Sentenza 5 novembre 2021
Accoglimento
Sentenza 27 ottobre 2022
Improcedibile
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09167/2025REG.PROV.COLL.
N. 04379/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2023, proposto dalla C.A. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Ignazio Tranquilli, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il comune di Rotonda, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni AN Nicodemo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 9175 del 27 ottobre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Rotonda;
vista la nota depositata il 25 settembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere AN DA e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Franco Gaetano Scoca per la ricorrente e dell’avvocato Giovanni AN Nicodemo per il resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ex art. 395 n. 4 c.p.c., dalla C.A. Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza di questa sezione, n. 9175 del 27 ottobre 2022 che, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Basilicata n. 704 del 2021, ha respinto la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato alla stessa società dalle ordinanze del comune di Rotonda (PZ) n. 58 del 21 settembre 2005 e n. 64 del 23 novembre 2005.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con istanza prot. n. 175 del 13 febbraio 2003, il legale rappresentante della C.A. Costruzioni s.r.l. chiese al comune di Rotonda il rilascio di un permesso di costruire per lavori di costruzione di un parcheggio box su un fondo di 2.080 metri quadrati sito nel predetto comune, in località Capopiazza, e censito al catasto al foglio 10, particella n. 703, sulla base di un certificato di destinazione urbanistica già recante una potenzialità edificatoria dell’area, in parte (per 1.050,47 metri quadrati) ricadente in zona di completamento e in parte (per 1.029,54 metri quadrati) in area destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
b) l’amministrazione comunale rilasciò all’istante il permesso di costruire n. 11 del 10 marzo 2003;
c) con istanza dell’8 luglio 2003 l’interessato chiese l’autorizzazione a una variante progettuale;
d) con permesso di costruire n. 29 del 17 luglio 2003 l’amministrazione autorizzò tale variante;
e) con istanza del 13 gennaio 2005 l’interessato chiese la voltura, in favore della C.A. Costruzioni s.r.l., del permesso di costruire n. 11/2003 e del successivo permesso in variante n. 29/2003, nonché la loro proroga di un anno;
f) con provvedimento del 16 maggio 2005, l’amministrazione comunale concesse la suddetta voltura, unitamente alla proroga di un anno dell’efficacia temporale del permesso di costruire e della variante;
g) con ordinanza comunale n. 58 del 21 settembre 2005, notificata alla società interessata in data 23 settembre 2005, il comune di Rotonda dispose la sospensione dei lavori, già in stadio avanzato, in quanto « la zona su cui insiste l’intervento in corso di realizzazione » avrebbe « formato oggetto di variante del programma di fabbricazione giusta delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 12.12.2002 », nonché l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 11/2003 e della successiva variante, specificando che « nella relazione tecnica facente parte della menzionata variante urbanistica si rileva testualmente: siccome l’area destinata a parcheggi pubblici è stata utilizzata per realizzare la strada di accesso all’asilo nido, la stessa viene traslata nell’attuale zona S4, area per parco di quartiere, identificando una zona destinata a parcheggi coperti p.box »;
h) con ordinanza n. 64 del 23 novembre 2005, notificata all’interessata il 25 novembre 2005, l’ente locale dispose l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 11/2003 e della successiva variante n. 29/2003 e intimò la demolizione delle opere già realizzate.
3. Le suddette due ordinanze sono state impugnate dalla società interessata con il ricorso n. 41 del 2005 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, il quale, con sentenza n. 746 del 23 ottobre 2006, lo ha in parte dichiarato irricevibile con riferimento all’ordinanza n. 58/2005 e in parte lo ha respinto in relazione all’ordinanza n. 64/2005.
4. Avverso tale pronuncia l’interessata ha proposto l’appello n. 1005 del 2007, il quale è stato accolto dalla quarta sezione di questo Consiglio con sentenza n. 6663 del 26 novembre 2018, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti ivi impugnati.
5. Con il ricorso n. 289 del 2019 proposto dinanzi al T.a.r. per la Basilicata l’interessata ha chiesto la condanna del comune di Rotonda a risarcirle tutti i danni ad essa cagionati dalle citate ordinanze comunali.
5.1. L’amministrazione comunale si è costituita in resistenza nel giudizio di primo grado.
6. Con la sentenza n. 704 del 5 novembre 2021, il T.a.r. per la Basilicata ha accolto in parte il ricorso e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
6.1. In particolare, il T.a.r. ha reputato sussistenti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da azione illegittima della pubblica amministrazione, escludendo, tuttavia, per deficit probatorio e genericità delle relative domande, tanto il lucro cessante quanto la dedotta perdita di “ chance ” e dimidiando l’entità del risarcimento, da quantificare ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ravvisando, sul piano causale, il parziale concorso (in misura della metà) nella produzione del danno da parte della società per non aver diligentemente coltivato il giudizio di appello sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, omettendo di proporre domanda cautelare.
7. Contro la suddetta sentenza l’interessata ha proposto l’appello n. 3663 del 2022, contestando il mancato riconoscimento del lucro cessante e della perdita di “ chance ” e il disposto dimezzamento del ristoro.
7.1. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio resistendo al gravame principale e ha altresì proposto appello incidentale, con cui ha censurato l’accoglimento dell’ an della pretesa risarcitoria.
8. Con l’impugnata sentenza n. 9175 del 27 ottobre 2022, questa sezione ha accolto l’appello incidentale e ha respinto l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda risarcitoria e ha compensato tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 27 aprile 2023 e in data 22 maggio 2023 – la società interessata ha proposto revocazione avverso la su menzionata sentenza, articolando, sul versante rescindente, un unico composito motivo rubricato in « errori di fatto ex artt. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a. » (esteso da pagina 4 a pagina 10 del ricorso e dove ha lamentando la sussistenza di due errori di fatto) e riproponendo (da pagina 10 a pagina 23 del ricorso), sul versante rescissorio, i motivi dell’appello principale, di cui, previo rigetto dell’appello incidentale, ne ha chiesto l’accoglimento nel merito.
10. In data 25 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato che « nelle more del processo sono sopravvenuti eventi che rendono privo di utilità l’ulteriore corso del giudizio », ha conseguentemente dichiarato « di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio » e ha espressamente chiesto « che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato accerti e dichiari l’improcedibilità del ricorso epigrafato per sopravvenuta carenza di interesse ».
10.1. In data 24 ottobre 2025 l’interessata, con l’istanza di passaggio in decisione, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
11. In data 24 ottobre 2025 il comune di Rotonda si è costituito in giudizio, resistendo formalmente al ricorso; in pari data, con l’istanza di passaggio in decisione, ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
13. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418).
13.1. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso per revocazione, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararla improcedibile.
14. Circa la regolazione delle spese di giudizio, si rileva che non vi è stato un accordo delle parti sul punto, sebbene il resistente non abbia espressamente chiesto la condanna della ricorrente al rimborso delle spese. Ciò posto, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la soccombenza virtuale, le circostanze che la costituzione del comune sia meramente formale e che sia avvenuta dopo la dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
Rimane fermo che l’onere del contributo unificato grava su parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 4379 del 2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
AN DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DA | Vito Poli |
IL SEGRETARIO