Versione
30 luglio 1973
30 luglio 1973
Art. 4. (Attribuzioni dei presentatori)
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attivita' loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' al rilascio della quietanza.
L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell' articolo 2700 del codice civile , anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attivita' loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' al rilascio della quietanza.
L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell' articolo 2700 del codice civile , anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Commentari • 5
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Rassegna di giurisprudenza In generale A seguito della novella normativa ad opera della L. 86/1990, il legislatore ha impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all'attuale formulazione dell'art. 357, “agli effetti della legge penale”, è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri …
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Giurisprudenza • 12
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- configurabilità·
- assunzione di posizioni contrapposte nell'ambito del procedimento cui l'atto notificato si riferisce·
- conflitto d'interessi·
- consegnatario e destinatario dell'atto·
- condizione·
- notificazione·
- procedimento civile·
- alla residenza, dimora, domicilio