Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 maggio 2024 |
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Giurisprudenza • 207
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- aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. – contestazione – requisiti – indicazione·
- falso in atto pubblico·
- reato·
- aggravanti in genere·
- circostanze
Versioni del testo
- Art. 1. (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)
Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall' articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , e dall' articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 . La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 , ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto. - Art. 2. (Presentatori)
Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , a mezzo di presentatori.
I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale . - Art. 3. (Nomina e requisiti dei presentatori)
I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:
1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.
Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a sei.
L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.