Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2024, proposto da
ES OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Antonio Stasio e Alessio Rahal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
IN Di Lecce, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SE ED, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a) del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Basilicata Potenza Ufficio I prot. 114 del 6 agosto 2024 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso bandito con DDG MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado pianoforte, in uno alla allegata graduatoria per la Regione Puglia nella parte in cui compare, quale unica vincitrice per la predetta Regione, la candidata Di Lecce IN con punti 246 di cui 50 per titoli;
b) della comunicazione del 12 settembre 2024, pervenuta a mezzo pec a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi, con la quale veniva rappresentato che l’unico candidato compreso tra il punteggio di 238 della ricorrente ed il punteggio 246 della controinteressata è ED SE con punti 240,75;
c) della scheda di valutazione dei titoli della controinteressata Di Lecce IN ottenuta a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi del 14 agosto 2024, nella parte in cui veniva assegnato il punteggio di 50 anziché il punteggio corretto di 37,5;
d) della scheda di valutazione dei titoli del controinteressato ED SE ottenuta a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi del 13 settembre 2024, nella parte in cui veniva assegnato il punteggio di 42,75, anziché il punteggio corretto di 35,25;
e) della nota dell’USR Puglia Direzione Generale di Bari prot. 45974 del 14 agosto 2024, quale atto conseguenziale ai precedenti, nella parte in cui alla controinteressata Di Lecce IN, quale vincitrice del concorso de quo , veniva assegnata la Provincia di Barletta;
f) del decreto dell’Ufficio III AT Bari prot. 30809 del 20 agosto 2024, quale ulteriore atto conseguenziale a quelli sopra indicati, nella parte in cui alla controinteressata Di Lecce IN quale vincitrice del concorso de quo veniva assegnata la sede dell’Istituto Garibaldi – Leone di Trinitapoli;
g) quale ulteriore atto conseguenziale, del contratto di lavoro a t.i. sottoscritto dalla controinteressata Di Lecce IN di estremi ignoti;
h) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti, se lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di IN Di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LF PE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26 ottobre 2024 e pervenuto in Segreteria in data 31 ottobre 2024, ES OR adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Il giudizio verteva sull'impugnazione degli atti del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso AJ56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, pianoforte), limitatamente alla Regione Puglia, dove era bandito un solo posto.
La ricorrente, che aveva riportato un punteggio complessivo di 238 punti, contestava la graduatoria approvata con decreto dell'USR Basilicata prot. 114 del 6 agosto 2024, nella quale risultava unica vincitrice IN Di Lecce, con 246 punti (di cui 50 attribuiti per i titoli), e quale unico candidato intermedio SE ED, con 240,75 punti.
La OR impugnava altresì le schede di valutazione dei titoli della Di Lecce e del ED, ottenute tramite accesso agli atti, nonché gli atti conseguenziali, tra cui l'assegnazione della sede e il contratto a tempo indeterminato stipulato dalla Di Lecce.
Nei propri scritti difensivi, la ricorrente esponeva che, a seguito dell'accesso agli atti, aveva potuto esaminare le domande e le valutazioni.
Per quanto riguardava IN Di Lecce, ella aveva dichiarato i seguenti titoli: titolo di accesso (diploma di conservatorio in pianoforte) cui erano stati assegnati 12,50 punti; sei primi premi in concorsi nazionali o internazionali (tre relativi alla classe AJ56 e tre alla classe A059) valutati 22,50 punti (3,75 per ciascuno); superamento di due precedenti concorsi ordinari (per le classi AJ55 e A030, banditi con DD 499/2020) valutati 25 punti (12,50 ciascuno); un diploma accademico di secondo livello ulteriore valutato 7,50 punti; una specializzazione sul sostegno valutata 5 punti; una certificazione linguistica C2 valutata 5 punti. Il totale di 77,50 punti era stato ricondotto dalla commissione al massimo consentito di 50 punti.
La ricorrente sosteneva che tale valutazione fosse illegittima sotto due profili.
In primo luogo, con riferimento ai premi, il punto B.2.2 dell'allegato B al DM 205/2023 prevedeva l'attribuzione di 3,75 punti per ciascun premio conseguito in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, ma con il limite massimo di 7,50 punti per tale tipologia di titolo. Pertanto, dei sei premi dichiarati, solo tre attenevano allo strumento pianoforte (quelli sulla classe di concorso AJ56) e avrebbero potuto essere valutati, ma comunque entro il tetto di 7,50 punti, mentre la commissione aveva erroneamente attribuito 22,50 punti, poi ridotti a 50 nel complesso, ma il calcolo corretto avrebbe dovuto portare a 7,50 per i detti premi.
In secondo luogo, con riguardo al superamento di precedenti concorsi, il punto B.4.1 della medesima tabella attribuiva 12,50 punti per l'inserimento in graduatoria o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario "per lo specifico posto".
Secondo la ricorrente, tale espressione doveva intendersi riferita alla specifica classe di concorso per la quale si concorreva, ossia la AJ56.
I concorsi dichiarati dalla Di Lecce riguardavano invece le classi AJ55 (pianoforte nella secondaria di secondo grado) e A030 (musica nella secondaria di primo grado), che non coincidevano con la AJ56, sicché, in tesi, non erano valutabili.
Ne derivava che i 25 punti andavano azzerati.
Operando le correzioni, il punteggio per titoli della Di Lecce sarebbe stato di 12,50 punti (titolo accesso) cui andavano sommati punti 7,50 (premi), punti 7,50 (diploma ulteriore), punti 5 (sostegno), punti 5 (certificazione) pari a 37,50 punti, con un totale complessivo di 233,50 punti, inferiore ai 238 della ricorrente.
Quanto a SE ED, la ricorrente rilevava che nella sua scheda di valutazione gli era stato attribuito un punteggio di 42,75 per titoli, ma dalla domanda emergeva che gli era stato riconosciuto un diploma accademico di secondo livello come titolo di studio ulteriore, il quale però coincideva con il titolo di accesso (diploma di conservatorio), in violazione del punto B.4.6 dell'allegato B che vietava di valutare due volte lo stesso titolo.
Il punteggio corretto per i titoli del ED sarebbe stato pertanto, in tesi, di 35,25, con un totale di 233,25, anch'esso inferiore a quello della ricorrente.
Di conseguenza, la OR concludeva per l'annullamento degli atti impugnati e per il proprio subentro quale vincitrice.
Le Amministrazioni resistenti, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si costituivano in giudizio in data 5 novembre 2024.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2026, l'Amministrazione ricapitolava le proprie difese e sosteneva la legittimità della valutazione operata dalla Commissione di concorso.
La controinteressata IN Di Lecce si costituiva in data 12 novembre 2024.
In particolare, per il tramite dei propri scritti difensivi eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività, nonché l'inammissibilità del gravame per mancata produzione dei titoli da parte della ricorrente, fatto di per sé impeditivo di ogni valutazione comparativa.
Nel merito, insisteva per la reiezione del ricorso.
Previo scambio di analitiche memorie conclusive e di replica, all’udienza del 25 febbraio 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del giudizio permette di poter prescindere dall’analisi di dettaglio delle preliminari eccezioni di rito e di merito.
Nel merito, il ricorso proposto dalla professoressa ES OR avverso gli atti del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso AJ56, strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado pianoforte, indetto con DDG MIM 2575 del 6 dicembre 2023, è destituito di fondamento, attesa la piena legittimità della valutazione dei titoli operata dalla commissione giudicatrice in capo alla vincitrice IN Di Lecce e la conseguente insussistenza dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere denunciati dalla ricorrente.
La doglianza principale articolata dalla OR si incentra sull’asserita erronea attribuzione alla controinteressata Di Lecce di un punteggio di cinquanta punti per la valutazione dei titoli, che la ricorrente assume doversi rideterminare in 37,50 punti, in particolare contestando il riconoscimento di 22,50 punti per sei primi premi in concorsi nazionali o internazionali e di 25 punti per il superamento di due precedenti concorsi ordinari, rispettivamente per le classi di concorso AJ55 e A030, laddove una corretta applicazione della tabella di cui all’allegato B del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 avrebbe imposto, secondo la prospettazione attorea, di limitare a 7,50 punti il massimo attribuibile per i premi e di non riconoscere alcun punteggio per i concorsi precedenti in quanto afferenti a classi di concorso diverse da quella per cui si concorreva.
Tali censure si rivelano infondate alla luce sia della documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente e dalla stessa controinteressata, sia della corretta ermeneutica delle disposizioni che regolano la procedura concorsuale, le quali distinguono chiaramente tra la nozione di “specifico posto” e quella di “specifica classe di concorso”, attribuendo alla prima un significato più ampio, che ricomprende l’insegnamento del medesimo strumento musicale nell’ambito del posto comune, a prescindere dal grado di istruzione in cui esso viene impartito.
In ordine alla valutazione dei premi in concorsi nazionali o internazionali, la ricorrente omette di considerare che la Commissione, lungi dall’aver attribuito alla Di Lecce l’intero punteggio di 22,50 punti derivante dalla sommatoria dei sei primi posti dichiarati, ha in realtà correttamente applicato il limite massimo di 7,50 punti previsto dal punto B.2.2 dell’allegato B, come emerge in maniera inequivocabile dal rapporto informativo redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in data 6 novembre 2024, nel quale si specifica che alla vincitrice sono stati effettivamente riconosciuti solo 7,50 punti per tale tipologia di titoli, e non già l’importo indicato in ricorso, con la conseguenza che nessuna illegittimità può ravvisarsi sul punto, essendo stato rispettato sia il criterio della pertinenza allo specifico strumento, limitato ai tre premi afferenti alla classe AJ56, sia il tetto massimo imposto dalla normativa.
Quanto al più delicato profilo concernente l’attribuzione di 12,50 punti per il superamento del concorso ordinario bandito con DD 499 del 2020 per la classe di concorso AJ55, strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado pianoforte, la controversia involge l’interpretazione della locuzione “per lo specifico posto” contenuta nel punto B.4.1 della tabella di valutazione, che la ricorrente vorrebbe intesa come sinonimo di “specifica classe di concorso”, vale a dire la sola AJ56 per la quale si svolgeva la procedura selettiva, mentre tanto l’Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto la difesa della controinteressata Di Lecce, nelle sue articolate memorie difensive, hanno persuasivamente dimostrato come il Ministero abbia intenzionalmente adoperato espressioni differenziate all’interno del medesimo allegato B, laddove ai punti B.1.1 e B.3.1 si fa riferimento alla “specifica classe di concorso” per la valutazione rispettivamente di ulteriori abilitazioni e di premi in qualità di interprete, mentre al punto C.1 si menziona il servizio di insegnamento prestato “sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso”, evidenziando con la congiunzione disgiuntiva la non sovrapponibilità dei due concetti, sicché il “posto” va inteso in contrapposizione al “sostegno” e riguarda l’insegnamento su posto comune, mentre la “classe di concorso” costituisce una specificazione ulteriore che, ove il legislatore avesse voluto richiedere, avrebbe espressamente indicato, come per l’appunto ha fatto in altre disposizioni.
Tale impostazione ermeneutica trova conforto sia nella giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dalla difesa erariale con il richiamo alla sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sezione IV, n. 505 del 26 gennaio 2026, la quale ha chiarito che la locuzione “specifico posto” va messa in relazione alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, sia nella circostanza che la medesima Amministrazione, con proprio rapporto informativo, ha precisato che il punteggio aggiuntivo di cui al punto B.4.1 spetta per il superamento di un concorso riguardante lo specifico strumento musicale, nel caso di specie il pianoforte, a prescindere dal grado scolastico di riferimento, atteso che entrambe le classi AJ55 e AJ56 afferiscono all’insegnamento dello strumento pianoforte nella scuola secondaria e dunque al medesimo “specifico posto” di tipo comune.
Ne consegue che la Commissione ha correttamente valutato il superamento del concorso per la classe AJ55, attribuendo alla Di Lecce i previsti 12,50 punti, mentre alcun punteggio è stato riconosciuto per il concorso relativo alla classe A030, musica nella scuola secondaria di primo grado, non attinente allo strumento pianoforte, con la precisazione che anche laddove fosse stato inizialmente attribuito un punteggio superiore, lo stesso è stato comunque ricondotto al limite massimo complessivo di cinquanta punti, come risulta dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata che evidenzia come la somma dei punteggi spettanti, comprensiva del titolo di accesso, dei premi ridotti a 7,50, del concorso AJ55 valutato 12,50, del diploma ulteriore valutato 7,50 e delle certificazioni linguistiche e di sostegno, sia stata correttamente contenuta entro il predetto limite massimo, senza che alcuna illegittima sovravalutazione abbia alterato la graduatoria.
Peraltro, giova osservare che la stessa ricorrente ha conseguito il medesimo punteggio massimo di cinquanta punti per la valutazione dei titoli, sicché la differenza che ha determinato il suo posizionamento deteriore rispetto alla vincitrice risiede esclusivamente nel minor punteggio riportato nella prova scritta, ove la Di Lecce ha ottenuto novantasei punti a fronte degli ottantotto della OR, circostanza quest’ultima non contestata né censurabile, in quanto afferente al merito della valutazione delle prove concorsuali, insindacabile in sede giurisdizionale perché comunque non fatta oggetto di specifica doglianza.
Quanto alle censure relative alla posizione del controinteressato SE ED, il quale avrebbe ricevuto un punteggio per titoli superiore a quello effettivamente spettante a causa della duplicazione della valutazione di un titolo di studio ulteriore, le stesse devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse, atteso che il concorso in esame prevedeva un unico posto e che la graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del DDG 2575 del 2023, è composta esclusivamente dai vincitori in numero pari ai posti banditi, con la conseguenza che anche ove si procedesse alla rideterminazione del punteggio del ED, questi rimarrebbe comunque escluso dalla graduatoria dei vincitori senza poter vantare alcun titolo per uno scorrimento non previsto, e nessuna utilità concreta potrebbe derivarne alla ricorrente, la cui posizione rimarrebbe invariata attesa la legittimità del punteggio attribuito alla Di Lecce, unica candidata utilmente collocata in graduatoria.
In definitiva, l’intero impianto argomentativo del ricorso si infrange contro la corretta esegesi delle norme concorsuali che, lungi dal configurare le denunciate violazioni, rivelano una procedura svoltasi nel pieno rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento, con valutazioni dei titoli operate dalla Commissione entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis , come comprovato dalle analitiche relazioni dell’Amministrazione e dalle difese della controinteressata, che hanno puntualmente confutato ogni singola censura, evidenziando peraltro l’assenza di qualsiasi pregiudizio in capo alla ricorrente derivante dall’impugnata attribuzione del punteggio alla vincitrice, essendo il distacco in graduatoria determinato unicamente, in ultima analisi, dall’esito incontestato delle prove scritte.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto per integrale infondatezza nel merito.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità della vicenda in esame e della complessità delle valutazioni in fatto oggetto di controversia si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre la piena compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
LF PE EG, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF PE EG | RD PA |
IL SEGRETARIO