notaio , ove espressamente ammetteva Parte_2 che l'errore nei “dati anagrafici e nomi” “riportati” nel protesto era intervenuto “per mero disguido del mio presentatore Sig. ] e avente chiara e “perspicua Persona_3 natura di confessione extragiudiziale” [cfr. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia cassatoria n.
15918/2022].
V.6.3.- Qualificazione giuridica, quest'ultima, alla quale qui necessariamente attenersi
[rientrando in quanto “statuito dalla Corte” (cfr. art. 384, comma III, c.p.c.) e dunque nel precetto concreto al quale qui rigorosamente “uniformarsi” (essendo del resto un tipico
“giudizio di diritto”, “costituendo la confessione” “un atto giuridico in senso stretto” in cui
“l'accertamento di fatto è limitato all'esistenza della dichiarazione … e al contenuto della stessa”, integrando, “invece”, proprio e solo “un giudizio di diritto” stabilire “se tale contenuto debba … essere apprezzato come confessione stragiudiziale”: cfr. Cass. civ.,
16/08/2023, n. 24695, nonché, sul tema, Cass. civ., 17/11/2020, n. 26189)] e comportante la sicura rilevanza di tale documento, invero contenente una chiara confessione stragiudiziale e dunque una “prova piena” e “diretta” “su cui il giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento” [cfr., con specifico riferimento proprio alle dichiarazioni ex art. 2735, comma I, 2° parte, c.c. (i.e. le dichiarazioni contra se rivolte a un terzo – come nel caso di specie, essendo l'istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria), Cass. civ.,
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11/04/2000, n. 4608; Cass. civ., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., 4/03/1991, n. 2231; Cass. civ., 14/04/1987 n. 3713].
V.6.4.- Né una tale espressa dichiarazione confessoria, munita di “piena” efficacia dimostrativa e di tenore chiaro e inequivoco (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”: cfr. ancora istanza di rettifica del dott. datata il 24.05.1996 e depositata il 26.05.1996), può Parte_2
ritenersi in alcun modo sovvertibile sulla scorta delle considerazioni a tal riguardo svolte nella sentenza di 1° grado [v. infra, sub V.6.5.-V.6.6.] ovvero di ulteriori elementi in atti [v. infra, sub V.6.7.- V.6.8.].
V.6.5.- Quanto alla pronuncia di prime cure, giova rilevare che in quest'ultima, dopo aver genericamente valutato “non meritevole di approfondimento” la circostanza per cui l'attrice
“non era correntista” della Banca (circostanza “non approfondita” pur se invero pacifica e decisiva, da ciò discendendo che quest'ultimo istituto “non avrebbe potuto essere in possesso dei [suoi] dati anagrafici”) [cfr. pag. 8 della sentenza n. 708/2004], si era poi assunto che anche la predetta inequivoca dichiarazione confessoria del Notaio del 24.- Parte_2
26.05.1996 non avrebbe anch'essa avuto “rilievo determinante”, essendo sufficiente a superarla, ad avviso del giudice di 1° grado, la mera prospettazione difensiva per cui tale istanza sarebbe stata volta ad “abbreviare i tempi e pervenire ad una rapida definizione della vicenda”, nonché la circostanza che “nelle successive istanze di rettifica” l'“errore” si indicava come “dovuto a inesatte informazioni fornite al mio presentatore” [cfr. pag. 9 della sentenza di 1° grado].
V.6.6.- Siffatte considerazioni, tuttavia, non possono evidentemente condividersi e confermarsi, poiché:
(a) fondate su un assunto indimostrato e invero da alcuno allegato e provato - essendo del tutto pacifico che il dato “che la banca disponesse dei dati identificativi della cl. Pt_1
1944”, già attrice in 1° grado, “non” era “stato” pacificamente “né affermato né provato” da alcuno, neanche dal teste [cfr. pag. 12 della sent. n. 510/2018 (con Testimone_3 passaggio non censurato dalla S. Corte né in alcun modo coinvolto dall'annullamento – precipuamente disposto per non averne tratto, come pur necessario, “le dovute conseguenze”:
v. pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), nonché infra, sub V.6.8.];
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(b) confliggenti con la pacifica natura confessoria della dichiarazione contenuta nell'istanza del dott. del 24.-26.05.1996 (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di Parte_2 cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”), evidentemente poi non giustificabile solo per “abbreviare i tempi” [intento neanche in astratto correlabile o idoneo a spiegare, oltre all'istanza di rettifica, anche la specifica dichiarazione contra se ivi racchiusa, in alcun modo invero necessaria o strumentale a tal fine e dal carattere del tutto chiaro e inequivoco (“per mero disguido del mio presentatore”)], né deprivata di effetto solo sulla scorta del tenore delle successive istanze ex art. 3, comma IV, della L. n. 77/1955
[trattandosi di dichiarazioni chiaramente rese “in proprio favore da una delle parti in causa”
e, “in quanto non confessorie”, “totalmente prive di valore probatorio”, essendo invero pacifico che “un documento proveniente dalla parte” ovviamente “non può costituire prova in favore della stessa” (cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 18/02/2025, n. 4137 e Cass. civ., 27/04/2016, n. 8290), “potendo” ovviamente “costituire scusante postuma per chi rendeva tali dichiarazioni” (trattandosi di dichiarazioni di “parte” - una delle quali peraltro avente già reso inequivoca confessione contra se - e dunque di soggetti ovviamente interessati a rendere dichiarazioni in proprio favore, essendo però “totalmente prive di valore probatorio”) e non risultando dunque tali scritti (peraltro tutti indicanti generalità e numero di c/c del soggetto da protestare – , cl. 1959, titolare del c/c n. -, pur se non Parte_1 P.IVA_2
indicate né nel protesto né, con riguardo al notaio , neanche nella diffida attorea – Per_2 cfr. diffida del 14.06.1996, menzionante solo un “omonima” -, trattandosi di dati da ritenersi pertanto già noti al notaio ovvero al suo presentatore) in alcun modo idonei a superare la previa confessione stragiudiziale, prova piena e diretta e che “costituiva un indice rilevante e di cospicua verosimiglianza della difesa dell'istituto di credito convenuto circa il contenuto e
l'ascrivibilità dell'errore relativo” (cfr. pagg. 12-13 della sent. n. 510/2018, con passaggi motivazionali della primigenia sentenza d'appello di per sé corretti e dai quali tuttavia quest'ultima ha omesso di “trarre le dovute conseguenze in relazione alla posizioni dei notai quali unici possibili responsabili”: pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)].
V.6.7.- Responsabilità esclusiva, quest'ultima, poi pacificamente non superata da alcun valido e dirimente elemento di segno contrario, non essendo chiaramente idonei a sovvertirla né gli ulteriori passaggi motivazionali della primigenia pronuncia d'appello [v. infra, sub
V.6.8.], né le richiamate disposizioni della legislazione in materia di assegni bancari [v. infra,
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sub V.6.9.], né gli ulteriori elementi, documentali o comunque incontroversi, emergenti dagli atti [v. infra, sub V.6.10.], né, infine, le dichiarazioni rese in 1° grado dal teste [v. Tes_3
infra, sub V.6.11.].
V.6.8.- Quanto agli ulteriori snodi motivazionali della sent. n. 510/2018, e in specie ai rilievi riguardanti l'asserita incertezza “interpretativa” delle dichiarazioni del convenuto del 24.-
26.05.1996 e alla prospettata imputabilità all'attrice della mancata dimostrazione delle deduzioni difensive dei notai rispetto all'inesattezza delle informazioni ricevute [cfr. pagg.
12-14 della prima pronuncia d'appello], essi sono stati già dichiarati integralmente erronei e irrevocabilmente caducati dalla pronuncia cassatoria a cui qui uniformarsi [cfr. pagg. 11-12 della pronuncia n. 15918/2022], avendo la S. Corte in particolare sottolineato l'“irriducibile contraddittorietà logica” e l'“obiettiva incomprensibilità” sia dell'“oscura considerazione” relativa all'istanza notarile del 24.-26.05.1996 [avente invece, secondo quanto definitivamente sancito in sede di annullamento con rinvio, “perspicua natura di confessione extragiudiziale”
(cfr. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)], sia dell'“ulteriore passaggio motivazionale” relativo all'onere probatorio asseritamente gravante sulla parte attrice
[anch'esso erroneo, in particolare perché comportante un'“inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità”, con “statuizione di rigetto della domanda dell'attrice” dunque
“fondata”, “per assurdo”, “sul rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti” (cfr. pag. 12, 3° cpv., della pronuncia n.
15918/2022)].
V.6.9.- Con riguardo poi alla legislazione in materia di assegni bancari, è pacifico che da essa non sia possibile ritrarre alcun elemento dirimente ai fini del decidere o di segno contrario a quanto precede.
E infatti, occorre osservare che il R.D. n. 1736/1933 (c.d. Legge assegni) e la L. n. 349/1973
(recante modifiche alle norme sui protesti) né si occupano della responsabilità da protesto illegittimo, né comunque individuano nel funzionario bancario il soggetto indefettibilmente preposto a fornire le risultanze anagrafiche del protestato, non disciplinando affatto un tale specifico profilo e limitandosi invero a indicare, per quanto qui strettamente rilevante, che “il protesto” costituisce “atto autentico” in cui “il rifiuto del pagamento” “dev'essere”
“constatato” “da un notaro” (ovvero dai suoi “presentatori” - soggetti che “compiono” tale
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“attività” “a nome … del notaio” e in ogni caso “operanti” sotto la sua diretta
“responsabilità”) e che inoltre “deve contenere”, ex aliis, “il nome della persona richiesta” e
“la sottoscrizione del notaro” [cfr. artt. 45, 60 e 63 della Legge assegni, nonché artt. 2 e 4 della L. n. 349/1973], trattandosi dunque di un atto formale e solenne riferibile proprio al pubblico ufficiale (soggetto del resto istituzionalmente legittimato anche a chiederne la cancellazione – cfr. art. 3 della L. n. 77/1955, come novellato dall'art. 12 della menzionata L.
n. 349/1973), tenuto a tal riguardo all'“adempimento” degli “obblighi di perizia e diligenza professionale” e altresì responsabile, nel caso in cui il protesto finisca per “danneggiare un soggetto … estraneo all'emissione dell'assegno”, al “risarcimento dei danni” [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 16/07/2010, n. 16617].
V.6.10.- Responsabilità, quest'ultima, nel caso di specie poi evidentemente imputabile, alla luce di quanto pacifico ed emergente per tabulas, non anche alla ma soltanto ai CP_2
predetti pubblici ufficiali, considerando:
(a) l'inequivoco tenore della confessione stragiudiziale del 24.-26.05.1996 (“sono stati riportati i dati anagrafici e nomi di cui sopra anziché quelli esatti” “per mero disguido del mio presentatore”);
(b) l'intervento sempre e solo di tale presentatore, sig. in tutti i protesti oggetto Per_3
di causa [come pacifico fra le parti, già riportato già nella sentenza di 1° grado (cfr. pag. 8, 1° cpv., ult. periodo, di tale pronuncia) e altresì documentalmente riscontabile (sia dai protesti via via levati, sia dalle istanze di rettifica ex art. 3 della L. n. 77/1955 - tutte appunto sottoscritte, in uno al pubblico ufficiale, proprio dal menzionato presentatore)];
(c) la pacifica responsabilità dei notai, poi, per l'operato del predetto loro presentatore
[“responsabilità” chiaramente fondata sul principio generale ex art. 2049 c.c. (delineante, come noto, una “responsabilità oggettiva per fatto altrui”, operante in ogni caso di
“avvalimento dell'altrui operato” – a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura del vincolo e dalla sussistenza o meno di un rapporto “di dipendenza”, essendo “sufficiente anche una mera collaborazione” -, indefettibilmente comportante la riferibilità “in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri” “sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli”, poiché cuius commoda, eius et incommoda: cfr., sul tema, Cass. civ.,
14/11/2023, n. 31675 e Cass. civ., 16/03/2010, n. 6325, nonché, funditus, Cass. civ., Sez. un.,
16/05/2019, n. 13246), pacificamente operante anche per il notaio e i suoi collaboratori (cfr.
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Cass. civ., 25/05/1981, n. 3433, nonché già Corte App. Roma, 6/03/1959 e Trib. Catania,
8/08/1960), nonché espressamente ribadita ex lege proprio per i suoi “presentatori” (soggetti che, come detto, operano “a nome” e “sotto la … responsabilità” “del notaio”: cfr. artt. 4 e 2, comma I, della L. n. 349/1973)];
(d) l'evidente irrilevanza, poi e anche a fronte della pacifica decisività di quanto precede (fra cui “la perspicua … confessione extragiudiziale” del 24.-26.05.1996: v. pag. 11, 2° cpv., della pronuncia n. 15918/2022), del documento allegato sub 2 fasc. 1° grado del Parte_2
[invero non valorizzato in alcuna delle precedenti sentenze di merito e chiaramente inidoneo a dimostrare l'intervento o la responsabilità di alcuno specifico soggetto, recando semplicemente, su un foglio di calcolo esponente un saldo di c/c, alcune generiche annotazioni manoscritte tuttavia prive di data e altresì pacificamente non firmate, né in alcun modo riferibili ad alcuno (“non” trattandosi, come evidente, di “un modulo ufficiale della
ed essendo ovviamente irrilevante la mera sigla “BR”, di per sé priva di specifico CP_2 significato e che invero alcun “dipendente della avrebbe avuto motivo di indicare”: cfr. CP_2 verbale d'udienza del 23.05.2002, test. Ferrara)];
(e) il carattere dirimente, per converso, del dato, pacifico, per cui l'attrice ( Pt_1
cl. 1944) non risultava titolare di alcun rapporto con la
[...] CP_2
[rapporti sussistenti esclusivamente con la sua omonima, cl. 1959, titolare del Parte_1
c/c n. 715832 (come incontroverso e altresì emergente sia dagli scambi epistolari intercorsi fra la Banca e quest'ultima – non valendo in senso contrario le asserite carenze formali ravvisate in prime cure, già in parte superate nella sent. n. 510/2018 e in ogni caso inidonee a smentire l'evidenza probatoria qui strettamente rilevante -, sia dalle dichiarazioni rese in sede penale – anche dall'attrice, avendo la stessa espressamente “dichiarato” “di non essere titolare di alcun c/c presso la ” (cfr. pag. 2 della sent. n. 1603/1997 e pagg.
2-3 della CP_2
sent. n. 1602/1997 - nelle quali si dà atto anche della conforme dichiarazione del teste di cui si è altresì prodotto il verbale di audizione e anch'egli escludente una Testimone_4 qualsiasi “altra correntista di nome ” -, nonché pag. 2 della sent. n. 752/1998)], Parte_1
trattandosi dunque di soggetto del tutto estraneo all'istituto di credito e i cui dati, non censiti, non erano presenti nelle banche-dati dell'istituto [“non essendo stato” del resto “né affermato né provato che la banca disponesse dei dati identificativi della cl. 1944” (come Pt_1 evidenziato anche nell'originaria sentenza d'appello - cfr. pag. 12 -, con passaggio tuttavia poi
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non coerentemente sviluppato, non essendosene tratte “le dovute conseguenze” – cfr. pag. 10,
4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022)].
V.6.11.- Dato, quest'ultimo, evidentemente decisivo anche al fine di correttamente valutare le risultanze effettivamente emergenti dalle dichiarazioni del teste [cfr. Testimone_3 verbale d'udienza del 23.05.2002], atteso che:
(a) in prime cure si era opinato che dalla deposizione di tale teste sarebbe emerso “che le generalità del protestato vengono fornite al presentatore sempre e soltanto da funzionari dipendenti della banca”, avendo tuttavia tratto tale conseguenza solo sulla scorta di un singolo passaggio della deposizione, e in particolare allorquando il teste aveva riferito che “le generalità del protestato vengono fornite” da “dipendenti dell'istituto di credito” [cfr. pag. 8,
2°-3° cpv., della sentenza di 1° grado, nonché verbale d'udienza del 23.05.2002];
(b) dalla lettura complessiva e sistematica della predetta deposizione, tuttavia, emerge invece che il teste:
(i) non abbia fatto riferimento alcuno ai protesti qui propriamente in esame (affermando, al contrario e a più riprese: “non posso ricordare le circostanze riguardanti i protesti per cui è causa”, “non ricordo le circostanze specifiche dei protesti per cui è causa”), non avendo dunque pacificamente esposto quanto concretamente avvenuto nel caso di specie (bensì circostanze meramente generali, e “non” “riguardanti i protesti per cui è causa”);
(ii) si sia limitato poi a illustrare una mera prassi (“per prassi le generalità del protestato
…”), e dunque una modalità solo consueta, ma ovviamente né obbligatoria, né inderogabile, né qui sicuramente realizzatasi (non trattandosi di iter operativo normativamente predeterminato ovvero al quale indefettibilmente attenersi, ma solo di quanto avveniva, appunto, “per prassi”); (iii) abbia inoltre evidenziato che una siffatta “prassi” si fondava sul presupposto che “i dati anagrafici del protestato” fossero ricavabili “dalla banca dati dell'istituto di credito”, e dunque si trattasse di “soggetti” ivi “censiti” [dovendo ovviamente trattarsi, pertanto, di clienti dell'istituto di credito, venendo le “interrogazioni al terminale” –
c.d. query – del resto “fatte” proprio “inserendo il numero di conto, ovvero … nome e cognome del titolare del conto” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002)] – estrazione tuttavia qui evidentemente preclusa e in alcun modo prospettabile, considerando che la Pt_1
, cl. 1944, come detto, non era titolare di alcun c/c presso la (v. supra,
[...] CP_2
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sub V.6.10., punto (d)) e dunque alcuna interrogazione al terminale avrebbe potuto in alcun modo restituire i suoi dati identificativi.
V.7.- Alla luce di quanto precede, non potendosi ritenere globalmente accoglibili le contestazioni mosse dal resistente in riassunzione [v. supra, sub V.3., punti (1), (2) e (3)], è evidente che occorra senz'altro ribadire che i due Notai convenuti sono gli “unici”
“responsabili” del danno cagionato all'attrice di prime cure e odierna istante in riassunzione.
VI.- Ciò detto sul profilo comune alle due impugnative e qui rimeditato in ossequio alle prescrizioni del vincolante dictum cassatorio [v. supra, sub I.3.5.], occorre ora evidentemente procedere all'esame delle ulteriori questioni previamente proposte e rimaste tuttavia assorbite
[trattandosi, come innanzi osservato, di questioni su cui non si è formato alcun giudicato implicito e che pertanto “possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio” (v. supra, sub III., punto (C))].
VI.1.- Questioni, queste ultime, poi senz'altro da trattarsi secondo il loro ordine logico- giuridico, essendo dunque necessario esaminare prima le ragioni dell'appellante incidentale e poi quella ribadita dall'appellante principale – vertendo le prime sul merito (e in specie sul quantum risarcitorio accordato) e la seconda invece sulla restituzione ex art. 336 c.p.c. (profilo consequenziale e da valutarsi in base all'esito finale della lite).
VII.- Muovendo, pertanto e in ossequio al predetto ordo quaestionum, dalle ulteriori questioni fatte valere dall'appellante incidentale, giova rilevare che la parte ha in Parte_1
primo luogo contestato, come detto, la mancata attivazione del potere officioso ex art. 257
c.p.c. con riguardo al “ ” [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (1), nonché Controparte_3
supra, sub I.4.1., punto (B), sub (1)].
Tale richiesta di riforma, pur ammissibile [v. infra, sub VII.1.], è tuttavia da disattendersi nel merito [v. infra, sub VII.2.-VII.3.].
VII.1.- Quanto all'ammissibilità, contestata dal resistente in riassunzione Parte_2
, occorre osservare che la predetta richiesta di riforma non era stata affatto
[...] esaminata e decisa nell'originaria sentenza d'appello (essendo ivi rimasta assorbita: cfr. sent.
n. 510/2018 del 27.07.2018), trattandosi dunque di questione neanche astrattamente suscettibile di impugnazione, ancorché condizionata, in fase di legittimità [difettando la soccombenza e potendo la parte, al più, preannunciarne la riproposizione in caso di annullamento con rinvio (come qui peraltro puntualmente avvenuto – v. supra, sub I.3.1.,
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nonché pagg. 31-32 del ricorso ex art. 360 c.p.c.)] e pacificamente non passata in giudicato
[irretrattabilità chiaramente non predicabile né sulla scorta dell'originaria sentenza d'appello
(ove tale questione non era stata in alcun modo delibata), né in virtù della previa ordinanza istruttoria del 27.01.2012 (atteso che, come noto, “le ordinanze istruttorie non hanno mai carattere decisorio con attitudine alla definitività”, “non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 4/06/2025, n. 14925 e Cass. civ.,
22/11/2018, n. 30161)], potendo pertanto essere pacificamente riproposta, del tutto impregiudicata, all'esame del giudice di rinvio [v. supra, sub III., punto (C)].
VII.2.- Venendo invece al merito, l'appellante incidentale risulta aver contestato, in specie, il rigetto della richiesta di audizione di (soggetto di cui aveva richiesto Controparte_3
l'escussione come teste di riferimento ex art. 257, comma I, c.p.c., all'udienza del
23.05.2002), invocando a tal riguardo:
(a) un arresto giurisprudenziale predicante la possibilità di disporre l'audizione dei testi di riferimento “indipendentemente dalla circostanza che la parte abbia avuto o meno la possibilità di indicarl[i]” (cfr. Cass. civ., 17/09/1991, n. 9687);
(b) il riferimento a tale soggetto da parte dei testi e;
Tes_1 Testimone_2
(c) la decisività di una siffatta audizione, essendo il predetto soggetto in grado di confermare la revoca dell'affidamento sul c/c e dunque determinare il riconoscimento del danno richiesto.
VII.3.- E tuttavia, fermo e pacifico che il potere officioso ex art. 257 c.p.c. è latamente discrezionale e di per sé incensurabile (cfr., ex multis, Cass. civ., 13/10/2000, n. 13647 e Cass. civ., 17/09/1991, n. 9687), in senso contrario a tali deduzioni occorre poi qui sottolineare:
(A) l'evidente superamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato sub (a), essendo oggi invero del tutto noto e pacifico che “presupposto” imprescindibile dell'art. 257, comma
I, c.p.c. (delineante un “potere officioso” senz'altro eccezionale, integrando del resto una palese “deroga” al principio della tempestiva “deduzione probatoria della parte”) è che la
“condizione” di tale soggetto “emerga solo dalla escussione di un teste”, non essendo dunque sufficiente che “un teste faccia riferimento alla conoscenza dei fatti da parte di altra persona”, “ma” occorrendo invece che la stessa possibilità di indicarli sia configurabile “solo dopo ed in relazione” a una “testimonianza” – costituendo “la necessaria origine da una testimonianza” l'ineludibile “condizione legittimante dell'esercizio del potere del giudice” ex art. 257, comma I, c.p.c., il quale, per converso, “non può essere esercitato” con riguardo a
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soggetti che la parte “avrebbe potuto” previamente e tempestivamente “indicar[e]” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/09/2015, n. 18324, peraltro sottolineando il carattere “non” “rilevante” della “risalente giurisprudenza di questa Corte” di segno diverso e qui invocata dall'appellante incidentale];
(B) la conseguente non esercitabilità, nel caso di specie, del predetto potere officioso, difettandone il “presupposto” e l'imprescindibile “condizione legittimante” – e ciò considerando, in particolare, che il era soggetto non evocabile ex officio ai Controparte_3 sensi dell'art. 257, comma I, c.p.c., poiché già suscettibile di essere tempestivamente indicato Contr
[trattandosi invero di uno dei direttori p.t. della Filiale di di Ardore Marina, e dunque di soggetto senz'altro suscettibile di essere già individuato e citato ex art. 103 disp.att.c.p.c.
(essendo stata la prova peraltro ammessa con riguardo al “2) Direttore pro-tempore del Monte dei Paschi di Siena-Agenzia di Ardore Marina” - cfr. ult. pag. di entrambi gli atti di citazione introduttivi -, non essendovi dunque specifiche preclusioni soggettive) e a prescindere dalla deposizioni di e di , non avendo tali testi introdotto circostanze Tes_1 Testimone_2
inedite, estranee al dibattito processuale e non conosciute né previamente conoscibili
(essendosi invero genericamente limitati a far riferimento a “ ” solo come Controparte_3
Contr uno dei direttori p.t. della Filiale di Ardore Marina – circostanza, quest'ultima, ovviamente già agevolmente riscontrabile, anche documentalmente, e non rinveniente la propria “necessaria origine” in una testimonianza, la prima delle quali peraltro resa proprio dal “marito dell'attrice” e dunque già conoscibile anche da quest'ultima –, alludendo a tale soggetto peraltro in termini del tutto generici e meramente dubitativi - “non so indicare se fosse direttore già all'epoca dei fatti”, “non ricordo se” “ricevetti una telefonata del direttore
o del vice direttore dell'epoca”, “non ricordo il nome del primo, il secondo era il sig.
”: cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002, test. e )]; Controparte_3 Tes_2 Tes_1
(C) il carattere pacificamente assorbente e decisivo, in ogni caso, dei rilievi svolti in 1° grado proprio con riguardo al profilo sul quale il predetto soggetto sarebbe stato in thesi da esaminare (i.e. il danno patrimoniale correlato all'asserita revoca dell'affidamento sul conto Contr corrente acceso presso la Filiale di Ardore Marina: v. pagg. 16-17 della pronuncia di 1° grado) – e ciò considerando, in particolare, che ove pure un tale soggetto fosse stato esaminabile [evenienza qui senz'altro da escludersi: v. supra, sub (A) e (B)], persino l'eventuale conferma, da parte sua, della predetta revoca, in ogni caso non avrebbe potuto
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evidentemente condurre al risarcimento richiesto ex latere actoris, trattandosi di ristoro comunque non riconoscibile a fronte di c/c non intestato all'attrice, bensì a un soggetto del
CP tutto autonomo e distinto (i.e. una società commerciale - LITOGRAFIA DIACO di AC
RO S.a.s.” - di cui invero l'attrice all'epoca neanche faceva parte - essendone divenuta socia solo nel febbraio 1997, e dunque ben dopo le rettifiche sul bollettino protesti, intervenute nel 1996): cfr. pagg. 16-17 della sent. n. 708/2004, nonché rettifiche protesti, verbale d'udienza del 23.05.2002, test. AC - “la litografia … aveva un conto” – e soprattutto rogito di “modifica di società” avente Rep./Racc. nn. 25374/4954, asseverante appunto l'ingresso della nella compagine societaria solo in data Parte_1
28.02.1997].
VIII.- Venendo poi al 2° motivo di appello incidentale, vertente sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale rinveniente da revoca dell'affidamento bancario [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (2), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (2)], anch'esso risulta senz'altro da disattendere.
VIII.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che è ovviamente necessario strettamente attenersi alle sole deduzioni e conclusioni rassegnate nell'originaria comparsa del procedimento di appello (cfr. comparsa del 29.10.2004), risultando evidentemente tardive e in alcun modo valutabili le questioni fatte poi valere solo in sede di conclusionale o nell'atto di riassunzione
[cfr. pag. 19, 3° cpv., della conclusionale datata 17.02.2018, nonché pag. 22, 2° cpv., dell'atto ex art. 392 c.p.c., trattandosi di rilievi non ravvisabili alle pagg. 17-19 della comparsa del
29.10.2004 e dunque senz'altro inammissibili (atteso il divieto di introduzione di nuove questioni sia negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., sia, ex art. 394, comma III, c.p.c., in sede di rinvio – v. supra, sub III., punti (A) e (B))].
VIII.2.- Ciò rammentato e venendo pertanto alle questioni fatte valere nella comparsa del
29.10.2004, occorre osservare che l'appellante incidentale ha ivi invocato la risarcibilità del danno per revoca dell'affidamento sulla scorta, in particolare:
(i) di quanto riferito dal teste all'udienza del 23.05.2002; Tes_1
(ii) della perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (chance);
(iii) del criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c..
VIII.3.- E tuttavia, a fronte di tali deduzioni è necessario qui osservare che:
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(1) il danno de quo non risultava pacificamente risarcibile per le specifiche ragioni già innanzi menzionate [v. supra, sub VII.3., punto (3)] ed evidentemente del tutto assorbenti e decisive [non risultando il c/c affidato invero affatto intestato all'attrice, bensì a organismo societario di cui all'epoca ella non faceva neanche parte (v. ancora pagg. 16-17 della sentenza di 1° grado, nonché atto di “modifica di società” avente Rep./Racc. nn. 25374/4954 del
28.02.1997)];
(2) dalla deposizione del teste non erano poi emerse specifiche circostanze tali Tes_1
da sovvertire quanto precede ed ex se tali da dimostrare tanto il nesso causale, quanto la specifica riferibilità del danno alla sfera attorea, e dunque la spettanza a quest'ultima del risarcimento [avendo il predetto teste invero fatto riferimento solo a una prospettata “revoca” tuttavia mai “formalizzata” (poiché asseritamente comunicatagli solo telefonicamente: “non era stata inviata alcuna lettera di revoca”, “sebbene io avessi chiesto di darmi conto per iscritto, quest'invito non venne accolto”), nonché non inequivocabilmente ricollegabile proprio e solo alla specifica vicenda oggetto di causa (in quanto, come dallo stesso dichiarato, in alcun modo motivata: “né avevamo ricevuto dalla alcuna altra motivazione”, “mi fu CP_2 detto che vi erano delle ragioni che la non intendeva precisare”, “il Monte dei Paschi CP_2 non mi diede alcuna spiegazione sulla revoca”), né, comunque, proprio e solo all'attrice
(avendo lo stesso teste invero confermato che si trattava di c/c della società - “la litografia … aveva un conto” -, e dunque di un soggetto del tutto autonomo e distinto e di cui ella non faceva neanche parte): cfr. verbale d'udienza del 23.05.2002, test. ]; Tes_1
(3) il danno “da perdita di chance”, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può ritenersi in alcun modo valutabile, trattandosi di questione invero proposta solo in sede di scritto conclusivo ex art. 190 c.p.c. [cfr. spec. pag. 20, 2° cpv., della comparsa conclusionale attorea di 1° grado], e dunque pacificamente tardiva e inammissibile - e ciò considerando l'inammissibilità delle nuove domande e questioni fatte valere in tale sede (v. supra, sub III., punto (B)) e lo specifico principio per cui proprio “la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica;
sicché, è da ritenersi nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di
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chance avanzata per la prima volta” oltre i termini di legge (scritti ex art. 190 c.p.c. o appello) [cfr., da ultimo, Cass. civ., 8/05/2024, n. 12633 e Cass. civ., 2/09/2022, n. 25886];
(4) la pacifica non invocabilità, infine, del meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c., il quale, come noto, non può valere ad aggirare i limiti strutturali della responsabilità civile, trattandosi di strumento che “presuppone” che “sia stato [già] provato l'esistenza del danno da risarcire” e dunque “postula che sia [stata già] fornita la prova certa e concreta di tale danno”, “oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte”, “potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa”, in definitiva, “solo a condizione che l'esistenza del danno” risulti “comunque dimostrata” “e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”, ricorrendo esclusivamente un problema di esatta “monetizzazione” di un danno già provato;
diversamente, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non sia ravvisabile un tale problema di mera “millimetrica perimetrazione” del quantum di un danno già dimostrato, ma sussista una vera e propria “lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile”, difettando dunque la stessa “prova” del danno e la “certezza della sua reale esistenza”, la menzionata carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti, trova il proprio invalicabile “limite” proprio nella
“mancata … prova del danno”, in quanto “l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega”, con allegazione e “prova” “in difetto dell[e] qual[i]”, come nell'ipotesi qui in esame, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” e pertanto “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni” [v., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28742; Cass. civ., Sez. un., 14/07/2017, n. 17550; Cass. civ., 19/12/2011,
n. 27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 30/04/2010, n. 10607; Cass. civ.,
29/07/2009, n. 17677; Cass. civ, 15/02/2008, n. 3794, nonché, nel merito, Trib. Crotone,
21/10/2020 e Trib. Napoli Nord, nn. 259 e 260 del 2015, in Leggi d'Italia.it].
IX.- Insuscettibile di accoglimento risulta altresì il 3° motivo di gravame incidentale, riguardante, come detto, l'asserita inesatta quantificazione del danno per competenze legali
[v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (3), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (3)].
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IX.1.- “Inesatta” quantificazione in particolare prospettata dall'appellante incidentale - al di là del generico riferimento anche alle spese per la partecipazione alle udienze penali [passaggio tuttavia qui in alcun modo valutabile, poiché non corroborato da alcuna specifica “parte argomentativa” confrontantesi con le ragioni del pronunciamento reiettivo a tal riguardo (cfr. pag. 17, pen. cpv., della sentenza di 1° grado), non potendosi perciò ritenere siffatta statuizione “motivatamente sottoposta a critica” e dunque suscettibile di “rivisitazione” alcuna (cfr. Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553, nonché, da ultimo, Cass. civ., 9/12/2024, n.
33274)] - con riferimento al ristoro per le spese legali e con specifico riguardo, poi, alla decorrenza dei relativi accessori, sostenendo la parte impugnante che quest'ultima avrebbe dovuto essere fissata non unitariamente, bensì in base alla data di emissione di ciascuna fattura (e dunque dal 29.12.1997 – fattura n. 57/97 -, dal 6.10.1988 – fattura n. 40/98 – e dal
2.12.1999 – fatture n. 44/99 e n. 45/99).
Tale richiesta di riforma è tuttavia inaccoglibile.
IX.2.- A tal riguardo, infatti, occorre osservare che:
(a) la somma de qua costituiva un debito c.d. di valore, in quanto “risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale” [trattandosi di somma ontologicamente “diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato” e “sottratta al principio nominalistico”, essendo poi pacifico che “l'obbligazione risarcitoria” “configura un debito di valore” pur laddove “l'evento dannoso coincide con la perdita della somma di danaro”, considerando che anche in tal caso si “mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato” e “ciò che il danneggiante deve non è la corresponsione di una data somma di danaro, ma l'integrale risarcimento del danno, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione” dell'importo dovuto, avente sempre
“funzione succedanea dell'utilità originaria” (cfr., ex multis, Cass. n. 17497/2025; Cass. n.
24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass. n. 4587/2009; Cass. n.
5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995)];
(b) nel caso dei debiti di valore gli “interessi sulla somma liquidata” “hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c.”: essi, infatti, “non costituiscono frutto civile dell'obbligazione principale ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito”, integrando “un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro”, con la conseguenza che “la loro attribuzione
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costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria”, svolgendo in particolare “funzione compensativa” - essendo precipuamente “rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” e dunque
“a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno” [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass.
n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995];
(c) “l'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa”, pertanto e solo, “il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente”, atteso che, fermo “il diritto” sia “agli interessi compensativi” sia “alla rivalutazione”
[accessori entrambi spettanti, fino “al momento della pubblicazione della sentenza”, proprio per la “natura valoristica del debito risarcitorio”], a essi “non possono” invece ulteriormente
“cumularsi” anche gli interessi o “frutti” “del bene” perduto e già “rimpiazzato dalla somma di denaro” (costituendo invero “un modo di valutazione dello stesso danno” “e pertanto” accessori che evidentemente “non possono cumularsi per lo stesso periodo di tempo”) [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 32431/2023; Cass. n. 32985/2022; Cass.
n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass., Sez. un., n. 1712/1995];
(d) il danno da ritardo “compensato” dall'“attribuzione degli interessi”, dunque e per effetto di quanto precede, va evidentemente liquidato unitariamente e a prescindere dai “frutti” tempo per tempo prodotti dal bene (pur ove quest'ultimo risulti costituito da una “somma di danaro”, trattandosi anche in tal caso, come detto, di “debito di valore”), “con decorrenza”, unica e unitaria, “dal momento dell'illecito” e in particolare dal “verificarsi dell'evento dannoso” (atteso che, come noto, “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza” e in particolare con il suo compiuto inverarsi), essendo solo “dalla data di questo” che “debbono decorrere gli interessi dovuti per il ritardo del risarcimento” [cfr.
Cass. n. 17497/2025; Cass. n. 24417/2025; Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 32431/2023; Cass.
n. 32985/2022; Cass., Sez. un., n. 33645/2022; Cass. n. 4587/2009; Cass. n. 5234/2006; Cass.,
Sez. un., n. 1712/1995; Cass. n. 2296/1990].
IX.3.- In ragione di siffatti pacifici principi ermeneutici è evidente che anche il 3° motivo di gravame formulato dall'appellante principale [v. supra, sub I.2.2., punto (b), sub (3), nonché supra, sub I.4.1., punto (B), sub (3)] risulti da disattendere, essendo stati gli accessori
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(rivalutazione e interessi) qui del tutto ritualmente accordati non già dal tempus di emissione delle singole fatture [non trattandosi di obbligazione di valuta, né di frutti ulteriormente cumulabili a quelli qui già spettanti – v. supra, sub IX.2., punto (c)], bensì, come necessario, dal momento dell'illecito [definitivamente perfezionatosi con la data di emissione dell'unica fattura, valendo proprio quest'ultima a integrare il compiuto inverarsi del danno-conseguenza:
v. supra, sub IX.2., punto (d)].
X.- Non potendosi pertanto complessivamente accogliere i motivi dell'appello incidentale già rimasti assorbiti, nonché diversi e ulteriori rispetto a quello della responsabilità notarile [v. supra, sub VII.-IX.3.], è evidente che, ferma la modifica, sotto il versante subiettivo, dell'an della responsabilità [da riconoscersi non già in capo alla Banca, ma ai Notai convenuti, “quali unici … responsabili” e “in alternativa alla banca”: cfr. ancora pag. 10, 4° cpv., della pronuncia n. 15918/2022], sia invece da confermare il quantum risarcitorio già stabilita in prime cure – occorrendo pertanto ribadire la condanna in favore dell'attrice (pur se da parte di tali diversi convenuti) per € 26.440,23 [di cui € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale], oltre accessori (rivalutazione e interessi) nella misura e con le decorrenze ivi stabilite [cfr. pag. 18, punto a), del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado, pubblicata il 4.05.2004].
XI.- Venendo, infine, alla richiesta restitutoria ex art. 336 c.p.c. della parte appellante principale, come qui valutabile [rientrando fra le questioni che possono “riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio” e in specie fra le “questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti” (v. supra, sub III., punto (C)), essendo stata tale istanza (già fatta valere a pag. 9 dell'originario appello e poi alle pagg. 20-21 del controricorso e ricorso incidentale) appunto dichiarata espressamente “assorbita” nella pronuncia di legittimità (v. supra, sub I.3.5., punto (C), nonché pagg. 12-13, punti 4.-4.1., della pronuncia n. 15918/2022)], anch'essa è insuscettibile di trovare accoglimento, non potendosi provvedere in questa sede all'emissione del richiesto pronunciamento restitutorio.
XI.1.- E infatti, fermo e pacifico che qualsivoglia eventuale attribuzione è da ritenersi ormai priva di titolo (trattandosi di “effetto dipendente direttamente dalla riforma della decisione” e dal conseguente “venir meno ex tunc”, in caso di sua riforma, del “titolo delle attribuzioni” realizzate “in base alla prima sentenza”), occorre però osservare che, oltre alla riforma,
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“l'altro presupposto integrativo della fattispecie” ex art. 336 c.p.c. “è” “l'avvenuto pagamento”, la cui prova è evidentemente “indispensabile” affinché il “giudice d'appello”
(che in tal caso “oper[a] come giudice di primo grado”) possa emettere “una statuizione di condanna” munita di “esecutività” (per capitale e interessi - peraltro qui decorrenti proprio dal pagamento, integrante dunque presupposto ineludibile anche a tal riguardo) e pacificamente adottabile solo ove siano presenti “in atti tutti gli elementi a ciò necessari” [cfr. Cass. civ.,
12/02/2016, n. 2819, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 10/07/2018,
n. 18062; Cass. civ., 12/04/2018, n. 9171].
XI.2.- “Elementi necessari” qui invece non sussistenti con riguardo all'intervenuto pagamento
(ciò evidentemente precludendo di dar corso in questa sede all'adozione della condanna richiesta), atteso che:
(a) la parte istante non ha fornito specifica evidenza documentale dei versamenti intervenuti;
(b) non possono poi evidentemente ritenersi sufficienti a dimostrare il siffatto pagamento, integrante ineludibile “presupposto integrativo della fattispecie”, né il precetto del 6.05.2004
[documento qui valutabile, in quanto “dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835), ma ovviamente inidoneo a dimostrare, ex se e in difetto di ulteriori evidenze documentali, la sicurezza realizzazione del pagamento ivi intimato], né ulteriori elementi in atti [fra cui, e.g., il “comportamento processuale delle parti”, non essendo invero qui intervenuto alcun inequivoco “riconoscimento” (né negli scritti difensivi, né tramite un'eventuale “proposta transattiva”: cfr., a contrario, Cass. civ., 21/01/2022, n. 1886), trattandosi poi di circostanza rimasta sostanzialmente estranea al dibattito processuale e dunque insuscettibile di ritenersi ammessa anche implicitamente (e ciò sia perché “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”, sia alla luce dell'“impossibilità di fare applicazione del principio di non contestazione in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati” – non risultando l'eventuale atto solutorio intervenuto a seguito del menzionato precetto qui puntualmente indicato, anche sotto il versante del tempus, del quantum e del quomodo, -, sia, in ogni caso, del principio per cui il meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., in particolare se “riguardi un fatto costitutivo”, “non determina di per sé la decisione della controversia”, né “impone un vincolo di meccanica conformazione”, “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte
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anche se non contestata dall'altra”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055; Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., 2/05/2007, n. 10098)].
XII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede [v. supra, sub
V.-XI.2.], si può concludere che le due impugnative proposte risultano entrambe accoglibili per quanto di ragione e che occorre pertanto riformare, in parte qua e in specie con riguardo al profilo dei soggetti responsabili (individuando, in particolare, i notai “unici” “responsabili”
“in alternativa alla ), la sentenza di prime cure, da confermarsi invece per il resto. CP_2
XIII.- Venendo, da ultimo, alla disciplina delle spese di lite, esse sono qui da regolarsi esaminando distintamente i singoli rapporti processuali [in quanto, a prescindere dalla trattazione congiunta, non v'è dubbio che “la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio” o rapporto processuale e “in riferimento alle singole domande” (anche arg. ex Cass. civ., 10/07/2014, n. 15860; Cass. civ., 25/03/2011, n. 6951;
Cass. civ., 13/07/2006, n. 15954; Cass. civ., 12/06/2001, n. 7908)] e avendo globalmente riguardo:
(A) all'intero giudizio – considerando, per la fase di legittimità, che “la causa” è stata
“rimessa dalla Corte di Cassazione” al “giudice del rinvio” “anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 13, punto 5., nonché
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della pronuncia n.
15918/2022, rinviante “alla Corte di Appello di Reggio Calabria” “anche per le spese del giudizio di legittimità”)], nonché, per le fasi precedenti, l'operatività dell'effetto espansivo ex art. 336, comma I, c.p.c., qui congiuntamente operante sia per le spese di 1° grado [essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”], sia per quelle dell'appello culminato con la sentenza poi cassata [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità … limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali”, dovendo “il giudice di rinvio” pertanto “rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], trovando pertanto applicazione il principio per cui “il giudice del rinvio”, ove “riforma la sentenza di primo grado” [come nel caso di specie: v. supra, sub XII.], risulta appunto “tenuto a provvedere
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sulle spese” “dell'intero giudizio” [cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n. 3798; Cass. civ., 13/06/2018,
n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un., 4/07/2003, n. 10615, nonché, in tema di art. 336 c.p.c. e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024,
n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526];
(B) alla disciplina ratione temporis vigente – essendo pacifico che “il giudizio di rinvio”, poiché “non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un.,
17/09/2010, n. 19701];
(C) alla conseguente applicabilità dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella sua formulazione genetica e antecedente al D.L. n. 80/2005 [trattandosi di giudizio risalente al 1999], con relativa compensabilità delle spese, integrale (v. infra, sub XIII.1.) o parziale (v. infra, sub
XIII.2.), al mero ricorrere di “giusti motivi” [trattandosi di potere, all'epoca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione
“diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)].
XIII.1.- “Giusti motivi” qui senz'altro sussistenti e tali da giustificare la compensazione delle spese per l'intero [misura della compensazione svincolata da precisi parametri oggettivi,
“dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”, e di per sé né sindacabile
(atteso che “la scelta tra compensazione totale o parziale” è strettamente riservata all'“apprezzamento” e al “potere discrezionale” “del giudice del merito” e “si colloca in un ambito che non è sindacabile”), né invero soggetta a specifico “obbligo motivazionale”
(trattandosi di obbligo invero già “soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione compensativa, essendo invece da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione della misura della compensazione che intenda adottare”): cfr., ex multis, Cass. civ., 22/10/2025, n. 28090; Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ., 12/01/2021, n. 289;
Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n.
1703; Cass. civ., 11/02/2002, n. 1898; Cass. civ., 05/10/2001, n. 12295; Cass. civ., 3/03/1994,
n. 2124; Cass. civ., 11/01/1988, n. 13] con riferimento al rapporto fra l'attrice e la CP_2
considerando a tal riguardo la complessiva evoluzione del procedimento, la sua natura composita e l'emergere dell'ascrivibilità e dell'effettiva responsabilità per l'illecito solo nel
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corso del giudizio e in ragione dei complessivi dati probatori in esso acquisiti [versando l'attrice danneggiata dall'illecito e coinvolta incolpevolmente in quest'ultimo in una
“situazione di obiettiva e grave incertezza”, come evidente, sulla sua effettiva riferibilità subiettiva (anche, in thesi, rispetto all'istituto di credito, rispetto al quale non aveva del resto alcun rapporto – v. supra, sub V.6.10, punto (e)) ed “essendo” stata proprio “la verifica giudiziale” “necessaria” per “superare” tale “incertezza”, ciò risultando senz'altro sufficiente a “disporre la compensazione delle spese legali”: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16844; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 9/03/2018, n. 5791].
XIII.2.- Quanto invece al rapporto fra l'attrice e i due ulteriori convenuti [ Parte_2
e (attuale erede del , a cui era
[...] Parte_3 Persona_2
previamente succeduta la e la cui contumacia, trattandosi di parte Persona_1 soccombente, ha “valenza totalmente neutra” “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/02/2023, n. 5813; Cass. civ.,
29/05/2018, n. 13498; Cass. civ., 30/05/2016, n. 11179)], considerando la loro soccombenza
[da valutarsi rispetto “all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”: cfr. Cass. n. 3798/2022, cit.; Cass. civ., 29/03/2006, n. 7243; Cass. civ.,
16/04/1992, n. 4686] e l'accoglimento tuttavia solo parziale delle complessive richieste risarcitorie attoree [reductio idonea a giustificare una parziale statuizione compensativa
(atteso che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda”, se “non dà luogo a reciproca soccombenza … e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente”, senz'altro però
“può giustificarne … la compensazione totale o parziale”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061, con dictum richiamato anche da Cass. civ., 11/05/2025, n. 12508 e
Cass., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805), la cui concreta modulazione poi prescinde da criteri aritmetico-formali (“non essendo” il giudice “tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese”, né a porre “a confronto il numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti”, dovendo invece valutare “l'oggetto della lite” “nel suo complesso”: cfr. Cass. n. 30592/2017, cit.; Cass. n. 2149/2014, cit.; Cass.
n. 1703/2013, cit.) e appare qui da adottarsi secondo i valori frazionari qui di seguito indicati anche tenendo conto della pacifica fondatezza dell'azione proposta e dell'oggettiva difficoltà di prova, nell'an e nel quantum, del pregiudizio senz'altro patito], l'art. 92, comma II, c.p.c. è
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da ritenersi qui parimenti applicabile, ma, alla luce della predetta soccombenza, solo in parte qua - e in particolare nella sola misura di 1/2, condannando invece le parti resistenti, in solido fra loro [considerando il principio generale ex art. 97, comma I, ult. parte, c.p.c. e le questioni scrutinate: cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832;
Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n.
6739], alla refusione del residuo (nella misura di 1/2).
XIII.3.- Tali spese sono poi liquidate come in dispositivo [per l'intero e poi per la sola misura frazionaria (1/2) effettivamente dovuta (a sua volta da attribuirsi, pur solo in parte qua, al difensore dichiaratosi anticipatario: v. infra, sub XIII.3.4.-XIII.3.4.2.)], tenendo conto di quanto segue rispetto ai parametri e alle tabelle applicabili [v. infra, sub XIII.3.1.], allo scaglione al quale far riferimento [v. infra, sub XIII.3.2.] e infine ai concreti criteri liquidatori cui attenersi [v. infra, sub XIII.3.3.].
XIII.3.1.- Quanto al primo profilo, è qui necessario globalmente applicare le norme del D.M.
55/2014 – occorrendo poi far riferimento, in base al rispettivo grado, alle voci di compenso per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2), per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tabella 12) e per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (tabella 13) -, potendosi tuttavia tenere conto dell'aggiornamento del D.M. 147/2022 (vigente dal
23.10.2022) solo con riguardo ai gradi di merito e non anche rispetto al giudizio di legittimità
(qui esauritasi con ordinanza depositata il 18.05.2022 e dunque prima del 23.10.2022); e ciò considerando che, come noto, “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata
l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti” [cfr. Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 9/12/2017, n.
30529; Cass. civ., 27/07/2017, n. 18680; Cass. civ., 11/03/2005, n. 5426].
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XIII.3.2.- Lo scaglione qui pertinente è poi quello da € 52.000,01 a € 260.000,00, così individuato in base al valore della domanda proposta dall'attrice (poi appellante e istante in riassunzione) e altresì considerando:
(a) l'irrilevanza dell'indicazione attorea “ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia” - occorrendo comunque attenersi, a prescindere da quest'ultima, alla
“determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici” e pertanto “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente” a tale “indicazione specifica”, pur se
“accompagnata”, come nel caso di specie, “dall'invito al giudice a riconoscere quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.,
Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n.
22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ.,
11/03/2006, n. 5381);
(b) la non necessità di procedere ad alcuno specifico “riproporzionamento” ex art. 5, comma
I, D.M. 55/2014 (essendo stato l'accoglimento parziale della domanda già considerato, in uno ad ulteriori elementi, ai fini dall'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., implicante una valutazione più ampia e composita – cfr. Cass. civ., Sez. un., 11/09/2007, n. 19014);
(c) la pacifica applicabilità, infine, sempre e solo di tale scaglione sia considerando la
“differenza tra quanto preteso in appello e quanto già riconosciuto in primo grado” (cfr.
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30999; Cass. civ., 13/11/2019, n.
29420) – qui pari a € 180.088,53 [€ 206.528,76 - € 26.440,23 = 180.088,53] -, sia la somma richiesta in prime cure, tanto da ultimo [€ 206.528,76 - cfr. pag. 28 della comparsa conclusionale attorea], quanto ab origine [giuste richieste per £. 350.000.000 nel proc. n.
2724/1999 R.G. e per £. 400.000.000 nel proc. n. 2777/1999 R.G., fra loro pacificamente non cumulabili - non trattandosi, ex art. 10, comma II, c.p.c., di “domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona” e risultando del tutto irrilevante a tal proposito anche la riunione poi disposta: cfr. Cass. n. 26089/2005; Cass. n. 4960/2003; Cass. n. 4325/2000; Cass.
n. 6214/1992; Cass. n. 2760/1982)].
XIII.3.3.- Venendo, da ultimo, ai criteri liquidatori, fermo che la nota spese depositata il
3.11.2025 fa riferimento solo al grado di legittimità e a quello d'appello (costituendo un
“limite” massimo rispetto “al potere del giudice” - essendo precluso “attribuire alla parte”, rispetto a tali due gradi, “una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n.
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30087; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n. 11522), i compensi sono poi da determinarsi tenendo conto:
(a) delle fasi espletate [essendo la fase n. 3 (istruttoria e di trattazione) senz'altro suscettibile di liquidazione per il giudizio di prime cure e altresì per il primigenio appello (trattandosi di grado in cui “la fase di trattazione è ineludibile”: Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), non potendosi invece ritenere “effettivamente svolta” e dunque rilevare “ai fini della liquidazione”
(cfr. art. 4, comma V, lett. c), ult. periodo, D.M. 55/2014) nei gradi ulteriori (né in sede di legittimità – non essendo affatto prevista nella tabella 13 -, né nell'odierno giudizio ex art. 392 c.p.c. – trattandosi di fase, del resto, tendenzialmente incompatibile con una siffatta procedura “chiusa” e solo eccezionalmente ivi espletabile, come qui pacificamente non avvenuto)];
(b) della necessità, poi, di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate nei diversi gradi di giudizio (involgenti specifici e circoscritti profili e tutti vertenti su analoghe questioni, senza significative sopravvenienze, anche giurisprudenziali, nel corso della procedura e nel passaggio dall'uno all'altro grado), tutto ciò globalmente giustificando, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, la mancata applicazione, per le diverse fasi e gradi qui da liquidarsi, dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XIII.3.4.- Tali compensi sono poi da attribuirsi, come innanzi prefigurato, al difensore dichiaratosi anticipatario, pur solo parzialmente e in particolare solo con riguardo all'odierno giudizio ex art. 392 c.p.c..
XIII.3.4.1.- Muovendo dall'an della richiesta, è pacifico che a essa occorre qui provvedere, considerando invero che la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.:
(1) risulta di per sé del tutto “sufficiente” a dar luogo alla distrazione, trattandosi di dichiarazione sulla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento di distrazione, del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” [cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
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27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070];
(2) non è soggetta a specifici limiti preclusivi, essendo formulabile nel corso dell'intero grado di giudizio - essendo pertanto pacificamente ammissibile a prescindere dal tempus della richiesta [qui intervenuta, in specie, nelle note scritte di p.c. del 9.07.2025 (cfr. pag. 3) e poi negli scritti conclusivi (cfr. pag. 26 della conclusionale e pag. 16 della memoria di replica)], anche considerando che è istanza del tutto “autonoma rispetto all'oggetto del giudizio” e che
“non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio”, atteso il “difetto di interesse della controparte a contrastarla” [cfr. Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ.,
12/01/2006, n. 412; Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526].
XIII.3.4.2.- Con riguardo, tuttavia, al quantum della richiesta, occorre osservare che essa non risulta formulata in alcuno dei precedenti gradi di giudizio [né in prime cure, né nel primigenio appello, né, infine, in sede di legittimità (cfr. i relativi atti difensivi)], non potendo dunque operare con riguardo a questi ultimi [in quanto “la distrazione può essere disposta” solo “se” “e in quanto sia stata chiesta … all'interno del singolo grado”, trattandosi di
“richiesta” che “ha da essere effettuata all'interno del singolo grado” – anche considerando che “può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente” e che dunque “non può essere proposta successivamente alla sentenza” che ha “concluso” il grado -, “dovendosi” pertanto “escludere”, in definitiva, “che la distrazione delle spese di un determinato grado” possa essere “domandata per la prima volta in un grado successivo”: cfr. Cass. civ., 11/06/2024, n. 16181 e Cass. civ., 8/06/2019, n.
16244].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 410/2022, avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. (a seguito di pronuncia della Cassazione n.
15918/2022 del 18/05/2022 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
510/2018 del 27/07/2018) dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 708/2004, pubblicata in data 4/05/2004 ed emessa a definizione del proc. n. 2724/1999
R.G. (con riunito il proc. n. 2777/1999 R.G.), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
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1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, le impugnative proposte dalle parti, in via principale ed incidentale, e per l'effetto, in parziale RIFORMA (in punto di soggetti responsabili) della sentenza di prime cure, CONDANNA le parti Parte_2
e (erede di , a sua volta erede
[...] Parte_3 Persona_1
di ), in solido, al pagamento in favore dell'attrice ( Persona_2 Pt_1
) della somma complessiva di € 26.440,23 [di cui € 15.000,00 a titolo di
[...] danno non patrimoniale ed € 11.440,23 a titolo di danno patrimoniale], oltre accessori
(interessi e rivalutazione) come in motivazione e dovuti sino all'effettivo soddisfo;
2) RIGETTA ogni domanda residua ed ulteriore;
3) DISPONE, con riguardo alle spese dell'intero giudizio:
- COMPENSA integralmente le spese tra e la Parte_1 CP_2
- COMPENSA, in parte qua (nella misura di 1/2), le spese fra e le Parte_1
altre parti ( e , nella qualità già Parte_2 Parte_3
precisata) e CONDANNA questi ultimi, in solido, alla refusione del residuo (1/2) in favore della parte , spese liquidate, per l'intero, in € 22.854,00 e Parte_1
dunque con condanna, in solido, per l'importo di € 11.427,00 (di cui € 4.997,00 da distarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore, dichiaratosi qui anticipatario), oltre esborsi documentati, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 21 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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