Legge 12 giugno 1973, n. 349

Commentari40

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  • 1Le Sezioni unite escludono l'ammissibilità della contestazione "in
    Beatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione circa l'ammissibilità o meno della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, co. 2, c.p. per il delitto di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. La contestazione in fatto – intesa come formulazione dell'imputazione che non si esprime nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie …

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  • 2Alle Sezioni unite la questione dell'individuazione del reato
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla sesta sezione penale, per la potenzialità di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ipotesi di reato cui ricondurre l'uso per fini personali di un'utenza di telefono cellulare assegnata al pubblico ufficiale per motivi di servizio. In realtà le ragioni di un contrasto non solo virtuale, ma reale, datavano anni addietro, anche se poi la giurisprudenza si era andata assestando su una linea rimasta stabile negli ultimi anni. Risale, infatti, a una dozzina circa di anni or sono la prima segnalazione di divergenze interpretative all'interno della giurisprudenza di legittimità da parte dell'Ufficio del massimario, come …

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  • 3Modifica di disposizioni legislative
    https://www.brocardi.it/

  • 4Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)
    https://www.filodiritto.com/
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Giurisprudenza204

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/06/2019, n. 24906
    Provvedimento: 24906 -19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da -Presidente Sent. n. sez. 10 Domenico Carcano UP 18/04/2019 Paolo Antonio Bruno R.G.N. 751/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo Ugo De Crescienzo Francesco Maria Ciampi - Relatore Carlo Zaza Stefano Mogini Luca Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO SA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2016 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in …
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    • aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. – contestazione – requisiti – indicazione·
    • falso in atto pubblico·
    • reato·
    • aggravanti in genere·
    • circostanze

  • 2Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2024, n. 194
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE N. 184/2023 R.G. La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 29.9.2023 da , (C.F. ), in proprio e quale unica Parte_1 C.F._1 titolare e rappresentante legale della ditta “SANSCRIVEL” (omonimo Ristorante), (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, P.IVA_1 dall'Avv. Elvio Fronza e dall'Avv. Elisabetta Fronza, …
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    • responsabilità contrattuale·
    • prova del danno·
    • spese processuali·
    • art. 96 c.p.c.·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • protesto cambiale·
    • mutatio libelli·
    • appello incidentale·
    • obblighi di diligenza banca

  • 3Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2024, n. 3003
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Dora Alessia Limongelli, all'udienza del 21.5.2024 tenuta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6388/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: Pegno-Ipoteca-Trascrizioni e promossa DA C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...], parco Marina di Ischitella, viale del Tritone n. 8, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec, censiti nel ReGIndE, degli avv.ti Renato Veneruso (C.F. C.F._2 e Carlo De …
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    • art. 669 decies c.p.c.·
    • estinzione obbligazione·
    • legittimazione attiva·
    • annotazione cancellazione·
    • art. 96 c.p.c.·
    • ipoteca·
    • pegno·
    • cancellazione ipoteca·
    • art. 2882 c.c.·
    • smarrimento cambiali

  • 4TAR Latina, sez. II, sentenza 28/11/2024, n. 765
    Provvedimento: Pubblicato il 28/11/2024 N. 00765/2024 REG.PROV.COLL. N. 00272/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 272 del 2023, proposto dal sig. dott. Federico Labate, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gioia Vaccari e Guido Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …
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    • difetto di interesse·
    • competenza ufficiale giudiziario·
    • art. 10 l.n. 349/1973·
    • sopravvenuta carenza di interesse·
    • ripartizione titoli protesto·
    • art. 8 d.P.R. n. 290/1973·
    • compensazione spese di lite·
    • revoca decreto presidenziale·
    • improcedibilità del ricorso

  • 5Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 611
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente 3) dott. Michele De Maria Consigliere 3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 102 R.G.A. 2024, promossa in grado di reclamo D A , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rita Perrone, con Parte_1 studio in Marsala, p.zza Piemonte e Lombardo n.13, ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio. -reclamante - CONTRO , in persona del Sindaco come tale legale Controparte_1 …
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    • decadenza dall'azione disciplinare·
    • incompatibilità Segretario Comunale·
    • competenza UPD·
    • art. 55 bis D.Lgs. 165/2001·
    • art. 55 ter D.Lgs. 165/2001·
    • impugnativa di licenziamento·
    • peculato·
    • principio di immediatezza contestazione·
    • procedimento disciplinare·
    • sospensione procedimento disciplinare·
    • giurisdizione Corte d'Appello
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)

    Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall' articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , e dall' articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 . La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 , ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.
  • Art. 2. (Presentatori)

    Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , a mezzo di presentatori.
    I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
    Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
    Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale .
  • Art. 3. (Nomina e requisiti dei presentatori)

    I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:
    1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
    2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
    3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.
    Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a sei.
    L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria del tribunale.
    Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
    Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.