Articolo 4 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 3Articolo 5
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30 luglio 1973
Art. 4. (Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attivita' loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' al rilascio della quietanza.
L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell' articolo 2700 del codice civile , anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Entrata in vigore il 30 luglio 1973
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